Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31177 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31177 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19092/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– controricorrente –
nonché contro
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BRESCIA, PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di BRESCIA
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 794/2024 depositata il 30/7/2024;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO per la ricorrente, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso, e l’AVV_NOTAIO per il controricorrente, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso proposto, ovvero, lo rigetti integralmente perché infondato.
FATTI DI CAUSA
Si evince dalla decisione impugnata che:
in data 15 ottobre 2021, veniva iscritto, presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese di RAGIONE_SOCIALE, il trasferimento della sede sociale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) da Brescia a RAGIONE_SOCIALE;
ii) il 17 marzo 2023 ( rectius 2022) RAGIONE_SOCIALE depositava, presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ricorso ex art. 182bis l. fall.;
iii) in data 17 giugno 2022, il AVV_NOTAIO Ministero presso la Procura della Repubblica di Brescia presentava richiesta di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, che, il 12 luglio 2022, si costituiva nel giudizio prefallimentare;
iv) il 24 aprile 2023, veniva depositato il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di rigetto dell’istanza ex art. 182bis l. fall., avverso il quale RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo il 4 maggio 2023;
RAGIONE_SOCIALE, in data 23 maggio 2023, rinunciava a tale reclamo e proponeva domanda di concordato presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 44 CCII;
vi) il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 3 gennaio 2024, riteneva che la domanda di concordato da ultimo presentata non impedisse l’esame della richiesta del P.M., non solo perché la stessa doveva essere presentata al tribunale investito dell’ista nza di fallimento, ma anche in ragione del suo carattere meramente dilatorio e dunque abusivo e dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Brescia, a seguito del reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE, ricordava che la domanda di concordato preventivo proposta dal debitore quando sia già pendente, a suo carico, un procedimento prefallimentare innanzi a un diverso ufficio giudiziario competente a deciderlo spetta alla cognizione di quest’ultimo, atteso che tra la prima e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza per specularità, sicché trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 39, comma 2, cod. proc. civ., non stabilendo, peraltro, l’art. 161 l.fall. l’inderogabilità della competenza territoriale ivi prevista per la domanda suddetta (v. Cass. 14518/2016).
Rammentava, inoltre, che ove la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ., è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza a un ‘ eventuale violazione dell’art. 9 l.fall. (Cass. 4343/2020).
Osservava che nella fattispecie in esame RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato al reclamo avverso il decreto di rigetto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla domanda presentata ai sensi dell’art. 182 -bis l. fall. ed era tenuta a introdurre la domanda di concordato, del tutto nuova e diversa da quella oggetto del reclamo rinunciato, presso il Tribunale di Brescia, anche se creduto incompetente, esponendosi altrimenti alla possibilità che l’istanza di falli mento pendente fosse decisa prima della pronuncia sulla domanda di concordato.
Riteneva, pertanto, che non fosse rilevante stabilire se il Tribunale di Brescia avrebbe dovuto procedere o meno, ai sensi dell’art. 39, comma 2, cod. proc. civ., perché era stata RAGIONE_SOCIALE che, deliberatamente, nonostante il suo preciso onere di depositare la domanda di concordato presso il tribunale ove già pendeva richiesta di fallimento, aveva reputato di fare altrimenti.
Giudicava , di conseguenza, superfluo l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni relative al carattere abusivo o meno della condotta della reclamante.
Condivideva, infine, le valutazioni del tribunale in ordine al ricorrere di una condizione di insolvenza, giacché la reclamante non aveva contestato i dati numerici indicati dal primo giudice e gli elementi attivi del patrimonio non risultavano capienti rispetto alle passività, tenuto conto che l’esperto nominato dal curatore aveva concluso nel senso della non prevedibilità di successo in relazione al contenzioso tributario pendente.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 30 luglio 2024, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Gli intimati AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Brescia non hanno svolto difese.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha deposito memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il collegio, innanzitutto, ritiene di non accogliere l’istanza di riunione (del presente ricorso con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO.) presentata dai difensori della ricorrente nella memoria conclusiva, in quanto i due giudizi, seppur parzialmente connessi
sotto un profilo soggettivo, riguardano questioni diverse, di cui si rende opportuna una trattazione separata.
5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. e 24 Cost.: la Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia in violazione del principio di trattazione prioritaria della domanda di concordato preventivo, che andava, invece, esaminata e decisa prima della dichiarazione di fallimento, errore da cui discende -in tesi – la nullità d i quest’ultima declaratoria, in quanto emessa in difetto di un decreto di inammissibilità della domanda di concordato.
5.2 Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 9, 6, 7 e 15 l. fall., 7, 37, 38, 40 e 44 CCII: la Corte territoriale ha confermato la sentenza dichiarativa del fa llimento in violazione del disposto dell’art. 39, comma 2, cod. proc. civ., posto che il principio della continenza avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso di proposizione della domanda di concordato davanti a un giudice diverso da quello presso il quale fosse pendente l’istanza di fallimento.
5.3 Il terzo motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 49, comma 2, CCII in relazione agli artt. 39, comma 2, cod. proc. civ. e 44 CCII: la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento potesse seguire all’inadempimento dell’onere di presentazione della domanda di concordato al tribunale dinnanzi al quale già pendeva l’istanza di fallimento, malgrado un simile onere non sia contemplato dagli artt. 40 e ss. CCII e omettendo di considerare che la disciplina del codice della crisi impediva di dichiarare il fallimento senza una previa decisione sulla domanda di regolazione della crisi.
5.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 160 l. fall. in relazione all’art. 38 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello di Brescia non ha conside rato che la mancata proposizione, ad opera dei creditori o del pubblico ministero, dell’eccezione di incompetenza del Tribunale capitolino, così come il suo mancato rilievo d’ufficio, aveva avuto come effetto il radicamento della competenza in capo al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il Tribunale di Brescia non poteva dichiarare il fallimento senza una previa decisione del primo tribunale in ordine alla domanda di concordato.
5.5 Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 9, 161, 182bis l. fall. e degli artt. 7 e 44 CCII, perché la Corte d’appello ha ignorato che tra la procedura di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.fall. e quella di concordato preventivo ex art. 44 CCII. sussisteva un rapporto di consecuzione, dato che ambedue le procedure miravano alla soluzione del medesimo stato di crisi, e, dunque, andavano intese come una procedura unica, con la conseguenza che il procedimento doveva ritenersi già pendente dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE al momento della formulazione dell’istanza di fallim ento al Tribunale di Brescia.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che li unisce, risultano, tutti, infondati.
6.1 Emerge dagli atti processuali non solo che la richiesta di fallimento era stata presentata dal AVV_NOTAIO. al Tribunale di Brescia ben prima della domanda di concordato ex art. 44 CCII (introdotta ‘ nelle more della celebrazione dell’ennesima udienza fissata dal Tribunale di Brescia ‘; pag. 3 della decisione impugnata), ma anche che nel giudizio prefallimentare bresciano, pur protrattosi a seguito di una
serie di rinvii, RAGIONE_SOCIALE non aveva mai sollevato alcuna eccezione di competenza territoriale.
Di conseguenza, la competenza sulla richiesta di fallimento del Tribunale di Brescia doveva considerarsi ferma, giacché, in tema di dichiarazione di fallimento, l’incompetenza per territorio ex art. 9 l. fall., ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALE parti (Cass. 20661/2019; nello stesso senso Cass. 12131/2024, Cass. 28711/2019, Cass. 5257/2012).
Per contro, nessuna competenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ad esaminare la domanda concordataria si è mai radicata, considerato che quel tribunale non ha mai deliberato su una simile domanda e che, in materia di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale ex art. 27 C.C.I.I. deve essere individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere una simile valutazione e, dunque, quando vi sia l’allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell’ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale (Cass. 9371/2025; nello stesso, in precedenza, Cass. 3239/2023 e Cass. 907/2017, seppur con riferimento alla disciplina della legge fallimentare).
6.2 Nonostante che l’unica competenza territoriale oramai ferma fosse quella del Tribunale di Brescia a esaminare la richiesta di fallimento, RAGIONE_SOCIALE ha presentato la domanda prenotativa di concordato a RAGIONE_SOCIALE piuttosto che a Brescia, pur essendo a conoscenza del procedimento prefallimentare bresciano, dove era costituita.
Trova allora applicazione il principio secondo cui, ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano
pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ., è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell’art. 9 l. fall. (Cass. 4343/2020; nello stesso senso, più di recente, Cass. 19362/2025).
In altri termini, la necessità di assicurare trattazione prioritaria agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza implica, nel caso di pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, che la relativa domanda sia presentata nella medesima sede processuale, al fine di dare soluzione alla situazione di crisi in maniera unitaria e con la necessaria sollecitudine.
La necessità di questa convergenza sullo stesso foro RAGIONE_SOCIALE due domande è di tale significatività e portata che il codice della crisi non solo ha espressamente accolto questo principio all’interno dell’art. 40, comma 10 (a mente del quale « nel caso di pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta nel medesimo procedimento a pena di decadenza entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente »), ma ha anche previsto, più in generale all’art. 4, comma 2, lett. b), un dovere per il debitore di « assumere tempestivamente le iniziative idonee …… alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori », dovere che si sostanzia pure nel promuovere il coordinamento dello strumento di regolazione della cr isi e dell’insolvenza con l’istanza di liquidazione
giudiziale già pendente onde evitare ogni possibile forma di abuso di un simile strumento.
6.3 Nel caso di specie la società debitrice, pur essendo a conoscenza della pendenza del procedimento prefallimentare bresciano, ha comunque ritenuto di presentare la domanda concordataria in un diverso foro.
Una simile iniziativa, disarticolata dal procedimento già pendente, le impedisce ora di dolersi, in applicazione del generale principio di autoresponsabilità, della mancata convergenza RAGIONE_SOCIALE due procedure, che lei stessa ha provocato.
6.4 Non consente di giungere a diversi approdi il riferimento al principio di consecuzione RAGIONE_SOCIALE procedure compiuto all’interno del quinto motivo di ricorso.
Invero, la consecuzione esprime un principio non di carattere generale, ma meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi distinte fonti normative e non assurge ad autonomo criterio normativo destinato a risolvere tutti i problemi di successione fra procedure concorsuali (Cass. 21758/2022).
In particolare, risulta manifesta l’intenzione del legislatore di regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione di un procedura sulla procedura consecutiva, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa: in tal senso vanno lette le specifiche previsioni dell’esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo (art. 67, comma 3, lett. e], l.fall.), della prededucibilità dei crediti sorti in occasione ed in funzione del concordato preventivo (art. 111, comma 2, l.fall.) e della decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2, e 69 dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro nelle imprese (art. 69bis , comma 2, l.fall.) (così Cass. 21758/2022, § 4.5.1.1; nello stesso senso, Cass. 5090/2022).
La (eventuale) consecuzione fra procedure, in difetto di espresse indicazioni di legge, non poteva perciò essere utilizzata per derogare all’ onere che il debitore aveva, essendo a conoscenza della pendenza dell’istruttoria prefallimentare anteriormente introdotta, di proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento.
Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto il giudice del reclamo non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché il medesimo giudice ha accertato tale stato senza considerare l’attivo disponib ile e quello realizzabile, ma basandosi esclusivamente sul patrimonio netto negativo indicato nell’ultimo bilancio.
Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. Non sussiste alcun vizio di motivazione in ordine allo stato di insolvenza, poiché la Corte territoriale ha spiegato, rappresentando chiaramente l’iter logico seguito per arrivare alla decisione, che una simile condizione rimaneva correlata, in ragione dello stato di liquidazione della compagine, alla valutazione in ordine alla possibilità che il patrimonio sociale consentisse l’integrale soddisfacimento dei creditori, possibilità che non ricorreva nel caso di specie.
La censura concernente l’esclusiva valorizzazione sul patrimonio netto negativo indicato nell’ultimo bilancio ai fini del riscontro dell’insolvenza risulta, invece, inammissibile per mancanza di riferibilità alla decisione impugnata.
Infatti, la Corte distrettuale non si è affatto limitata a considerare il patrimonio negativo risultante dall’ultimo bilancio, che è stato considerato in via aggiuntiva rispetto ai dati numerici già indicati dal
tribunale (che aveva rilevato che ‘ una rilevante parte dell’attivo patrimoniale è costituito da crediti verso clienti in larga parte oggetto di contestazioni e in contenzioso, ciò che induceva a dubitare della loro facile realizzabilità ‘; pag. 5 della decisione impugnata) e non contestati dalla reclamante, puntualmente riportati nella parte descrittiva dello svolgimento del processo, e al rilevante debito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE (‘ per circa 2,8 milioni di euro ‘).
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE in data 12 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente