Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30719 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.8648/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Torino al INDIRIZZO ed elettivamente con lui domiciliata in Roma alla INDIRIZZO (studio AVV_NOTAIO)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. e P_IVA.IVA P_IVA), in persona dei Curatori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce, dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO e con lui elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 719/2020 reso in data 28/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con istanza di insinuazione la RAGIONE_SOCIALE chiedeva di esser ammessa al passivo del fal limento RAGIONE_SOCIALE per la somma di € 95.000,00 o, in via gradata, per quella di € 47.934,32, quale ‘valore residuo del bene’ o quantomeno quale ammontare dei canoni scaduti e non pagati; il tutto ‘in ogni caso con riserva di portare in detrazione quanto sarà ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato, se rinvenuto’. Nell ‘ istanza RAGIONE_SOCIALE precisava che: i) il 19122008 aveva stipulato un contratto di leasing back (n.9828) con l’RAGIONE_SOCIALE, affe rente un’autovettura RAGIONE_SOCIALE A8; ii) la società utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento dei canoni a partire dal marzo del 2011, per cui con raccomandata 482011 aveva richiesto la riconsegna dell’auto , essendosi risolto il contratto di locazione per inadempimento; iii) la richiesta era stata riproposta con altra lettera del 2992012, indirizzata ai Commissari Giudiziali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo ammessa a concordato preventivo), i quali avevano risposto di non esser nel possesso dell’autovettura perché venduta nel luglio 2009 a NOME COGNOME; iv) con atto di citazione datato 1012013 aveva convenuto in giudizio COGNOME, unitamente alla RAGIONE_SOCIALE, per far dichiarare illegittima , nell’introdotto giudizio di opposizione di terzo, la vendita in favore di COGNOME, annullando così la sentenza n.635/12 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con cui era stato coattivamente disposto il trasferimento dell’auto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a COGNOME NOME NOME; v) detto giudizio veniva interrotto per intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE e poi riassunto; vi) l’auto era di proprietà di essa società ricorrente; vii) tale bene era da considerarsi ‘perso’ e conseguentemente sussisteva il diritto, per essa ricorrente, di ottenere l’insinuazione nel passivo per € 95.000 , il controvalore del veicolo oppure per la stessa somma quale risarcimento danni ai sensi dell’art. 103 l.fall. (con riserva di portare in detrazione la somma ricavata dall ‘ eventuale futura vendita del bene).
RAGIONE_SOCIALE presentava dunque ricorso per insinuazione nel passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per € 95.000, ai sensi dell’art. 103 l.fall., ma la domanda veniva respinta.
Proposta opposizione ex art. 98 l. fall. da parte della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) alla decisione del G.d., il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nella resistenza della curatela fallimentare costituitasi in giudizio, rigettava la proposta impugnazione, confermando la decisione impugnata.
Il Tribunale ha ritenuto che : a) la domanda dell’opponente ex art. 103 l. fall., volta ad ottenere il controvalore dell’autoveicolo , alla data della declaratoria di fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE , non poteva trovare accoglimento perché, se era vero che tale autoveicolo non era stato acquisito all’attivo fallimentare, era altrettanto vero e dirimente che RAGIONE_SOCIALE aveva introdotto un giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOMENOME terzo acquirente dell’autoveicolo in questione e dell’alienante RAGIONE_SOCIALE, ancora in bonis , per far accertare la proprietà in capo ad essa dell’a utoveicolo e ottenerne la restituzione; b) tale giudizio si era concluso con la sentenza del 13.3.2019, con la quale era stata accertata la titolarità dell’autoveicolo in capo alla RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), con condanna del COGNOME alla restituzione del veicolo alla società attrice; c) nel caso di specie non poteva pertanto essere invocato l’art. 103 l. fall. poiché la pretesa del creditore del controvalore presuppone che questi non abbia alcuna possibilità di ottenere la disponibilità del bene, non restandogli che la strada dell ‘ insinuazione al passivo fallimentare per il controvalore del bene medesimo, situazione non ricorrente nel caso in esame ove -per quanto ricordato –RAGIONE_SOCIALE aveva agito per la restituzione del bene (la cui esistenza e reperibilità era pacifica, anche in considerazione del disposto sequestro giudiziario sullo stesso) dal terzo acquirente, optando in tal modo per il recupero della disponibilità del bene; d) diversamente ragionando, qualora il predetto giudizio instaurato da RAGIONE_SOCIALE si fosse concluso, in via definitiva, favorevolmente per la società attrice, quest’ultima avrebbe ottenuto un ‘ingiustificata duplicazione dei valori (che l’art. 103 l. fall. pone invece in via alternativa), e cioè la riapprensione del bene e l’ ammissione al passivo
del controvalore; e) doveva anche essere rigettata la domanda subordinata di insinuazione di euro 47.934,32, ex art. 72 quater l. fall. per canoni scaduti e rimasti impagati, nonché canoni a scadere attualizzati alla data di risoluzione contrattuale, con riserva di riportare in detrazione quanto ricavabile dalla ricollocazione del bene sul mercato, posto che l’invocata previsione di cui al predetto art. 72 quater, 2 comma, l. fall., postula che, in seguito alla risoluzione del contratto di leasing, il bene venga restituito al concedente dalla curatela che ne aveva la disponibilità affinché questi possa procedere alla vendita o altra collocazione sul mercato, di modo che, secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 3, si possa accertare la sussistenza di un credito della curatela ovvero della società concedente; f) nonostante la predetta sentenza avesse condannato il terzo acquirente alla restituzione dell’autoveicolo alla RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), non solo tale pronuncia non sarebbe definitiva, ma il difensore di parte opponente aveva dichiarato all ‘udienza del 13.1.2020 che l’autoveicolo non era stato riconsegnato dal terzo, con la conseguenza che, allo stato, non avrebbe potuto operare il meccanismo descritto dall’art. 72 quater l. fall. che richiede necessariamente la disponibilità materiale del bene in capo alla curatela che sarebbe tenuta a restituirlo al concedente medesimo.
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a sette motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 111 c.p.c. e 99 l. fall., nonché dell’art. 102 c.p.c.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 99 l. fall., 111 e 112 c.p.c.
2.1 Con i primi due motivi la ricorrente RAGIONE_SOCIALE si duole del fatto che nel decreto impugnato il Tribunale non avrebbe menzionato la RAGIONE_SOCIALE e vi sarebbe per ciò una violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato (art.112 c.p.c).
2.2 Sul punto va subito precisato che risulta evidente che tale doglianza poteva, semmai, esser sollevata da tale altra società (RAGIONE_SOCIALE) che, invece, ha lasciato passare la decisione in giudicato, prestandovi acquiescenza.
Non risulta (perché non allegato) quale sia l’interesse di RAGIONE_SOCIALE a sollevare la doglianza, e ciò se solo si considera che RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nel processo quale successore a titolo particolare e, come affermato dalla stessa ricorrente, la partecipazione di questa altra società di cartolarizzazione va considerata ‘intervento volontario’, per cui le sue doglianze non avrebbero mai potuto esser fatte proprie dalla RAGIONE_SOCIALE, al fine di incrementare ed allargare le proprie difese.
2.3 A ciò va aggiunto che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.., il provvedimento impugnato ha sempre effetto, anche nei confronti del successore a titolo particolare, che peraltro non ha sollevato alcuna obiezione sul punto, non impugnando il decreto con ricorso per cassazione.
Ne consegue che, anche a prescindere dalla palese mancanza di interesse ad agire e dall ‘ evidente inammissibilità della doglianza fatta per interposta persona, la decisione del Tribunale non risulta censurabile neanche nella sostanza: anche se non è stato indicato il nome della RAGIONE_SOCIALE risulta evidente che la sua domanda ha seguito le medesime sorti di quella dell’opponente RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), suo dante causa.
Risulta dunque che il Tribunale, nel rigettare integralmente l’oppos izione allo stato passivo, avesse motivato riferendosi a chi la causa l’aveva intentata, e cioè l RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, ‘dante causa’ della cessionaria società di cartolarizzazione. L’omessa indicazione della RAGIONE_SOCIALE, allora, piuttosto che omessa pronunzia, deve essere declassata a mero lapsus calami , di cui tuttavia la stessa RAGIONE_SOCIALE – si ripete – non ha inteso dolersi.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 103 l. fall., 2909 cod. civ e 404 c.p.c.
Il quarto mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 103 l. fall., 2909 cod. civ., 815 cod. civ. e 2683 n. 3 cod. civ.
4.1 Il terzo e quarto motivo -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate -sono, in realtà, inammissibili perché non colgono a pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
4.1.1 Si ricorda infatti che, come correttamente osservato dal Tribunale territoriale , l’art. 103 l.fall. non risulta applicabile al caso in esame: il bene, oggetto di causa, non era stato mai acquisito all’attivo fallimentare per il semplice fatto che non era acquisibile; e ciò per l’ insuperabile ragione che l’auto veicolo in parola non era più di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, va detto che è stata la stessa società ricorrente a rammentarlo quando ha ribadito, nelle doglianze qui in esame, che anche il competente Pubblico Registro Automobilistico forniva contezza della proprietà in capo ad essa RAGIONE_SOCIALE, dapprima, e del COGNOME, dopo.
Pertanto non era processualmente possibile avanzare domanda di rivendicazione e restituzione nei confronti del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, non era altrettanto possibile azionare il procedimento ex art. 103 l.fall. Invero, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato che la pacifica ‘non proprietà’ da parte della RAGIONE_SOCIALE del bene oggetto di contesa giudiziale era ben nota anche a RAGIONE_SOCIALE non solo per esserne ab origine proprietaria ma per aver, essa medesima, avviato un giudizio (innanzi allo stesso Tribunale barese) ex art. 404 c.p.c., volto, appunto, a far consacrare il suo legittimo diritto di proprietà nei confronti di chi erroneamente risultava proprietario per altro e diverso titolo giudiziale.
Nel decreto qui impugnato tale ultima circostanza veniva considerata dirimente e tale ratio sembra sfuggire all’odierna ricorrente che si attarda invece nell ‘ illustrazione (peraltro, non condivisibile) della violazione e falsa applicazione delle norme sopra ricordate in epigrafe.
4.1.2 E’ il caso di ricordare – qui per incidens -che, ai sensi degli artt. 84 ss. l. fall., il curatore appone i sigilli, redige l’inventario e acquisisce i beni alla massa attiva della procedura concorsuale e, tuttavia, il giudice delegato può
«disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili» e che «sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore»; senza contare (art. 87 bis l.f.) che «i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato» e «sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore». In ogni modo, l’art. 104 ter comma 8, l.f. consente al curatore di «non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente».Nel caso di specie, non si sono verificate tali ipotesi.
Del resto, con le domande di restituzione o di rivendicazione si contesta l’operato del curatore (che, in ipotesi, avrebbe illegittimamente acquisito alla massa beni non di proprietà del fallito) e si chiede che i beni siano sottratti alla liquidazione. Chi propone una domanda di restituzione o di rivendicazione nei confronti della procedura concorsuale, qualora non possa ricevere il bene in natura in ipotesi di illegittimo acquisto all’attivo fallimentare, vanta pertanto un credito, ma non è un creditore ‘concorrente’, appunto perché quel bene o il suo equivalente non avrebbe dovuto essere compreso nella massa attiva.
4.1.3 Ad ogni modo , RAGIONE_SOCIALE (addirittura prima dell’avvio della procedura concorsuale) aveva coltivato i suoi diritti restitutori nei confronti di chi risultava, a suo dire, estraneo alla proprietà del bene oggetto di causa, così optando per la strada volta al recupero della disponibilità del bene e con ciò confermando, da un lato , l”esistenza’ dell’automobile e , da altro lato, la circostanza che il bene non era stato definitivamente e giuridicamente perduto, ma anzi identificandolo con precisione come quello sito presso il COGNOME e peraltro oggetto di sequestro giudiziario.
4.1.4 Sotto altro profilo, non risultano fondate neanche le ulteriori doglianze articolate in relazione alla presunta ‘violazione del principio della cosa
giudicata’ per il fatto che la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.11022019 sia stata impugnata.
In realtà, la circostanza è stata presa in esame nel decreto qui impugnato ed è stata ritenuta, correttamente, non rilevante. Anzi, l’esistenza della causa, incardinata ex art. 404 c.p.c., evidenzia la consapevolezza in capo all’opponente del fatto che il bene in parola non fosse già nell’attivo del fallimento. Va infatti evidenziato che sia che RAGIONE_SOCIALE vinca definitivamente la causa ex art. 404 c.p.c., sia che la perda, la situazione processuale non cambierebbe affatto giacché sia che l’auto vettura risulti di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (come potrebbe avvenire con il prossimo giudicato determinato a seguito della pronunzia della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE), sia che la stessa proprietà resti consacrata definitivamente in capo al COGNOME, la domanda di rivendicazione, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE al fallimento, ai sensi degli artt. 98 e 103 l. fall., non avrebbe potuto aver fondamento, in ragione delle obiezioni sollevate dalla curatela fallimentare ed accolte dal Tribunale barese.
4.1.5 L ‘ulteriore circostanza, dedotta più in particolare nel quarto motivo di ricorso, e cioè che la sentenza del 2012 – che accertava il diritto di proprietà del COGNOME – fosse stata da questi trascritta al p.r.a., non aggiunge nulla a quanto già sopra precisato ed anzi comprova, ancor più, che RAGIONE_SOCIALE avesse optato per la via di recupero giudiziario del bene. Ed invero, la conoscenza della trascrizione al pubblico registro ha determinato la volontà, in RAGIONE_SOCIALE, di riappropriarsi del suo bene, proprio avviando il giudizio ex art.404 c.p.c. per annullare la sentenza accertativa del diritto di proprietà del COGNOME e la conseguente sua opponibilità ai terzi determinata dall’avvenuta trascrizione.
Con il quinto mezzo si denuncia in realtà, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 103 l. fall. e degli artt. 2,3 e 42 Cost.
5.1 Non risulta in alcun modo condivisibile l’assunto secondo cui la situazione processuale determinata dal decreto qui impugnato con ricorso per cassazione avrebbe determinato addirittura una ‘espropriazione senza indennizzo’ , posto che , a tacer d’altro, dalla documentazione prodotta dalle
parti nel processo non vi sarebbe stata alcuna espropriazione dell’automobile da parte del RAGIONE_SOCIALE per il semplice fatto che essa non è mai entrata nella proprietà della società poi dichiarata fallita e conseguentemente non vi sarebbe alcun ‘ indennizzo ‘ da corrispondere.
5.2 Senza contare che ancora una volta le doglianze proposte dalla società ricorrente risultano fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento qui impugnato: la società ricorrente aveva infatti posto alla base della domanda di rivendicazione ovvero restituzione del bene ex art. 103 l. fall. ovvero del controvalore la circostanza di essere proprietaria del bene mobile (circostanza in seguito smentita dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nella sentenza, poi opposta ex art. 103 l. fall.), con l’ evidente conseguenza che la società oggi di nuovo ricorrente avrebbe dovuto avanzare le sue richieste risarcitorie nei confronti della società poi fallita con altra e diversa causa petendi , fondata, con tutta evidenza, su diverso titolo contrattuale ovvero extracontrattuale, diverso dal diritto di proprietà invece non riconosciuto nella ulteriore sede giudiziaria sopra ricordata.
6. La società ricorrente deduce inoltre un sesto motivo con il quale si duole della violazione e falsa applicazione, sempre ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 103 e 118 n. 2, l. fall., degli artt. 138, 139, 140 l. n. 124/2017.
6.1 Sul punto non può che condividersi la puntuale motivazione del Tribunale che ha altresì stigmatizzato il tentativo dell’opponente di giungere ad ‘una ingiustificata duplicazione di valore, cioè la riapprensione del bene e l’insinuazione al passivo del controvalore dello stesso’.
6.2 Va altresì osservato che, per un verso, non si può certo pretendere che la procedura fallimentare attenda gli esiti di un giudizio tra terzi che chiarisca -tra loro- chi sia proprietario dell’automobile, dall’altro, n on può eccepirsi, poi, una pretesa violazione degli artt.138, 139, 140 della legge n.1242017 perché la legge è intervenuta nel 2017, cioè ben sei anni dopo che, nell’agosto del 2011, RAGIONE_SOCIALE ha azionato la clausola risolutiva del contratto sottoscritto con la AZ nel 2008.
6.3 A ciò va aggiunto che la causa petendi della domanda avanzata ai sensi dell’art. 103 l. fall., come tale legittimante in astratto sia la domanda di rivendica e restitutoria sia la richiesta del controvalore del bene oggetto di
contesa, era fondata -si ripete sull’allegato diritto di proprietà della società oggi ricorrente e non già sul diverso titolo negoziale del contratto di leasing. Ne consegue che ancora una volta le censure così proposte nel motivo in esame non si confrontano con la ratio decidendi adottata dal Tribunale proprio per respingere quelle pretese così infondatamente avanzate dalla società ricorrente, già opponente in sede endofallimentare.
7. Il settimo me zzo denuncia invero la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 quater, 2 e 3 comma, l. fall., e degli artt. 138,139 e 140 l. fall. Tali doglianze si scontrano con i consolidati principi affermati da questa Corte nella materia. È stato infatti precisato dalla giurisprudenza espressa dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U., Sentenza n. 2061 del 28/01/2021) che – in tema di leasing finanziario – la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall. (così, anche: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26531 del 30/09/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 31832 del 2021 , così superando il diverso e precedente orientamento espresso da: Sez. 1 – , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019; Sez. 1, Sentenza n. 12552 del 10/05/2019).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Occorre anche accedere alla pronuncia d’ufficio di condanna della parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma, equitativamente determinata nella stessa misura delle spese di lite liquidate ex art. 91 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, stante le modalità della sequenza processuale progressivamente instaurata.
Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. anche Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022), in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. n. 18512/2020).
Orbene, risulta evidente la colpa grave della ricorrente nell’aver insistito nella domanda ex art. 103 l. fall., nonostante già il chiaro contenuto normativo escludesse in radice l’azionabilità del diritto in sede concorsuale, e nell’aver riproposto la questione in sede di giudizio di legittimità, senza neanche censurare la corretta ratio decidendi espressa dal Tribunale, nel provvedimento qui oggetto di ricorso per cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi ed euro 6.000 ex art. 96, 3 comma, c.p.c., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26.9.2023