Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29879 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29879 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20378-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliato in PERUGIA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 313/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La Corte d’Appello di Perugia con la sentenza n. 640 del 2011, pubblicata il 21 dicembre 2011, definì, in fase di impugnazione, tre distinti giudizi. Il primo veniva introdotto nel novembre 2001 da COGNOME NOME, NOME e NOME, e nel medesimo le attrici chiedevano la divisione dei beni ereditari caduti nella successione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, previa collazione di quanto il convenuto NOME NOME aveva ricevuto per donazione diretta e indiretta dal defunto genitore, oltre che l’ammontare dei canoni di locazione non corrisposti relativi a un immobile ubicato in Terni. Il convenuto si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e proponendo, poi, domande riconvenzionali, aventi ad oggetto la pronuncia di una sentenza costitutiva che producesse gli effetti del contratto non concluso con riferimento all’immobile predetto, ed in via subordinata la condanna delle attrici al pagamento della somma di € 15.493,71, pari all’importo a queste versato a titolo di caparra per l’acquisto dell’immobile, nonché la condanna delle predette NOME NOME, NOME e NOME al rimborso delle spese straordinarie affrontate per la manutenzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno.
Chiedeva anche di accertare che il proprio godimento del cespite aveva titolo in un comodato, nonché la collazione di tutte le donazioni dirette e indirette ricevute dalle attrici.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 100/2007, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali formulate da NOME COGNOME, dichiarava sciolta la comunione, procedeva all’assegnazione dei due immobili compresi nell’asse ereditario e stabiliva i conguagli.
Le domande riconvenzionali proposte da NOME COGNOME, dichiarate inammissibili nel predetto giudizio a causa della loro tardività, venivano riproposte in un successivo giudizio che si concludeva con sentenza n. 738/2007 del Tribunale di Terni, il quale respingeva la domanda ex art. 2932 c.c. ritenendo non soddisfatto il requisito della forma scritta del contratto preliminare di compravendita dell’immobile. In tale giudizio parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata restituzione del cespite al proprio genitore, che ne aveva fatto richiesta a NOME fin dal 1993, che però il Tribunale respingeva in considerazione della mancata produzione in giudizio dell’atto introduttivo del procedimento con cui il de cuius nel 1993 aveva richiesto il rilascio dell’immobile.
Il terzo giudizio era introdotto da NOME NOME, NOME e NOME per ottenere il rilascio dell’immobile e il pagamento di una somma per l’occupazione dello stesso.
Il Tribunale, con sentenza n. 4/2008, accoglieva entrambe le domande.
Le tre decisioni erano impugnate e la Corte di Appello di Perugia, con la pronuncia sopra indicata, in riforma delle sentenze nn.
100/2007 e 4/2008, dichiarava trasferito a NOME COGNOME, previo versamento del relativo prezzo, l’immobile ubicato in Terni; assegnava quindi alle appellate NOME, NOME e NOME l’altro immobile rientrante nel compendio ereditario, assegnava a NOME i mobili esistenti nell’appartamento che gli era stato trasferito, poneva a carico delle parti le somme a titolo di conguaglio e compensava le spese dei due gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza NOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione articolato in otto motivi, cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Questa Corte, con la sentenza n. 16803/2016, accoglieva i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e per l’effetto cassava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
Il primo motivo di ricorso denunciava violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 345 c.p.c. “e delle norme ad esso collegate”, lamentando la mancanza del presupposto applicativo della suddetta disposizione, nonché l’omessa, insufficiente e illogica motivazione e la violazione del principio che vieta lo jus novorum in appello, in relazione alla produzione in appello di due documenti, costituiti da una lettera datata 17 ottobre 1991, sottoscritta dal NOME ed NOME COGNOME, e da una dichiarazione resa all’RAGIONE_SOCIALE dallo stesso COGNOME il giorno 8 giugno 1990, sul presupposto che si trattava di documentazione nuova ed inammissibile, così che era illegittima anche la sentenza di appello che su tale documentazione si era fondata per accogliere il gravame del controricorrente. Col secondo motivo era lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1350 e 1351 c.c., oltre che la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e la carente
e illogica motivazione, in quanto i documenti de quibus avevano portata meramente ricognitiva e rinviavano ad un accordo inesistente senza che fosse manifestata la volontà specifica di concludere il contratto di compravendita, quanto, piuttosto, l’intendimento di conseguire un finanziamento.
Osservava questa Corte che la Corte distrettuale da tali documenti aveva tratto argomento per ritenere esistente la concorde volontà di NOME e NOME di concludere un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’immobile in Terni, e pertanto ha reputato ammissibile la produzione documentale sia in quanto ritenuta indispensabile ai fini della decisione della causa, sia in quanto NOME avrebbe fornito quantomeno un principio di prova circa l’impossibilità di produrre i detti documenti avanti al giudice di primo grado. La sentenza dopo aver reputato che non era stata fornita una prova piena, e perciò idonea, dell’impossibilità di produrre documenti avanti al Tribunale, in ordine al profilo della indispensabilità della produzione documentale, dopo aver richiamato la nozione di indispensabilità della prova ex art. 345 c.p.c., riteneva che tale carattere non potesse attribuirsi ai documenti prodotti dall’appellante in sede di gravame.
La Corte di appello aveva valorizzato, quali atti prenegoziali di proposta e accettazione, l’atto unilaterale del 19 maggio 1990 e la lettera del 17 ottobre 1991, precisando che la volontà di NOME COGNOME di aderire all’offerta del padre sarebbe riscontrabile nella dichiarazione dell’8 giugno 1990. Tale ultimo atto non aveva però, in sé, alcun valore sul piano della formazione della volontà negoziale, in quanto era rimasto del tutto estraneo alla sfera dell’assunto proponente NOME COGNOME. La sentenza impugnata
aveva conferito valore di proposta alla dichiarazione del 19 maggio 1990, laddove quest’ultima presentava, in realtà, un valore meramente ricognitivo, in quanto nella stessa NOME COGNOME non proponeva alcunché, ma dichiarava di aver raggiunto un precedente accordo col figlio NOME in ordine alla vendita dell’immobile. Ma, da quanto era dato di leggere nella pronuncia oggetto di ricorso, il preciso contenuto giuridico di tale accordo non era anzi nemmeno chiarito, visto che la locuzione impiegata dal dichiarante, nella sua genericità, era compatibile sia con la puntuazione, sia con la conclusione, in forma solo orale, di un contratto preliminare, sia infine con un accordo, sempre verbis tantum , avente ad oggetto la vera e propria compravendita.
La Corte di appello aveva omesso di chiarire, sul piano motivazionale, perché la dichiarazione in esame dovesse qualificarsi come proposta di preliminare. La successiva lettera del 17 ottobre 1991, d’altro canto, aveva un contenuto ancora più ambiguo, in quanto non conteneva una manifestazione di volontà dell’oblato, nei confronti del proponente, specificamente diretta alla conclusione di un contratto, ma si limitava a raccogliere le dichiarazioni che NOME NOME NOME avevano formulato all’RAGIONE_SOCIALE per ottenere dall’ente la concessione di un mutuo e nello scritto era operato il richiamo a una pregressa operazione che i sottoscrittori della lettera nemmeno riconducevano al contratto preliminare, facendo i medesimi piuttosto riferimento a una compravendita già conclusa.
Priva di rilievo risultava, poi, essere la dichiarazione resa da NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE l’8 giugno 1990, giacché essa, pur esprimendo l’adesione del controricorrente al contenuto dell’atto unilaterale del 19 maggio 1990, risultava preordinata a scopi del tutto
estranei al perfezionamento del contratto, ed era diretta ad un soggetto terzo.
Nella fattispecie si era, dunque, al cospetto di scritti che non esprimevano alcuna attuale volontà negoziale. Infatti, la conclusione del contratto preliminare di compravendita immobiliare doveva emergere da un contesto documentale deputato a raccogliere la volontà negoziale degli interessati.
Così come non era condivisibile l’assunto della Corte distrettuale secondo cui la lettera del 17 ottobre 1991, in sé e per sé considerata, avrebbe il contenuto di un contratto preliminare, e ciò in quanto non esprimeva alcun intento negoziale e presentava oltretutto un contenuto del tutto ambiguo, menzionando un pregresso ed inesistente accordo avente ad oggetto la compravendita del bene. Ne derivava quindi che i documenti prodotti in fase di appello non presentavano alcuna decisività.
Il giudizio era quindi riassunto dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia da NOME e NOME, le quali insistevano per la conferma della sentenza del Tribunale, con la ricomprensione nell’asse ereditario anche dell’appartamento in Terni alla INDIRIZZO, e con la condanna del germano COGNOME al pagamento della quota parte dei frutti non goduti.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME che produceva la scrittura privata recante la data del 28 settembre 1991, che attestava, a detta della parte, l’avvenuta conclusione di un contratto di compravendita dell’immobile tra il figlio ed il padre. Deduceva che tale scrittura gli era stata fatta pervenire dalla sorella NOME con una missiva del 28/12/2016, e per l’effetto concludeva affinché venisse dichiarato, previo versamento del prezzo ancora da corrispondere, l’avvenuto trasferimento in suo
favore della proprietà del cespite con esclusione quindi dalla comunione ereditaria e dalla collazione.
Nella contumacia di COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 313 del 9 maggio 2018, ha dichiarato avvenuto il trasferimento della proprietà dell’immobile in Terni in favore di NOME NOME, per effetto della scrittura privata prodotta in sede di rinvio, escludendo il bene dall’asse ereditario, disponendo altresì che fosse compreso nell’asse l’importo di £. 50.000.000 che NOME doveva ancora a titolo di corrispettivo; inoltre disponeva che fosse portato in collazione l’importo di £. 30.000.000 che il de cuius aveva donato alle figlie, una volta ricevuto il medesimo importo a titolo di acconto sul prezzo per la vendita del bene.
Il giudice di rinvio, dopo aver preso atto dell’impossibilità di avvalersi dei documenti prodotti in sede di appello, riteneva ammissibile la produzione documentale della scrittura del 28/9/1991, e ciò in quanto in sede di rinvio possono essere prodotti documenti nuovi, se ciò sia giustificato da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento ovvero dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Nella specie si configurava l’impossibilità di produzione in precedenza, in quanto la scrittura era stata consegnata a NOME dalla sorella NOME solo dopo la pronuncia della sentenza della Cassazione, e ciò in quanto era stata ritrovata dopo la pronuncia della sentenza di appello.
NOME e NOME non avevano contestato che la volontà del padre fosse stata quella di trasferire il bene al figlio NOME, e che proprio a seguito di tale vendita, comprovata dalla scrittura,
le tre figlie avevano ricevuto dal padre quanto versato a titolo di acconto del prezzo.
Né poteva darsi rilievo al successivo pentimento del padre, atteso che si era al cospetto di una vera e propria vendita, per la cui risoluzione occorreva una contraria manifestazione di volontà ad opera di entrambi i contraenti.
La vendita era quindi da reputarsi compiuta ed era opponibile alle controparti, in quanto a loro volta eredi del venditore, anche in assenza di trascrizione. Non ostava poi all’accoglimento della richiesta la circostanza che nei gradi di merito fosse stata avanzata una domanda ex art. 2932 c.c., in quanto ad avviso della Corte d’Appello l’erronea qualificazione di una scrittura come preliminare, trattandosi invece di una vendita definitiva, non precludeva la possibilità per la parte di richiedere l’accertamento dell’avvenuto acquisto, essendo in tal modo posta in essere una mera emendatio libelli .
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, co. 6, 345, co. 1, e 394 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Si deduce che il controricorrente in sede di merito, ed anche nel primo giudizio di cassazione, aveva sollecitato una pronuncia di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre asseritamente assunto dal padre.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16803/2016 ha accolto i primi due motivi del ricorso osservando che i documenti prodotti per la prima volta in appello non avessero carattere di indispensabilità, in quanto non decisori rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. Per l’effetto la sentenza d’appello è stata cassata onde consentire al giudice di rinvio di rivalutare la fondatezza delle doglianze di COGNOME COGNOME, senza però avvalersi dei documenti tardivamente prodotti.
La sentenza qui impugnata ha invece ammesso una nuova produzione documentale in sede di rinvio, ma ha in tal modo dato seguito alla richiesta della controparte di accogliere una domanda del tutto diversa da quella coltivata nelle fasi di merito.
Trattasi quindi di una evidente violazione dell’art. 345 c.p.c., in tema di domande nuove in appello, in quanto non tiene conto della diversità tra la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre e la diversa domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà.
Il limite al mutamento è poi ancor più rigoroso in sede di rinvio, atteso il carattere chiuso del relativo giudizio.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come la controversa questione relativa ai rapporti tra la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento derivante da impegno preliminare e quella di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo bene sulla base di un atto da qualificarsi come definitivo, è stata oggetto di divergenti soluzioni nella giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, alla tesi, che pure la sentenza impugnata richiama, secondo cui, ove l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., fondata sull’esistenza di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera ” emendatio libelli “, consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria e restando in tal caso il ” thema decidendum ” circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà, sicché resta immutato nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la ” causa petendi “, costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica (Cass. n. 20177/2013; Cass. n. 7383/2001), si contrapponeva un diverso orientamento per il quale costituisce mutamento inammissibile della domanda invocare in primo grado l’esistenza d’un contratto preliminare e chiederne l’esecuzione in forma specifica, e qualificare, invece, in appello quel contratto, non come preliminare, ma come patto di opzione e invocare l’accertamento dell’avvenuto trasferimento del bene per effetto dell’esercizio del relativo diritto (Cass. n. 8564/2012).
Sul punto sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte che hanno affermato che (Cass. S.U. n. 12310/2015) che la
modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (” petitum ” e ” causa petendi “), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.
Tale pronuncia non ha però dissipato tutti i dubbi, in quanto parte della dottrina, seguita da parte della giurisprudenza di questa Corte, ha inteso l’intervento nomofilattico come volto a ribadire il carattere di novità nel passaggio dall’una all’altra richiesta, passaggio però suscettibile di essere ammesso nel termine ultimo di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c.
In tal senso si è sostenuto che (Cass. n. 6729/2022) qualora nel primo grado di giudizio sia proposta domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata, la successiva domanda proposta in appello diretta a conseguire il trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. è inammissibile, presentando ” petita ” immediati diversi, atteso che la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è possibile solo nel giudizio di primo grado, al fine di non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l’allungamento dei tempi processuali.
Analogamente è stato affermato che quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l’interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., che concerne l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni, affermazione che ha portato a confermare la sentenza d’appello che aveva ritenuto nuova e dunque inammissibile la domanda proposta in secondo grado ai sensi dell’art. 2932 c.c., nonostante l’attore si fosse limitato, in primo grado, a richiedere una pronuncia dichiarativa dell’avvenuto acquisto, in suo favore, di un alloggio di edilizia popolare, che costituisse titolo per la trascrizione nei registri immobiliari (Cass. n. 26136/2022).
Ancora, alcuni precedenti si sono limitati a ribadire la legittimità della richiesta di modifica nella memoria di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. (Cass. n. 28385/2017), mentre in altri è stato espressamente affermato che la domanda proposta in appello e diretta a conseguire il trasferimento della proprietà di un podere, ex art. 2932 c.c., non può ritenersi ‘nuova’, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., rispetto a quella di accertamento del suo già avvenuto effetto traslativo svolta nel primo grado di giudizio, essendo comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in lite con la citazione introduttiva e con la comparsa di intervento, e tale,
perciò, da non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l’allungamento dei tempi processuali (Cass. n. 659/2017).
Reputa il Collegio che tuttavia a favore della tesi della ricorrenti depongano le peculiarità del giudizio di rinvio, il cui carattere tendenzialmente chiuso, come appunto precisato dall’art. 394 c.p.c., preclude non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
In tal senso è stato affermato che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 5137 del 21/02/2019; Cass. n. 4096/2007; Cass. n. 16888/2006, che ritiene preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un “thema decidendum” diverso da quello
discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto; Cass. n. 13719/2006).
Reputa la Corte che l’inammissibilità della richiesta di accertamento dell’avvenuto trasferimento, il cui rilievo deve reputarsi consentito anche d’ufficio in ragione della rilevanza pubblicistica del regime delle preclusioni, discenda dalle peculiarità del giudizio di rinvio, senza quindi la necessità di doversi specificamente impegnare in merito al diverso profilo della violazione dell’art. 345 c.p.c.
Rileva a tal fine la circostanza che nelle precedenti fasi di merito l’unica richiesta avanzata da COGNOME COGNOME era quella di conseguire una pronuncia costitutiva degli effetti dell’obbligo di trasferire la proprietà, assunto dal genitore e poi non mantenuto, e che la sentenza che ha cassato la sentenza di appello si è limitata a valutare la questione dell’ammissibilità della produzione documentale avvenuta in appello unicamente nella prospettiva della domanda ex art. 2932 c.c., negandone la valenza decisoria per il suo intrinseco contenuto.
La sentenza d’appello è stata cassata, quindi, con rinvio alla stessa Corte distrettuale ma affinché potesse nuovamente decidere sulle richieste formulate dall’appellante in relazione però unicamente alla pronuncia ex art. 2932 c.c., dovendosi escludere che la richiesta di diverso accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà fosse giustificato dall’intervento cassatorio, che aveva sollecitato unicamente una riconsiderazione
della domanda di esecuzione in forma specifica sulla base del materiale probatorio acquisito all’esito del giudizio di primo grado. La diversa richiesta avanzata in sede di rinvio determina quindi un ampliamento non giustificato della cognizione rimessa al giudice di rinvio e sulla base, peraltro, di un documento mai in precedenza prodotto e che imponeva un tema di indagine del tutto esorbitante rispetto a quella che era la materia del contendere cristallizzatasi all’esito delle fasi di merito e sottoposta alla valutazione della Corte di Cassazione.
Le pur condividibili esigenze di concentrazione e di economia processuale, alle quali si richiama la difesa del controricorrente, sono però recessive rispetto al regime di preclusioni rigido dettato per il giudizio di rinvio, né appare giustificato il richiamo alla possibilità di revocazione della sentenza ex art. 395 n. 3 c.p.c., in quanto, anche a voler ritenere che la produzione del documento asseritamente contenente l’atto traslativo della proprietà del bene fondi, come detto, la possibilità di richiedere in un autonomo giudizio l’accertamento dell’effettivo acquisto della proprietà, non si configura come documento decisivo rispetto all’oggetto del presente giudizio, che, per come delimitato in sede di rinvio, concerne la diversa richiesta di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.
Il motivo deve quindi essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, dovendo la Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, decidere quale giudice di rinvio, in relazione alle richieste per come formulate nei gradi di
merito e per come sottoposte all’esame di questa Corte, all’esito del giudizio definito con la sentenza n. 16803/2016.
L’accoglimento del primo motivo comporta poi l’assorbimento del secondo motivo del ricorso, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 3 e 394, nonché degli artt. 214, co. 2, 115, co. 1, 116 co. 1 c.p.c. quanto all’ammissibilità della tardiva produzione di documenti in sede di rinvio, e del terzo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 713 e 757 c.c., quanto all’omesso rilievo del giudicato interno formatosi in relazione alla mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n. 100 del 2007, che aveva incluso tra i beni da dividere anche l’immobile in Terni alla INDIRIZZO.
Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME