Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12068 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12068 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 15161-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, il primo anche quale difensore di se stesso che rappresenta la seconda giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 598/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/03/2018;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO COGNOME per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per parte controricorrente;
RAGIONI IN FATTO COGNOMEA DECISIONE
COGNOME NOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo i germani NOME e NOME al fine di procedere alla divisione dei beni caduti nelle successioni dei genitori, COGNOME NOME e COGNOME NOME, lamentando altresì che i convenuti si erano appropriati di ingenti somme di proprietà dei defunti.
Si costituivano i convenuti che aderivano alla domanda di divisione, contestando l’appropriazione loro addebitata nonché il fatto che un immobile era stato oggetto di donazione indiretta in favore del convenuto NOME. In via riconvenzionale chiedevano che l’attrice ponesse in collazione alcuni immobili a loro volta oggetto di donazione indiretta da parte del padre, con la
condanna al rimborso per la quota di loro spettanza, delle somme impiegate per la gestione e manutenzione dei beni comuni.
Il Tribunale con la sentenza non definitiva del 24 maggio 2011 dichiarava aperte entrambe le successioni legittime, ed accertava le donazioni indirette ricevute dall’attrice e dal convenuto NOME, procedendo alla loro collazione mediante imputazione; per l’effetto disponeva che i convenuti prelevassero dalla massa beni di valore corrispondente a quello delle donazioni ricevute dall’attrice, e disponeva la divisione tra tutti i condividenti dei restanti beni, con relativa attribuzione e condanna al pagamento dei conguagli in denaro.
Con la successiva sentenza definitiva del 30 marzo 2013, disposta ulteriore CTU, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla divisione degli arredi comuni, e disponeva la divisione del restante patrimonio mobiliare, determinando i conferimenti in denaro dovuti da ogni condividente, per effetto della collazione delle donazioni pecuniarie e del compenso dei frutti civili percetti in esclusiva, determinando altresì le somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute personalmente per la manutenzione e gestione dei beni comuni ovvero per preesistenti crediti vantati nei confronti del de cuius. Infine, disponeva l’attribuzione dei beni mobili ancora indivisi.
COGNOME NOME ha impugnato entrambe le sentenze, ed al gravame hanno resistito i convenuti.
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 598 del 21 marzo 2018, ha rigettato l’appello avverso la sentenza non definitiva ed, in parziale accoglimento di quello avverso la sentenza definitiva, ha rideterminato l’importo delle somme reciprocamente dovute, in ragione anche della rideterminazione
del valore della massa relitta, che incideva anche sulla misura dei conguagli. Quanto alle spese ha compensato per la metà le spese del giudizio di primo grado e di appello.
Quanto al primo motivo di appello avverso la prima sentenza, la sentenza osservava che era da condividere il giudizio del Tribunale circa l’effettiva contitolarità anche delle somme giacenti sul conto cointestato tra il convenuto NOME ed il padre, dal quale era poi stata tratta la provvista per l’acquisto di un immobile da parte di NOME, ritenuto essere oggetto di donazione indiretta solo per la quota del 50%, il che imponeva il rigetto del motivo che invece intendeva pervenire all’affermazione della esclusiva titolarità del denaro in capo al padre.
Quanto al secondo motivo di appello del pari rivolto avverso la sentenza non definitiva, la Corte d’Appello riteneva di dover condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU, attesa la correttezza metodologica ed esaustività dell’indagine da questi svolta, a raffronto con le critiche invece mosse dal perito di parte.
Relativamente agli altri motivi di appello, tutti indirizzati avverso la sentenza definitiva, il terzo era reputato infondato in quanto si fondava su richieste istruttorie, in massima parte aventi carattere esplorativo, ed inoltre non oggetto di specifica reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni in entrambe le occasioni in cui la causa era stata rimessa alla decisione del Tribunale, omissione questa che ne precludeva la reiterazione in appello.
Inoltre, quanto alla determinazione delle reciproche poste di dare ed avere, la sentenza rilevava che non era stato seguito il procedimento di rendimento dei conti di cui all’art. 263 e ss. c.p.c., il che imponeva che fosse il creditore a dover fornire la prova dell’esistenza del credito vantato.
In merito al quarto motivo di appello, che atteneva alla determinazione del patrimonio mobiliare del padre, avuto riguardo alla pretesa che lo stesso fosse transitato in quello della madre, la Corte d’Appello osservava che l’appellante non aveva adempiuto agli oneri incombenti sull’attrice, e che lo stesso si sostanziava nella pretesa allegazione di elementi di verosimiglianza, che però non consentivano di inferire con certezza quanto sostenuto.
Il quinto motivo era altresì rigettato, in quanto si reputava corretta la qualificazione come donazione soggetta a collazione delle spese sostenute dal padre per l’istruzione dell’appellante, atteso l’elevato ammontare delle stesse, in rapporto al reddito medio dell’epoca.
Circa il sesto motivo che pretendeva di configurare delle donazioni indirette per effetto dell’acquisto del mobilio di un locale appartenente al convenuto e del pagamento dei costi di ristrutturazione, nonché dell’acquisto di due autovetture, la sentenza osservava che, a fronte della contestazione da parte dello stesso convenuto, era mancata la prova che gli assegni (da cui si pretendeva di ricavare la prova dell’esborso sostenuto) fossero stati non solo effettivamente negoziati, ma che comunque fossero effettivamente riferibili alle spese per le quali si sosteneva costituissero donazioni indirette.
Era invece parzialmente accolto il settimo motivo che investiva l’ammissibilità del giuramento che era stato reso in merito ad alcune delle voci di debito e di credito reciprocamente contestate.
Dopo avere ricostruito le varie situazioni per le quali il giuramento era stato ammesso e reso, osservava che effettivamente non poteva essere deferito per quanto riguardava quei crediti relativi a spese di manutenzione per alcuni edifici, trattandosi di circostanze
che non rientravano nel novero di quelle suscettibili di giuramento de veritate . Ciò comportava che il giuramento inammissibilmente deferito su di un fatto altrui, non poteva esser riferito alla controparte, mancando il requisito della comunanza del fatto ad entrambe le parti.
Ne conseguiva che per le spese di rimborso oggetto di tali capi, non era stata offerta la prova della loro effettiva entità, occorrendo quindi provvedere alla parziale riforma della sentenza definitiva, con il ricalcolo delle somme reciprocamente dovute.
Avuto riguardo all’esito del giudizio, risoltosi in massima parte in maniera favorevole ai convenuti, si giustificava la condanna dell’attrice al rimborso in favore di convenuti della metà delle spese del giudizio di primo grado, come appunto statuito dal Tribunale, il che determinava il rigetto anche dell’ultimo motivo di appello.
Allo stesso modo andavano poi regolate anche le spese del giudizio di appello.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di otto motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI IN DIRITTO COGNOMEA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., nonché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si deduce che, quanto al rigetto del primo motivo di appello, erroneamente è stato negato che il conto corrente n. 3637 acceso presso la Banca Sant’Angelo non fosse da riferire in esclusiva al de cuius quanto alla provvista, negandosi quindi altrettanto erroneamente che l’immobile acquistato dal convenuto fosse stato oggetto per l’intero di donazione indiretta.
Il motivo è in primo luogo inammissibile, quanto alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., atteso che, avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, risulta inammissibile la deduzione del vizio de quo ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
Deve del pari essere disattesa la censura che attiene alla pretesa nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, atteso che, ad avviso della Corte, la decisione impugnata in parte qua risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014).
La Corte d’Appello, partendo dalla pacifica cointestazione del conto corrente tra il padre ed il figlio, ha osservato, analogamente a quanto è dato riscontrare dalla lettura del motivo di ricorso in esame, come la censura si risolva in una reiterazione delle argomentazioni difensive già sviluppate in primo grado, al fine di sollecitarne una rivalutazione in chiave di apprezzamento probatorio (censura evidentemente inammissibile in sede di legittimità, anche a prescindere dal rilievo in merito all’applicazione del limite di cui all’art. 348 ter, ultimo comma).
Ha altresì evidenziato che era stato accertato in fatto che il convenuto era percettore di redditi, di importo non esiguo, che era solito riversare proprio sul conto corrente per cui è causa,
unico di cui era (co)intestatario, a conferma quindi che la provvista non era di provenienza unilaterale del genitore.
Ai fini, quindi, del superamento della presunzione di contitolarità anche delle somme versate sul conto cointestato, non poteva farsi riferimento alla circostanza che i prelievi fossero stati operati dal solo genitore, in quanto risulta invece fondamentale indagare la genesi della provvista, genesi che i giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno reputato di attribuire ad entrambi i cointestatari.
E’ stato pertanto sottolineato l’errore logico e giuridico dal quale trae la premessa la tesi dell’appellante, consistente nel volere ricostruire la titolarità della provvista non già sulla base delle entrate ma sulla scorta dell’andamento delle uscite.
La sentenza della Corte d’Appello si fonda su di una motivazione logica e coerente, che esclude ogni ipotesi di anomalia o di insanabile contraddittorietà, e che evidenzia con immediatezza l’infondatezza della censura in esame.
Il secondo motivo denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., nonché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., quanto al rigetto del secondo motivo di appello.
Si contesta la soluzione del giudice di appello che ha dato prevalenza ai risultati della perizia d’ufficio, ritenendola preferibile al contenuto della perizia di parte.
Si sostiene che si tratta di conclusione del tutto immotivata e che non tiene conto dei rilievi analitici e completi del perito di parte.
In tal modo la motivazione risulta del tutto apparente, in quanto non consente in alcun modo di comprendere le ragioni della decisione.
Risulta altresì violato il principio per cui, a fronte di rilievi tecnici di parte, il giudice non può limitarsi ad ignorarli, ma deve dare giustificazione delle ragioni per le quali li reputa inattendibili.
Inoltre, l’acritica adesione alle conclusioni dell’ausiliario d’ufficio si risolve in una violazione anche della regola che impone il prudente apprezzamento delle prove.
Anche tale motivo deve essere rigettato.
Va qui ribadita l’inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., dovendosi del pari escludere che sussista un’ipotesi di anomalia della motivazione tale da determinare la nullità della sentenza.
In primo luogo, non può non evidenziarsi come la formulazione del motivo risulta connotata da genericità, tale da ridondare in un vizio di inammissibilità per la violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., in quanto richiama una serie di discordanze tra la valutazione del perito d’ufficio e quella del perito di parte, senza però indicare ove le contestazioni di quest’ultimo siano state specificamente sollevate (cfr. Cass. n. 19989/2021, secondo cui, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai
quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione).
In primo luogo, va evidenziato che, qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass. n. 32069/2023; Cass. n. 14599/2021), il che denota che la censura può essere formulata esclusivamente sulla base di un vizio che però, come detto, nella fattispecie non è deducibile.
Inoltre è stato anche precisato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
La ricorrente però omette di riferire, come invece emerge dalla stessa sentenza impugnata (pag. 8, quinto rigo), che i rilievi del
perito di parte furono sottoposti alla valutazione del CTU, che ha reputato di confutarli con il supplemento di perizia depositato in data 23/04/2010, ed il cui contenuto risulta in massima parte riprodotto alle pagg. da 30 a 35 del controricorso.
Ciò consente quindi di escludere che il richiamo e la preferenza alle conclusioni rese dal perito d’ufficio possa configurare una anomalia della motivazione tale da riflettersi sulla stessa validità della sentenza, non senza trascurare che in ogni caso il giudice di appello ha supportato il proprio giudizio di condivisione delle soluzioni tecniche dell’ausiliario di ufficio, sottolineando come la stima del perito di parte, quanto all’immobile sito alla INDIRIZZO fosse riferita all’anno 2009, dovendosi invece far riferimento alla data di aperura della successione, atteso che tale immobile era stato oggetto di prelevamento, per effetto della collazione di una donazione ricevuta in vita dal de cuius (cfr. Cass. n. 3235/2000, secondo cui i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari).
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., nonché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, quanto al rigetto del terzo motivo di appello, con il quale è stata disattesa la richiesta di addivenire ad una diversa valutazione delle disponibilità mobiliari del defunto genitore.
Si sostiene che la sentenza sarebbe affetta da una motivazione del tutto assente o comunque gravemente lacunosa, e non si sarebbe tenuto conto delle differenze tra i due rendiconti presentati, che avrebbero invece dovuto indurre a reputare del tutto inverosimile la ricostruzione della situazione bancaria del de cuius.
Nel ribadirsi l’inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., va del pari esclusa la ricorrenza di una nullità della motivazione, atteso che quella resa dal giudice di appello risulta anche in parte qua ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione.
La censura investe l’esatta ricostruzione delle disponibilità bancarie del defunto genitore, in quanto si sostiene che le stesse sarebbero state occultate su conti intestati agli altri figli.
La sentenza impugnata ha, in primo luogo, evidenziato che le richieste istruttorie avanzate dall’appellante (e di cui nemmeno risulta riprodotto il contenuto in ricorso, a conferma della genericità della censura, per difetto di specificità), avevano carattere esplorativo, e che inoltre le stesse non erano state oggetto di riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni.
Trattasi di affermazioni che non appaiono censurate con il motivo in esame, e che risultano già di per sé sole idonee a giustificare il rigetto della censura, non avendo parte ricorrente adempiuto all’onere di provare i fatti sui quali si fonda la propria alternativa ricostruzione dei fatti.
In secondo luogo, i giudici di appello hanno evidenziato che il Tribunale aveva fatto applicazione del principio per cui, quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. n. 1509/1997, nonché da ultimo Cass. n. 1319/2024).
Poiché nella fattispecie non risultava che fosse stato seguito il procedimento tipico di rendimento del conto, correttamente è stato evidenziato che continuava ad incombere sulla creditrice la prova della esistenza del proprio diritto, prova che, anche in ragione dell’inammissibilità delle richieste istruttorie, non risultava essere stata fornita.
Anche a voler sorvolare sulle giustificazioni addotte da parte controricorrente circa la differenza di contenuto tra i rendiconti presentati nel corso del giudizio (essendosi sottolineato come uno dei due contenesse delle voci per le quali il Tribunale ne aveva rilevato la tardiva deduzione, avendo quindi optato per il rendiconto che ne era privo), la critica non si confronta con la ratio del giudice di appello il quale ha sottolineato che la decisione in merito alla ricostruzione delle disponibilità del de cuius non era affidata alla sola presentazione del rendiconto, ma scaturiva dalla valutazione delle prove, della cui offerta restava onerata la ricorrente, di guisa che la carenza probatoria riscontrata non consentiva di accedere alla tesi sostenuta in ordine alla diversa consistenza del patrimonio mobiliare del defunto padre.
Anche tale motivo va rigettato.
Il quarto motivo denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione al rigetto del quarto motivo di appello che mirava a far ricondurre alle disponibilità del defunto padre anche le disponibilità bancarie della moglie (essendo le stesse frutto del travaso del denaro di pertinenza del marito).
La censura è priva di fondamento, avendo la Corte d’Appello, con motivazione logica e coerente, chiarito che la tesi sostenuta nel motivo si fondava solo su congetture e che per poter trovare accoglimento avrebbe dovuto essere supportata da adeguate fonti di prova, che però la parte aveva omesso di offrire.
A fronte di tale affermazione la ricorrente si limita a sostenere che la motivazione sarebbe del tutto generica, aggiungendo, quanto al profilo probatorio, che la riprova di quanto affermato e cioè che il denaro del de cuius fosse passato alla moglie ‘…. Risulta dagli atti processuali’ (cfr. pag. 21).
La assoluta genericità delle censura si riflette anche sulla critica al contenuto della motivazione, il che impone il rigetto anche di tale motivo.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 742, co. 2, c.c., quanto al rigetto del quinto motivo di appello con il quale si contestava la statuizione del Tribunale che aveva disposto la collazione degli importi versati dal padre per consentire all’appellante la frequenza di un istituto scolastico non pubblico, con un esborso di € 3.098,74.
Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una contestazione dell’accertamento di fatto operato dal giudice di merito circa il carattere notevolmente eccedente la misura ordinaria delle spese di istruzione sostenute dal padre nell’interesse della figlia.
A tal fine, la Corte d’Appello ha reputato che, a prescindere dall’entità del reddito effettivamente goduto dal de cuius, era l’importo oggettivo della somma erogata (pari al reddito medio annuo nazionale per gli anni di riferimento), a confortare il giudizio di non ordinarietà della spesa, soprattutto ove messo a confronto con la possibilità di poter usufruire dell’istruzione scolastica pubblica, sostanzialmente priva di costi.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.
Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., quanto al rigetto del sesto motivo di appello con il quale si intendeva contestare la soluzione del Tribunale circa la mancata prova della donazione indiretta in favore del convenuto di alcuni arredi d’ufficio, dei costi di ristrutturazione di un immobile e dell’acquisto di due autovetture, oltre che di svariate somme di denaro.
La Corte d’Appello ha rigettato l’analogo motivo di appello osservando che quanto agli assegni, che a detta dell’appellante offrivano la dimostrazione della provenienza dal de cuius delle somme impiegate, mancava la prova della loro effettiva negoziazione nonché del fatto che le relative somme erano state effettivamente impiegate secondo quanto sostenuto dall’appellante.
Al cospetto di tale motivazione, il motivo di ricorso si risolve nell’apodittica affermazione secondo cui la decisione sarebbe stata assunta in contrasto con le prove offerte, aggiungendo che in particolare sarebbe stata trascurata la documentazione prodotta con le deduzioni del 19/9/2006.
Il motivo si palesa inammissibile, oltre che per la sua genericità, in quanto omette di riportare in ricorso il contenuto dei documenti
che a detta della ricorrente offrirebbero la prova dell’effettiva provenienza dal de cuius del denaro impiegato, poiché si risolve nella contestazione alla valutazione del materiale probatorio offerta dal giudice di merito, quasi a voler trasformare il presente giudizio in un terzo grado di merito.
7. Il settimo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., nonché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2739 c.c., quanto al rigetto del settimo motivo di appello. Si assume che il rigetto del motivo di impugnazione sarebbe stato operato con una motivazione del tutto carente e che si sarebbe avallato un utilizzo del giuramento decisorio in contrasto con il dettato normativo che impedisce il giuramento su un fatto che non sia proprio della parte cui è deferito.
Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità.
La Corte d’Appello, nell’esaminare il settimo motivo di appello, oltre a ribadire la circostanza che il Tribunale non aveva inteso, come peraltro consentitogli alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso al procedimento di resa dei conti di cui agli artt. 263 e ss., c.p.c., ha effettuato una analitica distinzione delle varie circostanze per le quali era stato ammesso il giuramento decisorio, evidenziando per le circostanze riportate sub c) (cfr. pagg. 13 e ss.), come effettivamente la censura della odierna ricorrente fosse fondata, in quanto il giuramento in parte qua verteva su fatti non propri della parte cui era stato deferito e che era anche da escludere la riferibilità all’avversario, trattandosi peraltro di fatti non comuni.
A fronte di tale motivazione, che denota come la sentenza abbia operato una oculata discernita tra i vari capi per i quali è stato ammesso il giuramento, il motivo si risolve in un’apodittica affermazione circa la violazione dell’art. 2739 c.c., senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello, e senza in particolare chiarire su quali capi si appunti la censura, onde permettere alla Corte di poter verificare se effettivamente sia configurabile la dedotta violazione della norma in tema di giuramento decisorio.
L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., quanto alla regolamentazione delle spese di lite.
Si osserva che è stata erroneamente confermata la condanna della ricorrente al rimborso della metà delle spese del giudizio di primo grado, in violazione della regola secondo cui le spese di divisione vanno poste a carico della massa.
Inoltre, essendo stata riformata la sentenza di primo grado, si imponeva una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Il motivo è infondato.
Come si ricava dal passaggio della sentenza impugnata in punto di spese (pag. 16), pur dandosi atto della parziale riforma della sentenza definitiva, con la rideterminazione delle voci di dare ed avere tra i condividenti, la Corte distrettuale ha reputato, proprio in applicazione del principio proclamato dalla ricorrente, secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto sostenute nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle
spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. n. 1635/2020), che la soccombenza dovesse essere attribuita in misura prevalente all’appellante (come appunto confermato dal rigetto della maggior parte dei motivi di appello, che investivano le pretese di conseguire un maggior valore dei beni comuni, sul presupposto di donazioni effettuate in favore degli altri condividenti, ovvero dell’appropriazione da parte di questi di denaro destinato a cadere in comunione).
Trattasi di valutazione adeguatamente motivata e supportata dall’obiettivo sviluppo del giudizio, così che la pretesa della ricorrente, lungi dal denunciare la violazione dell’art. 91 c.p.c., mira piuttosto a contestare il mancato esercizio del potere di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., che è insuscettibile di essere denunciato in sede di legittimità.
Né può sostenersi che vi sia stata una valutazione delle spese del giudizio di primo grado che prescinda dall’esito complessivo del giudizio di appello, conclusosi con una parziale riforma della sentenza appellata, in quanto il giudizio di soccombenza espresso dalla Corte d’Appello in relazione alle spese del primo grado risente evidentemente anche dell’esito del giudizio di appello, le cui spese sono state a loro volta regolate sulla base di analogo criterio.
Il ricorso è rigettato, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2024