Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19763 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in MariglianoINDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 2294/2019 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 26. 4. 2019.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME alla camera di consiglio del 13. 6. 2024.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 2294 del 26. 4. 2019 la Corte di appello di Napoli confermò la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da NOME diretta ad accertare l’autenticità della sottoscrizione , da parte di
COGNOME NOME, della scrittura privata con cui, in data 8. 7. 2004, questi gli aveva venduto un immobile sito in Florio d’Ischia, denominato Villa Iole, dando atto che il prezzo, indicato in euro 400.000,00, era stato interamente pagato mediante compensazione del credito vantato dal COGNOME per le prestazioni professionali di assistenza legale svolte in suo favore a partire dal 1976 e tuttora in corso, con conseguente ordine al conservatore di procedere alla trascrizione dell’ atto di acquisto; la Corte confermò inoltre la dichiarazione di inammissibilità della domanda con cui l’attore, in sede di memoria istruttoria, aveva chiesto in subordine la condanna del convenuto al pagamento delle prestazioni professionali per la somma suindicata di euro 400.000,00.
A sostegno della sua decisione la Corte di merito affermò, condividendo la valutazione del giudice di primo gra do, che la scrittura privata dell’8. 7. 200 4, in cui si legg e ‘ io sottoscritto NOME COGNOMECOGNOME nato a …, con il pre sente atto dichiaro di vendere come in effetti vendo all’AVV_NOTAIO , nato a …, il seguente immobile … ‘, non aveva un imm ediato effetto traslativo della proprietà del cespite per non essersi il relativo contratto perfezionato per difetto del requisito dell’accordo delle parti , mancando la manifestazione della volontà dell’AVV_NOTAIO di accettazione della proposta in forma scritta; aggiunse che, prevedendo tale scrittura la facoltà per il venditore di riacquistare la proprietà dell’immobile corrispondendo l’importo di euro 400.000,00 entro il 31. 12. 2005, l’accettazione dell’acquirente sarebbe dovuta intervenire entro tale data, con l’effetto che la proposta di vendita, in mancanza, aveva perso ogni efficacia. Confermò infine l’inammissibilità, in quanto domanda nuova, della richiesta di pagamento avanzata in subordine all’attore di pagam ento delle proprie prestazioni professionali, precisando che, essendo essa dipendente dalle difese della controparte, avrebbe dovuto essere formulata alla medesima udienza di prima comparizione in cui il convenuto si era costituito, e non in sede di memoria istruttoria.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 6. 5. 2019, con atto notificato il 4. 7. 2019, ha proposto ricorso COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi. COGNOME NOME ha notificato controricorso e depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., censurando l’interpretazione della scrittura privata fatta propria dalla Corte di appello, laddove l’ha qualificata come proposta contrattuale priva di effetto traslativo della proprietà dell’immobile in difetto della sua accettazione scritta. La Corte, ad avviso del ricorrente, non ha tenuto conto che tale scrittura configurava un trasferimento immobiliare solvendi causa , obliterando il testo della stessa, ove il COGNOME dichiarava di vendere il bene e veniva descritto compiutamente l’immobile , il prezzo e le modalità della sua corresponsione e richiamava le intese intercorse tra le parti. L’interpretazione dell’atto sconta pertanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, che impongono di ricostruire la volontà delle parti sulla base del significato letterale della dichiarazione, di attribuire alle clausole il senso che risulta dal loro complesso, in conformità alla natura ed oggetto del contratto e secondo il criterio della buona fede. Si assume che la Corte ha errato nel ritenere che l’atto necessitava di accettazione in forma scritta, contenendo esso già tutti gli elementi richiesti per la sua validità ed efficacia.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha affermato che la scrittura privata per cui è causa, risultando sottoscritta da solo COGNOME, integrava una mera proposta contrattuale, negando ad essa un effetto traslativo immediato in assenza dell’accettazione in forma scritta del l’AVV_NOTAIO. Ha aggiunto che tale accettazione avrebbe dovuto essere manifestata prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio della facoltà di riacquisto del proponente, rilevando che ‘ In caso contrario la clausola di retrocessione non avrebbe avuto alcuno spazio di operatività e sarebbe stata inutilmente apposta ‘.
Il motivo contesta la prima affermazione sotto il profilo che l’atto di cui si discute sarebbe stato malamente interpretato, esprimendo esso la chiara volontà di chi l’aveva sottoscritto di vendere il bene. Le censure non colgono nel segno, in quanto non si confrontano con la esposta ratio decidendi . La Corte di appello, infatti, non ha affatto negato che la scrittura privata esprimesse la volontà del dichiarante di cedere la proprietà del proprio immobile, ma ha affermato che, in mancanza di accettazione, tale dichiarazione aveva valore di sola proposta
ed era priva pertanto di immediato effetto traslativo. A fronte di tale motivazione il ricorrente avrebbe dovuto dedurre che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo , il contratto si era perfezionato in virtù della formazione del consenso di entrambe le parti, cioè, trattandosi di proposta contrattuale, in forza della sua accettazione da parte del destinatario e della sua ricezione da parte del proponente, ai sensi dell’art. 1326, comma 1, c.c.. La regola della necessità del consenso è altresì ribadita dall’art. 1197 c.c. in tema di datio in solutum , che richiede la concorde volontà del creditore, la quale, nel caso in cui il debitore intenda estinguere la propria obbligazione mediante il trasferimento di un proprio immobile, esige che esso sia espresso, in applicazione del principio generale posto dall’art. 1350 n. 1) c.c., in forma scritta ( Cass. n. 17810 del 2021 ).
Le censure sollevate dal motivo appaiono pertanto inammissibili, perché non si confrontano né investono l’effettiva ratio della sentenza impugnata.
Merita aggiungere che non risulta investita da critica specifica nemmeno l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’ accettazione della proposta, per ritenere perfezionato il contratto, avrebbe dovuto intervenire, cosa che pacificamente non è avvenuta, entro il termine indicato dall’atto per l’esercizio da parte del proponente del diritto di riacquisto ( 31. 12. 2005 ), maturato in data antecedente all’introduzione del presente giudizio ed alla produzione della scrittura privata per cui è causa, sicché sotto tale profilo il mancato perfezionamento della vendita può considerarsi come un dato definitivo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 225 c.p.c. in relazione agli artt. 222 e 112 stesso codice, censurando la decisione impugnata per non avere deciso, ritenendola superflua, sulla querela di falso della scrittura privata proposta in giudizio dalla controparte.
Il motivo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto del motivo precedente, risultando chiara dal percorso motivazionale della sentenza impugnata, che ha statuito il rigetto della domanda dell’attore, la superfluità della decisione in ordine alla autenticità o meno della scrittura privata del l’8. 7. 2004.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, commi 5 e 6, c.p.c., in relazione agli artt. 166 e 167 stesso codice ed
all’art. 111 Cost., lam entando che la Corte di appello non si sia pronunciata, ritenen dola tardiva, sulla domanda con cui l’AVV_NOTAIO aveva chiesto, in via subordinata rispetto alla domanda principale, in conseguenza delle difese ed eccezioni svolte dal convenuto, la condanna della controparte al pagamento dei suoi compensi per l’attività di assi stenza legale esercitata in suo favore. Si deduce al riguardo che la pronuncia di tardività adottata dalla Corte di appello, per essere stata la relativa domanda avanzata in sede di memoria istruttoria e non anche alla udienza di prima comparizione, tenutasi il 15. 1. 2009, non ha considerato che il convenuto si era costituito, tardivamente, a tale udienza e non nel termine di cui all’art. 166 c.p.c..
Il motivo è fondato.
Deve invero convenirsi sul rilevo del ricorrente che la domanda di pagamento dei compensi professionali, pur essendo nuova, come rilevato dalla Corte di appello, era stata tuttavia originata dalle difese del convenuto, che aveva contestato la pretesa fatta valere con la domanda originaria, fondata sulla scrittura privata del 2004. La relativa richiesta costituiva conseguenza della contestazione del convenuto, tenuto conto che la scrittura privata contemplava una datio in solutum rispetto alla obbligazione di pagamento proprio dei compensi professionali, sicché la contestazione della sua validità ed efficacia faceva senz’altro sorgere l’interesse dell’attore alla proposizione della diversa domanda di adempimento del proprio credito professionale.
Tanto precisato, merita condivisione il principio secondo cui la domanda nuova dell’attore, una volta ritenuta ammissibile quale conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, possa essere formulata, oltre che nel corso dell’udienza, ai sensi del comma 5 dell’art. 183 c.p.c., ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma successivo ( Cass. n. 9978 del 2022; in senso contrario, tuttavia, Cass. n. 30745 del 2019 e n. 17708 del 2013 ). Depone in tal senso la stessa lettera della legge, che, prevedendo al n.2) del comma 6 citato, la fissazione di un secondo termine ‘ per replicare alle domande ed eccezioni nuove ‘ , esplicitamente riconosce l’ammissibilità della loro proposizione anche in sede di prima memoria istruttoria. Si è in proposito osservato che questa
conclusione ‘ si inscriv(e) nella esigenza valorizzata dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza 12310/2015 di massimizzare la portata dell’intervento giurisdizionale richiesto dalle parti, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale ‘ ( Cass. n. 9872 del 2022, cit ata ).
In ogni caso l’incertezza sul punto deve ritenersi superata dal rilievo che , nel caso di specie, la costituzione del convenuto, da cui è sorto l’interesse dell’attore di pr oporre, nello stesso processo, la domanda nuova, è avvenuta nella stessa udienza di trattazione, sicché la successiva memoria istruttoria ha rappresentato la prima occasione per l’altra parte di reagire, anche con la proposizione di una pretesa diversa, alle contestazioni ed eccezioni della controparte.
In conclusione va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.