Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3793 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3793 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22465 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Napoli n. 1498/2021, pubblicata in data 26 aprile 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso il precetto di pagamento intimatogli da NOME COGNOME, evocando poi in
Oggetto:
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI OBBLIGO DI MANLEVA
Ad. 24/01/2024 C.C.
R.G. n. 22465/2021
Rep.
giudizio anche il terzo NOME COGNOME e chiedendo di essere tenuto indenne da quest’ultimo per gli importi da pagare al creditore intimante, sulla base di un accordo negoziale stipulato con lo stesso COGNOME.
Il Tribunale di Avellino, accolta solo in parte l’opposizione al precetto del COGNOME, ha altresì accolto la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti del COGNOME .
La Corte d’a ppello di Napoli, su appello del solo COGNOME relativo a tale ultima domanda, dato atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati, in parziale riforma di quest’ultima , ha integralmente rigettato la predetta domanda.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, nonché NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si premette che i controricorrenti, NOME COGNOME, nonché NOME e NOME COGNOME, si sono qualificati eredi della parte del giudizio di merito NOME COGNOME (deceduto nel corso del giudizio di secondo grado), ma non hanno adeguatamente documentato tale qualità, a sostegno della quale hanno proAVV_NOTAIOo esclusivamente un certificato di morte di quest’ultimo .
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte , « in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del
giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio » (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 -01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 -01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 -01; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 -01; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 – 01).
Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, ai fini della legittimazione a contraddire nel giudizio di legittimità mediante controricorso, per coloro che si qualificano eredi della persona che ha partecipato al giudizio di merito e nei cui confronti è diretto il ricorso per cassazione.
Nella specie, non risultando adempiuto l’indicato onere da parte dei controricorrenti, va dichiarata l’ inammissibilità del controricorso.
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « 360, cpc, nr 4 per nullità della sentenza o del procedimento: VIOLAZIONE art 617 e 618 cpc: inappellabilità sentenza di primo grado in azione qualificata come opposizione agli atti esecutivi ».
Secondo il ricorrente, la domanda oggetto del presente giudizio, cioè quella da lui proposta nei confronti del COGNOME, era da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (o, quanto meno era stata in tali termini qualificata dal giudice di primo grado) e, di conseguenza, l’appello proposto dallo stesso COGNOME, soccombente in primo
grado, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado.
Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Come emerge chiaramente dagli atti, il COGNOME aveva proposto sia opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto intimatogli dal COGNOME.
L’opposizione agli atti esecutivi è stata rigettata dal giudice di primo grado.
L ‘opposizione all’esecuzione , con la quale era stata contestata solo una parte (invero minima) della somma precettata, è stata invece accolta , con conseguente correlativa riduzione dell’efficacia del precetto (risulta ri chiesta e dichiarata l’inefficacia dell’atto di precetto per € 435,00, a fronte di un complessivo importo intimato di oltre € 100.000 ,00).
Con riguardo a tali statuizioni non è stato proposto alcun gravame.
L’ulteriore domanda, proposta da ll’intimato COGNOME nei confronti del COGNOME , volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo ad essere tenuto indenne di quanto effettivamente dovuto al creditore intimante COGNOME e qualificata dal giudice di primo grado come ‘ domanda di manleva ‘ (senza alcuna qualificazione in termini diversi e, in particolare, in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) è stata, invece, accolta integralmente.
Esclusivamente in relazione a tale domanda è stato proposto appello, dal soccombente dal COGNOME ed esclusivamente tale domanda è, quindi, oggetto del presente ricorso.
2.2 Pare opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, la domanda proposta dal COGNOME nei confronti del COGNOME (definita dai giudici di merito come ‘ domanda di manleva ‘, in quanto, come già chiarito, volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo a tenere indenne il primo di quanto da questi
dovuto al creditore intimante COGNOME) non può dirsi tecnicamente subordinata al rigetto dell’opposizione al precetto, avendo essa ad oggetto l’importo da pagare comunque al creditore intimante, che non era stato contestato integralmente ma solo in (minima) parte.
L ‘oggetto di tale domanda, infatti, riguardando la ‘ manleva ‘ in relazione all’intero credito del COGNOME effettivamente sussistente nei confronti del COGNOME: a) prescindeva senz’altro dalla regolarità del l’atto di precetto, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi (in quanto la regolarità del precetto e, in generale, degli atti preesecutivi ed esecutivi, non incide di per sé sull’entità del credito, ma solo sulla regolarità dell’esercizio dell’azione esecutiva); b) era connessa solo in parte con l’esito de ll’opposizione all’esecuzione in concreto proposta, essendo con questa contestata solo una minima quota dell’importo precettato (dunque, per l’importo del credito intimato non oggetto di contestazione, cioè la gran parte di esso, essa era del tutto indipendente anche da tale opposizione).
Si tratta, in definitiva (quanto meno per gli importi del precetto non oggetto di specifica contestazione nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione), di una domanda del tutto autonoma, proposta congiuntamente all’opposizione al precetto e, più precisamente, di una ordinaria domanda di accertamento e condanna relativa ad una pretesa obbligazione di fonte negoziale (essa risulta fondata su una scrittura privata, con la quale il COGNOME si era impegnato a tenere indenne il COGNOME dalle pretese creditorie del COGNOME per compensi relativi ad attività professionale, a determinate condizioni e per determinati casi, ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, ma invece esclusi dal giudice di appello).
Domanda, in altri termini, estranea e autonoma rispetto all’oggetto delle opposizioni esecutive avanzate nel medesimo
processo, se non in relazione all’importo per cui era stata avanzata contestazione con l’opposizione all’esecuzione.
2.3 Tanto premesso e precisato (anche a fini di completezza di esposizione), non può sorgere alcun dubbio sul fatto che, con riguardo alla decisione in ordine alla indicata domanda ‘ di manleva ‘ del COGNOME nei confronti del COGNOME dovesse essere proposto l’appello e non potesse essere in nessun caso proposto direttamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
Risulta, in proposito, in realtà assorbente il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale « qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 – 01).
In base al suddetto principio di diritto, il regime dell’impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda.
Tale principio deve peraltro ritenersi applicabile, evidentemente, in linea generale e non solo in caso di proposizione congiunta di una opposizione agli atti esecutivi e di una opposizione all’esecuzione : quindi, esso vale, a maggior ragione, anche in caso di proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, come avvenuto nella specie.
2.4 Quanto appena osservato è di per sé sufficiente ai fini del rigetto del ricorso.
Può aggiungersi, ad abundantiam :
a) che, nella specie, le decisioni del giudice di primo grado sull’opposizione all’esecuzione e sull’opposizione agli atti esecutivi non erano state impugnate in sede di gravame, essendo stata impugnata dal COGNOME la sola statuizione sulla propria condanna a tenere indenne il COGNOME da quanto avrebbe pagato in esito all’esecuzione relativa all’atto di precetto opposto , onde non vi era più alcuna connessione tra diverse domande che potesse (anche solo in astratto, volendo accedere solo per un momento alla prospettazione che parrebbe alla base delle argomentazioni del ricorrente) giustificare una trattazione congiunta in sede di impugnazione;
b) in ogni caso, la connessione della domanda avanzata dal COGNOME contro il COGNOME sussisteva, anche ab origine , esclusivamente, oltre che solo parzialmente, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art 615 c.p.c. e non con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., onde , anche a voler ipotizzare una trattazione congiunta in sede di gravame delle domande connesse (sempre volendo accedere, solo per un momento, alla prospettazione che parrebbe alla base delle argomentazioni del ricorrente), si sarebbe trattato comunque di domande entrambe soggette ad appello e non a ricorso straordinario per cassazione.
2.5 In definitiva, l’unica domanda oggetto del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità, definita ‘ di manleva ‘ , cioè la domanda proposta dal COGNOME nei confronti del COGNOME volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo a tener lo indenne di quanto dovuto al creditore intimante COGNOME, è certamente una domanda ordinaria, per quanto proposta nel medesimo processo avente ad oggetto anche altre domande, in particolare opposizioni esecutive; essa era in origine connessa solo
con l’opposizione all’esecuzione (per di più solo parzialmente, per un importo di scarso rilievo sul totale precettato).
Di conseguenza, la statuizione di primo grado in ordine a tale domanda andava impugnata senz’altro con l’appello, a nche a prescindere dalla sorte delle altre opposizioni esecutive che, peraltro, non erano neanche state oggetto di impugnazione, essendosi in tal modo sciolta ogni possibile connessione.
Ne consegue, altresì, la manifesta infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del presente giudizio, in considerazione della già rilevata inammissibilità del controricorso. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-