Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17400/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati
-controricorrenti –
e nei confronti di
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 5245/2019, pubblicata in data 31 dicembre 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza n. 5245 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, che, confermando le sentenze di primo grado n. 9514/2017, n. 9602/17 e n. 9603/17 emesse dal Tribunale di Milano, ha respinto gli appelli dalla stessa proposti nei confronti d ell’ RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono mediante controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede;
in primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso tre decreti ingiuntivi emessi su istanza di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, relativo a prestazioni di trasporto e distribuzione di stampati, di cui quest’ultima era divenuta affidataria in esito a gara europea indetta dall’RAGIONE_SOCIALE su richiesta del RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio ed assumendo che il credito azionato era stato oggetto di riconoscimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e, in via subordinata, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘opponente al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., in misura pari al credito ceduto;
il Tribunale di Milano, con tre distinte sentenze, ha accolto le opposizioni e revocato i decreti ingiuntivi, ritenendo che la documentazione allegata non contenesse alcun riconoscimento di debito, e ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte opposta sul rilievo che l’opponente non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale rispetto alla quale l’opposta avesse necessità di difendersi ;
le sentenze, impugnate con autonomi atti di appello da RAGIONE_SOCIALE, previa riunione, sono state confermate dalla Corte d’appello di Milano ;
in sintesi, il giudice di secondo grado ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non avesse offerto prova RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni da parte RAGIONE_SOCIALEa società cedente, non potendo considerarsi idonee a tal fine le fatture, le notificazioni ed accettazioni RAGIONE_SOCIALEe cessioni di credito, e, soprattutto, le dichiarazioni rese dal MEF, perché provenienti da soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale, c onsiderato che l’RAGIONE_SOCIALE non poteva considerarsi società in house providing del RAGIONE_SOCIALE; ha, inoltre, negato l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda ex art. 2043 cod. civ., perché domanda nuova;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza cam erale la ricorrente ha depositato memoria illustrative;
Considerato che:
con il primo motivo di impugnazione -rubricato: ‹‹Omesso esame di molteplici fatti decisivi e determinanti in ordine alla corretta posizione giuridica del RAGIONE_SOCIALE, in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 5, RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.›› – la ricorrente deduce che la Corte territoriale, limitandosi a prendere posizione sulla sola argomentazione concernente la qualifica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE come società in house providing del RAGIONE_SOCIALE, aveva omesso di considerare il ruolo sostanziale svolto dal RAGIONE_SOCIALE, che non poteva essere ritenuto soggetto terzo; se pur soggetto distinto dall’RAGIONE_SOCIALE, doveva escludersi una alterità tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dal momento che il secondo poteva ritenersi sostanzialmente società in house providing del primo;
con il secondo motivo si denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in tema di onere probatorio e, più in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., 1988 c.c., 2730, 2731, 2735 c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., laddove la Corte di Appello ha escluso la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni confessorie/ricognitive rese dal MEF e dei cd. ordini a regolarizzazione›› ; la decisione impugnata è censurata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la ricorrente non aveva adempiuto l’onere probatorio sulla stessa gravante , ed in particolare sia là dove è stata negata qualsiasi rilevanza giuridica alle dichiarazioni confessorie/ricognitive rese dal MEF (contenute nel verbale del 17 gennaio 2007 e nelle missive del 10 agosto 2007), nonostante il ruolo di ben eficiario ‘pagatore’ RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dallo stesso svolto, sia laddove è stata esclusa valenza probatoria ai cd. ordini a regolarizzazione;
con il terzo motivo, deducendo ‹‹omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 5,
RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. laddove una molteplicità di prove ritualmente prodotte da UCF in ordine all’ onus probandi su di sé gravante non abbia costituito, neppure implicitamente, oggetto di esame da parte del Giudice di merito››, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato di esaminare alcuni elementi probatori, ed in particolare, le attestazioni degli Enti periferici del MEF in ordine alla regolarità RAGIONE_SOCIALEe consegne e le dichiarazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE in data 15 novembre 2007 e 30 gennaio 2008, che confermavano l’esistenza del credito azionato in INDIRIZZO;
con il quarto motivo si censura la decisione gravata per ‹‹falsa applicazione degli artt. 645, secondo comma, e 183, quinto comma, c.p.c. in relazione al motivo di cui al primo comma e n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata da NOMECOGNOME› ; la ricorrente evidenzia che nei ricorsi monitori aveva invocato la violazione degli obblighi contrattuali, mentre nei giudizi di opposizione aveva esercitato (anche) una mera azione subordinata o alternativa e non una domanda riconvenzionale, senza ampliare il thema decidendum ; la Corte d’appello av eva, quindi, errato nel dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dei danni, in quanto si trattava di domanda connessa a quella azionata nel procedimento monitorio, ammissibile in forza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inadempimento svolta dall’opponente ;
con il quinto motivo si deduce ‹‹omessa e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., laddove la Corte di Appello ha erroneamente qualificato il ruolo svolto dall’RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla domanda di risarcimento danni formulata da UCF›› ; assume la ricorrente che, nel caso di accoglimento del l’eccezione d’inadempimento, al debitore d ovrebbe essere contestata la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di buona fede e
collaborazione ed essere addebitata una responsabilità suscettibile di provocarne la condanna al risarcimento dei danni patiti dal factor , per non avere tempestivamente fatto valere le eccezioni che solo in sede di opposizione erano state sollevate;
con il sesto motivo, la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹ difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 5, RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ›› , per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa in istruttoria, pure avanzata, sebbene avesse insistito per la riforma RAGIONE_SOCIALEe sentenze di primo grado nella parte in cui non avevano disposto le prove dedotte in primo grado, che erano determinanti e idonee a dimostrare circostanze tali da invalidare certamente l’efficacia RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie offerte dalle controparti sulle quali si fondava il convincimento del giudice;
rilevato che il quarto motivo pone la questione se, nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito RAGIONE_SOCIALEa opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, possa avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; e, in particolare, se possa considerarsi ammissibile la modificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda di risarcimento del danno;
considerato che RAGIONE_SOCIALEe suddette questioni sono state investite le Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023;
ritenuto, pertanto, che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 20476/2023.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione