Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37639/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il 07.06.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva
Ai fini che ancora qui rilevano della vicenda giudiziale va ricordato solo quanto appresso:
-la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da NOME e NOME COGNOME, in riforma della sentenza di primo grado (la quale aveva rigettato sia la domanda dei coniugi NOME/Manzione di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare per colpa del promissario acquirente, NOME COGNOME, sia la domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., avanzata da quest’ultimo e, con separata citazione, dalla figlia NOME -le due cause verranno riunite -), trasferì ai due appellanti parti distinte di un fabbricato, subordinando l’effetto traslativo al complessivo pagamento della somma di € 129.114,22, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, in favore delle appellate NOME e NOME.
Gli appellanti propongono ricorso sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi due, quali eredi di NOME.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte salernitana disposto il pagamento degli interessi in assenza di domanda.
Il motivo è fondato.
È frutto d’indirizzo consolidato il principio secondo il quale in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi -contrariamente a
quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria -hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi -dovuti indipendentemente dalla mora e dall’inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l’attribuzione degli interessi di mora -con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello (Sez. 6, n. 36659, 25/11/2021, Rv. 663083; conf. Cass. 18292/2016, 4423/2004).
Non consta una domanda in tal senso, né vale l’argomento di cui al controricorso: vero è che con l’originaria domanda NOME e NOME, poi deceduta (oggi in causa sono gli eredi) avevano chiesto la risoluzione del contratto e quindi non avrebbero potuto formulare domanda di corresponsione interessi; tuttavia, successivamente gli odierni ricorrenti avevano avanzato domanda ex art. 2932 cod. civ., e, in quella sede, pertanto, andava avanzata, sia pure in subordine, la richiesta degli interessi da parte delle NOME.
5. Tutti gli altri motivi, ruotando, sia pure sotto angolature diverse (col secondo viene dedotto difetto di motivazione; con il terzo, violazione degli artt. 1282, 1224, 1499 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo; con il quarto, ancora violazione dell’art. 1282, con il quinto, ancora violazione dell’art. 1224; con il sesto, ancora violazione dell’art. 1499), attorno alla medesima questione, restano assorbiti.
Ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, eliminando la statuizione sugli interessi.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo -tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte -seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la statuizione sugli interessi; ferme le spese d’appello, condanna i controricorrenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio