Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30442 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30442 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 33674-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
SEQUI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro
NOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 658/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie del ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano i fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME al fine di procedere allo scioglimento della comunione derivante dalla successione dei genitori COGNOME NOME, deceduto il 27/8/1985, ed COGNOME NOME, avente ad oggetto un fabbricato in COGNOME, un’abitazione in S. Caterina di Pittinurri, un garage in COGNOME, e vari terreni, con la condanna dei convenuti alla resa dei conti in relazione al godimento esclusivo dei beni caduti in successione.
Si costituivano COGNOME NOME e NOME, i quali non si opponevano alla divisione, ma deducevano di aver realizzato il primo ed il secondo piano di una costruzione da adibire a
falegnameria, in sopraelevazione del fabbricato del genitore e di avere altresì posto in essere una nuova copertura, avendo anche effettuato degli interventi di manutenzione sulla casa in COGNOME, avendo anche costruito la casa in S. Caterina di Pittinurri.
Chiedevano, pertanto, il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute a tal fine nonché di quelle affrontate per le onoranze funebri e per le imposte di successione.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 71 del 19/2/2016 dichiarava aperte le successioni e condannava i convenuti al rimborso dei frutti a far data dal 23/3/2005, rimandando al prosieguo dell’istruttoria la loro concreta quantificazione; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di rimborso avanzata anche nell’interesse dell’attore NOME COGNOME ed accertava l’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese funerarie che andavano pro quota rimborsate ai convenuti.
Formulata riserva di gravame avverso tale sentenza, e rimessa la causa in istruttoria, il Tribunale con la sentenza definitiva n. 218 del 14 marzo 2017 dichiarava esecutivo il progetto divisionale predisposto dall’ausiliario d’ufficio, condannava i convenuti al rimborso in favore degli attori dei frutti, e disponeva procedersi al sorteggio RAGIONE_SOCIALE quote, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva approvato il progetto di divisione.
Avverso entrambe le sentenze proponeva appello COGNOME NOME, dando atto che però nelle more era deceduto COGNOME NOME
che aveva nominato il fratello NOME quale erede universale, cui resistevano gli attori.
La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 658 del 25/7/2019 ha parzialmente accolto il gravame limitatamente all’entità RAGIONE_SOCIALE spese funerarie sostenute dai convenuti e quantificate in misura superiore a quanto accertato dal Tribunale, confermando per il resto le decisioni di primo grado, previa compensazione per un quarto RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado, ponendo la residua parte a carico dell’appellante.
Quanto al primo motivo, con il quale si contestava che i beni caduti in successione fossero nella disponibilità esclusiva dei convenuti, la Corte d’Appello rilevava che questi già nella comparsa di risposta avevano riconosciuto di avere il possesso esclusivo dei beni caduti nella successione paterna, e che analogo contenuto aveva la risposta fornita da COGNOME NOME NOME NOME in sede di interrogatorio formale, che permetteva di appurare che anche i terreni fossero stati nel godimento esclusivo dei medesimi.
Il motivo andava quindi rigettato.
In relazione al motivo di appello che contestava il mancato rimborso dei costi sostenuti per la costruzione della falegnameria, la sentenza di secondo grado rilevava che in sede di interrogatorio formale COGNOME NOME aveva affermato che tale costruzione era avvenuta quando il padre era ancora in vita, come confermato anche dalle prove testimoniali, senza che potesse scalfire tale accertamento il contenuto del
certificato di destinazione urbanistica del 1987, anche alla luce del fatto che l’accatastamento era intervenuto solo nel 2016 ed a cura del CTU.
Anche a voler reputare che i costi per la costruzione del manufatto fossero stati sostenuti da COGNOME, si trattava di un diritto di credito vantato nei confronti del de cuius, che però risultava essere ampiamente prescritto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale (2007).
In relazione invece alla copertura del fabbricato, mancava la prova di quali spese fossero state sostenute e di chi avesse pagato i relativi costi, palesandosi quindi del tutto esplorativa la richiesta di CTU sul punto.
In relazione al terzo motivo di appello, concernente la richiesta di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per la manutenzione della casa in COGNOME, la sentenza rilevava che le opere erano state eseguite quando la madre, proprietaria della quota di 5/6 era ancora in vita, mancando peraltro la prova che i costi fossero stati effettivamente sostenuti dall’appellante, in quanto pur avendo i testi riferito che il pagamento era materialmente avvenuto da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, non vi era però la certezza che il denaro non fosse stato loro fornito dalla genitrice.
Inoltre, risalendo i lavori al 1985, l’eventuale credito sarebbe del pari prescritto.
Analoga conclusione andava assunta in relazione al quarto motivo di gravame che investiva il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spese di modifica di un cancello, trattandosi di opere
eseguite allorché era ancora in vita la NOME e risalendo ad un’epoca per la quale sarebbe ormai maturata la prescrizione.
Il quinto motivo era invece accolto, essendo emerso effettivamente che i convenuti avessero affrontato per la successione RAGIONE_SOCIALE spese di entità superiore a quelle invece liquidate in primo grado.
In relazione al sesto motivo, che atteneva alla stima dei beni ed alla liquidazione dei frutti dovuti agli altri coeredi, la Corte d’Appello riteneva infondata la censura quanto all’utilizzo dei valori di cui alla banca dati OMI dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di valori scaturenti dall’analisi dei prezzi di mercato, ed essendosi tenuto conto RAGIONE_SOCIALE condizioni manutentive in cui versavano i beni in comunione.
Inoltre, non era stata avanzata alcuna specifica censura quanto alla stima dei terreni.
Anche il settimo motivo era rigettato, in quanto non poteva tenersi conto nella determinazione dei frutti dei miglioramenti asseritamente apportati ai beni, ciò alla luce del rigetto dei motivi di impugnazione che direttamente attenevano alla richiesta di rimborso di tali esborsi.
Infine, era parzialmente accolto l’ultimo motivo di appello relativo alle spese di lite, e ciò anche in considerazione del fatto che, essendo stato accolto un motivo di appello, occorreva procedere ad una nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado.
La Corte, quindi, tenuto conto del comune interesse dei condividenti allo scioglimento della comunione, e stante la
prevalente soccombenza dell’appellante, ha compensato le spese per un quarto, ponendo la restante parte a carico dello stesso COGNOME.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.
NOME ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 112 c.p.c. nonché dell’art. 723 c.c. con omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Si deduce che la sentenza ha confermato la decisione del Tribunale quanto al riconoscimento del godimento esclusivo dei beni relitti in capo ai convenuti, laddove una attenta e precisa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie avrebbe permesso di pervenire ad un diverso accertamento.
Il motivo è inammissibile.
Rileva in primo luogo il Collegio che sul punto investito dal motivo di ricorso in esame, la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto di cui si è avvalso il Tribunale.
Risulta quindi applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012) la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo
comma c.p.c., che non permette di impugnare la sentenza denunciando il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.
Quanto alla denuncia di violazione di legge, come si ricava dalla lettura del motivo stesso, risulta palese come la critica non investa in realtà un’erronea applicazione di norme di diritto, ma miri unicamente a sollecitare questa Corte ad un novello apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, assumendosi non soddisfacente l’approdo al quale è tuttavia pervenuto il giudice di merito, denotando in tal modo come la critica stessa attenga alle valutazioni di merito, aspirando quindi ad un risultato precluso in sede di legittimità.
Né appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte concernente la diversa ipotesi di richiesta di usucapione da parte di un condividente in danno di altro condividente, ove è appunto richiesto il carattere dell’esclusività con il rigore evidenziato dai precedenti riportati in ricorso, posto che nella fattispecie il riferimento al godimento da parte solo del ricorrente e del suo germano deceduto era invece funzionale all’accoglimento della domanda di rendiconto, collegabile ad un godimento che, sebbene inidoneo a fondare l’usucapione, è tale da non consentire agli altri comproprietari di poter ricevere la quota di frutti corrispondente al valore della quota ideale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 723, 2935 e 2948 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto prescritta la domanda del ricorrente di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese della gestione dei beni ereditari
proposta in via riconvenzionale, con omessa valutazione di documenti rilevanti in ordine alla corretta applicazione dell’art. 723 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Anche tale motivo è inammissibile.
Va rilevata, anche in relazione a tale mezzo di impugnazione, l’applicabilità dell’art. 348 ter ultimo comma, avendo la sentenza impugnata, anche in merito alla domanda riconvenzionale di rimborso, deciso in conformità con quanto statuito, anche in punto di fatto, dal Tribunale.
È altresì inammissibile, quanto alla denuncia di violazione di legge, in quanto non risulta avere colto l’effettiva ratio sottesa alla decisione impugnata.
La critica, infatti, rimarca come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che il diritto del coerede al rendiconto derivante dalla gestione dei beni, anche per quanto attiene al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal singolo coerede che abbia avuto il godimento esclusivo del bene caduto in successione, non soffra prescrizione, potendo il relativo termine decorrere solo dalla divisione (cfr. Cass. n. 1144/1995; Cass. n. 16700/2015).
Trattasi però di principi che non si attagliano al diverso inquadramento giuridico operato dal giudice di appello che, avendo riscontrato come gli interventi, in relazione ai quali è chiesto il rimborso, fossero stati effettuati dai convenuti allorché i genitori erano ancora in vita, da un lato, ha reputato, con accertamento in fatto, che non fosse stata fornita la prova che il denaro impiegato per sostenerli fosse
effettivamente proveniente dai convenuti stessi e non anche da coloro che all’epoca erano ancora i proprietari dei beni interessati e, dall’altro lato, ha rilevato che, anche a voler ammettere che le somme per sopportare gli interventi eseguiti fossero state anticipate da COGNOME NOME e COGNOME NOME, tale esborso, lungi dal legittimare una richiesta di rimborso riconducibile alla gestione dei beni ereditari (non avendo a tale data i beni ancora acquisito tale qualità), avrebbe potuto determinare l’insorgenza di un diritto di credito nei confronti dei genitori ancora viventi, diritto di credito sottoposto alla prescrizione decennale, che risultava già maturata alla data di proposizione della domanda riconvenzionale, non potendosi quindi invocare la diversa regola invece dettata per i reciproci crediti scaturenti dalla gestione dei beni ereditari.
4. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice di appello omesso di esaminare documenti ed emergenze istruttorie rilevanti, nonché la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. per avere omesso di considerare la valenza probatoria di un atto pubblico, nonché, ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio.
Sempre in relazione alla domanda di rimborso, si assume che erroneamente la sentenza gravata avrebbe concluso per la costruzione della falegnameria nella metà degli anni ’70, trascurando però di considerare il contenuto del certificato di destinazione urbanistica del 1987, attesa l’assenza sul terreno di una costruzione, occorrendo quindi ritenere che la stessa
fosse stata realizzata in epoca successiva alla morte del genitore.
Il motivo è inammissibile.
Richiamato quanto sopra esposto in merito all’inammissibilità ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ed escluso che possa dedursi come vizio di omessa pronuncia la mancata valutazione di mezzi di prova, una volta che sulla domanda sia comunque intervenuta una decisione di merito, la critica anche in questo caso si risolve in una sollecitazione alla Corte a procedere ad una nuova rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in vista di un risultato reputato più appagante rispetto a quello raggiunto dalla Corte distrettuale.
Trattasi però di aspirazione preclusa in sede di legittimità che rende evidentemente inammissibili le censure complessivamente sviluppate nel mezzo di gravame.
Né appare configurabile la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di rilevanza dell’atto pubblico, atteso che il certificato di destinazione urbanistica, come appunto rilevato dalla sentenza impugnata, si limita semplicemente ad attestare quale fosse la classificazione del terreno dal punto di vista urbanistico, senza però che la sua portata fidefaciente potesse estendersi anche all’eventuale (in)esistenza di una costruzione anteriormente realizzata, come peraltro confermato dal fatto che solo nel 2016 si era proceduto, su sollecitazione dello stesso giudice investito della domanda di divisione, a procedere all’accatastamento.
Alcuna preclusione alla valutazione RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie, quanto alla collocazione cronologica dell’epoca di realizzazione del manufatto, poteva discendere dal certificato in esame, sicché anche sotto tale profilo la censura si risolve in una doglianza rivolta avverso l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la CTU richiesta dai convenuti come esplorativa, nonché, ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per avere omesso di esaminare documenti e fatti rilevanti e decisivi.
Anche tale motivo è inammissibile, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni sviluppate in occasione dei motivi che precedono.
Ribadita l’inammissibilità della denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ed esclusa la ricorrenza di un vizio di omessa pronuncia quanto alla mancata ammissione di richieste istruttorie, la critica si risolve anche in tal caso in una contestazione della ricostruzione in fatto operata dal giudice di appello, il quale, avuto riguardo all’assenza di prova dell’effettivo esborso sostenuto per la costruzione della falegnameria e per la copertura e per la manutenzione della casa in COGNOME, ha ritenuto che, stante la carenza di prova, il cui onere incombeva su parte convenuta, non fosse possibile disporre una consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe sul punto assunto chiaramente portata esplorativa, mancando
altresì la prova di quale fosse la consistenza originaria dei luoghi e quali modifiche fossero nelle more intervenute.
A fronte di tale motivazione, e ribadito che, quanto alla costruzione della falegnameria, alla costruzione della casa in COGNOME ed alla modifica di un cancello, il rigetto si fonda anche sulla ratio della prescrizione, ratio che non risulta validamente attinta dalla proposizione del ricorso, come appunto rilevato in occasione della disamina del secondo motivo, la critica si risolve novellamente in una contestazione dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, contrapponendo alla costruzione logica ed argomentata del giudice di merito, la personale convinzione del ricorrente di avere invece offerto la prova dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere a propria cura e spese.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 190 c.p.c. in quanto sarebbero state considerate tardive le contestazioni alla CTU, nonché l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE stesse contestazioni ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza è inammissibile ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. quanto al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
È del pari inammissibile quanto alla deduzione della violazione di norme processuali.
Si sostiene, infatti, che il Tribunale avrebbe ritenuto tardive le contestazioni alla CTU mosse dalla difesa dei convenuti come specificato nell’ordinanza istruttoria del 6/10/2016, senza
però avvedersi che si trattava di contestazioni avanzate immediatamente dopo il deposito della CTU.
La doglianza non si confronta tuttavia con il reale contenuto della decisione di appello, in quanto reputa, erroneamente, che anche la Corte d’Appello avrebbe condiviso il giudizio di tardività a suo tempo espresso da parte del Tribunale.
Viceversa, come si ricava dalla motivazione del giudice di appello in relazione al sesto motivo di appello (pagg. 13 e 14), questi, senza arrestarsi al profilo della tardività RAGIONE_SOCIALE contestazioni alla CTU, sul quale si era invece soffermato il Tribunale, ha esaminato le contestazioni stesse, e precisamente quelle relative alla stima degli immobili, ritenendo, a differenza di quanto invece sostenuto dall’appellante, che fosse condivisibile il richiamo ai valori della banca dati OMI presente sul sito dell’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di valori riproduttivi del reale valore di mercato dei beni e che erano stati utilizzati tenendo conto, come appunto suggerito dallo stesso ricorrente, dello stato di conservazione dei beni.
Risulta quindi che la Corte d’Appello ha espressamente fornito una risposta alle contestazioni mosse all’elaborato tecnico d’ufficio, ritenendo condivisibile il ricorso alla detta banca dati e valutando prive di specificità le critiche mosse invece alla stima dei terreni, stante anche la mancata indicazione da parte dell’appellante di quali dovessero essere invece gli effettivi valori di mercato dei beni.
Anche in tal caso, quindi, la censura, una volta riscontrata la specifica risposta nel merito da parte del giudice di secondo grado anche alle contestazioni, invece ritenute tardive dal Tribunale, si risolve in una critica all’apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito, il che denota l’inammissibilità del motivo.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo, quanto al controricorrente.
Nulla deve invece disporsi quanto alle parti rimaste intimate.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2023