Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31106 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31106 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Oggetto: divisione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16964/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Petralia Sottana, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in INDIRIZZO, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE-
e
RAGIONE_SOCIALE DOMENICA, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME.
-INTIMATI-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 114/2018, pubblicata in data 8.3.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME e NOME COGNOME propongono ricorso in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 114/2018, con cui è stata confermata la pronuncia di divisione
ereditaria disposta dal Tribunale di Nicosia sulla base del progetto elaborato dal c.t.u., prevedendo l’assegnazione dei terreni a NOME e l’assegnazione dei fabbricati agli altri condividenti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
NOME NOME, NOME e NOME sono rimasti intimati.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
La Corte distrettuale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata evocazione in causa di tutti i condividenti ; ha ritenuto che la divisione avesse riguardato tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario, non essendovi prova di ulteriori cespiti appartenuti al de cuius, rilevando che, come accertato dal c.t.u., gli immobili siti in Gangi erano stati edificati prima del 1967, escludendo che venissero in considerazione i vincoli di natura urbanistica, tema oggetto di deduzioni del tutto generiche e disancorate dalle vicende di causa.
Ha reputato indivisibile l’edificio ubicato in Gangi, poiché pericolante, affermando che solo una parte dei beni siti in cd. Parizzo erano diruti; ha fatto propria la stima delle porzioni effettuate dal consulente, escludendo che NOME COGNOME avesse ottenuto la porzione di terreno di maggior valore.
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, sostenendo che la pronuncia nulla abbia statuito in ordine al secondo motivo di appello con cui era stata lamentata l’assenza della documentazione ipo-catastale ventennale, dei titoli di provenienza, del certificato di destinazione urbanistica e di quelli concernenti la situazione urbanistica dei
terreni, ed abbia omesso di valutare l’eventuale abusività degli immobili.
Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa pronuncia rileva in cassazione ove riguardi aspetti decisivi della lite, mentre i profili attinenti al frazionamento catastale e alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non ostano allo scioglimento della comunione, concernendo, piuttosto, la redazione -che può intervenire anche in via stragiudiziale, sulla base di un accordo delle parti – di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali ai fini della relativa voltura (Cass. 8400/2019).
La produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune; le informazioni richieste dalla norma a tutela del terzo acquirente possono essere acquisite d’ufficio dal giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita (Cass. 10067/2020, Cass. 6228/2023).
Quanto ai titoli di provenienza, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre
a non operare alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell’attore con negazione di quella dei convenuti; è consentito il ricorso alla prova indiziaria o alla c.t.u., siccome rivolte a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. 6228/2023; Cass. 22661/2022).
Resta da precisare che anche gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall’art. 40, comma 2, L. 47/1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, nonché dall’art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985), per quelli realizzati in epoca successiva, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Cass. S.U. 25021/2019).
Tuttavia, la Corte di merito ha ritenuto generiche, disancorate da elementi obiettivi di riscontro -e, quindi, inammissibili -le doglianze dei ricorrenti, con statuizione in rito non attinta dai motivi proposti in questa sede e che preclude, su tali profili, ogni ulteriore verifica (cfr. sentenza, pag. 3).
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 720, 726 e 727 c.c., sostenendo che la Corte abbia dato risposta solo parziale alle doglianze sollevate con il terzo motivo di gravame con cui era stato denunciato come il tribunale avesse acriticamente aderito alla consulenza, specie riguardo alla divisibilità
dell’immobile sito in Gangi e all’eccessivo valore di mercato assegnato al fondo in INDIRIZZO, nonché sul fatto che NOME, titolare della quota di 1/6, avesse ottenuto un terzo della porzione di terreno di maggior valore dell’asse.
Si dolgono inoltre i ricorrenti che agli immobili sia stato assegnato un valore medio e non quello di mercato e che le quote dovessero ricomprendere una parte di fabbricati e terreni, mentre il Tribunale aveva assegnato i terreni ad un solo condividente e tutti i fabbricati agli altri coeredi, sottostimando i primi e sopravvalutando i secondi. I motivi sono infondati.
Il contenuto del diritto dei condividenti ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all’intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere (Cass. 27405/2013).
Compete al giudice di merito accertare, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, se il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari, oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ai singoli condividente, con apprezzamento insindacabile, se correttamente motivato (Cass. 17862/2020; Cass. 8286/2019; Cass. 9282/2018; Cass. 15015/2000).
Nell’assegnare i valori alle singole porzioni, il c.t.u. ha tenuto conto della diversa utilizzabilità a fini produttivi delle diverse superfici che componevano il fondo, operando una media tra il valore della parte produttiva e di quella meno pregiata, con un criterio non svincolato dal necessario riferimento al valore venale, rapportato, nella specie, al pregio delle estensioni valutate.
Circa poi l’indivisibilità del fabbricato poiché pericolante, il criterio risponde al disposto dell’art. 720 c.c., che impone di considerare sia la possibilità di un frazionamento materiale del bene, sia la possibilità che tale divisione non comporti un notevole deprezzamento dell’immobile rispetto all’utilizzazione del complesso indiviso, accertamento di cui dà motivatamente conto la sentenza, ponendo in rilievo l’impossibilità di apportare qualsivoglia modifica strutturale, dato il concreto rischio di crollo del manufatto (Cass. 673/1979; Cass. 2309/1981; Cass. 4233/1987).
La non comoda divisibilità di un immobile può derivare, sotto l’aspetto strutturale, anche dall ‘irrealizzabilità fisica del frazionamento (Cass. 7083/1995; Cass. 2170/1997; Cass. 18135/2004; Cass. 12406/2008; Cass. 14577/2014).
In merito alla corretta determinazione del valore assegnato alle singole porzioni, la sentenza ha chiarito che i fabbricati collabenti avevano un potenziale di riutilizzo volumetrico e degli spazi architettonici e un valore economico residuale minimo, e che il fabbricato più recente, adibito a stalla, era fruibile per lungo tempo, mantenendo nel tempo il valore correlato alla produttività aziendale, con apprezzamento delle emergenze processuali insindacabile in questa sede.
Il ricorso è pertanto respinto.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Le spese sono regolate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5 .500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda