Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24377 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24377 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso 5719 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME DOMENICA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, presso lo studio
dell’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrenti –
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2024 dal consigliere COGNOME; sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 6/2/2001, NOME COGNOME convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia, NOME COGNOME e i fratelli NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME, nonché gli eredi del fratello NOME, NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME, esponendo che suo padre NOME COGNOME era deceduto in data 10/6/2000, lasciando a sé eredi la moglie NOME COGNOME e i figli, oltre lei stessa, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME; che NOME e NOME erano deceduti; che soltanto NOME aveva lasciato a sé eredi NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME; che il de cuius aveva disposto in vita del fabbricato sito in Vibo Valentia, alla INDIRIZZO foglio INDIRIZZO, particelle 367 sub a e sub b, con un’alienazione fittizia in favore della moglie del figlio NOME, NOME
NOME, dissimulante una donazione in favore dello stesso figlio; che il de cuius aveva pure donato alcune somme di denaro in favore dei figli NOME, NOME, NOME e NOME, con cui essi avevano acquistato più immobili; che egli era, pure, titolare dell’azienda «RAGIONE_SOCIALE» poi gestita dal figlio NOME e dalla moglie; e che quest’ultima percepiva altresì i canoni della locazione dell’immobile sito in Vibo Valentia, INDIRIZZO, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, caduto in successione.
Ciò esposto, NOME COGNOME chiese di dichiarare aperta la successione del padre, di dichiarare che l’atto di alienazione a NOME COGNOME dissimulava una donazione della somma di denaro, nell’importo indicato nell’atto pubblico, a favore del figlio NOME e che anche gli acquisti degli immobili da parte di quest’ultimo e degli altri fratelli, NOME, NOME e NOME, come specificati in citazione, dissimulavano la donazione delle somme di denaro pagate a titolo di prezzo. Chiese, altresì, di dichiarare la natura simulata della cessione di azienda, denominata «I promessi RAGIONE_SOCIALE», stipulata in data 2/1/1991, perché dissimulante una donazione diretta dell’azienda in favore del figlio NOME; chiese, pure, di dichiarare l’obbligo dei convenuti a conferire a titolo di collazione i beni oggetto delle vendite dissimulanti atti di donazione indirette come sopra descritte e, quindi, di accertare la lesione della quota di legittima a lei spettante, con conseguente riduzione delle donazioni, nonché di disporre la divisione dei beni ereditari, compresi i beni residui e i beni da conferire, con la formazione delle quote, ordinando ai convenuti di rendere il conto dei canoni di locazione riscossi e dell’azienda.
1.2. Per quel che qui ancora rileva, costituendosi, NOME COGNOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME aderirono alla domanda di divisione dell’unico bene immobile caduto in successione sito in Vibo ValentiaINDIRIZZO INDIRIZZO, identificato in catasto al foglio 33
particella 222 sub 1, come indicato dalla sorella, resistendo alle ulteriori domande da lei proposte.
NOME COGNOME rimase contumace.
Con sentenza 560/2012, il Tribunale rigettò tutte le domande convenuti, compensando le spese.
Con sentenza n. 190/2018, la Corte d’appello di Catanzaro, dando atto che NOME COGNOME aveva impugnato la statuizione di inammissibilità della ulteriore produzione documentale, il rigetto della domanda di simulazione per difetto di prova, il rigetto della domanda di rendicontazione, l’omessa pronuncia sulla domanda di simulazione della cessione d’azienda e, infine, e la statuizione di rigetto della domanda di divisione del bene immobile in Vibo Valentia alla INDIRIZZO in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, rigettò integralmente l’appello.
Ritenne, infatti, quanto alla domanda di riduzione, che l’attrice appellante non avesse assolto all’onere, su di lei incombente, di indicare il valore della massa, i limiti della lesione, il valore e l’ordine cronologico degli atti di diRAGIONE_SOCIALEzione asseritamente lesivi e che a tal fine non era sufficiente l’istanza di c.t.u. in quanto mezzo di solo ausilio e non di ricerca della prova; aggiunse che neppure era stata prova della simulazione e che, in ogni caso, la domanda di simulazione della cessione di azienda era stata tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale; ritenne, infine, che il rigetto della domanda di reintegrazione implicasse l’assorbimento della domanda di rendicontazione e di divisione.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, a cui NOME COGNOME, NOMENOME NOMENOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME NOME COGNOME non hanno svolto difese.
La causa, trattata in VI sezione nella udienza camerale del 24/2/2021, è stata rimessa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria.
Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
NOME COGNOME ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la violazione degli artt. 542, 554, 555, 737 cod. civ. per avere la Corte erroneamente respinto il motivo di appello con cui ella aveva lamentato la mancata ammissione della produzione documentale integrativa di quella depositata con l’atto introduttivo del giudizio, per poi rigettare la domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima ritenendo insufficienti le allegazioni offerte a sostegno della pretesa. In particolare, la ricorrente ha riportato in dettaglio le allegazioni esposte nell’atto di citazione per sostenere la domanda di reintegrazione (i beni immobili relitti, le somme donate, gli atti di diRAGIONE_SOCIALEzione), concludendo che «essendo provata la donazione di tutti gli immobili la domanda di riduzione non poteva non essere accolta».
Con un secondo profilo di censura, NOME COGNOME ha quindi rappresentato che era pacifico tra le parti che fosse caduto in successione l’immobile sito in INDIRIZZO ValentiaINDIRIZZO INDIRIZZO, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, sicché risultava immotivato il rigetto della domanda di divisione anche di quest’unico bene relitto.
1.1. Soltanto il secondo profilo di censura è fondato, mentre il primo profilo risulta inammissibile per più profili.
Innanzitutto la censura relativa alla mancata ammissione di documenti è del tutto generica: non risulta specificato, infatti, quali documenti siano stati ritenuti tardivi in primo grado e perché la loro produzione non fosse stata tempestiva, sicché non è possibile valutare se essi fossero o non producibili in appello, secondo l’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione, introdotta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis .
A ciò si aggiunga che non risulta neppure chiara la rilevanza di questi documenti, avuto riguardo al fatto che è stato confermato, dalla sentenza di appello, il rigetto delle domande di simulazione e sul punto non è stata formulata alcuna impugnazione, sicché la domanda di riduzione, che quelle dichiarazioni di simulazione presupponeva, risulta pregiudicata in radice.
1.2. Fondata, invece, è la censura relativa al rigetto della domanda di divisione dell’unico bene caduto in successione, quello sito in Vibo ValentiaINDIRIZZO, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, perché -diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello – la domanda di divisione non è dipendente da quella di simulazione e di riduzione, sul cui rigetto si è formato il giudicato interno, atteso che i convenuti, attuali controricorrenti, hanno convenuto sull’appar tenenza alla massa ereditaria di questo bene e sulla necessità di provvedere alla sua divisione.
In questi limiti il ricorso è perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione perché pronunci sulla domanda di divisione dell’immobile sito in Vibo Valentia, INDIRIZZO, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, secondo quanto qui statuito.
Decidendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo profilo di censura dell’unico motivo di ricorso, rigettando il primo profilo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda