SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 43 2026 – N. R.G. 00000568 2024 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
N. 568/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere ausiliario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 568/2024 R.G. posta in decisione all’udienza del
14.01.2026, promossa
DA
(C.F.
),
(C.F.
), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lumezzane INDIRIZZO
in forza di deleghe stese in calce all’ atto di citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione
C.F.
C.F.
OGGETTO:
Proprietà
(C.F.
),
CONTRO
C.F.
(C.F.
,
(C.F.
C.F.
), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in forza di deleghe rilasciate in calce alla comparsa di costituzione e di riposta; C.F.
Convenuti in riassunzione
In punto: Riassunzione a seguito di ordinanza emessa dalla Suprema Corte in data 9.02.2024 n. 5394/24.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte d’Appello adita, premesse le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, considerata la cassazione della sentenza n. 311/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia in data 13.02.2019 e pubblicata in data 18.02.2019, riformare integralmente l’impugnata sentenza del Tribunale di Brescia, giudice unico AVV_NOTAIO, n. 2674/16 ordine, n. 16361/12 ruolo, n. 6825/16 repertorio, datata 13.09.2016, pubblicata in data 14.09.2016 e non notificata, e per l’effetto:
Nel merito:
A) Sciogliere ex art. 1111 c.c. la comunione della proprietà relativamente all’immobile catastalmente identificato in Comune di Lumezzane Sez. LSA,
foglio 21, mappale 378, secondo il progetto divisionale elaborato dal CTU, attribuendo a ciascuna delle parti condividenti la porzione antistante le rispettive unità immobiliari, così come evidenziate (in colore arancio ed azzurro) dal c.t.u. e mantenendo -sempre secondo le indicazioni del c.t.u. – la proprietà comune ed indivisa della porzione di cortile adibita a strada.
B) Condannare i signori , e personalmente, nonché in qualità di eredi della signora , che hanno resistito alla domanda, al ristoro delle spese legali di tutti i gradi di giudizio, del primo grado, del secondo grado, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Condannare i signori al rimborso delle spese di consulenza, avendo gli stessi resistito alla domanda.
Per parte convenuta in riassunzione:
In principalità, previe le declaratorie del caso, rigettarsi l’appello proposto da e da in quanto improponibile, inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma
integrale della sentenza di primo grado impugnata.
Il tutto oltre al rimborso di spese e compenso professionale per i quattro gradi del giudizio, oltre ai relativi accessori di legge, ai sensi del d.m. n. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28.09.2012, e convenivano innanzi al Tribunale di Brescia e esponendo:
che i deducenti erano comproprietari in Comune di Lumezzane di una porzione di fabbricato identificato con il mappale 377 (parte) NCTR foglio 21 (abitazione) e del mappale 379 (garage) aventi accesso dal mappale 378;
che il mappale 378, ossia un cortile, era in comproprietà con
e , proprietari di un edificio posto a confine e adiacente alla loro abitazione e anch’esso identificato con il mappale 377 (parte);
che in precedenza il mappale 378 del NCTR corrispondeva al mappale 2790 del CCT ed era in comunione con il mappale 377 (parte) e 379 di proprietà dei comparenti e con il mappale 377 (parte) dei convenuti –
che era loro intenzione ottenere lo scioglimento parziale della comunione insistente sul mappale 378, cortile avente anche la funzione di sede stradale, in quanto porzioni di questo bene da tempo immemorabile erano destinate all’uso esclusivo delle proprietà esclusive e la possibilità di detta divisione era evincibile dalla planimetria redatta dal geom. nominato consulente in un diverso contenzioso tra le parti.
Si costituivano e che resistevano. Premesso che era altresì proprietaria dell’immobile sito in Lumezzane alla INDIRIZZO contraddistinto con i mappali 374, 375 e 376 (parte), mentre gli attori erano proprietari di una porzione di fabbricato anch’es so
ubicato in INDIRIZZO identificato con il mappale 377 (parte) posto a confine, allegavano che tra le parti era pendente un’ altra causa in grado di appello proprio perché gli attori avevano chiuso una parte del cortile comune e in detta sede erano stati condannati a rimuovere la cancellata posta a delimitazione di un ‘ area in comune; deducevano che gli attori avevano già tentato di impossessarsi in modo arbitrario di parte del cortile, mentre il suo uso doveva rimanere promiscuo.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. previgente, il processo veniva interrotto in data 7.11.2013 per il decesso di e quindi, a seguito di ricorso per riassunzione, in suo luogo si costituivano gli eredi , e . Parte convenuta insisteva anche per la declaratoria di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in relazione alle altre cause pendenti tra le medesime parti.
Istruita la lite con consulenza affidata al geom. con sentenza n. 2674/2016 del 14.09.2016, il Tribunale adito rigettava la domanda di divisione con integrale compensazione delle spese di lite. A detta del primo giudice, il progetto divisionale redatto dal geom. non accettato dalle parti convenute, prevedeva che il cortile in oggetto venisse suddiviso mediante assegnazione a titolo esclusivo a ciascuna parte di un’area antistante le rispettive proprietà di mq. 8,28 e di mq. 6.10 -come da tavola 4 -mentre la residua parte della corte avrebbe dovuto rimanere in comunione in quanto unico accesso al cortile comune attraverso il INDIRIZZO. Pertanto, attesa l’impossibilità di
addivenire ad uno scioglimento integrale della comunione la domanda attorea veniva disattesa.
Con sentenza n. 311/2019 del 18.02.2019, questa Corte rigettava il gravame proposto dagli appellanti e con condanna al pagamento delle sese processuali.
A seguito di ricorso per cassazione dei soccombenti, la Suprema Corte, con ordinanza 5394/2024 del 29.02.2024, la Suprema Corte accoglieva il secondo e il terzo motivo di gravame con la seguente motivazione . ‘ … la Corte, dopo aver premesso che era stata chiesta la divisione parziale di un unico mappale, che il mappale non era interamente divisibile e che la preponderante parte di esso sarebbe rimasto in comunione, ha concluso nel senso dell’impossibilità di ripartire il bene in porzioni corrispondenti alle quote vantaggiosamente utilizzabili dai singoli partecipanti, senza spiegare le ragioni per le quali le porzioni derivanti dalla divisione parziale non sarebbero utilizzabili.
Siffatta motivazione, non consentendo di percepire il fondamento della decisione, è apparente e dunque non soddisfa il minimo costituzionale, considerato che lo stesso consulente tecnico di ufficio, come si vedrà a breve, era pervenuto a conclusioni diametralmente opposte. Anche il terzo motivo è fondato. Risulta dalle conclusioni dell’appellante (pag.2 della sentenza, riportate a pag.6 del ricorso) che il CTU aveva elaborato un progetto divisionale “attribuendo a ciascuna delle parti condividenti la porzione antistante le rispettive unità immobiliari, così come evidenziate (in colore
arancio ed azzurro) dal CTU e mantenendo – sempre secondo le indicazioni del CTU – la proprietà comune ed indivisa della porzione di cortile adibita a strada . Il ricorrente, in conformità all’obbligo di specificità del ricorso, previsto dall ‘ art. 366, comma 1, n.6 c.p.c., ha riportato le parti rilevanti della CTU, da cui risultava la divisibilità del cortile.
La Corte d’Appello si è limitata a menzionare la CTU solo per evidenziare la larghezza del vicolo di accesso al cortile (mt. 2,12), senza spendere invece alcuna considerazione sul progetto divisionale.
Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, n.14599; Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18598; Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n.13770; Cass. 13922/2016) ‘.
e riassumevano il processo ex art. 392 c.p.c.; si costituivano , e che resistevano.
Nel presente grado era disposta nuova consulenza al fine di procedere ad una corretta identificazione catastale delle porzioni da attribuire (in ipotesi) ai singoli condividenti affidata all’ing. in quanto il geom. non era più iscritto all’Albo e non reperibile e, una volta espletato l’incombente, la causa era rinviata ex art. 352 c.p.c. all’udienza del 14.01.2026 per la decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione
delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di decidere il merito della controversia, va premesso che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e formulare nuove domande ed eccezioni e il giudice del rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest’ultima relativamente alle questioni da essa decisa . Non è pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né il collegio può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. tra le molte la recente Cass. 11.11.2021 n. 33458).
Inoltre, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce come desumibile dall’art. 393 c.p.c. a mente del quale alla mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l ‘ effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso
integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all’emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 31.05.2021 n. 15143).
Tanto premesso, in fatto, dall’allegato 4 della consulenza a firma del geom. disposta in primo grado, emerge che l’immobile delle pa rti in causa è situato in Lumezzane alla INDIRIZZO e disposto su tre piani fuori terra. Gli immobili delle parti sono adiacenti (parte colorata in azzurro quella di proprietà attorea e parte colorata in arancione quella di proprietà convenuta) e innanzi a dette proprietà esclusive insiste il cortile oggetto del presente contenzioso identificato al mappale 378 del foglio 21 CTR di complessivi mq. 39,56 evidenziato in colore giallo.
Va precisato che detto cortile prospetta l’intera facciata del fabbricato degli originari attori, mentre solo una parte della facciata del fabbricato di parte convenuta; nel cortile comune lato sud insiste anche l’autorimessa di proprietà esclusiva degli originari attori (mapp. 379) di mq. 19,97 e un modesto spazio esclusivo degli attori di mq. 2,82 e sempre in lato sud è ubicato l’accesso alla via denominata INDIRIZZO.
In lato ovest il cortile in esame confina con altra corte di proprietà di terzi che godono del diritto di transito pedonale e carraio attraverso il cortile de quo e in
lato est confina con la proprietà di terzi.
Così descritti i luoghi, parte attrice chiedeva lo scioglimento parziale della comunione evidenziando che le parti di fatto già stavano occupando piccoli porzioni antistanti le loro facciate anche perché delimitate da gradoni e poste ad un livello di quota superiore rispetto alla restante parte del cortile.
Più in dettaglio, il consulente geom. accertava che una parte del cortile comune antistante l’edificio di proprietà per una superficie di mq. 8,28 era delimitata da un gradone in c.ls. alto cm. 38 rispetto alla quota del piano carrabile ed ancora una porzione di cortile comune a pianta trapezoidale della superficie complessiva di mq. 6.10 posta davanti all’edificio di parte attrice era stato pavimentato con piastrelle in gres ed era collocato ad una quota più alta di cm. 17 rispetto al piano carrabile.
In altri termini, come bene si può notare dalle fotografie allegate alla consulenza di primo grado, l’ingresso al cortile avviene attraverso un vicolo avente una larghezza massima di mt. 2,12 – e dunque percorribile solo da autovetture di modesta cilindrata – e una volta giunti nel cortile comune si nota una parte di esso rialzata davanti alle facciate degli immobili dei contendenti che di fatto è stata considerata come pertinenza dei fabbricati di proprietà esclusiva in quanto non concretamente transitabile con mezzi meccanici proprio per via del consistente dislivello.
Tanto premesso, il consulente geom. premesso che agli attori potevano essere attribuiti 495,32 millesimi e ai convenuti 504,48, assumeva che si potesse
procedere alla divisione di questo spazio collocato sul gradone senza spese rilevanti o imposizione di limitazioni e che in concreto era possibile procedere alla divisione parziale chiesta dagli attori della superficie comune antistante le rispettive proprietà, costituita dai due gradoni in c.l.s. della superficie rispettivamente di mq. 8,28 e di mq. 6.10 -meglio individuati nella planimetria doc. 4.
A giudizio di questo collegio la domanda di divisione parziale del cortile comune, come chiesta dagli originari attori, può trovare accoglimento.
Posto che la tesi propugnata nella sentenza di primo grado e di appello in ordine all’impossibilità di una divisione parziale non è stata condivisa dal giudice di legittimità, nel merito il bene comune è comodamente divisibile e la parziale divisione non pregiudica l’utilizzo della restante parte anche per i titolar i della servitù di passo; la parziale divisione, come sopra detto, non ostacola e non limita in alcun modo il transito carrale e pedonale e conforma la situazione di diritto ad uno stato di fatto.
Come già osservato, viste le dimensioni limitate del passaggio, la divisione non pregiudica l’uso della cosa comune , ragion per cui non esistono concreti ostacoli alla suddivisione del cortile assegnando in proprietà esclusiva alle parti in lite la parte sopraelevata rispetto alla sede viaria della corte comune.
Né si può ragionevolmente sostenere che l’ente oggetto di divisione sia condominiale: a parte che la stessa parte convenuta che ora invoca la condominialità della corte comune in altro giudizio pendente tra le stesse parti e
per altre finalità aveva escluso la condominialità del cortile, nel caso concreto non si è in presenza di un condominio ove gli enti (scale, tetto, cortile ecc.) sono funzionali e accessorie alle proprietà private, ma ad un ente che, come accade spesso, è autonomo e il godimento avviene in base alla quota. L’esistenza di un cortile dal quale avvenga l’accesso a plurime proprietà non è sufficiente per dar vita ad un condominio tra tutti gli edifici che si affacciano su quel determinato spazio comune.
Ne consegue che si può procedere allo scioglimento parziale della comunione. Il consulente nominato in questo grado ing. procedeva ad un primo frazionamento del mappale 378 foglio 21 generando il mapp. 785 di mq. 38 (corte comune), il mapp. 786 di mq 8 da assegnare a e mapp. 787 di mq. 6 da assegnare a , ma a seguito di osservazioni del consulente di parte attrice e recepite dal consulente veniva eseguito un secondo frazionamento in data 26.05.2025 dove il mapp. 786 è stato suddiviso nel mappale 788 di mq. 7 da assegnare a e il mapp. 789 di mq. 1 da assegnare a -In definitiva, il mappale 785 di mq. 38 resta in comune; il mappale 788 di mq 7 va assegnato a parte convenuta e i mappali 787 di mq. 6 e 789 di mq. 1 vanno assegnati agli attori in riassunzione.
Il consulente confermava anche il valore della superficie in € 100 al mq. determinando un conguaglio in avere di parte attrice di € 97 , oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo. Infatti, in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un
bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, essendo l’efficacia retroattiva della pronuncia limitata, ai sensi dell’art. 757 c.c., all’effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote, di talché gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni. Ne consegue ulteriormente che, allorché i conguagli da versare agli altri condividenti siano rideterminati dalla sentenza di appello, mediante riforma della pronuncia di primo grado, quest’ultima, a norma dell’art. 336 c.p.c., perde efficacia e gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data della pronuncia di appello, la quale segna il momento della nascita del relativo credito (cfr. Cass. 26.03.2019 n. 8400). Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione in quanto la c.t.u. è recente e la rivalutazione d’ufficio da parte del giudice del debito di valore è dovuta se e nei limiti in cui nel frattempo vi sia stata un’apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi un’alterazione della funzione di riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato, evenienza da escludere nel caso concreto (cfr. Cass. 12.12.2017 n. 29733).
L’accoglimento della domanda di divisione (parziale) comporta che i convenuti in solido vadano condannati alle spese di lite dei quattro gradi di giudizio in
ossequio al principio della soccombenza assumendo quale scaglione di riferimento quello delle cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 tenuto conto dei parametri forniti dall’art. 5 del D.M. 10.03.2014 n. 55.
Ne consegue che i convenuti in riassunzione, in solido, vanno condannati alla rifusione delle spese di lite dell’intero processo che si liquidano :
q uanto al primo grado in € 458 per anticipazioni ed € 2.552 per compenso (di cui € 425 per la fase studio , € 425 per la fase introduttiva, € 851 per la fase istruttoria ed € 851 pe r la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-quanto al giudizio di appello in € 1.923 per compenso (di cui € 536 per la fase studio, € 536 per la fase introduttiva ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre al contributo unificato e marca;
-quanto al giudizio di legittimità in € 1.875 per compenso (di cui € 709 per la fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 389 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre al contributo unificato e marca;
quanto al presente giudizio di rinvio in € 804 per anticipazioni ed € 2.915 per compenso ( di cui € 536 per la fase studio, € 536 per la fase introduttiva, € 992 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di consulenza, liquidate con decreti 19.02.2015 del Tribunale di
Brescia e 1.07.2025 di questa Corte vengono definitivamente poste a carico delle parti in ragione di metà in quanto funzionali alla divisione e alla corretta identificazione delle porzioni da assegnare in proprietà esclusiva.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia , seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ed a con atto di citazione in riassunzione a seguito di ordinanza emessa dalla Suprema Corte in data 29.02.2024 n. 5394/2024, così provvede:
in accoglimento della domanda di parte attrice,
assegna in proprietà esclusiva a e a la porzione di cortile comune già mappale 378 foglio 21 sita in Lumezzane, ora identificata con i mappali 787 di mq. 6 e mapp. 789 di mq. 1 -porzione contornata in colore azzurro della planimetria allegato 4 del geom.
assegna in proprietà esclusiva a , a e a la porzione di cortile comune già mappale 378 foglio 21 sita in Lumezzane, ora identificata con il mappale 788 di mq. 7 porzione contornata in colore arancione della planimetria allegato 4 del geom.
dispone che la restante parte della corte comune, ora identificata con il mappale 785 di mq. 38 rimanga in comune tra le parti;
dispone la trascrizione della presente sentenza;
– condanna
,
e
conguaglio di € 97 a
e a
in solido a versare il oltre interessi come
indicato in motivazione;
– condanna i convenuti
,
e
in solido
a rifondere a
e a
le spese di lite, liquidate come in
parte motiva;
– pone le spese di consulenza definitivamente a carico delle parti in ragione di metà.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14.01.2026
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME