Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20771/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentat i e difesi dall’avvocato COGNOME NOME.
CONTRORICORRENTIRICORRENTI INCIDENTALI
e
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
CONTRICORRENTERICORRENTE INCIDENTALE
E
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- nonché
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti.
CONTRORICORRENTE
e
COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-INTIMATIn.
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di NAPOLI 6243/2019, depositata il 20/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio i fratelli COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME per ottenere la divisione dell ‘ eredità dei genitori de NOME NOME e COGNOME NOME e per far dichiarare la nullità del testamento paterno.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva, ha respinto le azioni di nullità del testamento, ha dichiarato l’apertura della successione testamentaria di NOME COGNOME, ha respinto le domande di riduzione proposte da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, disponendo la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione dei beni non contemplati nel testamento e sulla domanda di rendiconto promossa nei confronti di NOME COGNOME
NOME, esecutore testamentario, oltre che sulla richiesta di divisione dei beni di COGNOME NOME.
La sentenza, appellata da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza passata in giudicato.
Con sentenza definitiva n. 3892/2016, il primo giudice ha disposto la divisione dei soli beni mobili residui di COGNOME NOME, condannando COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME a pagare il controvalore agli altri contitolari; ha dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di COGNOME NOME, affermando che COGNOME NOME aveva validamente reso il conto della sua attività di esecutore testamentario.
Contro la pronuncia definitiva hanno proposto appello principale COGNOME NOME ed impugnazione incidentale de NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME. All ‘esito la Corte distrettuale di Napoli, in accoglimento parziale dell’appello principale, ha attribuito a ciascun condividente i beni mobili di cui al prospetto allegato al n. 27 della relazione di CTU AVV_NOTAIO; ha condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME a pagare le spese di lite di primo grado, confermando nel resto la pronuncia appellata.
Per la cassazione della sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso in tre motivi; NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso incidentale rispettivamente affidati a tre e ad un unico motivo; hanno resistito con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Le altre parti non hanno formulato difese.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti costituite hanno illustrato le rispettive difese con memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso autonomo di NOME COGNOME ha natura di impugnazione incidentale, essendo stato notificato dopo la notifica del ricorso di NOME COGNOME.
Il ricorso incidentale adesivo di NOME COGNOME e COGNOME NOME è ammissibile, dovendo darsi continuità al principio -recentemente ribadito dalle SU -secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva (Cass. Su 8486/2024).
Non occorreva che i ricorrenti in via incidentale dessero atto della pendenza del ricorso principale, essendosi disposta la trattazione unitaria di tutte le impugnazioni avverso la stessa sentenza, che vanno obbligatoriamente riunite ai sensi dell’art. 335 c.p.c. , non avendo questa Corte definito separatamente alcuna di esse, rendendo improcedibili gli altri (ipotesi cui si riferiscono i precedenti citati dai controricorrenti).
Il ricorso principale di NOME COGNOME e quello incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono identiche censure e vanno esaminati congiuntamente.
Il primo motivo di detti ricorsi denuncia la violazione degli articoli 112, 113, comma primo, 329 e 342 c.p.c., per aver la Corte provveduto alla formazione di quote diseguali dei beni mobili appartenenti all’asse materno, imponendo il pagamento di rilevanti importi a titolo di conguaglio, senza pronunciare sul motivo di gravame con cui, oltre a censurare l’adozione di un criterio non paritario nella divisione dei beni, era stato dedotto che il primo giudice aveva provveduto alla formazione delle porzioni benché
mancassero un’effettiva assificazione e la stima del compendio, e per aver liquidato i conguagli sulla base di una stima risalente al 2002.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 111, comma sesto, Cost., 132 n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di merito provveduto alla divisione dei beni mobili in quote uguali in assenza di una puntuale ricostruzione dell’asse da dividere e di una stima aggiornata dei beni che lo componevano.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 61, 115, comma secondo, 116 c.p.c., 718, 720,726,727,728, 729, 2697, 2727, 2729 c.c., contestando alla pronuncia di aver disposto l’attribuzione dei beni in assenza di una puntuale individuazione dei cespiti caduti in successione e per aver adottato una stima effettuata nel 2002 in euro 670.994,01 sulla base di un inventario redatto anni prima nell’ambito del procedimento relativo alla successione paterna.
3.1 I tre motivi, che pongono questioni sostanzialmente identiche e che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Gli attuali ricorrenti avevano censurato in appello la non corretta individuazione dei beni mobili da dividere, avvenuta sulla base dell’inventario eseguito dall’esecutore testamentario , e l’ incongruità del valore di stima adottato dal Tribunale, risalente a data anteriore alla proposizione del giudizio di divisione, questione -quest’ultima – su cui il giudice non si è minimamente pronunciato, neppure per implicito, non spiegando perché quei valori, attualizzati al 2002 e peraltro oggetto di stima sommaria, fossero ancora congrui alla data della domanda (2005) o della decisione di primo grado (2013).
In un sintetico passaggio della motivazione della pronuncia, in risposta al motivo di gravame vertente sulla mancata attribuzione
dei beni ai vari condividenti, si legge testualmente che ‘ la loro individuazione va fatta necessariamente per relationem, con riferimento alle risultanze dell’inventario e dello schema cui il tribunale ha fatto riferimento (…), ossia la relazione dell’esecutore testamentario ove sono indicati i beni inventariati, la loro ubicazione e la loro assegnazione in uso, presupposto utilizzato dal tribunale per la loro implicita attribuzione ‘, senza però rispondere alle critiche formulate dagli appellanti sia riguardo all’esaustività di quell’inventario, sia riguardo alla congruità de lle valutazioni adottate.
La stima dei beni per la formazione delle porzioni va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione e, quindi, al momento della domanda giudiziale. Può tenersi conto anche delle valutazioni effettuate in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito all’epoca della detta stima, costituendo tuttavia onere della parte che solleciti la rivalutazione dei valori dei beni, allegare le relative ragioni giustificative (Cass. 29733/2017; Cass. 21632/2010; Cass. 3029/2009).
Tale principio ha valenza generale, non limitata alla divisione avente ad oggetto beni immobili.
Nel caso di specie, il valore utilizzato risale ad un triennio precedente a quello dell’ instaurazione del giudizio divisorio senza che la sentenza abbia dato conto della sua congruità e senza che abbia dato risposta, anche solo per respingerle, alle censure degli appellanti riguardo alla necessità di tener conto delle possibili variazioni in pendenza di giudizio.
Parimenti, la Corte di merito si è limitata ad affermare che l’inventario costituiva il necessario riferimento per l’esatta individuazione della massa mobiliare, senza spiegare le ragioni della postulata esaustività e senza nulla replicare alle reiterate richieste di consulenza, dovendo precisarsi che l’inventario e la stima dei beni effettuati dall’esecutore testamentario hanno carattere solo sommario, essendo volti ad una ricognizione della consistenza dell’asse strumentale all’espletamento dei compiti dell’esecutore . Essi possono essere utilizzati dal giudice della divisione sempre che siano riscontrate la completezza della ricognizione dei beni e la congruità e correttezza della stima, tenendo conto degli elementi acquisiti al processo e delle deduzioni difensive delle parti, il tutto con apprezzamento sorretto da adeguata motivazione.
Sono accolti i tre motivi sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale adesivo di NOME e NOME COGNOME.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, che verte esclusivamente sulle spese processuali, è assorbito, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova regolazione in base all’esito finale della causa.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i tre motivi del ricorso principale di NOME COGNOME e i tre motivi del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiara assorbito il ricorso incidentale di NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 30.10.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME