SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1385 2025 – N. R.G. 00000364 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di L’Aquila
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364NUMERO_DOCUMENTO, posta in decisione nell’udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(c.f.
);
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
appellante
contro
( c.f.
);
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME
appellato
nonché
(c.f.
);
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
C.F.
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 16 gennaio 2023.
All’udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall’art.127 ter c.p.c., all’esito dei termini già concessi ai sensi dell’art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni de ll’ appellante , così come precisate:
‘Voglia l’On.le Corte d’Appello di L’Aquila, contrariis reiectis:
In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza n. 23/2024 emessa dal Tribunale di Vasto, in persona della AVV_NOTAIO, in data 15.01.2024, depositata e pubblicata in data 16.01.2024, notificata, dall’AVV_NOTAIO quale difensore del
Sig. , in data 06.03.2024, nel procedimento civile n. R.G. 894/2019 promosso dal RAGIONE_SOCIALE . contro le Sigg.re e , sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 283 c.p.c. per le ragioni ampiamente illustrate nella narrativa;
Accogliere l’appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 23/2024
del Tribunale di Vasto e, in riforma della suddetta sentenza, così provvedere:
Disporre la rinnovazione della CTU per nullità dell’intero progetto divisionale stante la sostanziale lesione dei diritti della sig.ra così come in atti dettagliatamente
indicati;
Accertare e dichiarare il diritto della parte appellante alla divisione ereditaria e per l’effetto ordinare la divisione dei cespiti ereditari;
Attribuire ai singoli partecipanti i beni ad ognuno di essi spettanti in proporzione alle quote di ciascun comproprietario;
-Nell’ambito della disponenda assegnazione delle quote derivanti dalla divisione ereditaria,
assegnare alla sig.ra , il bene individuato nel terreno indiviso sito in Cupello (CH) cons. ettari uno riportato in Catasto Terreni al foglio 27 part. 20, are 22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57, o, in via subordinata, laddove dovesse accertarsi l’indivisibilità dei beni ex art 720 c.c., attribuire in via unitaria alla sig.ra , esclusivamente il predetto terreno sito in Cupello (CH) con relativo eventuale conguaglio in denaro per gli altri beni ricadenti in comunione;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, eventualmente da porsi anche a carico dell’intera massa ereditaria.’
Conclusioni dell’appellat a , in comparsa e non modificate:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto;
-In via subordinata, qualora l’Ecc.ma Corte d’Appello adita dovesse ritenere necessaria la rinnovazione della C.T.U. assegnare alla Sig.ra i terreni siti in Cupello individuati in catasto al Fg. 27 partt. 20, are 22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57;
Vinte o compensate le spese di lite ‘;
Conclusioni dell’appellato :
‘In via preliminare
1.Dichiarare inammissibile e/o rigettare l’avversa istanza di inibitoria;
In INDIRIZZO principale
1.Dichiarare inammissibile l’avverso atto di appello, e/o comunque, disporne l’integrale rigetto in quanto privo di fondamento.
2.Condannare l’appellante alla rifusione di spese ed onorari del presente grado di giudizio ‘.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 23/2024 pubblicata in data 16.01.2023 il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda di divisione ereditaria promossa da nei confronti delle sorelle germane e dichiarando aperte le successioni ab intestato del padre deceduto in San Salvo in data 28 gennaio 2010, e della madre , deceduta in San Salvo in data 25 novembre 2010, e lo scioglimento della comunione ereditaria tra i figli e assegnando, per l’effetto, i beni e diritti come indicati nella relazione tecnica redatta dal C.t.u. nominato nel corso del giudizio, con conseguente obbligo delle parti di procedere ai conguagli in denaro come previsti nel progetto divisionale.
Compensava le spese di lite tra le parti, ponendo definitivamente a loro carico ed in solido le spese della espletata consulenza tecnica d’ufficio, e ordinava alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti la trascrizione della sentenza.
1.1. L ‘attore , a sostegno della domanda volta ad ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie e la divisione dei beni relitti dei genitori e , aveva in particolare dedotto, in primo luogo, che l’asse ereditario di era composto dai seguenti beni:
A. beni immobili
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1081, Sub. 20, Cat. A/2, Cl. 1, cons. 6,5 vani;
pi ena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1081, Sub. 24, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 18 mq;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 3, Cat. C/1, Cl. 3, cons. 42 mq;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 4, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 147 mq;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 7, Cat. F/3, Cl. 6;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 8, Cat. C/2, Cl. 1, cons. 38 mq;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta
al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 10, Cat. BCNC;
8. piena proprietà della cappella gentilizia sita presso il cimitero comunale di San Salvo della superficie di 9 mq, in confine con eredi di , e viale del cimitero, non censita al catasto.
A/1. Beni immobili soggetti a collazione.
Alla massa ereditaria del fu doveva essere conferito in collazione, secondo la prospettazione dell’attore, anche il valore delle seguenti unità immobiliari donate in vita dal de cuius alle figlie con atto di donazione del 14.07.1979 a rogito del AVV_NOTAIO, n. 11178 Rep. n. 5213 racc. (All.to n. 13), contenente espressa previsione dell” obbligo di collazione per imputazione ‘:
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 5, Cat. A/3; Cl. 3; cons. 6,5 vani, intestata a
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 9, Cat. A/3; Cl. 2; cons. 5,5 vani intestata a
B. Beni mobili:
la mobilia, gli arredi e tutti gli altri beni mobili contenuti negli immobili sopra indicati;
le seguenti somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti da con la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, come da prospetto comunicato dall ‘istituto agli eredi con nota n. 12146 prot. del 05.05.2017:
euro 9.351,39, pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/703096 intestato a
euro 5.673,37, pari alla metà del saldo contabile di 31.346,74 € del rapporto di c/c n. 01/2166 cointestato a e ;
euro 12,63, pari alla metà del saldo contabile di 25,27 € del rapporto di d.r. n. 01NUMERO_DOCUMENTO cointestato a e ;
per un importo complessivo pervenuto nell’asse ereditario del fu pari a euro 25.037,39, salvo errori od omissioni della Banca.
Che l’asse ereditario della madre era così composto:
beni immobili:
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 3, Cat. C/1; Cl. 2; 40 mq;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 5, Cat. A/2; Vani 6,5;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 14, Cat. C/6; Cl. 2; 25 mq;
p iena proprietà dell’unità immobiliare sita in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 15, Cat. C/6; Cl. 2; 25 mq;
piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part. 20;
piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part.45, Sub. AA;
piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part. 45, Sub. AB.
Beni mobili:
la mobilia, gli arredi e tutti gli altri beni mobili contenuti negli immobili sopra indicati;
le somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius con la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno:
euro 1.620,23, pari al saldo contabile del rapporto di d.r. n. 01NUMERO_DOCUMENTO intestato a ;
euro 15.673,37, pari alla metà del saldo contabile di 31.346,74 € del rapporto di c/c n. 01/2166 cointestato a e ;
euro 12,63 pari alla metà del saldo contabile di 25,27 € del rapporto di d.r. n. 01NUMERO_DOCUMENTO
cointestato a e ;
per un importo complessivo pervenuto nell’asse ereditario della fu pari a euro 17.306,23, salvo errori od omissioni della Banca.
Aveva, poi, lamentato:
di esser s tato privato da dell’utilizzo de gli immobili caduti in successione, costituiti dai due garage siti in San Salvo alla INDIRIZZO, nonché dal solaio e dalla cantina interrata situati in San Salvo alla INDIRIZZO, chiedendo pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento di un indennizzo;
che aveva posseduto, amministrato e gestito in via esclusiva i terreni siti in Cupello caduti in successione, e chiedeva pertanto che le fosse ordinato di rendere il conto della gestione degli stessi e di corrispondere al fratello, per la quota di 1/3 a lui spettante, i relativi frutti civili maggiorati dei relativi interessi legali;
che comunque dovesse corrispondere in favore dell’attore , per la quota di 1/3, i canoni scaduti e mai pagati dal 2010 ad oggi, in forza del contratto di affitto dei suddetti terreni, stipulato dalla convenuta con la de cuius in data 26.02.2006, chiedendone pertanto la condanna al pagamento a tale titolo dell’importo di euro 450,00, maggiorato degli interessi legali;
che era tenuta a rimborsare la quota pari ad un terzo delle spese sostenute dall’attore in relazione ai beni caduti in successione (pagamento utenze luce e gas fabbricato comune), quantificata ne ll’importo complessivo di euro 389,30, maggiorato dei relativi interessi legali, oltre agli ulteriori importi accertati in corso di causa;
che le sorelle erano tenute a rimborsare in suo favore e pro quota le spese delle onoranze funebri e dei costi di successione sostenuti da ll’attore .
1.2. Si era costituita in giudizio senza opporsi alla divisione dell’asse ereditario dei genitori, e tuttavia contestando le deduzioni attoree e chiedendo, in particolare, in relazione alla divisione ereditaria, l’assegnazione del bene individuato nel terreno sito in Cupello (CH), riportato nel Catasto Terreni al foglio 27 part. 20, are
22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57, o, in via subordinata, laddove fosse stata accertata l’indivisibilità dei beni ex art 720 c.c., l’ attribuzione in proprio favore esclusivamente di detto terreno sito in Cupello (CH), con relativo eventuale conguaglio in denaro per gli altri beni ricadenti in comunione, con vittoria delle spese di lite eventualmente da porsi a carico della massa ereditaria.
1.3. Si era costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dall’attore, non opponendosi alle ulteriori richieste e chiedendo di porre le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico dei condividenti in porzione delle rispettive quote con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Il primo giudice accoglieva la domanda dichiarando l’ apertura delle successioni di e di e lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti.
2.1 In particolare, il primo giudice, ricostruiva il patrimonio ereditario come costituito dai seguenti beni immobili:
fabbricato sito in San Salvo, alla INDIRIZZO, al catasto fabbricati fg. 7, part. 1194, sub. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12;
negozio, appartamento ed autorimesse in INDIRIZZO a San Salvo, al catasto fabbricati, fg. 10, part. 96, sub. 3, 5, 14 e 15;
terreni siti in Cupello, al catasto terreni, fg. 27, part. 20 e 45;
appartamento e garage a San Salvo, in INDIRIZZO al catasto fabbricati Fg. 7, part. 1081, sub. 20 e 24;
cappella gentilizia presso il cimitero comunale di San Salvo della superficie di 9 mq;
nonché dai seguenti beni mobili, costituiti dai rapporti bancari intrattenuti dagli stessi con la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno: € 9.351,39 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/703096 intestato a -€ 31.346,74 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/2166
intestato a NOME ; -€ 25,27 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01NUMERO_DOCUMENTO intestato a NOME ; -€ 1.620,23 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/703097 intestato a RAGIONE_SOCIALE tutto per un importo complessivo pervenuto nell’asse ereditario pari a € 42.343,62.
Alla massa ereditaria aggiungeva fittiziamente il donatum che, nel caso di specie, consisteva in tre immobili donati allo stato grezzo dal de cuius ai tre figli, con atto del notaio , Rep. n. 11178, Racc. 5213, del 14.07.1979, registrato in Vasto il 20.06.1979, con espresso obbligo di collazione ed imputazione:
appartamento in San Salvo, alla INDIRIZZO, fg. 7, part. 1194, sub. 5, piano 1, superficie 139,10, del valore di euro 69.550,00, di proprietà di
appartamento in San Salvo, alla INDIRIZZO, fg. 7, part. 1194, sub. 6, piano 2, sup. lorda 122,10, del valore di euro 73.260,00, di proprietà di
appartamento in San Salvo, alla INDIRIZZO, fg. 7, part. 1194, sub. 9, superficie 139,10, del valore di euro 69.550,00, di proprietà di
Riteneva, quindi, di disporre la divisione dell’asse ereditario, nella misura di 1/3 per ciascun erede, così come prevista nel seguente progetto di divisione redatto dal consulente incaricato, in quanto lo stesso risultava aver tenuto conto della divisibilità dei beni e della volontà espressa da alcune parti in relazione all’assegnazione di beni determinati, del donatum e dei conguagli necessari.
CILLIPIA NOME
TABLE
TABLE
TABLE
Sulla base di tale progetto divisionale, prevedeva un conguaglio a carico di di euro € 3.810,00, ed a favore di e rispettivamente un conguaglio di € 1.610,00 e di € 2.200,00.
2.2. Respingeva la domanda attorea di indennizzo per uso esclusivo da parte di di due garage siti in san Salvo alla INDIRIZZO, nonché del solaio e della cantina dell’immobile sito in San Salvo alla INDIRIZZO , in ragione del mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’uso esclusivo , nonché del danno sofferto da parte dell’attore .
2.3. Accoglieva la domanda di rimborso delle s pese sostenute dall’attore per le utenze di luce e gas dell’immobile sito in INDIRIZZO rigettando , invece, la domanda di rimborso delle somme pagate per le spese funerarie, ritenendo la circostanza priva di riscontro probatorio.
2.4. Rigettava, infine, la domanda proposta da ai sensi dell’art. 210 c.p.c. ritenendola preordinata a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla stessa gravante.
Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per le ragioni di seguito sintetizzate.
3.1 Violazione e/o falsa applicazione degli art. 720 c.c. e ss -illegittimità ed ingiustizia della sentenza – motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Con un unico motivo di gravame l’appellante ha contestato l’impugnata sentenza per aver disposto la divisione ereditaria sulla base del progetto divisionale redatto dal consulente nominato, nonostante lo stesso risultasse errato e incongruo nella valutazione degli immobili a lei assegnati, con conseguente violazione dei principi atti a determinare la propria quota di legittima.
In particolare, ha fondato le proprie contestazioni su due profili:
-Sul progetto divisionale
Ha sostenuto che non essendo stato approvato dalle parti, avrebbe errato il primo giudice nel porlo a fondamento della decisione, deducendo che in caso di mancato accordo avrebbe dovuto procedersi alla estrazione dei beni a sorte o a successiva vendita all’incanto dei beni non facilmente divisibili.
-Sul valore dei beni immobili
Sotto altro profilo ha contestato la decisione del primo giudice sostenendo che la divisione disposta sulla base del progetto divisionale non sarebbe equa in quanto i beni a lei assegnati sarebbero stati erroneamente valutati in misura maggiore rispetto al reale valore di mercato.
Ha dedotto, nello specifico, che il valore attribuito dal C.t.u. al terreno di 6,00 euro al mq risulterebbe maggiorato del doppio rispetto al reale valore di mercato, ponendo a fondamento della suddetta contestazione la vendita di altro terreno sito nella zona ed avente le medesime caratteristiche, avvenuta per la somma di euro 3,00 al mq, e lamentando, inoltre, il minor valore del terreno assegnatole in quanto vincolato dal passaggio di metanodotto.
Ha sostenuto al riguardo che il CRAGIONE_SOCIALEuRAGIONE_SOCIALE non avrebbe risposto a tali osservazioni seppur svolte in primo grado.
Parimenti iniqua sarebbe stata, secondo l’appellante , l’attribuzione della cantina interrata che risulterebbe incommerciabile in quanto gravata da servitù poiché occupata dagli impianti tecnologici serventi gli altri immobili di proprietà dei coeredi, con l’ulteriore doglianza che i costi previsti dal C.t.u. per la parziale risoluzione della problematica non erano stati divisi tra gli eredi.
Per tali ragioni ha sostenuto che la divisione disposta dal primo giudice fosse incongrua e violativa dei propri diritti chiedendo, a tal fine, la rinnovazione della c.t.u. con rideterminazione della composizione delle quote da dividere.
Si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art 342 c.p.c., del quale ha contestato nel merito la fondatezza, chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Si è costituita altresì contestando l’appello e chiedendone il rigetto , invocando in subordine l’assegnazione in suo favore, nell’ipotesi di rinnovazione della C.t.u., dei terreni siti in Cupello individuati al catasto al Fg. 27 partt. 20, are 22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57 con vittoria delle spese di lite.
6. Motivi della decisione.
6.1. P reliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. sollevata dall’appellato rinvenendosi
adeguatamente dall’esame dell’atto di appello le contestazioni svolte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed avendo l’appellante indicato le norme di diritto ritenute violate.
6.2. Nel merito, i l gravame con il quale l’appellante contesta l’impugnata sentenza per aver disposto la divisione sulla base del progetto realizzato dal C.t.u. è infondato e deve essere rigettato.
6.2.1. Va premesso che non è oggetto di contestazione tra le parti che in data 28 gennaio 2010 si sia aperta in San Salvo (CH) la successione ab intestato di in favore dei tre figli e e della coniuge , e che in data 25 novembre 2010 sia deceduta anche quest’ultima ab intestato in San Salvo (CH), così devolvendosi i due assi ereditari interamente in favore dei tre figli per la quota di un terzo ciascuno ex art. 566 c.c.
Neppure è oggetto di contestazione la composizione dell’asse ereditario così come accertata dal primo giudice.
L’appellante si duole, invece, della circostanza che, non essendo stato il progetto di divisione approvato da tutti i coeredi, avrebbe errato il primo giudice nel renderlo esecutivo anziché disporre la realizzazione di un nuovo progetto divisionale approvato da tutti ed in difetto l’estrazione a sorte dei lotti o, in applicazione dell’art 720 c.c., la vendita all’incanto dei beni.
Al riguardo occorre ricordare che l’art. 789 c.p.c. prevede che, a seguito della predisposizione del progetto di divisione, qualora in relazione allo stesso sorgano delle contestazioni ad opera delle parti, il giudice deve rimettere la causa in decisione, previa eventuale istruzione, al fine di decidere con sentenza delle contestazioni svolte in merito al progetto di divisione.
In relazione alla estrazione a sorte dei lotti prevista dal comma 4 del suddetto articolo, deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di attribuzione mediante sorteggio ex art. 789, co. 4, c.p.c., può essere derogato allorché sussistano esigenze oggettive (quali, ad esempio, il pregresso utilizzo di alcuni beni da
parte dei condividenti), affermando che: ‘ In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell’interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l’appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l’attribuzione) ‘ (Cass. Civ. n. n. 3461/2013; conf. Cass. n. 4426/2017; Cass. ord. 11857/2021).
Orbene, posti tali principi di diritto, nel caso in esame risulta corretta l’applicazione normativa operata dal primo giudice in quanto, a fronte delle contestazioni mosse dalle parti al progetto di divisione in occasione dell’udienza del 19.05.2023, lo stesso ha provveduto alla risoluzione delle stesse mediante sentenza e non già attraverso l’ordinanza ex art. 789, co. 3 c.p.c. , rimettendo la causa in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c.
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha dato conto delle contestazioni sollevate dalle parti e in particolare di quelle svolte dall’odierna appellante al progetto di divisione redatto dal C.t.u., ritenendole, tuttavia, prive di fondamento condividendo quanto proposto nell’elaborato peritale.
Ha ritenuto il Tribunale che la divisione dei beni e la loro attribuzione ai coeredi così come prospettata fosse congrua ed opportuna anche in relazione alle richieste delle parti, ed in particolare alla richiesta di attribuzione dei terreni siti in Cupello formulata proprio dalla odierna appellante, e alla limitazione al minimo delle opere e dei frazionamenti da effettuarsi nonché in virtù dell’esigenza di mantenere al minimo i conguagli in denaro tra le parti.
Il primo giudice ha pertanto motivatamente ritenuto congruo e legittimo il progetto divisionale proposto con relativa assegnazione dei beni agli eredi così come individuati, avendo ritenuto sufficienti e corrette le risposte del C.t.u. alle osservazioni delle parti.
Ha infatti motivato il primo giudice: ‘ All’udienza del 19.05.2023, in cui le parti sono state chiamate a discutere e ad approvare il progetto, le stesse hanno manifestato disapprovazione. In particolare, ha espresso disaccordo per l’ipervalutazione del terreno ad essa attribuita nel progetto divisionale dell’asse ereditario, quantificato in euro 6/mq; contestando anche l’ulteriore attribuzione ad essa convenuta di una cantina interrata, sita in S. Salvo (NCEU, fg.7, p.lla 1194, sub.4), atteso che la stessa è gravata da servitù di fatto da parte della convenuta ed ipervalutata in euro 300/mq.
Sul punto, si ritiene necessario dover chiarire che il c.t.u. ha già sufficientemente risposto alle osservazioni della parte convenuta , sostenendo che la valutazione non è stata spropositata, essendo stati i valori verificati presso la conservatoria catasto terreni. Mentre, per quanto concerne la segnalazione sulla cantina, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di modifica divisione del seminterrato (i cui lavori per eliminare la servitù non possono essere effettuati), sostenendo che la lavorazione parzialmente accolta avrebbe un costo di € 2.000,00.’
La decisione del primo giudice, che questa Corte ritiene di confermare, contiene congrua motivazione circa la condivisione della relazione di CTU svolta, risultando pertanto le doglianze dell’odierna appellante infondate .
Deve infatti sul punto osservarsi che l’art. 720 c.c. prevede, in deroga al generale diritto degli eredi ad ottenere i beni in natura, l’assegnazione per intero nella quota di uno degli eredi o in difetto la vendita all’incanto del bene, ma solo nell’ipotesi in cui si tratti di immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni la pubblica economia dell’igiene e la divisione dell’intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento.
Occorre tuttavia precisare che la comoda divisibilità del bene immobile deve essere intesa quale ipotesi di irrealizzabilità del frazionamento del bene o realizzabilità del
frazionamento a pena di notevole deprezzamento del bene o impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso, non ravvisate nel caso in esame.
Il bene oggetto di contestazione, cantina al piano seminterrato, non risulta invero indivisibile nel senso innanzi precisato, avendo il C.t.u. provveduto alla divisione dello stesso prevedendo le opere a tal fine necessarie e chiarendo come la divisione dell’immobile così come effettuata, e dunque anche con la parziale permanenza delle servitù di fatto relative agli impianti tecnologici degli appartamenti di proprietà degli altri coeredi, non incida in modo sensibile sul valore del bene.
S i legge infatti in perizia ‘ Il prospetto divisionale proposto ha ridotto quasi completamente le opere necessarie alla sua attuazione lasciando invariati catastalmente tutti gli immobili che fanno parte del compendio immobiliare. Le uniche opere necessarie sono previste nella cantina e garage in INDIRIZZO distinti dal sub. 4. La divisione del sub. 4 non incide in modo sensibile sul valore del bene stesso ‘.
Stante la sostanziale assenza di incidenza sul valore o sulla funzionalità del bene a seguito della divisione operata, la normativa prevista dall’art. 720 c.c. per gli immobili non facilmente divisibili non risulta applicabile in deroga alla generale previsione di cui all’art. 718 c.c. con conseguente infondatezza della doglianza proposta .
Anche la contestazione subordinata circa l’assenza di imputazione delle spese di 2.000 euro volte all’esclusione parziale della servitù a tutti i coeredi risulta priva di fondamento essendo tale spesa prevista al punto e) dell’elaborato peritale tra le spese per la procedura di divisione e dunque risultando la stessa attribuita a tutti i coeredi. Il primo giudice in dispositivo ha infatti assegnato i beni e i diritti come indicati nella relazione tecnica allegata, sicché il pagamento di tali spese deve ritenersi disposto in capo a tutti gli eredi quali spese della procedura di divisione.
6.2.2. Destituita di fondamento risulta essere anche la doglianza relativa al secondo profilo del motivo di gravame attinente al valore degli immobili assegnati.
L ‘appellante sostiene che sarebbe errata la quantificazione del valore del terreno assegnatole operata dal c.t.u., lamentando che quest’ultimo non avrebbe risposto alle contestazioni effettuate a riguardo.
La censura risulta del tutto priva di fondamento, dovendo sul punto rilevarsi che il consulente, lungi dal non aver risposto alla contestazione sul valore del terreno effettuata dalla parte, ha svolto ulteriori indagini presso la conservatoria del luogo accertando che il terreno venduto al prezzo inferiore, individuato quale metro di paragone dall’appellante, non fosse paragonabile come caratteristiche e valore al terreno attribuito ad
Questa Corte ritiene di condividere, in quanto esente da errori, la valutazione effettuata sulla base degli elementi caratterizzanti il terreno di cui è causa laddove il c.t.u. ha accertato che: ‘ A giudizio dello scrivente CTU i vincoli sui terreni hanno valenza soprattutto se gli stessi siano edificabili; i terreni invece che fanno parte del compendio immobiliare sono di natura agricola; nel certificato di destinazione urbanistica e nei documenti catastali non è presente alcuna servitù di passaggio del gas dotto; l’unico documento presente negli atti è l’allegato 7 dell’istanza del 09.12.2019 a firma dell’AVV_NOTAIO che è un Verbale immissione di possesso del 11.02.2013 per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE; dal verbale non emerge alcuna servitù definitiva di passaggio. Lo scrivente in seguito alle osservazioni ricevute, oltre alle indagini già precedentemente eseguite presso le agenzie immobiliari, ha svolto un ulteriore controllo presso la conservatoria di Chieti; dal controllo è emerso che negli ultimi due anni nella stessa zona, dove sono ubicati i terreni, è stato venduto un unico terreno agricolo con una superficie di 2233 mq ad un prezzo € 7.000,00 pari ad €/mq 3,13. Tale terreno ha caratteristiche nettamente inferiori ai terreni oggetto di perizia, in quanto ubicato più lontano da San Salvo, con qualità di coltivazione indicata nella visura catastale inferiore, con una conformazione non regolare di forma triangolare, non fronte strada ma con accesso da strada secondaria sterrata e ubicato a quota inferiore ad una strada provinciale ed ad essa non accessibile; per le motivazioni soprariportate e per le indagini di mercato già eseguite precedentemente lo scrivente conferma il valore assegnato ai terreni nella bozza di relazione peritale. Si fa presente
inoltre che, rispetto alla proposta conciliativa avanzata dall’AVV_NOTAIO allo scrivente, il CTU ha assegnato, in seguito alle valutazioni dei beni, una parte maggiore del compendio immobiliare rispetto alla proposta conciliativa ‘.
In virtù della sostanziale diversità dei terreni posti a paragone accertata dal C.t.u. e in considerazione dell’ assenza di allegazioni documentali a sostegno probatorio, questa Corte ritiene di condividere la determinazione di valore operata dal consulente in relazione ai Terreni , risultando il minor valore allegato dall’appellante quale metro di paragone, stante la divergenza di elementi caratteristici del bene, del tutto incongruo a dimostrare la sostenuta abnormità del valore attribuito dal consulente e in virtù dell’irrilevanza del la dedotta ipotesi di deprezzamento futuro del bene accennata dall’appellante medesima, dovendo la stima e la valutazione dei beni effettuarsi allo stato della procedura di divisione.
Si duole altresì della valutazione del valore relativo alla cantina sita in INDIRIZZO, sostenendo che la presenza di servitù di fatto ne modificherebbe in modo apprezzabile il valore con lesione consequenziale della quota di legittima spettante.
La doglianza, oltre ad essere di generica formulazione non avendo l’appellante allegato alcunché circa il valore del bene che deduce essere inferiore a quello stimato, tuttavia in assenza di puntuali e specifiche allegazioni circa il deprezzamento dovuto alla servitù di fatto esistente sul bene, risulta smentita dagli accertamenti del consulente nominato il quale, come già esposto in precedenza, ha accertato che la sussistenza di impianti tecnologici anche di proprietà degli altri coeredi non ha un’incidenza apprezzabile sul valore del bene, avendo comunque previsto la parziale eliminazione degli impianti con quantificazione dei costi e addebito alle spese per la procedura di divisione.
In particolare, a ll’osservazione sollevata in merito nel corso del giudizio di primo grado, il c.t.u. ha esposto quanto segue: ‘ Lo scrivente Ctu ha assegnato alla Sig.ra quasi l’intero piano interrato dell’edificio in INDIRIZZO a San Salvo per contenere al minimo i conguagli. Se si assegnasse parte del piano interrato alla Sig.ra , il conguaglio della stessa sarebbe troppo elevato. L’appartamento al piano terra distinto dal sub. 9 donato con obbligo di collazione per imputazione alla
Sig.ra , l’appartamento al piano primo distinto dal sub. 5 donato con obbligo di collazione per imputazione alla Sig.ra e l’appartamento al piano secondo distinto dal sub. 6 donato con obbligo di collazione per imputazione al Sig. , hanno gli scarichi ed altri impianti tecnologici a vista che attraversano il piano interrato. Lo scrivente Ctu fa presente che la deviazione degli scarichi è di difficile realizzazione e che non è inusuale il passaggio degli scarichi e di altri servizi attraverso immobili, di diversa proprietà.
Non è possibile ridurre le aree comuni in modo che l’accesso dall’esterno sia di esclusiva proprietà della Sig.ra , in quanto l’unico accesso che rimarrebbe ai locali tecnologici comuni sarebbe dal vano scala interno; il passaggio attraverso il vano scala interno in un punto ha dimensioni troppo ridotte inferiori a 60 cm. Per tale motivo allo stato attuale non è possibile lasciare come unico passaggio per l’accesso ai locali tecnologici la gradinata interna.
Per i motivi sopraesposti la proposta di modifica della divisione del piano interrato in INDIRIZZO non può essere accolta. A parziale accoglimento delle richieste della Sig.ra , lo scrivente Ctu, ritiene che alcuni impianti tecnologici di proprietà dei Sig.ri e , possano essere opportunamente deviati nelle aree comuni o coperti con opere in muratura o cartongesso. Per eseguire tali lavorazioni lo scrivente ritiene congruo l’importo a corpo di € 2.000,00.’
Risulta pertanto infondata la censura proposta, ritenendo questa Corte di condividere quanto risultante dall’ac certamento tecnico esperito, basato sulla necessità di contenere al minimo i conguagli nonché in assenza di allegazione e prova contraria da parte dell’appellante , occorrendo sul punto solo precisare che la presenza delle suddette servitù non comporta l’ incommerciabilità e inutilizzabilità del bene il quale risulta esclusivamente, ed in misura del tutto parziale, occupato dagli impianti suddetti che non ne compromettono né l’utilizzo né la commerciabilità.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto.
In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta, l’appello dev e essere rigettato con conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli appellati come da dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 16.01.2024, nei confronti di e ogni altra istanza disattesa, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto , conferma la sentenza impugnata;
condanna l ‘ appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, che liquida in favore di ciascuno in euro 8.470,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est.
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME