Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11396 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11396 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16756/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME elett.te domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente principale-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso, -ricorrenti incidentali autonomi e controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.1916/2018 depositata il 26.3.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1) Con atto di citazione del 9.3.2000 COGNOME NOME, sul presupposto che con la sentenza definitiva n. 146/1996 del Tribunale di Rieti era stata dichiarata la nullità per simulazione assoluta dell’atto del AVV_NOTAIO del 9.8.1971, col quale il padre, COGNOME NOME, aveva apparentemente venduto al NOME COGNOME NOME una serie di beni immobili in territorio del Comune di Pescorocchiano (RI) (il fabbricato rurale in località INDIRIZZO Saracone a foglio 8, partita 4199, mappale 762, con annessi terreni ai mappali 514 e 763, poi venduto da COGNOME NOME ai signori NOMECOGNOME ed NOME COGNOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 20.12.1986 trascritto il 30.12.1986, ed alcuni terreni agricoli, poi donati da COGNOME NOME ai figli NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME
con l’atto del AVV_NOTAIO COGNOME del 18.10.1983, trascritto il 25.10.1983 -individuati nel NCT del Comune di Pescorocchiano a foglio 8, partita 7532, mappali 394 e 395, a foglio 8, partita 7610, mappale 753, a foglio 8, partita 2752, mappale 119 ed a foglio 9, partita 7532, mappale 612 -), ed era stato accertato che l’attrice, quale erede legittima del padre, era comproprietaria col NOME NOME di quei beni, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti gli eredi di COGNOME NOME, (deceduto il 21.10.1989), ossia la vedova, COGNOME NOME (poi a sua volta deceduta con successione dei figli), ed i figli del predetto, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME, chiedendo di dichiarare aperta la successione legittima di COGNOME NOME, deceduto il 29.5.1987, di dichiarare che i beni dell’asse ereditario erano quelli elencati nell’atto del AVV_NOTAIO del 9.8.1971, di sciogliere la comunione ereditaria di COGNOME NOME attribuendole metà dei beni, e di ordinare ai convenuti il rendiconto dei beni dei quali avevano avuto il possesso esclusivo dalla data della vendita dichiarata nulla (9.8.1971), con conferimento alla massa delle rendite accertate all’esito del rendiconto.
2) Si costituivano nel giudizio di primo grado gli eredi di COGNOME NOME, che aderivano alla domanda di divisione dei beni di COGNOME NOME, muovendo contestazioni alla decorrenza del rendiconto richiesto, ai criteri di individuazione e valutazione dei beni dell’asse ereditario, delle rendite, delle spese sostenute per i miglioramenti apportati ai beni ereditari, sui quali erano stati realizzati dei fabbricati, ed ai criteri da seguire per la divisione.
3) Non avendo le parti richiesto la concessione dei termini ex artt. 183 e 184 c.p.c. secondo il rito all’epoca vigente, veniva espletata una prima CTU da parte del AVV_NOTAIO COGNOME, che stimava i terreni agricoli menzionati nell’atto di vendita del 1971 alla data dello stesso, rivalutandoli alla data di apertura della successione con formazione di due quote ( rectius porzioni) , non essendo stata
accolta in un primo momento la richiesta di COGNOME NOME di estendere l’accertamento anche al valore dei fabbricati che erano stati realizzati sui terreni dell’asse ereditario.
Dopo l’interruzione del giudizio per morte di COGNOME NOME, e la riassunzione dello stesso, ordinata la chiamata in causa della Cassa di Risparmio di Rieti, quale titolare di garanzia ipotecaria su beni del compendio ereditario, veniva disposta una nuova CTU da parte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per determinare il valore dell’asse ereditario considerando anche i fabbricati edificati sui terreni, dei quali costituivano migliorie, i terreni con sovrastanti fabbricati riportati nel NCT del Comune di Pescorocchiano a foglio 8, particelle 117 e 118, non ricompresi tra i beni ereditari elencati in citazione e nell’atto di vendita del 1971, e tenendone conto nella formazione delle due quote ( rectius porzioni), e gli eredi di COGNOME NOME contestavano la mutatio libelli asseritamente compiuta da COGNOME NOME per avere chiesto di ricomprendere nella sua quota beni in natura anziché denaro, come inizialmente richiesto, e per l’inclusione nell’asse ereditario anche dei fabbricati realizzati sui terreni dell’asse ereditario e delle particelle 117 e 118 del foglio 8 del NCT del Comune di Pescorocchiano, e per l’ipotesi di estensione dell’accertamento, chiedevano di determinare l’ammontare delle spese sostenute per la realizzazione delle migliorie.
Essendo stato contestato dalle parti il progetto di divisione predisposto dal CTU, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, ed il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 526 del 18.8/14.9.2009, dichiarava aperte le successioni ab intestato di COGNOME NOME e COGNOME NOME, disponeva procedersi alla divisione del fabbricato rurale e dei terreni in Comune di Pescorocchiano, assegnava per intero e pro indiviso a COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME il fabbricato rurale (foglio 8, partita 4199, mappale 762 del NCT del Comune di Pescorocchiano) e gli annessi terreni (foglio 8,
partita 4200, mappale 514 e foglio 8, partita 6394, mappale 763) in località INDIRIZZO Saracone (venduti da COGNOME NOME a terzi il 20.DATA_NASCITA.1986), dichiarava esecutivo il progetto di divisione predisposto dal AVV_NOTAIO determinando le quote ( rectius porzioni) 1 e 2 (una destinata a COGNOME NOME, ed una agli eredi di COGNOME NOME congiuntamente come da loro richiesto) secondo le indicazioni contenute alle pagine 8 e 9 dell’elaborato del tecnico del 31.1.2008 (nella quota 1 venivano però ricompresi per mera svista anche i beni già assegnati ai figli di COGNOME NOME in località Prato Saracone), con sorteggio da effettuarsi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ed in accoglimento della domanda di rendiconto, condannava gli eredi di COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME della somma di € 65.000,00 (per i frutti civili maturati per i beni ereditari goduti in via esclusiva dalla data della vendita simulata del 9.8.1971), con gli interessi legali dalla domanda giudiziale di rendiconto del 9.3.2000 al saldo, compensava le spese di lite e poneva quelle di CTU già liquidate a carico delle parti al 50% ciascuna.
Con successiva ordinanza correttiva dell’8.10.2009 il Tribunale di Rieti individuava come componenti la quota 1 le particelle 117, 118 e 119 del foglio 8 del NCT del Comune di Pescorocchiano per un valore di € 513.432,00, e come componenti la quota 2 le particelle 395, 753, 394 e per 1/4 la 612 per un valore di €518.400,00.
Avverso la sentenza non definitiva n. 526 del 18.8/14.9.2009 del Tribunale di Rieti come corretta proponevano appello principale il 30.1.2010 NOME, NOME, NOME, NOME e NOME, ed appello incidentale COGNOME NOME, e dopo che la Corte d’Appello di Roma aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, quest’ultimo proponeva appello incidentale tardivo, producendo il testamento olografo di COGNOME NOME del 20.1.1967, pubblicato dal AVV_NOTAIO il 15.2.2011, col quale NOME aveva lasciato la disponibile dei suoi beni
mobili ed immobili al NOME COGNOME NOME, assumendo che l’aveva incolpevolmente rinvenuto con ritardo rispetto alla morte di COGNOME NOME dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, e chiedendo che la divisione avesse luogo sulla base di detto testamento. COGNOME NOME eccepiva la tardività della produzione del testamento e ne disconosceva la valenza, mentre gli appellanti principali aderivano alla richiesta di COGNOME NOME.
La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1916/2018 del 26.3.2018 rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali e compensava le spese processuali di secondo grado.
La Corte d’Appello riteneva che correttamente si fosse tenuto conto nella ricostruzione dell’asse ereditario anche dei fabbricati realizzati sui terreni, in quanto COGNOME NOME, pur facendo riferimento in citazione all’elenco dei beni immobili che erano stati venduti dal de cuius al NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA, aveva manifestato la volontà di ottenere la divisione dell’intero compendio dei beni di COGNOME NOME, ed in esso rientravano per accessione anche quei fabbricati, dei quali non si conoscevano neppure l’esatta data di edificazione e l’autore. Quanto ai terreni agricoli donati dall’erede COGNOME NOME ai figli COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 18.10.1983, riteneva la Corte d’Appello che tale atto non fosse stato tempestivamente depositato nel giudizio di primo grado per dimostrare la fuoriuscita di detti terreni dall’asse ereditario di COGNOME NOME, e che comunque ben aveva fatto il Tribunale di Rieti ad applicare il principio per cui, per l’effetto dichiarativo della divisione ereditaria, le vendite dei beni comuni (la vendita a terzi compiuta da COGNOME NOME nel 1986 del fabbricato rurale e dei terreni in Pescorocchiano, località INDIRIZZO Saracone) e le donazioni eseguite da un erede prima della divisione , dovevano ritenersi perfezionate nel momento in cui l’erede ne era divenuto assegnatario ed a considerarli quindi oggetto di collazione, anche se solo
fittiziamente, per la quantificazione del valore delle due quote. Quanto alla pretesa degli appellanti di essere considerati terzi, rispetto alla coerede COGNOME NOME, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 936 cod. civ. (relativo alle opere fatte dal terzo con materiali propri), la Corte d’Appello rilevava che per assenza di una tempestiva domanda non erano stati accertati in primo grado l’epoca della realizzazione dei fabbricati, né gli autori della stessa, per cui era irrilevante la pretesa in tal senso degli appellanti, e lo stesso principio doveva valere per la richiesta di rimborso spese dell’appellante incidentale COGNOME NOME, il cui precedente difensore si era fermamente opposto all’inclusione dei fabbricati nell’asse ereditario, e conseguentemente non aveva a sua volta avanzato alcuna domanda di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei fabbricati, comunque non documentate.
La Corte, inoltre, riteneva che il singolo condividente, una volta chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, potesse modificare in corso di causa le modalità concrete di attuazione della divisione richieste, senza per questo incorrere nella violazione della mutatio libelli, per cui affermava che il Tribunale di Rieti aveva correttamente determinato il valore della quota del 50% spettante a COGNOME NOME comprendendo nell’asse ereditario tutti i beni immobili indicati nell’atto di vendita simulato di COGNOME NOME del 9.8.1971 del AVV_NOTAIO, comprese le accessioni, e compreso anche il valore di quei beni immobili che poi l’erede COGNOME NOME aveva frattanto venduto a terzi con l’atto del AVV_NOTAIO del 20.12.1986.
La Corte, poi, riteneva nuova ed indimostrata la richiesta degli eredi di COGNOME NOME di essere considerati terzi di buona fede, per essere subentrati nella titolarità dei beni loro donati dal padre COGNOME NOME con atto del AVV_NOTAIO del 18.10.1983, quando già si era verificata l’incorporazione dei fabbricati ai terreni.
Relativamente alla domanda di rendiconto, la Corte d’Appello riteneva corretto il computo dei frutti civili dei beni immobili posseduti da COGNOME NOME e dai suoi eredi fin dall’atto di vendita del 9.8.1971 (compresi quindi anche gli immobili in PescorocchianoINDIRIZZO Saracone e gli immobili donati ai figli da COGNOME NOME), e non dall’apertura della successione di COGNOME NOME del 29.5.1987, in quanto fin dalla data della vendita simulata era iniziato da parte dei predetti il godimento in via esclusiva dei beni immobili oggetto della stessa da parte di COGNOME NOME e poi dei suoi eredi, anziché da parte di COGNOME NOME e dei suoi eredi, ed evidenziava che anche per i terreni edificati occorreva considerare, così come fatto, i frutti civili maturati.
Quanto alla pretesa degli appellanti principali di escludere dall’asse ereditario di COGNOME NOME il fabbricato rurale in località INDIRIZZO Saracone a foglio 8, partita 4199, mappale 762, con annessi terreni, poi venduto da COGNOME NOME ai signori COGNOME e COGNOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 20.12.1986 prima dell’apertura della successione di COGNOME NOME, la Corte rilevava che l’eccezione non era stata sollevata nel giudizio di primo grado e che agli atti non si rinveniva l’atto del AVV_NOTAIO del 20.12.1986, che sembrava non essere stato neppure trascritto.
Da ultimo quanto all’appello principale, la Corte d’Appello riteneva apodittiche le censure mosse al costo di costruzione ed ai valori di mercato determinati dal CTU.
Quanto all’appello incidentale di COGNOME NOME, la Corte d’Appello rilevava che i provvedimenti del Tribunale di Rieti del 12.6.2006 e del 2.7.2007, il primo disponente la rimessione della causa sul ruolo per il completamento dell’istruttoria, ed il secondo il conferimento di un nuovo incarico al CTU con proposizione di nuovi quesiti, non avendo contenuto decisorio, ma istruttorio, andavano qualificati come mere ordinanze e non come sentenze, per cui
rispetto ad esse non era ipotizzabile alcuna formazione di giudicato per mancata tempestiva impugnazione.
La Corte d’Appello considerava poi come domanda nuova ed inammissibile quella di divisione dell’eredità di COGNOME NOME sulla base del testamento olografo del 20.1.1967, avanzata da COGNOME NOME con l’adesione degli appellanti principali, in quanto basata su una causa petendi diversa da quella fatta valere in primo grado, escludeva la violazione dell’art. 789 c.p.c. da parte del Tribunale di Rieti, che non aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione con ordinanza per mancata contestazione delle parti, avendo piuttosto fatto proprio il progetto di divisione predisposto dal CTU e già contestato dalle parti, che avevano quindi escluso la possibilità di una divisione bonaria.
Avverso tale sentenza, notificata il 26.3.2018, ha notificato ricorso il 25.5.2018 in via principale NOME NOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, affidandosi a dieci motivi, ed in pari data, ma con ricorso depositato successivamente, hanno proposto ricorso incidentale autonomo COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME, affidandosi a nove motivi, e resiste con distinti controricorsi notificati il 3.7.2018 NOME NOME.
La Procura Generale nella requisitoria scritta del 21/22.2.2024 ha chiesto la reiezione delle eccezioni d’improcedibilità e di inammissibilità sollevate da COGNOME NOME, e l’accoglimento del 4°, 5°, 8° e 9° motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, nonché del 1°, 2°, 7° ed 8° motivo del ricorso incidentale autonomo, con rigetto degli altri motivi ed assorbimento del 9° motivo del ricorso incidentale autonomo.
Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti incidentali autonomi e la controricorrente.
All’udienza di discussione del 21.3.2024 la Procura Generale si é riportata alle rassegnate conclusioni scritte già presentate,
chiedendo però anche l’accoglimento del 4° motivo del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione d’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale autonomo sollevata ex art. 348 c.p.c. da COGNOME NOME per il mancato tempestivo deposito della copia della sentenza impugnata notificata con attestazione di conformità all’originale telematico fatta dai legali incaricati di presentare il ricorso in Cassazione, per avere effettuato i legali officiati da COGNOME NOME e dai ricorrenti incidentali autonomi in secondo grado l’attestazione di conformità della sentenza notificata all’originale telematico ricevuto, quando già i medesimi clienti avevano conferito procura speciale ad altri legali legittimati a proporre il ricorso in Cassazione. Tale eccezione, sollevata in relazione al principio di diritto enunciato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10941 dell’8.5.2018, poi superato dalle contrarie ordinanze della Suprema Corte n. 2445/2021 e n.25969/2022, richiamate nella requisitoria della Procura Generale, e dall’ordinanza della Suprema Corte n. 4401/2021, che hanno ritenuto che il difensore nel giudizio di merito conservi il potere di autenticare la conformità all’originale telematico della copia della sentenza impugnata anche dopo che il cliente abbia incaricato un altro legale per la proposizione dell’impugnazione, é superata nel caso di specie dalla circostanza che sia il ricorso principale, che il ricorso incidentale autonomo siano stati notificati il 25.5.2018, entro il termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (26.3.2018).
La Suprema Corte, infatti, con orientamento consolidato, ha più volte riconosciuto che ” In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere
di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio ” (Cass. ord. 15.2.2024 n.4194; Cass. ord. 7.6.2021 n. 15832). Ciò in quanto il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (Cass. ord. 15.2.2024 n. 4194; Cass. ord. n.26107/2022; Cass. ord. 30.4.2019 n. 11386).
10) Sempre in via preliminare va esaminato il primo motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, col quale si lamenta, in
relazione all’art. 360 comma primo n. 2) c.p.c. ( rectius n. 4 c.p.c.), la nullità dell’impugnata sentenza, per avere omesso la Corte d’Appello di rilevare il giudicato asseritamente formatosi sull’ordinanza del 2.4/4.7.2007 del Tribunale di Rieti, avente contenuto decisorio di sentenza. Tale ordinanza aveva escluso dall’asse ereditario il fabbricato rurale in località Prato Saracone ed i terreni annessi che erano stati rivenduti a terzi da COGNOME NOME nel 1986, e quindi prima dell’apertura della successione di COGNOME NOME, ritenendo che detti beni non potessero costituire oggetto di collazione a seguito della declaratoria di nullità della donazione dissimulata fatta dalla sentenza n. 146/1996 del Tribunale di Rieti, e che a COGNOME NOME residuasse solo la possibilità di impugnarne la vendita effettuata a terzi da COGNOME NOME come vendita a non domino, mentre la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che in contrasto con tale asserito giudicato, aveva invece considerato quei beni immobili come ricompresi nell’asse ereditario di COGNOME NOME, perché rivenduti a terzi dal suo erede, COGNOME NOME, prima di essergli assegnati in sede di divisione.
Si duole COGNOME NOME che la Corte d’Appello, con laconica motivazione, abbia considerato il provvedimento del 2.4/4.7.2007 del Tribunale di Rieti, come di carattere meramente istruttorio, per avere disposto il conferimento di un nuovo incarico al CTU, e quindi come mera ordinanza, ancorché esso avesse anche inteso fissare in modo definitivo, sulla base di un preciso ragionamento logico -giuridico, la composizione dell’asse ereditario di COGNOME NOME, escludendo i beni in Pescorocchiano, località Prato Saracone, acquisendo così il carattere di una vera e propria sentenza, che non era stata tempestivamente impugnata, determinando il giudicato interno.
Connesso a tale motivo, e da esaminare congiuntamente ad esso, é il settimo motivo dei ricorrenti incidentali autonomi, col quale, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., si lamenta l’omessa
pronuncia, l’ultrapetizione e la violazione del giudicato interno relativamente alla decorrenza del rendiconto dalla data della vendita simulata (1971), anziché dalla domanda di divisione (9.3.2000). Assumono i ricorrenti principali autonomi che la sentenza di primo grado, dopo avere affermato che il diritto ai frutti per i quali i coeredi nel possesso esclusivo dei beni ereditari dovevano rendere conto decorreva dalla domanda di rendiconto, aveva erroneamente fatto riferimento nel conteggio dell’importo dovuto a tale titolo, alla CTU, che lo aveva invece calcolato fin dalla data della vendita simulata del 1971. Deducono i ricorrenti incidentali che la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo specifico di appello che era stato proposto, circa la contraddittorietà della sentenza di primo grado sul punto, ed era incorsa in ultrapetizione, perché sulla decorrenza dei frutti dalla domanda di rendiconto si era formato il giudicato interno, ed aveva invece riconosciuto tale decorrenza dall’anteriore data della vendita simulata del 1971 perché fin da allora i beni immobili oggetto della stessa sarebbero stati utilizzati da parte degli originari convenuti, senza che fosse stata avanzata domanda in tal senso da COGNOME NOME.
I motivi in esame sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, peraltro conforme a giurisprudenza consolidata della Suprema Corte in ordine ai criteri di distinzione tra ordinanze e sentenze, e non esprimono ragioni specifiche di critica alla qualificazione del provvedimento del 2.7.2007 del Tribunale di Rieti come mera ordinanza.
L’impugnata sentenza, infatti, al penultimo capoverso di pagina 11, relativamente al provvedimento del Tribunale di Rieti del 2.7.2007, ha indicato che con esso é stato conferito un nuovo incarico al CTU e sono stati formulati nuovi quesiti da porre all’ausiliario, allo scopo di acquisire ulteriori elementi istruttori e senza alcun vero e proprio
intento decisorio, implicitamente ma inequivocamente ritenendo che si sia trattato di una mera ordinanza inidonea a passare in giudicato, e non di una sentenza, sicché non c’é stata un’omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello, né vi é stata un’ultrapetizione, in quanto la questione della decorrenza dei frutti oggetto della domanda di rendiconto, sulla quale si tornerà nel trattare del nono motivo del ricorso principale, era stata comunque devoluta al giudice di secondo grado e sul punto non si era formato alcun giudicato.
Orbene, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, nè per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Cass. n. 30161/2018; Cass. 18.4.2006 n. 8932; Cass. 14.5.1992 n. 5738; Cass. 9.10.1985 n.4919).
Vanno a questo punto esaminati congiuntamente, per esigenze di organicità della trattazione, i vari motivi proposti col ricorso principale ed incidentale, relativamente alla composizione dell’asse ereditario di COGNOME NOME.
11a) Col quarto motivo COGNOME NOME ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., che la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, abbia violato l’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo incluso nel progetto di divisione, predisposto dal AVV_NOTAIO, dell’asse ereditario di COGNOME NOME, i terreni con sovrastanti fabbricati riportati nel NCT del Comune di Pescorocchiano a foglio 8, particelle 117 e 118, che
però non figuravano tra i beni ereditari elencati nell’atto di citazione di primo grado di COGNOME NOME.
11b) Col quinto motivo COGNOME NOME, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., ha lamentato la contraddittorietà esistente tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza di primo grado, confermata in appello, per avere da un lato elencato a pagina 8 i beni ricompresi nell’asse ereditario di COGNOME NOME, senza includervi i terreni con sovrastanti fabbricati riportati nel NCT del Comune di Pescorocchiano a foglio 8, particelle 117 e 118, e per avere dall’altro dichiarato esecutivo il progetto di divisione predisposto dal CTU, AVV_NOTAIO COGNOME, con le quote 1 e 2, da sorteggiare dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la prima delle quali comprendeva anche i terreni con sovrastanti fabbricati sopra indicati.
11c) Col secondo motivo del ricorso principale COGNOME NOME ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sul suo secondo motivo di appello, col quale si era lamentata l’illegittima inclusione nella massa ereditaria delle particelle in PescorocchianoINDIRIZZO Saracone, vendute a terzi dai figli di COGNOME NOME con rogito notarile del AVV_NOTAIO del 13.5.1995, rep. 3491.
11d) Col terzo motivo del ricorso principale COGNOME NOME ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la falsa applicazione delle norme sulla successione e le divisioni ereditarie e la violazione dell’art. 1415 c.p.c. ( rectius cod. civ.), in quanto i suddetti immobili in Pescorocchiano, località Prato Saracone (particelle 762, 763 e 514 del foglio 8, partita 4199), una volta dichiarata la nullità per simulazione assoluta della loro vendita da COGNOME NOME NOME NOME NOME del 9.8.1971, dovevano vedere regolata la propria sorte dall’art. 1415 cod. civ., secondo il
quale la simulazione non era opponibile ai terzi in buona fede che avevano acquistato dai figli di NOME nel 1995.
11e) Col secondo motivo del ricorso incidentale autonomo si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sull’erronea inclusione dedotta in appello nel progetto di divisione approvato e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Rieti, dei terreni con sovrastanti fabbricati delle particelle 117 e 118 del foglio 8 del NCT del Comune di Pescorocchiano, per i quali non era mai stata avanzata da COGNOME Ada alcuna domanda di divisione.
11f) Col terzo motivo del ricorso incidentale autonomo, si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ed all’art. 111 comma 6° della Costituzione, la motivazione apparente e manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile della Corte d’Appello circa l’interpretazione data all’estensione della domanda di divisione proposta da COGNOME NOME, erroneamente ritenuta comprensiva anche dei fabbricati edificati sui terreni oggetto di divisione.
11g) Col quinto motivo del ricorso incidentale autonomo, infine, si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame, ai fini della quantificazione del rendiconto, di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla pacifica alienazione a terzi di alcuni immobili in data anteriore all’apertura della successione.
11h) Gli elencati motivi, tutti attinenti alla composizione della massa ereditaria di COGNOME NOME, vanno accolti nei termini e limiti che seguono.
In merito alla composizione dell’asse ereditario di COGNOME NOME, l’impugnata sentenza, nel disattendere le richieste volte ad escludere da esso sia gli immobili donati ai figli da COGNOME NOME prima della divisione con l’atto del AVV_NOTAIO del 18.10.1983 e
poi da essi trasferiti a terzi in corso di successione, sia i fabbricati realizzati su terreni della comunione ereditaria, sia le particelle 117 e 118 del foglio 8 del NCT del Comune di Pescorocchiano non menzionate nell’originaria citazione e ricomprese per la prima volta nell’asse ereditario con la CTU del AVV_NOTAIO COGNOME, dopo avere sottolineato che l’atto del AVV_NOTAIO non era stato ritualmente depositato, ma era stato comunque considerato nella CTU COGNOME, ha evidenziato che il carattere unitario della comunione ereditaria prescinde dall’analitica indicazione dei beni che la compongono, per cui é risultato sufficiente per COGNOME NOME fare riferimento nell’originario atto introduttivo al patrimonio da dividere (quello di COGNOME NOME), senza una specifica indicazione dei beni che lo componevano, non avendo peraltro le parti manifestato espressamente la volontà di addivenire ad una divisione solo parziale dei beni relitti da COGNOME NOME, e non potendosi in tal senso intendere il riferimento, meramente esemplificativo, compiuto da COGNOME NOME nella citazione, agli estremi catastali già noti dei beni del compendio che erano stati oggetto dell’atto di vendita del AVV_NOTAIO del 9.8.1971 del quale era stata accertata la simulazione. La stessa sentenza ha ritenuto, che in virtù del principio di accessione dell’art. 934 cod. civ., dovevano ritenersi ricompresi nell’asse ereditario anche i fabbricati costruiti, in epoca imprecisata, sui terreni del compendio ereditario, e quanto ai beni immobili in INDIRIZZO, località INDIRIZZO, trasferiti dall’erede COGNOME NOME a terzi, ha confermato la loro separata assegnazione ai figli ed eredi di COGNOME NOME tenendo però conto dei frutti anche da essi percepiti nell’accogliere la domanda di rendiconto, mentre quanto agli immobili donati con atto del AVV_NOTAIO del 18.10.1983 da COGNOME NOME ai figli prima della divisione dell’asse di COGNOME NOME, ha ritenuto che si sia trattato di una donazione ad effetti meramente obbligatori, che avrebbe prodotto i propri effetti traslativi solo nel momento in cui i figli di
COGNOME NOME fossero divenuti assegnatari di quei beni per effetto della divisione, dovendo quindi costituire il valore di essi l’oggetto di collazione per imputazione da parte degli eredi di COGNOME NOME e dovendosene tenere conto anche nel computo dei frutti maturati in relazione alla domanda di rendiconto di COGNOME NOME.
In realtà nell’asse ereditario di COGNOME NOME non potevano essere ricompresi gli immobili in Pescorocchiano località INDIRIZZO Saracone (il fabbricato rurale a foglio 8, partita 4199, mappale 762, con annessi terreni ai mappali 514 e 763), che erano stati venduti da COGNOME NOME ai terzi NOMECOGNOME ed NOME.NOME. COGNOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 20.12.1986 trascritto il 30.12.1986, la cui esistenza non era stata contestata in primo grado oltre ad emergere dalla CTU COGNOME, senza che fosse stata dimostrata la trascrizione della domanda di accertamento della simulazione dell’atto del AVV_NOTAIO del 9.8.1971 avanzata da COGNOME NOME contro COGNOME NOME e suoi eredi e poi accolta dalla sentenza del Tribunale di Rieti n. 146/1996, confermata dalla Corte d’Appello di Roma l’11.1.1998 e passata in giudicato, in data anteriore alla trascrizione dell’acquisto compiuto da NOMECOGNOME ed NOME COGNOME, che peraltro non hanno partecipato al giudizio.
Per detti beni non era neppure invocabile il principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 28.8.2023 n. 23552; Cass. n.9543/2002) dell’efficacia meramente obbligatoria delle vendite a terzi effettuate dal coerede prima di avere ottenuto l’assegnazione del bene in sede di divisione, che presuppone che l’alienazione sia avvenuta comunque quando già il venditore era coerede con altri condividenti, in quanto COGNOME NOME ha proceduto alla vendita a terzi dei beni in questione il 20.12.1986, quale preteso proprietario e non come coerede di COGNOME NOME, quando non solo non era ancora intervenuto il giudicato sulla simulazione assoluta del suo atto di acquisto da COGNOME NOME (l’atto del AVV_NOTAIO del 9.8.1971), ma egli non era ancora
erede di COGNOME NOME, che sarebbe deceduto, con conseguente apertura della sua successione, solo nella successiva data del 29.5.1987.
Per detti beni la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha provveduto all’assegnazione separata a favore dei figli di COGNOME NOME, correttamente non facendoli entrare tra i beni di COGNOME NOME da assegnare, ma ne ha tenuto conto nel computo dei frutti in sede di accoglimento della domanda di rendiconto, il che può essere confermato, ma tenendo conto che non si tratta di una collazione in senso proprio fatta dal donatario, o dal coerede che abbia disposto dei beni ereditari prima della divisione e dell’assegnazione a sé degli stessi, ma di una quantificazione dei danni che COGNOME NOME ed i figli suoi eredi sono tenuti a risarcire per non avere fatto rientrare i beni alienati a terzi nella massa ereditaria, come loro imposto per la natura simulata dell’atto di vendita del AVV_NOTAIO del 9.8.1971, col quale i beni erano stati trasferiti da COGNOME NOME a COGNOME NOME.
Nell’asse ereditario non potevano essere ricompresi, ai fini dell’assegnazione, neppure gli immobili che erano stati donati da COGNOME NOME ai figli NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 18.10.1983, trascritto il 25.10.1983, e quindi in data anteriore all’apertura della successione di COGNOME NOME del 29.5.1987, individuati nel NCT del Comune di Pescorocchiano a foglio 8, partita 7532, mappali 394 e 395, a foglio 8, partita 7610, mappale 753, a foglio 8, partita 2752, mappale 119 ed a foglio 9, partita 7532, mappale 612, dato che anche in questo caso non é stata fornita prova da COGNOME NOME dell’anteriorità, rispetto a tale trascrizione, della trascrizione della sua domanda di accertamento della simulazione assoluta dell’atto del AVV_NOTAIO del 9.8.1971, poi accolta dal Tribunale di Rieti con la sentenza n.146/1996 passata in giudicato.
L’imputazione del valore dei beni immobili donati da COGNOME NOME ai figli NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME e dei frutti relativi (computati a parte) che é stata fatta, pur non essendo giustificata dall’applicazione delle norme sulla collazione degli eredi donatari, in quanto i figli di COGNOME NOME hanno ottenuto la donazione dei beni in questione da COGNOME NOME, e non dal de cuius COGNOME NOME, né dall’asserita permanenza dei beni donati nell’asse ereditario di COGNOME NOME per l’efficacia meramente obbligatoria attribuita alla donazione compiuta da COGNOME NOME a favore dei figli quando ancora non era erede di COGNOME NOME, é tuttavia giustificata dal fatto che l’erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, e quindi anche i suoi eredi COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME, subentrati nella medesima posizione, erano tenuti a restituire gli immobili in questione alla massa ereditaria di COGNOME NOME, dei quali hanno avuto il godimento esclusivo a partire dall’apertura della successione di COGNOME NOME, ed a risarcire il danno subito dalla coerede COGNOME NOME, che ha avanzato contro di loro domanda di rendiconto.
Non é ravvisabile la violazione dell’art. 99 e dell’art. 112 c.p.c., in quanto COGNOME NOME nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado aveva comunque chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria relitta da COGNOME NOME, in tal modo indicando la causa petendi, sicchè l’individuazione dei beni immobili che la componevano costituiva un problema di prova della composizione di tale comunione e non di fissazione del thema decidendum, non potendosi ravvisare una domanda nuova, nelle circostanze emerse in istruttoria, e tramite la CTU del AVV_NOTAIO COGNOME del giudizio di primo grado, dell’inclusione nell’asse ereditario anche delle particelle 117 e 118 del foglio 8 del NCT del Comune di Pescorocchiano, nonché delle accessioni dei fabbricati costruiti sui beni del compendio, inizialmente abusivi, ma poi condonati, in relazione alle quali sono state avanzate anche richieste di
rendiconto dei frutti e di indennizzo per i miglioramenti. Al tempo stesso il principio della c.d. “universalità” della divisione ereditaria, fa sì che la divisione dell’eredità debba comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 25021/2019) ed a tale principio si é conformata la motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al vizio di motivazione dedotto col secondo motivo da COGNOME NOME, va detto che avendo la sentenza del Tribunale di Rieti, confermata in appello, fatto rientrare nella quota 1, rettificata senza contestazioni delle parti, con ordinanza dell’8.10.2009, le particelle 117 e 118 del foglio 8 del NCT del Comune di Pescorocchiano, in luogo delle particelle in Pescorocchiano località Prato Saracone per mera svista indicate nella quota 1 nella sentenza non definitiva di primo grado, che con la medesima erano già state assegnate agli eredi di COGNOME NOME, e che in realtà in quanto vendute da COGNOME NOME a terzi prima della divisione non facevano parte dell’asse ereditario relitto da COGNOME NOME, ed avendo fatto proprio il progetto di divisione predisposto dal AVV_NOTAIO, si deve ritenere che nell’asse ereditario di COGNOME NOME siano state correttamente ricomprese anche le particelle 117 e 118 del foglio 8 del NCT del Comune di Pescorocchiano, benché non indicate nell’elenco dei beni ereditari riportato alla pagina 8 della sentenza di primo grado.
12) Col primo motivo i ricorrenti incidentali autonomi lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ricondotto alla produzione in appello del testamento olografo del 20.1.1967 di COGNOME NOME la proposizione di un’autonoma domanda nuova di divisione sulla base di tale testamento, che lasciava al NOME COGNOME NOME la disponibile dei beni mobili ed immobili, ritenuta inaccoglibile, e tale motivo va esaminato per identità di doglianza congiuntamente all’ottavo
motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, inerente alla falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., per avere la Corte d’Appello qualificato come domanda nuova inammissibile quella proposta dal predetto con l’atto di appello incidentale tardivo di divisione dell’asse ereditario relitto da COGNOME NOME sulla base del summenzionato testamento olografo, anziché secondo legge.
I suddetti motivi sono fondati e meritano accoglimento.
NOME NOME ha prodotto per la prima volta il testamento olografo di NOME del DATA_NASCITA nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, a seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Roma, proponendo appello incidentale tardivo.
L’impugnata sentenza, pur non mettendo in discussione l’ammissibilità del suddetto appello incidentale tardivo sotto il profilo temporale, lo ha rigettato ( rectius dichiarato inammissibile), in quanto (vedi secondo capoverso di pagina 12) ha qualificato come autonoma domanda nuova (e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c.), quella avanzata da COGNOME NOME per la prima volta in appello, di divisione dei beni della comunione ereditaria relitta da COGNOME NOME, anziché secondo legge, sulla base del testamento olografo del 20.1.1967 del de cuius, asseritamente pubblicato con ritardo per tardivo rinvenimento, col quale COGNOME NOME aveva lasciato la disponibile di tutti i suoi beni mobili ed immobili ‘ all’amato NOME NOME NOME. La sentenza impugnata ha richiamato a supporto della ritenuta inammissibilità della modifica in appello della causa petendi la sentenza della Corte di Cassazione n.6838/1991 (che si riferiva però ad un caso in cui in primo grado era stato posto a base della successione un testamento pubblico ed in secondo grado un testamento olografo), ed implicitamente ha fatto discendere l’inammissibilità della produzione in appello del suddetto testamento, dalla sua non indispensabilità ai fini della
decisione secondo il testo dell’art. 345 comma 3° c.p.c. applicabile ratione temporis nel caso di specie.
Rileva la Suprema Corte che l’art. 457 c.c. prevede esplicitamente che l’eredità si devolva per legge o per testamento, ma non si faccia luogo alla successione legittima se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Questa Corte ha chiarito che una volta proposta la domanda di divisione dell’eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed e’, pertanto, ammissibile anche in appello, quella diretta ad ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente pubblicato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del petitum , relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi , fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa, in quanto il diritto di proprietà e’ un diritto autodeterminato per cui il suo titolo d’acquisto non incide sulla domanda avanzata in forza del diritto acquistato (Cass. n.25343/2023; Cass. 27.9.2019 n. 24184; Cass. n. 24184/2014).
Conseguentemente, è possibile la modifica della domanda di divisione nel corso del giudizio, poiché le diverse modalità di delazione dell’eredità configurano, comunque, un unico istituto, e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non individuano singole domande, cosicché la parte può sempre adattare la domanda di divisione alle evenienze ed alle sopravvenienze di causa. Ne deriva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda di divisione formulata in appello da COGNOME NOME sulla base del testamento olografo di NOME NOME del DATA_NASCITA, facendosi influenzare da tale valutazione nel ritenere non indispensabile ai fini del decidere quel documento, e non provvedendo ad esprimere un autonomo
giudizio sulla ritualità della sua acquisizione agli atti del processo sulla base del precetto dell’art. 345 comma 3° c.p.c. vigente ratione temporis, che le imponeva di valutare se il documento fosse o meno indispensabile ai fini della decisione.
L’esame e l’interpretazione del testamento, così come la valutazione della sua contestata attribuibilità al testatore, sono però rimesse al giudice di rinvio. Per principio consolidato, infatti, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura (ove riproposte o comunque rilevabili d’ufficio), in esito alla cassazione della questione assorbente, deve essere rimesso al giudice di rinvio (salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate) (Cass. n.25343/2023; Cass. 16.6.2022 n. 19442; Cass. 5.11.2014 n. 23558; Cass. 1.3.2007 n.4804).
Per effetto dell’accoglimento del motivo che precede, deve ritenersi assorbito il nono motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, col quale lo stesso ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 723 cod. civ. e la violazione dell’art. 112 c.p.c..
In particolare COGNOME NOME ha lamentato che la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, e disattendendo un suo specifico motivo di appello, abbia fatto decorrere l’obbligo di rendiconto dei frutti dei beni immobili alienati a COGNOME NOME da COGNOME NOME con l’atto di compravendita simulato del AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO del 9.8.1971 da tale data, anziché dall’apertura della successione di COGNOME NOME, con la motivazione che si sarebbe trattato comunque di beni immobili che a seguito della dichiarata simulazione dell’atto di compravendita del 9.8.1971 sarebbero rientrati da quella data nel patrimonio ereditario di COGNOME NOME, in realtà deceduto nella successiva data del 29.5.1987.
La necessità che la Corte d’Appello valuti in sede di rinvio il testamento olografo attribuito a COGNOME NOME prodotto da COGNOME NOME in secondo grado, contenente l’assegnazione della porzione disponibile dei beni mobili ed immobili al NOME COGNOME NOME, ed influente quindi almeno potenzialmente, al pari delle disposizioni date sulla formazione dell’asse ereditario di COGNOME NOME, sul progetto di divisione, sull’assegnazione dei beni ed anche sulla misura dei frutti spettanti ai coeredi non assegnatari dei beni, fanno ritenere assorbito questo motivo.
Ugualmente assorbito per le stesse ragioni é l’ottavo motivo del ricorso incidentale autonomo, col quale, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., si é lamentata la violazione dell’art. 723 cod. civ. e l’erronea affermazione in diritto della decorrenza dell’obbligo di rendiconto per gli immobili oggetto dell’atto di vendita simulata del AVV_NOTAIO del 9.8.1971 da tale data, anziché dalla domanda di divisione dei beni di COGNOME NOME (9.3.2000), o in subordine dall’apertura della successione di COGNOME NOME (DATA_NASCITA).
Col sesto motivo del ricorso principale COGNOME NOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. per motivazione inesistente, apparente e/o perplessa ed erronea interpretazione del quinto e sesto motivo di appello, per non essersi la Corte d’Appello pronunciata sulla domanda di riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera per la realizzazione dei fabbricati sorti sui terreni indicati nell’atto di citazione di NOME
NOME, e per avere implicitamente rigettato la domanda di rimborso basata sulla configurazione di un’utile gestione a favore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria.
Col settimo motivo del ricorso principale, connesso al precedente, si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione delle norme sull’onere della prova, la violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. e la motivazione perplessa, per avere la Corte d’Appello ritenuto non prodotti specifici documenti per dimostrare le spese di costruzione, benché la costruzione da parte dei convenuti dei fabbricati fosse un fatto pacifico e la quantificazione del credito per le migliorie dovesse essere effettuata dal CTU incaricato.
I due motivi in questione sono infondati, in quanto l’impugnata sentenza dopo avere sostenuto la mancanza di una vera e propria domanda di rimborso delle migliorie, legata al fatto che i figli di COGNOME NOME avevano inizialmente cercato di non far rientrare nella massa da dividere i fabbricati costruiti sui terreni del nonno paterno, a pagina 8, 9 e 10 ha comunque evidenziato, nel merito, che non é stata fornita la prova, che evidentemente incombeva sui coeredi che avevano formulato la richiesta di rimborso delle migliorie, di quando i fabbricati fossero stati realizzati, se prima, o dopo la morte di COGNOME NOME, e di chi ne fosse l’autore, e da questo ha fatto derivare l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 936 cod. civ. (opere fatte da un terzo con materiali propri). Questa valutazione, che sul piano giuridico é corretta e sostenuta da motivazione adeguata e conforme all’art. 2697 cod. civ., non é sindacabile dalla Suprema Corte sotto il profilo della conformità al materiale istruttorio fornito, e lo stesso ricorrente neppure in questa sede ha fornito indicazioni precise sull’epoca di costruzione e sugli autori dei singoli fabbricati, per cui neppure é ipotizzabile che sul punto non vi sia stata contestazione specifica di COGNOME NOME, che peraltro neppure risulta che fosse a conoscenza di tali
fabbricati, originariamente abusivi e poi condonati, e neppure accatastati.
Col decimo motivo il ricorrente principale COGNOME NOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 723 cod. civ.. Si duole COGNOME NOME che, benché col nono motivo dell’appello incidentale egli avesse lamentato l’incongruità ed illegittimità dei criteri legali applicati dal Tribunale di Rieti nel disporre la divisione, per avere pronunciato separata condanna dei figli di COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME a titolo di rendiconto dei frutti percepiti dal godimento esclusivo dei beni ereditari, omettendo di far rientrare tale voce nell’attivo della massa prima della formazione delle quote ( rectius porzioni) e dei conguagli in denaro, la Corte d’Appello abbia confermato tale errato modo di procedere, in violazione dell’art. 723 cod. civ., addivenendo così a stabilire con un capo autonomo il conguaglio in denaro eccessivo di € 65.000,00 per i frutti, prima ancora che attraverso il sorteggio fosse stabilita l’assegnazione dei beni ereditari, incidente sulla spettanza o meno e comunque sull’entità dell’indennità per i frutti percepiti dal coerede.
Il suddetto motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell’accoglimento dei motivi relativi alla domanda di successione testamentaria (punto 12 ) e dell’accoglimento parziale dei motivi relativi alla composizione dell’asse ereditario di COGNOME NOME (punto 11h ).
Col quarto motivo del ricorso incidentale autonomo si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la nullità ed improcedibilità della divisione dei fabbricati e dell’approvazione del progetto di divisione per violazione dell’art. 17 comma 1° della L.n. 47 del 1985 (poi sostituito dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2011), in quanto per i fabbricati costruiti sui terreni facenti parte della massa ereditaria non risulterebbe rilasciata la concessione in sanatoria presentata ex L. n. 47/1985.
La questione non é stata trattata dalla sentenza impugnata, ma poiché le norme volte a contrastare gli abusi edilizi sono poste a tutela di un interesse pubblico ed il difetto di regolarità urbanistico -edilizia é difetto di una condizione dell’azione, si tratta di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio attinente all’oggetto della divisione (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.10.2019 n. 25021; Cass. 11.11.2009 n. 23825), e tuttavia il motivo é infondato.
Occorre tener conto della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 25021 del 7.10.2019, con cui, superandosi il precedente orientamento contrario all’applicazione delle norme sulle nullità testuali degli atti di trasferimento della proprietà di immobili abusivi agli scioglimenti di comunione, non espressamente contemplati dall’art. 40 comma 2° della L. n. 47/1985, al contrario di quanto previsto dall’art. 46 comma 1° del D.P.R. n. 380/2001, che espressamente li contempla, è stato enunciato il principio di diritto (vincolante ai sensi dell’art. 374 comma 3° c.p.c.) alla stregua del quale ‘ Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione di nullità prevista dall’art. 40, comma 2° della L.n.47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 citata dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita una copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 ‘.
Nel caso di specie la CTU espletata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sulla base delle informazioni assunte presso l’Ufficio tecnico del Comune di Pescorocchiano, ha consentito di accertare che le
edificazioni sui terreni della massa ereditaria, realizzate nel 1973, nel 1976 e nel 1983, sono state accompagnate dalla presentazione di tempestive domande di condono edilizio ex L. n. 47/1985 con versamento delle relative oblazioni, in totale assenza di motivi che possano legittimare il diniego delle concessioni in sanatoria, trattandosi, peraltro, di costruzioni in zona agricola con urbanizzazione consolidata, e lo stesso CTU ha espressamente riconosciuto l’alienabilità e trasferibilità di tali costruzioni in forza delle sanatorie edilizie in itinere. Dal momento che si tratta di costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore della L. n.47/1985, e quindi non sotto la vigenza dell’art. 46 comma 1° del D.P.R. n.380/2001, si devono ritenere sufficienti per la validità dei trasferimenti le domande di sanatoria corredate dalle prove del versamento delle prime due rate di oblazione anche in assenza del permesso di costruire, o del permesso in sanatoria, richiesti per la validità dei trasferimenti da tale ultima disposizione solo per le costruzioni iniziate dopo il 17.3.1985 (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.10.2019 n. 25021).
18) Col sesto motivo del ricorso incidentale autonomo si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., l’omessa pronuncia sul dedotto motivo di violazione degli articoli 746 e 747 cod. civ.. Ci si duole che la Corte d’Appello, pur essendo stato proposto appello sul fatto che gli immobili in Pescorocchiano località Prato Saracone venduti a terzi da COGNOME NOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 20.12.1986 non fossero stati imputati alla massa ereditaria per il valore che avevano all’apertura della successione di COGNOME NOME (29.5.1987), bensì per il loro valore all’attualità, abbia ritenuto l’eccezione non tempestivamente sollevata e l’atto del AVV_NOTAIO del 20.12.1986 non ritualmente prodotto e non trascritto, ancorché acquisito dal CTU nel corso del giudizio di primo grado e riprodotto nel fascicolo degli appellanti principali insieme alla nota di trascrizione, omettendo
così di pronunciarsi sull’omessa applicazione degli articoli 746 e 747 cod. civ..
Il motivo, per come formulato, deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento parziale dei motivi relativi alla composizione dell’asse ereditario di COGNOME NOME (punto 11h ).
Col nono motivo del ricorso incidentale autonomo si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., e l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sulla domanda di aggiornamento delle stime degli immobili facenti parte della massa da dividere, nonché la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo. Ci si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di pronunciarsi sul sesto motivo dell’appello principale, concernente tali aspetti, nonostante la stima dei fabbricati fosse stata fatta dal CTU in primo grado nel 2005, e quindi molti anni prima dell’effettiva divisione dei beni, ancorché per la determinazione del loro prezzo di mercato debba farsi riferimento ai prezzi correnti al tempo della decisione, o almeno all’aggiornamento di quelli già determinati in precedenza (Cass. n.2907/2005).
Il suddetto motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento dei motivi di cui a punti 11h) e 12) , che dovranno determinare in sede di rinvio una preliminare decisione sulla delazione legittima, o testamentaria, ed una conseguente decisione basata su una valutazione attualizzata del compendio ereditario di COGNOME NOME, del valore dei beni alienati a terzi da imputare alla quota degli eredi di COGNOME NOME e dei frutti percepiti dal godimento in via esclusiva dei beni del compendio ereditario.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, per esse provvederà il giudice di rinvio in base all’esito finale della causa.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie l’8° motivo del ricorso principale ed il 1° e 5° motivo del ricorso incidentale autonomo, accoglie il 2°, 3°, 4° e 5° motivo del ricorso principale ed il 2° e 3° motivo del ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, assorbiti il 9° e 10° motivo del ricorso principale, il 6°, l’8° ed il 9° motivo del ricorso incidentale autonomo, dichiara inammissibili il 1° motivo del ricorso principale ed il 7° motivo del ricorso incidentale autonomo, ed infondati gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale autonomo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2024