Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8225 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25293-2016 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Longare, corrente in Longare (VI), INDIRIZZO INDIRIZZO cod. fisc. P_IVA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, NOME COGNOME difesa e rappresentata da ll’ avv.to NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, con sede in Noventa Vicentina, INDIRIZZO cod. fisc. P_IVA, in persona del suo Curatore, dr.ssa NOME COGNOME difeso e rappresentato da gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Vicenza, cron. n. 5680/2016, emesso in data 29/09/2016 e depositato e comunicato in data 04/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Vicenza , decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.c. -Longare nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d., con il quale era stata rigettata la domanda di insinuazione al passivo della banca con la seguente motivazione: ‘ si rigetta in quanto rapporto da approfondire poiché i documenti sono stati consegnati in data 17.1.2023, con udienza per il 22.1.2013 ‘.
Con istanza depositata in data 19/12/2012 il predetto istituto di credito aveva infatti chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento ‘ in via privilegiata ipotecaria sui beni oggetto dell’ipoteca di cui alle premesse, per scoperto sul conto corrente ipotecario n. 81001332-0 Euro 293.175,62, con gli interessi convenzionali di mora al tasso del 6,30% annuo, e comunque in misura non superiore al tasso medio tempo per tempo pubblicato per operazioni del medesimo tipo ai sensi della stessa L. 108/96, dal 10/10/2012 al 19/10/2013 e con gli interessi legali dal 20/10/2013 alla data di emissione del decreto di trasferimento ‘ .
Proposta opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. da parte della banca e costituitasi in giudizio la curatela fallimentare – la quale insisteva per l’indeterminatezza della domanda di ammissione (sostenendo che non fosse ancora possibile operare alcuna distinzione tra le somme richieste dall’ istituto di credito a titolo di quota capitale e le somme richieste invece a titolo di interessi) – il Tribunale, con il decreto sopra indicato in epigrafe, ha ritenuto fondata l’eccezione della curatela circa la pretes a incertezza della domanda della banca, poiché la banca non aveva ‘… provveduto a determinare ex art. 93 L.F. la somma che intendeva insinuare al passivo distinguendo le componenti del capitale dagli interessi, come chiesto dall’art. 2855 cc, così omettendo di precisare le ragioni poste alla base della domanda di ammissione al passivo ‘ , e ha così rigettato l’opposizione allo stato passivo .
Il decreto, pubblicato il 04/10/2016, è stato impugnato da Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.c.-Longare con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‘ nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c .p.c .’ , per non aver il Tribunale correttamente interpretato l’esatto contenuto della domanda attorea nella parte in cui aveva determinato le somme di denaro richieste di insinuare al passivo sia per la quota capitale, sia per la quota interessi, ed aveva indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento.
1.1 Il primo motivo è inammissibile.
La doglianza di natura processuale, essendo stata denunciata in realtà la violazione dell’art. 112 c od. proc. civ., non si confronta in alcun modo con il decisum impugnato, risultando pertanto eccentrica anche rispetto alla ragione decisoria che sostiene il decreto. Il Tribunale non ha omesso di statuire, come invece opina la ricorrente, sulla domanda: il giudice dell’opposizione si è infatti pronunciato sulla domanda di ammissione al passivo, ritenendola, in buona sostanza, inammissibile ex art. 93, 3 comma, l. fall., perché indeterminata sarebbe stata, secondo l’opinione del Tribunale, l’originaria domanda di insinuazione al passivo, non essendo stata la stessa articolata quanto al profilo della ‘estensione’ del privilegio ipotecario agli interessi secondo gli schemi normativi dettati dall’art. 2855 cod. civ., e così avendo reso l’originaria domanda, già presentata innanzi al g.d., non determinabile anche in relazione alla ‘ quota capitale ‘ .
Tale ratio decidendi non è stata compiutamente censurata dalla ricorrente.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ‘ , per aver il Tribunale omesso di esaminare il fatto che essa stessa ricorrente, con la propria domanda, aveva determinato le somme di denaro chieste di
insinuare al passivo sia per la quota capitale sia per la quota interessi ed aveva indicato altresì le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda medesima.
2.1 Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni.
In questo caso, la ricorrente ripropone invero le medesime doglianze già articolate nel primo motivo, questa volta però declinate secondo il diverso paradigma applicativo del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Anche nel secondo motivo le doglianze sono, tuttavia, fuori fuoco ed eccentriche rispetto alla ratio decidendi .
Come già sopra chiarito, il Tribunale ha affermato che l ‘ originaria domanda di insinuazione al passivo era indeterminata , ai sensi dell’ art. 93, terzo comma, l. fall.
Orbene, questa è la ratio che sostiene il provvedimento impugnato e che non viene censurata neanche nel motivo di ricorso qui da ultimo in esame. Nel caso di specie, occorre evidenziare che la motivazione del provvedimento impugnato esiste e non è meramente apparente, risultando ciò evidente dalla stessa descrizione della vicenda processuale sopra indicata in premessa. Ne consegue ancora che risulta non configurabile il denunciato vizio di un ‘omesso’ esame della ‘determinazione’ o vvero della ‘distinzione t ra capitale ed interessi’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in via ulteriormente subordinata, per ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 2855 c.c .’ , per aver il Tribunale errato nel ritenere che, ai sensi degli artt. 93 l. fall. e 2855 cod. civ., la domanda di ammissione al passivo dovesse contenere la distinzione tra le somme richieste a titolo di capitale e quelle richieste a titolo di interessi.
3.1 Anche in relazione al terzo motivo non si possono che ripetere le considerazioni già spese in riferimento ai motivi che precedono per decretare, anche in questo caso, l’inammissibilità delle relative censure.
3.2 Come più volte ripetuto, il Tribunale ha affermato che la domanda di insinuazione al passivo era indeterminata perché non era stato indicato già il
‘capitale iscritto’ , ai sensi dell’art. 2855 c od. civ. e così di risulta non era neanche determinabile l ‘ entità degli interessi da riconoscersi in via ipotecaria, sempre secondo lo schema normativo delineato da ll’art. 2855 cod. civ.
Questa è la ratio decidendi che tuttavia non risulta intercettata dalle ragioni di doglianza proposte dalla ricorrente.
La società ricorrente propone inoltre, sempre in via gradata, un quarto motivo di ricorso, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ‘ nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione della norma processuale di cui all’art. 93 R.D. 16/03/1942 n. 267 ‘, per aver il Tribunale errato nel ritenere che, ai sensi dell’art. 93 l. fall., la domanda di ammissione al passivo debba contenere l’esatta determinazione di tutte le somme chieste di insinuare e non solo, quale contenuto minimo, la loro esatta determinabiltà sulla base degli atti processuali e dei documenti prodotti e comunque per aver erroneamente riferito il requisito dalla ‘determinazione’ non solo alle ‘somme oggetto della domanda’, ma anche alla consisten za storica e contabile del rapporto la quale, invece, costituendo il ‘fatto’ posto a fondamento della domanda e non il suo oggetto, avrebbe richiesto solo di essere esposta e documentata.
4.1 Osserva, cioè, la ricorrente che la norma da ultimo citata espressamente statuisce che ‘ Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario ‘. Secondo la ricorrente non esisterebbe, pertanto, alcuna disposizione normativa che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale vicentino, oneri il creditore istante di distinguere, in sede di domanda di ammissione al passivo, tra capitale ed interessi che concorrono insieme a formare il credito insinuato, essendo sufficiente la determinabilità senza incertezze delle somme oggetto della domanda.
La ricorrente articola inoltre un quinto mezzo con il quale, in via ancora subordinata, deduce, ‘ ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 2855 c.c .’ , per aver il Tribunale errato nel ritenere che la domanda di ammissione al passivo debba contenere l’esatta determinazione
di tutte le somme chieste di insinuare e non solo, quale contenuto minimo, la loro esatta determinabiltà sulla base degli atti processuali e dei documenti prodotti e comunque per aver erroneamente riferito il requisito della ‘determinazione’ non solo alle ‘ somme oggetto della domanda ‘, ma anche alla consistenza storica e contabile del rapporto in contestazione la quale, invece, costituendo il ‘fatto’ posto a fondamento della domanda e non il suo oggetto, avrebbe richiesto solo di essere esposta e documentata.
6. Si propone, infine, un sesto motivo, articolato, sempre, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 2855 c.c .’ , per aver il Tribunale escluso dal passivo del fallimento l’intero credito oggetto della richiesta di insinuazione, anziché solo quello per interessi corrispettivi in via ipotecaria ex art. 2855 cod. civ., relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento che, sempre in tale negata ipotesi, sarebbe stato il solo a non essere stato esattamente determinato.
6.1 Gli ultimi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente (essendo, peraltro, il quinto la mera ripetizione del quarto motivo, declinato però come vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e sono meritevoli di accoglimento.
Occorre infatti evidenziare che il Tribunale aveva affermato, nel provvedimento impugnato, che il credito insinuato non era determinato né determinabile né per il capitale né per gli interessi.
Tuttavia dall ‘ esposizione dei fatti e dalla lettura dello stesso provvedimento emerge che il capitale complessivamente insinuato era stato indicato (o per lo meno era determinabile, sottraendo la quota degli interessi), con la conseguenza che non corrisponde al vero che la domanda originaria e quella poi riproposta in sede di opposizione allo stato passivo fosse indeterminata. E ciò anche in ragione del fatto che la detta domanda conteneva sia i petita che le causae petendi .
Ne consegue che il Tribunale aveva il dovere di esaminare il contenuto dell’istanza di insinuazione e non arrestarsi ad una sostanziale declaratoria di inammissibilità della domanda stessa.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato, in accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, con rinvio al giudice a quo il quale dovrà esaminare il merito delle doglianze dell’opponente .
P.Q.M.
accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso; dichiara inammissibili i primi tre motivi; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Vicenza che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 25.2.2025