Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6120-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2322/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2020 R.G.N. 6737/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2322 del 2020, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della
Oggetto
Retribuzione
rapporto privato
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
stessa sede, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME all’inquadramento nel 2° livello del CCNL Cooperative di consumo e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dello stesso, delle differenze retributive maturate dall’8.3.2004 al 31.12.2009, pari all’importo di euro 19.813,89, oltre accessori e spese di giudizio.
I giudici di seconde cure, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, hanno rilevato, ai fini del riconoscimento del rivendicato 2^ livello contrattuale, che relativamente ai responsabili di negozio ciò che distingueva il suddetto inquadramento, da quello inferiore, non era il numero dei dipendenti coordinati e diretti, bensì la maggior ampiezza dei poteri e della correlativa responsabilità del gestore; hanno, poi, evidenziato che dalla istruttoria svolta era emerso che il COGNOME non si limitava a coordinare gli addetti del punto vendita, ma decideva gli ordini di merce, rispondeva personalmente dell’invenduto, effettuava il controllo di qualità e quantità delle merci e firmava le ricevute, stabiliva i turni dei dipendenti e disponeva gli straordinari nei limiti stabiliti dalla società, oltre ad avere la responsabilità degli incassi; hanno poi disatteso la richiesta diretta ad ottenere le differenze per il lavoro straordinario precisando che la domanda non era stata ritualmente proposta; hanno quantificato gl i importi dovuti, all’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio, in euro 19.813,89.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso, formulando, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi.
La società ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 1362 cod. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale, attraverso una non corretta interpretazione degli atti processuali, erroneamente ritenuto che la domanda di esso ricorrente non fosse estesa al pagamento anche delle differenze retributive in riferimento all’orario effettivamente svolto e non retribuito.
Con il secondo motivo si eccepisce l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, sulla domanda di pagamento del lavoro straordinario pur essendo la stessa stata esplicitamente formulata con il ricorso di primo grado e con i successivi atti processuali.
Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per violazione del principio tra chiesto e pronunciato circa la domanda di pagamento delle differenze retributive riguardanti il lavoro straordinario.
Con il quarto motivo si obietta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, perché la Corte territoriale, pur avendo conferito l’incarico peritale al consulente anche in ordine alla quantificazione del lavoro straordinario, tuttavia aveva omesso ogni riferimento a quanto dedotto da esso lavoratore
nella memoria conclusionale ove veniva ribadita la richiesta di condanna della società al pagamento del lavoro straordinario.
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, non sono fondati.
Giova premettere che, in tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (Cass. n. 2360/2025).
La Corte territoriale, nel caso in esame, ha dato una adeguata spiegazione del perché ha ritenuto non proposta la domanda relativa al lavoro straordinario evidenziando, pur essendo stato specificato l’orario di lavoro, che non erano state richieste le differenze retributive a tale titolo; a riprova di ciò ha, infatti, sottolineato che nei conteggi allegati, la somma richiesta non riguardava il lavoro straordinario: tale precisazione non è stata oggetto di specifiche censure.
Nulla vale il fatto, poi, che nell’incarico peritale, a mero scopo cautelativo, sia stato conferito anche il conteggio per il lavoro straordinario, in via alternativa, ovvero che nei successivi atti il lavoratore abbia richiesto espressamente il pagamento per il lavoro straordinario, non oggetto dell’originaria domanda.
Le censure di cui ai motivi sono, quindi, meramente contrappositive in quanto insistono sul diverso significato del contenuto delle riportate espressioni e non sono state
formulate in termini di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Venendo allo scrutinio dei motivi del ricorso incidentale, essi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o errata interpretazione ed applicazione del CCNL per i dipendenti del settore terziario/cooperative di consumo, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato i criteri distintivi dell’individuazione del secondo e del terzo livello, identificandoli nella maggiore ampiezza dei poteri e della correlativa responsabilità del gestore.
Il motivo è improcedibile.
Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. n. 4350/2015, Cass. 6255/2019).
Nel caso in esame, il ricorrente incidentale, oltre a non avere prodotto l’intero contratto collettivo richiamato nella censura (invero nell’indice dell’atto introduttivo, come allegato n. 5, è indicato solo un estratto del contratto e non
l’intero documento), non ha precisato neanche dove lo stesso potesse essere comunque reperito nella sua integrità.
Il testo integrale del contratto si dimostra necessario per valutare la questione sottesa al motivo che, nella individuazione del corretto inquadramento del COGNOME, imponeva non solo l’esame delle declaratorie contrattuali dei vari livelli ma anche delle altre disposizioni riguardanti le nozioni di strutture di vendita e altri profili di natura retributiva e disciplinare, interpretandosi, appunto, le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre.
Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle risultanze delle deposizioni dei testimoni COGNOME e COGNOME in ordine agli aspetti dimensionali del l’esercizio e delle mansioni in concreto svolte dal COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 28887/2019).
Invero, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento”
che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553/2021).
Nel caso de quo , la Corte ha comunque esaminato le problematiche riguardanti la dimensione dell’esercizio cui era addetto il COGNOME nonché le mansioni da questi espletate e tanto basta per rendere inammissibili le doglianze come proposte.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti stante la soccombenza reciproca.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.10.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME