Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
Oggetto:
Correzione
errore
materiale
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31931/2019 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME
-intimate –
e sul ricorso successivo proposto da:
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che le rappresenta e difende;
-ricorrenti successive –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE COSENZA, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
–
contro
ricorrente al ricorso successivo -nonché contro
NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME
-intimati –
per la correzione dell’ordinanza n. 30528/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/11/2024 R.G.N. 31931/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Questa Corte con ordinanza n. 30528/2024 del 27/11/2024 ha definito il giudizio in epigrafe, introdotto da NOME COGNOME NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, seguito da altro ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e, tra le altre statuizioni, ha condannato i ricorrenti principali e quelli incidentali al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera controricorrente rispetto al ricorso principale e a quello incidentale, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate, rispettivamente, nei confronti dei primi in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% e, nei confronti dei secondi, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
L’avvocato NOME COGNOME difensore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha sollecitato la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare i suddetti ricorrenti principali e incidentali al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta che aveva formulato nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 14.2.2023 (cfr. all. 1) nonché nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. (cfr. all. 2).
Le altre parti, cui la Cancelleria ha comunicato la fissazione dell’adunanza camerale, non hanno svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO CHE
L’istanza di correzione di errore materiale va accolta.
L’avv. NOME COGNOME aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 14 febbraio 2023 nonché nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. depositata il 5 settembre 2024.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli
errori materiali di cui agli artt. 287 e 288, cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura persegue una finalità che riguarda esclusivamente la corretta estrinsecazione del giudizio già espresso, attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, rendere l’espressione letterale del provvedimento in taluna sua parte conforme al contenuto sostanziale dello stesso quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso.
Rispetto a tale attività, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale, l’istanza ha funzione di impulso a quello che resta comunque un adempimento di carattere meramente formale, il quale peraltro, nel caso delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, è attivabile anche ex officio , ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 391 -bis , cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 -bis , comma 1, lett. i), n. 2), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2016, n. 197.
4. Con riguardo alle spese, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass., S.U., n. 29432 del 2024): «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287 -288 e 391 -bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91, cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 30528/2024, depositata il 27 novembre 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, nell’ultima pagina dell’ordinanza, rigo 18, dopo l’interpunzione che segue alle parole «rimborso forfetario in misura del 15%» sia aggiunta la frase: «dispone la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avv. NOME COGNOME antistatario».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 aprile 2025.