Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27493/2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende.
Ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale -Contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2369/2018, pubblicata il 12/04/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024.
Successioni
Rilevato che:
NOME COGNOME NOME (in seguito ‘ NOME ‘) , padre di NOME (in seguito ‘NOME‘) , con citazione del l’8 maggio 2006, assumendo di essere il figlio di NOME, deceduta in data 6 ottobre 1999, la quale era la sorella del de cuius, sicché egli aveva diritto alla metà dell ‘ asse ereditario, spettando l ‘ altra metà alle convenute NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME (in seguito ‘ NOME ‘ e ‘NOME‘) , figlie dell ‘ altro fratello premorto del de cuius , NOME COGNOME, convenne in giudizio NOME NOME al fine di vedere riconosciuta la sua qualità di erede di NOME COGNOME e di ottenere la divisione dei beni ereditari;
le convenute, costituendosi in giudizio, eccepirono il difetto della qualità di coerede dell’attore e chiesero il rigetto della domanda;
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10087/2010, in accoglimento dell’eccezione delle convenute, respinse la domanda;
NOME, erede di NOME COGNOME, impugnò la sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 3300/2016, accolse il gravame, accertando che l ‘ appellante era nipote in linea retta di NOME COGNOME NOME, che era erede legittima del de cuius , in quanto sorella del medesimo, e per l ‘ effetto dichiarò aperta la successione legittima di NOME COGNOME, morto in data 15/02/1996, ab intestato e senza figli, e rimise la causa sul ruolo per il prosieguo delle operazioni divisionali;
questa Corte, con ordinanza n. 35972/2021, nel contraddittorio di NOME, ha rigettato il ricorso di NOME e NOME avverso la citata sentenza non definitiva della Corte d’appello di Roma n. 3 300/2016;
la Corte d’appello di Roma, espletata una c.t.u. e valutati i beni dell’asse ereditario, con sentenza n. 2369/2018, ha diviso tra le parti il relictum , ha attribuito a NOME gli immobili ubicati in Collepardo, ha
condannato le appellate NOME NOME NOME, in ragione della loro quota, a corrispondere all’appella nte NOME € 61.785,96, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese dei gradi di merito;
NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui hanno resistito NOME e NOME con controricorso, recante ricorso incidentale, con tre motivi, al quale, a sua volta, NOME ha resistito con controricorso a ricorso incidentale;
le parti hanno depositato memorie in prossimità d ell’adunanza camerale;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso principale -‘ Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 724 e 725 c.c. -Sul valore dell’immobile in Roma, INDIRIZZO -Determinazione della quota spettante all’erede sulla base del prezzo indicato in atto anziché sul valore venale’ – muove dalla premessa che, in pendenza del giudizio, NOME e NOME, pur consapevoli delle pretese ereditarie dei danti causa di NOME, e quindi essendo in mala fede, hanno venduto a terzi l’immobile del de cuius posto in INDIRIZZO INDIRIZZO, il cui valore è stato stimato dal c.t.u. nominato dalla Corte d’appello.
In particolare, il c.t.u., avvalendosi della quotazione immobiliare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, ha attribuito al l’unità immobiliare (di 154 mq), al sesto piano di un fabbricato situato in un quartiere semicentrale (Appio Latino), un valore attuale (e cioè con riferimento al mese di aprile 2017) di € 510.000,00, e un valore di € 254.000,00, riferito all’epoca dell’apertura della successione.
Ciò precisato, la ricorrente si duole che la Corte di appello di Roma abbia valutato il bene dando rilievo al prezzo -€ 127.048,17 -indicato nel contratto di vendita a terzi concluso dalle coeredi (del
14/12/2001), senza considerare che si tratta della metà del valore reale del bene;
1.1. il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni;
1.2. innanzitutto, la stima operata dalla Corte laziale del valore dell’immobile venduto dalle coeredi NOME e NOME , in pendenza del giudizio di divisione del patrimonio ereditario, costituisce accertamento di fatto, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non dal punto di vista della congruità della motivazione della relativa statuizione, aspetto, questo, non specificamente censurato;
1.3. inoltre, il tema concernente la buona fede o la mala fede delle coeredi al momento della vendita dell’immobile è questione nuova (la parte non individua i luoghi del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata) che, presupponendo indagini di fatto (sul possesso di buona fede o di mala fede delle coeredi che hanno alienato l’immobile in Roma nel corso della causa ereditaria), non può essere sollevata per la prima volta in cassazione (tra le altre, Cass. Sez. U, n. 6459 del 2020);
il secondo motivo -‘ Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: -Sul mancato riconoscimento degli interessi legali ex art. 745 c. c.’ censura la sentenza impugnata che inspiegabilmente ha posto a carico delle convenute gli interessi legali sul conguaglio in denaro (€ 61.785,96) da esse dovuto alla coerede NOME con decorrenza dalla data della sentenza (e fino al saldo) anziché dall’apertura della successione, come prescritto dall’art. 745, cod. civ., per gli interessi delle cose soggette a collazione;
2.1. il motivo è fondato nei limiti appresso indicati;
2.2. in base al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 05/09/2012; in termini, Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014), in ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del ‘ de cuius ‘ successivamente al
passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio ‘ status ‘ , gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all ‘ art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti.
Si è anche chiarito (Sez. 2, Ordinanza n. 21505 del 20/08/2019) che « ‘ art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell ‘ acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari; ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall ‘ art. 1148 c.c.»;
2.3. nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non si è attenuta al sopra enunciato principio di diritto nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi legali, spettanti a NOME sul conguaglio in denaro dovuto dalle coeredi, dalla propria decisione anziché dalla domanda di COGNOME di riconoscimento della sua qualità ereditaria e di divisione del l’asse ereditario;
3. con il terzo motivo ‘Art. 360 c.p.c. n. 5 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -Sull’errato conteggio i n relazione agli immobili di Collepardo (FR) ‘ -la ricorrente premette che la sentenza impugnata ha quantificato la massa attiva in € 193.508,84 (€ 18.141,50 per gli immobili di Collepardo, € 162.367,34 per l’immobile di Roma [prezzo corrisposto nel 2001 rivalutato al giorno della
sentenza ], € 13.000,00, per i l valore dei beni mobili) e ha quindi determinato la quota spettante a ciascuna delle due parti in causa in € 96.7 54,52.
Dopodiché , il giudice d’appello ha detratto la metà delle spese (€ 33.653,93) sostenute dalle appellate per l’eredità, quantificando il relativo importo in € 16.826,96; ha assegnato gli immobili in Collepardo a NOME, che lo aveva chiesto in comparsa conclusionale; ha stabilito che, a seguito del prelievo di tali immobili, NOME restava creditrice di € 78.612,96 , importo che, dedotto il controcredito di NOME e NOME, si riduceva a € 61.785,96 (oltre agli interessi dalla sentenza al saldo), e, da ultimo, come suaccennato, ha condannato le appellate al pagamento di tale importo.
Tutto ciò precisato, si lamenta che la Corte di appello di Roma, ai fini del conguaglio, avrebbe dovuto sottrarre la metà del valore ( € 9.070,95) e non l’intero valore (€ 18.141,50) degli immobili in Collepardo, poiché la ricorrente era (già) (com)proprietaria del 50 per cento degli stessi beni;
3.1. il motivo è fondato;
la Corte di Roma, infatti, ha erroneamente calcolato il conguaglio in denaro spettante a NOME detraendo (tra l’altro) dalla quota di ciascuna parte l’intero valore (€ 18.141,50) degli immobili di Collepardo, anziché la metà di esso (€ 9.070,95), trascurando che NOME era già comproprietaria della metà del detto compendio immobiliare e che, quindi, tale quota non doveva essere considerata ai fini del conguaglio;
4. il primo motivo di ricorso incidentale -‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 190 c.p.c.’ censura la sentenza impugnata che ha accolto la domanda di NOME, formulata soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di
appello, di assegnazione ex art. 720, cod. civ., dei beni in Collepardo, mentre avrebbe dovuto dichiararla inammissibile in quanto tardiva;
il secondo motivo -‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.)’ denuncia, comunque, il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell’esame della suddetta domanda (ove ritenuta ammissibile).
In comparsa conclusionale, NOME aveva chiesto ‘l’integrale assegnazione del bene (foglio 30, p.lle 536 sub 5, categoria A/4 classe, consistenza di due vani, rendita catastale € 39,25 e foglio 30, p.lle 536 sub 2 e 538 sub 1, categoria C/6 classe 4, consistenza mq 97, rendita catastale € 60,12) con relativa riduzione della quota a lei spettante’.
Ciò nonostante, spiegano le ricorrenti incidentali, la sentenza ha assegnato a NOME anche la quota indivisa del 50 per cento di un immobile a uso abitativo con annessa corte esclusiva in Collepardo (FR), INDIRIZZO, identificato al catasto fabbricati del Comune di Collepardo con i seguenti dati: ‘ fl. 30 p.lle 536 sub 3 e 538 sub 3 graffate categoria A/4 classe 2, consistenza 6 vani rendita catastale € 139,44′ , e cioè un cespite del quale l’appellante non aveva chiesta l’ assegnazione ex art. 720, cod. civ.
Sicché, concludono NOME e NOME, di quel bene il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la vendita all’ asta;
il terzo motivo ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 720 c.c. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) ‘ -ascrive alla Corte d’appello la violazione dell’art. 720 cod. civ., per non avere disposto la vendita dell’intero compe ndio di Collepardo, costituito da tre unità immobiliari, nonostante l’indivisibilità dello stesso e benché NOME avesse chiesto l’assegnazione di due unità immobiliari sul totale di tre;
i tre motivi di ricorso incidentale, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati;
7.1. con specifico riferimento al primo e al terzo motivo, come premessa è utile ricordare che, in base al costante orientamento di questa Corte ( ex multis , Sez. 1, Ordinanza n. 11547 del 2/05/2019), l’ art. 190, secondo comma, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del processo, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l ‘ ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Passando dal piano generale all’esame dei motivi, rileva la Corte che, al contrario di quanto prospettano le ricorrenti incidentali, l’assegnazione a NOME che ne ha fatto richiesta in comparsa conclusionale – degli immobili siti in Collepardo non collide con il divieto di modificare, nella comparsa ex art. 190, cod. proc. civ., le precedenti conclusioni.
Nella specie, non ricorre l’ipotesi disciplinata dall’art. 720 cod. civ., che presuppone che, nell’eredità , vi siano immobili non comodamente divisibili, in ragione del fatto che il giudice di merito ha ritenuto che i beni immobili fossero comodamente divisibili e conseguentemente ha proceduto alla divisione in natura.
È corretta, dunque, la soluzione adottata dal la Corte d’appello che, aderendo alla (mera) sollecitazione c he l’appellante le ha rivolto in comparsa conclusionale (sollecitazione che, beninteso, non ha inammissibilmente mutato la domanda di divisione ereditaria, ma ha soltanto specificato l’originari o petitum ), ha attribuito a NOME, in assenza di contestazioni delle appellate, l’intero compendio immobiliare di Collepardo.
Privo di pregio è anche il secondo motivo: la sentenza d’appello non può, infatti, considerarsi viziata da ultrapetizione poiché si limita ad interpretare, con logica stringente, l’esatto contenuto della richiesta di NOME, la quale ha indubitabilmente domandato l’assegnazione dell’inter a proprietà immobiliare di Collepardo, anche se – per un mero errore materiale -ha trascritto, in comparsa conclusionale, i dati catastali relativi a due delle tre unità immobiliari che compongono la proprietà;
in definitiva, accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo motivo, respinto il ricorso incidentale, la sentenza è cassata in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso principale, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti del ricorso principale, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione