Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 4944/2019 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
NOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAILpec.ordineavvocatitraniEMAIL
contro
ricorrente avverso la sentenza n.1147/2018 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 28-6-2018,
OGGETTO:
divisione
RG. 4944/2019
C.C. 28-2-2025
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28-22025 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto degli altri, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 1829/2014 depositata il 12-8-2014 il Tribunale di Foggia sezione distaccata di Cerignola ha deciso la domanda proposta con atto di citazione notificato il 29-5-2006 da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e per l’effetto ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, titolari ciascuno della quota di un terzo, sull’ ‘immobile al pianterreno senza area sovrastante già adibito a negozio, con accesso da INDIRIZZO.INDIRIZZO in catasto al foglio 202, p.lla 2697, sub 1, immobile al pianterreno adibito a garage, con accesso da C.so INDIRIZZO, in NCEU al foglio 202, p.lla 2697, sub 10′, sito a Cerignola, ha approvato il primo progetto divisionale di cui alla c.t.u., rimettendo alle parti le operazio ni di frazionamento dell’immobile adibito a garage; ha assegnato a NOME COGNOME il primo lotto di tale progetto divisionale, ha fissato udienza per il sorteggio del secondo e del terzo lotto ai convenuti; ha condannato l’attore a pagare il con guaglio di Euro 4.338,83 a favore dell’assegnatario del secondo lotto e il conguaglio di Euro 2.093,83 a favore dell’assegnatario del terzo lotto; ha dichiarato inammissibili le altre domande; ha posto le spese di c.t.u. a carico delle parti per un terzo c iascuno e ha condannato l’attore alla rifusione delle spese di lite a favore di entrambi i convenuti.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto appello, chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio , la
predisposizione di nuovo progetto divisionale e l’accoglimento di tutte le sue conclusioni.
La Corte d’appello di Bari ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in accoglimento della richiesta dell’appellante e all’esito ha deciso con sentenza n. 1147/2018 pubblicata il 28-6-2018. La sentenza ha considerato che il consulente d’ufficio nominato in appello aveva formato tre quote, la prima costituita dal locale al piano terra posto al civico INDIRIZZO del INDIRIZZOINDIRIZZO fg. 202 p.lla 2697 sub 1di mq. 75 con i locali retrostanti di mq. 68 del valore di Euro 329.550,00, la seconda costituita dal locale al piano terra civico 77, fg. 202 p.lla 2697 sub 10 di mq. 316 del valore di Euro 723.100,00, la terza costituita dal locale al piano terra ai civici 16/a e 16/b di INDIRIZZO con pari area sovrastante, del valore complessivo di Euro 386.750,00; ha disposto l’assegnazione della terza quota a NOME COGNOME, l’estrazione a sorte tra gli appellati NOME COGNOME e NOME COGNOME della prima e della seconda quota, ha posto a carico dell’assegna tario della seconda quota il conguaglio di Euro 150.250,00 da pagare all’assegnatario della prima quota e il conguaglio di Euro 97.050,00 da pagare all’assegna tario della terza quota; ha posto a carico delle parti per un terzo ciascuno tutte le spese di c.t.u. e ha compensato interamente le spese di lite tra le parti; ha dato atto in dispositivo di disporre con separata ordinanza in ordine alle operazioni di sorteggio delle quote.
3.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con distinti controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il
Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 28-2-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, intitolato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 789, 791 c.p.c., 195 disp. att. c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ignorando le contestazioni dell’appellante alla consulenza d’ufficio svolta in appello, abbia fissato per il sorteggio dei lotti l’udienza del 25 -9-2018, senza tenere conto che a quella data la sentenza non avrebbe in nessun caso potuto essere passata in giudicato; quindi lamenta che il giudice di secondo grado abbia disposto l’immed iata effettuazione delle operazioni di estrazione a sorte, prima della formazione del giudicato sulle modalità di divisione, con violazione del principio secondo il quale non è possibile procedere all’estrazione a sorte ex art. 789 cod. proc. civ. prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia risolto le contestazioni sul progetto di divisione.
1.1.Il motivo è inammissibile.
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione impugnabile in ordine alla data per l’esecuzione del sorteggio. La sentenza si è limitata a dare atto, in dispositivo, che si sarebbe disposto con separata ordinanza in ordine al sorteggio del primo e del secondo lotto tra gli appellati. Quindi, ogni eventuale vizio dell’ordinanza che ha poi fissato l’udienza per l’esecuzione del sorteggio in data precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza avrebbe potuto essere dedotta esclusivamente nel prosieguo della causa nella quale è stata pronunciata l’ordinanza medesima.
In altri termini, poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia in violazione del principio secondo il quale l’estrazione a sorte dei lotti può avvenire soltanto allorché il progetto divisionale è divenuto definitivo e non più impugnabile, ogni eventuale vizio verificatosi nel proseguo delle operazioni divisionali svolte senza il rispetto di tale principio doveva essere denunciato -nelle forme previste- nel momento in cui si è verificato; perciò, in primo luogo chiedendo la revoca dell’ordinanz a che ha fissato la data per l’estrazione dei lotti prima del passaggio in giudicato della sentenza che l’aveva disposta . In proposito, è già stato enunciato il principio secondo il quale, nel procedimento di scioglimento della comunione, alla stregua di quanto sancito dell’art. 789 co. 3 e 4 cod. proc. civ., si può procedere all’estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione siano state risolte con sentenza passata in giudicato; tuttavia l’ordinanza di sorteggio e assegnazione dei lotti erroneamente resa in difetto di tale condizione non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà (Cass. Sez. 2 1-10-2013 n. 22435 Rv. 627765-01, Cass. Sez. 2 26-3-2015 n. 6167 Rv. 635052-01); infatti il provvedimento di assegnazione dei lotti, costituendo un mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la sentenza, è destinato a essere automaticamente travolto in caso di accoglimento dell’impugnazione avverso la sentenza (Cass. 6167/2015 già citata, in motivazione, Cass. Sez. 2 22-3-2018 n. 7182 Rv. 647864, in motivazione pag. 9, Cass. Sez. 1 16-6-1973 n. 1831 Rv. 364816-01, Cass. Sez. 2 12-3-1977 n. 1003 Rv. 384629-01).
2. Con il secondo motivo, intitolato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 195 co. 3 e 196 c.p.c., in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p. c .’, il ricorrente lamenta che
dopo il deposito della relazione il 12-6-2017 e la formulazione dei rilievi critici delle parti, il consulente d’ufficio non abbia semplicemente proceduto ad allegare alla relazione le osservazioni delle parti e una relazione delle stesse, ma abbia elaborato una nuova relazione, inviata alle parti il 10-8-2017, totalmente diversa dalla precedente e rispetto alla quale non è stato possibile svolgere contraddittorio tecnico. Sostiene che a tanto consegua la nullità della consulenza tecnica per violazione dell ‘art. 195 co. 3 cod. proc. civ. , eccepita nel primo atto successivo e perciò nelle note a verbale d’udienza del 14 -11-2017, mediante contestazione della novità della perizia, della conseguente impossibilità di formulare compiute osservazioni e della necessità di disporre un supplemento di consulenza.
2.1.Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è neppure configurabile nullità della consulenza tecnica d’ufficio per violazione dell’art. 195 co. 3 cod. proc. civ. nella formulazione attuale, introdotta dall’art. 46 co. 5 legge 18 -62009 n. 69; ciò perché tale disposizione, ai sensi dell’art. 58 co.1 legge 69/2009, si applica ai giudizi instaurati successivamente al 4-7-2009 e nella fattispecie l’atto di citazione introduttivo della causa è stato notificato nel 2006. Secondo principi già enunciati dalla Suprema Corte, n el regime precedente la modifica dell’art. 195 cod. proc. civ., nessuna disposizione del codice di rito imponeva al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una bozza della propria relazione e le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente d’ufficio, in quanto il diritto delle parti di intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti doveva essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto come diritto di partecipare all’accertamento materiale dei dati da elaborare (Cass. Sez. 6-3 5-10-2021 n. 26992 Rv. 662441-01, Cass.
Sez. L 11-3-2011 n. 5897 Rv. 616210-01). Quindi, lo svolgimento delle operazioni peritali nei termini descritti dal ricorrente, nel senso che il consulente d’ufficio aveva trasmesso alle parti la sua consulenza e, dopo il deposito delle osservazioni delle parti a quella relazione, aveva redatto una nuova relazione, tanto discordante dalla precedente da costituire una nuova consulenza tecnica secondo la tesi del ricorrente, non aveva comportato alcuna nullità. In quel modo evidentemente il consulente tecnico d’ufficio ha inteso fornire chiarimenti alla propria consulenza a fronte delle osservazioni tecniche delle parti (come dato atto dalla stessa sentenza impugnata, che fa riferimento -pag.5- ai chiarimenti all’elaborato) ; però le parti non avevano alcun diritto di partecipare alla stesura di quei chiarimenti -neppure se tali da costituire la stesura definitiva di nuovo elaborato in quanto modificativi delle precedenti conclusioni, secondo la tesi del ricorrente-, avendo avuto a disposizione la consulenza d’ufficio e i chiarimenti, per le loro osservazioni, dopo il deposito.
3. Con il terzo motivo, intitolato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.’, il ricorrente lamenta la superficiale e immotivata adesione da parte della Corte d’appello alle risultanze della relazione del consulente d’ufficio del 10 -8-2018, senza considerazione della difformità tra la prima e la seconda relazione del consulente d’ufficio, della relazione dei consulenti di parte appellante e delle critiche puntuali mosse al secondo elaborato da NOME COGNOME. In particolare deduce che la Corte d’appello , così come il consulente d’ufficio, non abbia esaminato le contestazioni relative alla stima sulla base del valore medio rilevato dall’O.M.I. per l’immobile di INDIRIZZO a fronte del valore minimo per gli immobili di INDIRIZZO e le contestazioni relative all’ingiustificato valore unitario attribuito alle
superfici di copertura dell’immobile assegnato a ll’appellante rispetto agli altri.
3.1.Il motivo è infondato.
In primo luogo, non sono pertinenti i principi richiamati dal ricorrente in ordine alla necessità per il giudicante di motivare la ragione di adesione all’una o all’altra c.t.u. disposte in causa. Come già esposto, è stata unica la consulenza d’ufficio disposta e depositata in appello , rispetto alla quale il consulente d’ufficio ha fornito anche chiarimenti che -secondo il ricorrentel’hanno indotto a modificare le precedenti conclusioni; quindi la Corte d’appello non aveva ragione di specificare le ragion i per le quali ha recepito l’elaborato definitivo , e cioè quello che era il risultato anche dei chiarimenti forniti alle osservazioni proposte dalle parti.
Inoltre, non è neppure vero che la sentenza non abbia considerato le critiche svolte dall’appellante e dal suo consulente di parte alla consulenza d’ufficio. La sentenza non solo ha espressamente dato atto che il consulente d’ufficio aveva spiegato che era impossibile considerare criteri di stima diversi da quelli prospettati da ll’O.M.I. al fine di accertare il valore di mercato degli immobili, per il fatto che non erano disponibili, per la zona, compravendite recenti e per tale ragione ha recepito la scelta del consulente d’ufficio . La sentenza ha altresì espressamente considerato che, nello stimare i beni, il consulente d’ufficio aveva considerato la non edificabilità in sopraelevazione dei vani destinati a esercizio commerciale, non consentita dal vigente strumento urbanistico del Comune di Cerignola; risulta evidente che sulla base di tale dato sono state ritenute congrue l’attribuzione del valore minimo prospettato dall’O.M.I. per i locali di INDIRIZZO e l’attribuzione del valore medio per il locale di INDIRIZZO che aveva goduto della possibilità di sopraelevazione, così come l’attribuzione di un minore valore al lastrico non edificabile rispetto a quello che aveva
potuto essere edificato. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non si è limitata a una adesione acritica alla c.t.u., ma ha giustificato le ragioni della decisione, per cui ogni ulteriore questione sul merito delle valutazioni rimane estranea al sindacato di legittimità.
4.In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 9.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione