Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32995 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32995 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1849/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE DI NOME RAGIONE_SOCIALE NOME nonché dei soci personalmente, in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 55494/2019 depositato il 03/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 3.12.2021, ha rigettato il ricorso ex art. 98 l. fall. proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il RAGIONE_SOCIALE.D. RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva, di ammissione al passivo del credito di € 8.238,26 oltre interessi e rivalutazione , vantato, a titolo di TFR, in virtù del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.
Il tribunale ha rilevato che l’opponente aveva già ottenuto l’ammissione del credito per TFR , richiesto- insieme ad ogni altro emolumento ancora dovutogli in forza del pregresso rapporto di lavoro -con la domanda di insinuazione depositata in via tempestiva: la pretesa ineriva dunque al medesimo fatto costitutivo e, a seguito dell’accoglimento de lla prima domanda, sull ‘ammontare del credito in questione si era formato il giudicato endofallimentare. NOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato il 3/12/2021, affidandolo ad un unico articolato motivo. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni sollevate dal RAGIONE_SOCIALE, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e per violazione dell’art. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c. . La procura al difensore è stata infatti rilasciata da COGNOME a margine del ricorso e non su foglio separato allegato in calce (fattispecie cui si riferiscono le massime giurisprudenziali richiamate dal controricorrente), ed è dunque necessariamente riferita all’atto introduttivo del presente giudizio, mentre l’unico motivo illustra chiaramente le ragioni per le quali il ricorrente ritiene errata la decisione.
Il motivo deduce la violazione degli artt. 324 e 100 c.p.c., 2909 e 2120 c.c..
COGNOME sostiene che la sua domanda di ammissione tempestiva, rigettata dal G.D. e accolta dal tribunale solo in sede di giudizio di rinvio, a seguito della cassazione -con l’ordinanza n. 7162/206 di questa Corte -di un primo decreto che aveva respinto la sua opposizione ex art. 98 l. fall., non comprendeva il credito per TFR, ma solo quello vantato a titolo di differenze retributive, anche per gli emolumenti maturati in conseguenza della nullità – che aveva chiesto di accertare incidentalmente – del licenziamento verbale intimatogli dalla società poi fallita.
Espone, inoltre, che, poiché il diritto alla liquidazione del TFR sorge solo in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, la relativa domanda, quand’anche proposta, sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Contesta, dunque, che sull’ammontare del credito per TFR richiesto per la prima volta con la domanda di ammissione tardiva- potesse essersi formato il giudicato endofallimentare.
3. Il ricorso è infondato.
Va ricordato che è orientamento consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi , rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva (Cass. 20/7/2016 n. 14936 e Cass. 28/6/2012 n. 10882); ciò in quanto il sistema della legge fallimentare -in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione del passivo – esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo.
Orbene, nel caso di specie, è indubitabile che l’odierno ricorrente abbia proposto domanda di insinuazione tardiva per il credito da TFR
nonostante col ricorso ex art. 93 l. fall. tempestivo – da cui è scaturito il giudizio definito dal Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, con decreto n. 1805 del 9.5.2018- avesse già formulato domanda di ammissione del credito da TFR derivante dallo stesso rapporto di lavoro.
Ciò emerge, in primo luogo, dall’esame della domanda di insinuazione tempestiva del 2.11.2010- consentito a questa Corte quale giudice del fatto processuale –in cui l’odierno ricorrente si doleva (vedi pag. 2) del mancato pagamento del TFR, e emerge altresì, con evidenza, anche dalla lettura dell ‘ordinanza Cass. n. 7162/2016 che a pag. 2, nella parte narrativa, evidenzia che COGNOME aveva presentato domanda di ammissione al passivo per l’importo di € 81.329,00 vantato ‘ a titolo di differenze retributive e TFR ‘ e al par. 2.3. della parte motiva precisa che col terzo mezzo del ricorso per cassazione il ricorrente lamentava che non gli fosse stato riconosciuto il TFR.
Va, infine, osservato che non è rilevante accertare se col decreto n. 1805 del 9.5.2018 il credito da TFR fosse stato o meno ammesso al passivo dal Tribunale di Roma: ciò che rileva, invece, è che tale credito fosse stato richiesto con la domanda di insinuazione tempestiva, posto che nel caso in cui il giudice del rinvio avesse ritenuto di non ammetterlo (o non avesse pronunciato sulla sua ammissione) il ricorrente, onde impedire il passaggio in giudicato dell’eventuale decisione (esplicita o implicita) di non ammissione, evidentemente preclusivo della riproposizione in via tardiva della domanda, avrebbe soltanto potuto proporre ricorso per cassazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2000,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25.9.2024