Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27891 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27891 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23095-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, AVENIA VINCENZA, COGNOME ROSA, COGNOME RAFFAELE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME e COGNOME COGNOME giusta procura a margine del controricorso;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso;
– ricorrenti incidentali –
nonché contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2444/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie delle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
COGNOME NOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la madre COGNOME NOME ed i fratelli COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, deducendo che era deceduto ab intestato il padre COGNOME NOME e che l’asse ereditario si componeva di alcuni immobili siti in INDIRIZZO a Torre del Greco, alcuni dei quali concessi in comodato, oltre che da somme di denaro e titoli di Stato.
Aggiungeva che in vita il padre aveva ceduto a titolo gratuito al convenuto NOME un’azienda commissionaria al mercato ortofrutticolo di Napoli, della quale doveva tenersi conto ai fini
successori, avendo beneficiato il figlio anche di una cospicua somma di denaro.
Nella resistenza dei convenuti, e trasferita la lite dinanzi al neo istituito Tribunale di Torre Annunziata, intervenuto anche il decesso di COGNOME NOME, cui subentravano gli eredi, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il giudice adito, con la sentenza n. 1993 dell’8 febbraio 2006, disponeva procedersi alla divisione dei beni relitti, condannando la COGNOME e le sorelle COGNOME al rimborso delle spese sostenute da COGNOME NOME, nonché i vari coeredi al pagamento dell’indennità per l’uso esclusivo dei beni da ognuno fatto.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale COGNOME NOME, cui resistevano gli eredi di COGNOME NOME, proponendo a loro volta appello incidentale quanto alla regolazione delle spese di lite.
Proponevano appello incidentale anche la COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La Corte d’Appello di Napoli, con una prima sente nza non definitiva, rigettava l’appello principale ed incidentale relativamente alla pretesa di alcuni dei coeredi di includere nella massa anche l’azienda asseritamente donata dal de cuius al figlio NOMENOME
Quindi, rimessa la causa in istruttoria ed esperita una nuova CTU e due supplementi di indagine, con la sentenza definitiva n. 2444 del 25 maggio 2018, in parziale accoglimento dell’appello principale ed incidentale di COGNOME NOME e delle sorelle COGNOME, disponeva procedersi allo scioglimento della comunione secondo il progetto divisionale redatto dall’ausiliario nominato in appello, di cui alla relazione integrativa del 24 novembre 2015; rigettava
l’appello incidentale degli eredi di COGNOME NOME; accoglieva l’appello principale quanto alla det erminazione delle spese del giudizio di primo grado e rigettava l’omologo appello incidentale proposto dagli eredi di COGNOME NOME in ordine alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado; infine compensava integralmente le spese del giudizio di appello.
Dopo avere dato atto dell’intervenuto decesso nelle more anche della COGNOME, che però non influiva sulla soluzione della divisione, rigettava la richiesta di includere nell’asse beni mobili e di antiquariato diversi da quelli presi in considerazione dal CTU, come del pari escludeva che potessero includersi altre giacenze bancarie, delle quali non era stata data prova, e che le indagini operative in banca non avevano permesso di appurare.
Passando alla valutazione della divisione degli immobili, la sentenza reputava di far riferimento alla perizia integrativa depositata il 24/11/2014 che, partendo dai rilievi delle parti, era pervenuta ad una soluzione divisionale alternativa rispetto a quella della prima consulenza d’ufficio in appello.
In particolare, si trattava di porre in essere dei trasferimenti di proprietà tra eredi, suscettibili di comoda realizzazione, con ridotte compensazioni e conguagli in denaro.
Quindi, disattendeva le varie critiche alla stima degli immobili, reputando condivisibile quella operata dal CTU, anche in relazione al fabbricato occupato da COGNOME NOME, relativamente all’utilizzazione di una porzione dello spazio appartenente alla corte comune.
In merito alla utilizzazione dei beni comuni, la sentenza alla pag. 14 rilevava che il consulente aveva calcolato le rendite solo per i beni effettivamente suscettibili di fruizione, essendo stato
evidenziato che l’alloggio a piano terra ed il cantinato de llo stabile di INDIRIZZO non erano di fatto utilizzabili per le loro condizioni precarie e/o fatiscenti. Tutte le altre osservazioni critiche mosse alla sentenza di primo grado avevano poi ricevuto risposta esauriente dall’ausiliario d’ufficio nominato in appello.
Risultava anche meritevole di accoglimento il motivo di appello principale con il quale si contestava che all’appellante fossero state liquidate le spese in misura eccessivamente riduttiva, e senza nemmeno considerare il rimborso dele spese generali, così che la Corte d’appello provvedeva a ricalcolare le spese dovute.
Era invece rigettato il motivo di appello incidentale avanzato dagli eredi di COGNOME NOME, che del pari lamentavano l’incongrua liquidazione delle spese, e ciò perché la richiesta partiva da un’erronea individuazione delle parti presenti in giudizio, in vista del riconoscimento dell’aumento tariffario, aumento che era tuttavia dovuto solo a seguito di valutazione discrezionale, che però nella specie non si reputava di dover riconoscere.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo, a sua volta illustrato da memorie.
NOME NOME ha a sua volta proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo, ma condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
COGNOME NOME NOME resistito con controricorso aderendo al ricorso principale.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto dagli eredi di COGNOME NOME, sollevata dalla difesa di COGNOME NOME sul presupposto che sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, e ciò in quanto si tratterebbe di censura mossa avverso capo della sentenza diverso da quello fatto oggetto del ricorso principale.
Occorre a tal fine fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che nella sua più autorevole composizione ha evidenziato che nei processi con pluralità di parti in cause inscindibili o dipendenti, quale quello in esame che ha ad oggetto una divisione ereditaria, l’impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l’impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall’impugnante principale (Cass. S.U. n. 3074/2003), nonché per capi diversi (cfr. da ultimo Cass. n. 26139/2022, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata).
E’ stato poi in passato affermato che l’art. 334 cod.proc.civ. che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art.331 cod.proc.civ.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire lo spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza in
situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale. Tale principio trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali che è consequenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale (Cass. n. 12982/1999; Cass. n. 15195/2004; Cass. S.U. n. 2331/1991).
Né in senso contrario possono deporre alcuni precedenti anche recenti di questa Corte che hanno invece ribadito la tesi dell’inammissibilità del ricorso incide ntale tardivo (cfr. Cass. n. 4845/2020, secondo cui la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l’impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile), trattandosi evidentemente di affermazioni che richiamano precedenti però superati dagli arresti delle Sezioni Unite e di cui non danno conto.
Il primo motivo del ricorso principale, cui come detto presta adesione anche la controricorrente COGNOME NOME, denuncia ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’omesso esame della ‘Seconda integrazione alla relazione tecnica’ del CTU nominato in appello, recante la data del 4 marzo 2016.
Assume la ricorrente che nel corso del giudizio di appello sono state depositate una nuova consulenza tecnica d’ufficio e ben due rel azioni integrative, ma che la Corte d’Appello ha posto a fondamento della sua decisione solo la prima integrazione recante la data del 26 febbraio 2015, che però prevede una serie di trasferimenti immobiliari tra i condividenti.
Tale circostanza era stata poi rimeditata nella seconda relazione integrativa, nella quale il CTU dava anche atto di un errore commesso nella determinazione del valore dell’usufrutto (essendo all’epoca ancora in vita la moglie del de cuius), ma la sentenza ha del tutto ignorato tale secondo supplemento. Tale omissione risulta quindi idonea a configurare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Occorre in primo luogo ricordare che secondo la preferibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 31511/2022) qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, fatto decisivo che nella specie non viene puntualmente evidenziato.
Inoltre è stata evidenziata anche la necessità che la cesura sia avanzata nel rispetto di determinati requisiti di forma e di contenuto nell’esposizione della censura, onde effettivamente far
comprendere al giudice di legittimità quale sia il fatto decisivo che l’omesso esame della CTU abbia del pari impedito di valutare (cfr.
Cass. n. 27702/2020, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice ” a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata).
Deve poi escludersi che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal
giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.
Ad avviso del Collegio il motivo di ricorso difetta del requisito di specificità, come sopra inteso.
In primo luogo la censura alla soluzione del giudice di appello si fonda essenzialmente sul fatto che questi avrebbe trascurato la seconda integrazione, seconda integrazione che però, per quanto riportato nello stesso ricorso, era stata giustificata per un preteso errore nella individuazione del valore dell’usufrutto spettante alla madre, e cioè una circostanza che, alla luce del sopravvenuto decesso della COGNOME non avrebbe più incidenza nella fattispecie.
Manca poi una precisa individuazione del contenuto della prima relazione integrativa ed una messa a confronto con quello della seconda relazione integrativa, onde apprezzare le reali differenze di contenuto, che sono solo enunciate, ma mai puntualmente individuate.
Ancora, non si indica quale sia il fatto storico decisivo che non sarebbe stato esaminato, in quanto la critica si risolve piuttosto nel denunciare un minore vantaggio della soluzione divisionale fatta propria dalla Corte rispetto a quella invece auspicata, essendo del pari generico il richiamo alla necessità di dover procedere a trasferimenti di beni.
Anche il richiamo alla riassegnazione di beni già oggetto di donazione (circostanza che potrebbe rilevare sul piano dell’erronea applicazione delle regole circa la collazione per imputazione, in quanto solo se si opta per la collazione in natura i beni rientrano effettivamente nella comunione e possono esser oggetto di riassegnazione) è del tutto generico, e manca ancor più
a monte la precisa indicazione di quali fossero i beni donati, e di come gli stessi siano stati poi assegnati alle quote di alcuni dei non donatari.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile
Il secondo motivo di ricorso principale denuncia ex art. 360 co.
1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo p er il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto all’omesso esame della richiesta di restituzione delle somme pagate in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Le perizie esperite in grado di appello hanno rideterminato i conguagli dovuti tra i condividenti, ma non si è tenuto conto delle somme che erano state già versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, risulta del tutto generico in quanto omette di chiarire e di documentare se ed in quale importo tali somme siano state effettivamente versate alle controparti, il che impedisce di verificare se, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, sia insorta una ragione di credito per effetto di un indebito pagamento (indebito che potrebbe sorgere solo ove fosse stata versata una somma superiore all’ammontare di quella invece dovuta a seguito della riforma della sentenza di primo grado, potendosi nel caso in cui sussista ancora un debito, tenere conto di quanto già versato al fine di stabilire quanto ancora debba essere effettivamente versato).
In secondo luogo, ove anche risultasse che siano state versate delle somme senza più una giustificazione nella sentenza di appello, la ricorrente avrebbe dovuto proporre una domanda di ripetizione (così Cass. n. 18062/2018; Cass. n. 12387/2016),
domanda che però non può essere individuata nella generica richiesta del proprio difensore, per come riportata a pag. 31 del ricorso, con la quale si sollecitava il CTU a tenere conto nel calcolo dei conguagli delle somme già versate, e cioè di un’operazione di calcolo che potrebbe essere comunque effettuata in sede di esecuzione della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale implica poi l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato di COGNOME NOME, che denuncia la violazione degli artt. 723. 724 e 726 c.c. nella parte in cui la pronuncia impugnata fa proprie le conclusioni del CTU, che non ha tenuto conto di tutte le rendite prodotte dai beni goduti soltanto da alcuni dei coeredi, e non ha tenuto conto della sopravvenuta morte della moglie del de cuius, essendo appunto la sua sorte correlata all’ipotetico accoglime nto del solo ricorso principale.
Il motivo di ricorso incidentale degli eredi di COGNOME NOME deduce la violazione degli artt. 336, 91 e 92 c.p.c., quanto alla regolamentazione delle spese di lite.
Si osserva che la sentenza di primo grado aveva posto le spese di lite a carico della massa, provvedendo alla loro liquidazione. La sentenza definitiva di appello ha però riformato la prima, avendo disposto la divisione con modalità differenti, il che implica che avrebbe dovuto regolare ex novo le spese di entrambi i gradi, stante la caducazione della sentenza di primo grado anche in ordine alle spese sostenute dinanzi al Tribunale, occorrendo a tal fine valutare l’esito finale della lite.
La sentenza impugnata ha, invece, del tutto omesso di provvedere alla liquidazione ex novo delle spese del primo grado, incorrendo quindi nella violazione delle regole in materia.
La sentenza ha altresì errato nella parte in cui, essendosi in presenza di un giudizio di divisione, per il quale vige la regola per cui le spese vanno poste a carico della massa, ha optato per la compensazione, ma senza che siano state evidenziate le condotte delle parti, volte a contrastare la definizione della divisione e che permettano di derogare alla regola di carattere generale.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha infatti affermato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 27056/2021).
Avendo la Corte d’ Appello riformato quella di primo grado avrebbe dovuto provvedere anche sulle spese del relativo giudizio, sicché l’omissione risulta censurabile.
E’ fondata anche la censura relativa quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di divisione, palesandosi immotivata la deroga al principio secondo cui le stesse vanno di norma poste a carico della massa (Cass. n. 1635/2020), secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti,
trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
La sentenza ha omesso di specificare le ragioni di deroga a tale principio e va quindi cassata anche in parte qua.
In definitiva l’appello principale è dichiarato inammissibile, quello incidentale condizionato di COGNOME NOME resta assorbito, e l’appello incidentale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME è accolto, con rinvio per una nuova regolamentazione delle spese dei gradi di merito, nonché del presente giudizio di legittimità, alla Cor te d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Poiché il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso incidentale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di COGNOME NOME;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2023