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Codice Penale

L’avvocato deve comunicare il costo delle prestazioni

Obbligo per l’avvocato di comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo delle prestazioni da espletare.

Pubblicato il 30 December 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2140/2022 pubblicata il 19/12/2022

Nella causa iscritta al n. 3348/2020 R. G. promossa da

XXX c.f., YYY, c.f. e ZZZ, c.f., ; parte opponente

contro

KKK, c.f.; parte opposta

OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 717/2020 emesso il 25.6.2020.

CONCLUSIONI rese in data 22 settembre 2022, come da verbale d’udienza figurata.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l’iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione del 13/10/2020 ritualmente notificato, XXX, ZZZ e YYY hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso dall’intestato Tribunale su conforme richiesta dell’Avv. KKK, con il quale è stato ingiunto: a) al sig. XXX, il pagamento in proprio favore della somma di € 51.864,41 a titolo di compensi professionali riferiti al procedimento penale n. 533/2009 r.g.n.r. e n. 572/2011 R.G.T. del Tribunale di Cosenza (primo grado); al procedimento penale n. 533/2009 r.g.n.r. e n. 408/2017 R.G. della Corte d’Appello di Catanzaro (secondo grado); al procedimento per sequestro conservativo iscritto al n. 2468/2015 r.g. del Tribunale di Cosenza e al procedimento civile (sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.) n. 3835/2015 r.g. del Tribunale di Cosenza; b) ai XXX, ZZZ e YYY, in solido tra loro, il pagamento in proprio favore della somma di € 6.723,62 a titolo di compensi professionali riferiti ai procedimenti penali n. 5733/2015 e n. 6811/2015 r.g.n.r. del Tribunale di Cosenza.

A sostegno dell’opposizione hanno eccepito l’insufficienza della documentazione dimessa in atti a fondare la pretesa azionata in via monitoria, contestata anche nel quantum, deducendo segnatamente che:

a) il procedimento penale nel quale l’Avv. KKK ebbe a difendere (nel primo e nel secondo grado del giudizio) il sig. XXX non avrebbe realizzato a vantaggio di quest’ultimo “alcun risultato concreto” e ciò sul rilievo che i reati contestati agli imputati sono stati dichiarati estinti per prescrizione;

b) l’opposto avrebbe potuto e dovuto calcolare i compensi professionali dovutigli nella misura minima contemplata dalle vigenti tabelle (di cui al D.M. n. 55/2014) e non, invece, nella misura massima e ciò sul duplice rilievo di quanto previsto dal contratto d’opera professionale del 17/11/2009 (nel quale è stato stabilito che il compenso dell’avvocato dovesse essere determinato in base ai risultati del giudizio e ai vantaggi conseguiti) e “dell’evidente insuccesso difensivo”;

c) l’omessa preventiva comunicazione da parte dell’avvocato KKK al sig. XXX dei costi del procedimento per sequestro conservativo e, altresì, l’esito infruttuoso del procedimento stesso impedirebbero all’opposto di poter richiedere al cliente il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta;

d) il procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c. non avrebbe prodotto a favore del sig. XXX alcun risultato utile; anche in questo caso l’Avv. KKK ha omesso di informare il cliente dei costi del procedimento; la pretesa economica dell’Avv. KKK, determinata in applicazione dei compensi massimi previsti dal D.M. n. 55/2014, è sproporzionata “rispetto alla complessità dell’attività svolta e all’esito del procedimento”;

e) che, in riferimento ai procedimenti penali n. 5733/2015 r.g.n.r. e n. 6811/2015 r.g.n.r. del Tribunale di Cosenza, i compensi richiesti erano eccessivi.

Hanno quindi proposto una alternativa liquidazione degli importi spettante dal legale, nei confronti del solo XXX come segue:

✓ la somma di € 1.710,00 oltre oneri di legge (rimborso spese forf. in ragione del 15%, c.p.a. e i.v.a.) e, quindi, € 2.495,10 per il primo grado del procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Cosenza, n. 533/2009 r.g.n.r. e n. 572/2011 R.G.T.;

✓ la somma di € 2.025,00 oltre oneri di legge (rimborso spese forf. in ragione del 15%, c.p.a. e i.v.a.) e, quindi, € 2.954,72 per il secondo grado del procedimento penale celebratosi dinanzi alla Corte d’Appello penale di Catanzaro, n. 533/2009 r.g.n.r. e n. 2175/2015 R.G.;

✓ la somma di € 12.748,00 oltre oneri di legge (rimborso spese forf. in ragione del 15%, c.p.a. e i.v.a.) e, quindi, € 18.600,86 per il procedimento per sequestro conservativo promosso contro il Comune di Mendicino e altri, iscritto al n. 2468/2015 r.g. del Tribunale di Cosenza;

✓ la somma di € 6.359,00 oltre oneri di legge (rimborso spese forf. in ragione del 15%, c.p.a. e i.v.a.) e, quindi, € 9.278,54 per il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale civile di Cosenza (iscritto al n. 3835/2015 r.g); e, quindi, la complessiva somma di € 33.329,22; nei confronti di tutti gli opponenti

✓ la somma di € 712,00 oltre oneri di legge (rimborso spese forf. in ragione del 15%, c.p.a. e i.v.a.) e, quindi, € 1.038,89 per il procedimento penale n. 5733/2015 r.g.n.r. del Tribunale di Cosenza; ✓ la somma di € 712,00 oltre oneri di legge (rimborso spese forf. in ragione del 15%, c.p.a. e i.v.a.) e, quindi, € 1.038,89 per il procedimento penale n. 6811/2015 r.g.n.r. del Tribunale di Cosenza; e, quindi, la complessiva somma di € 2.077,78.

In ogni caso hanno eccepito la compensazione del credito professionale con il maggior controcredito spettante da XXX, quale amministratore della s.r.l. ***, per l’esecuzione di alcune opere edili commissionate dall’Avv. KKK.

Hanno quindi concluso, in via principale, per la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo n. 717/2020 del 25.06.2020; in via subordinata per la rideterminazione del minor importo dovuto al professionista sulla base ai parametri tabellari.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ha resistito il legale, il quale ha contestato singolarmente i motivi di opposizione formulati, evidenziando da un lato la congruità dei compensi richiesti in relazione alla poderosa attività defensionale svolta ed eccependo, quanto all’eccezione di compensazione, l’infondatezza in fatto e in diritto.

Ha concluso per il rigetto dell’opposizione, vinte le spese di lite.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disattese le istanze di prova orale formulate in quanto irrilevanti ai fini del decidere, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente in data 22 settembre 2022 previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.

In questa sede parte opposta ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in parte qua, avendo il creditore opposto e i debitori opponenti YYY e ZZZ concluso transattivamente la controversia ed insistito per il rigetto dell’opposizione proposta da XXX avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2020 del Tribunale di Cosenza questo, interamente confermando e per l’effetto condannare quest’ultimo al pagamento dell’importo di € 53.588,03 (già al netto dell’acconto di € 5.000,00 corrisposto da Vincenzo ed ZZZ), oltre interessi e spese.

Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.

Si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall’esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).

Proprio sull’aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l’opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l’opponente ha l’onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).

Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l’opposizione spiegata da XXX si profila fondata solo nei limiti di cui nel prosieguo, dovendo ritenersi alla luce delle emergenze istruttorie ritualmente acquisite nel complesso provata l’attività professionale diligentemente espletata dal difensore sulla scorta del contratto professionale inter partes, sebbene con le precisazioni di seguito esposte.

Premesso che non si profila utilmente invocabile l’eccezione di compensazione invocata da parte opponente, in quanto involgente altri soggetti giuridici sia dal lato attivo che passivo, possono ritenersi congrui i compensi professionali richiesti per il doppio grado del giudizio penale nel quale ha difeso il sig. XXX, in misura corrispondente a quella massima contemplata dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014.

Invero nella clausola n. 5 del contratto d’opera professionale concluso tra le parti in data 17/11/2009 veniva pattuito che il compenso spettante al professionista dovesse essere determinato “sulla base della natura, la complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e della importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale, della durata del procedimento e del processo, del pregio dell’opera prestata … dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili”.

Orbene, premesso che l’esito del procedimento penale deve intendersi favorevole al sig. XXX (atteso che, nonostante la statuita estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, il Giudice penale ha comunque accertato le gravi responsabilità e le condotte illecite di tutti gli imputati) – dalla documentazione dimessa in atti risulta:

che il processo penale nel quale l’Avv. KKK ha difeso, quale parte civile, il sig. XXX è stato particolarmente complesso, essendosi celebrato a carico di 10 distinti soggetti imputati dei gravi reati di abuso d’ufficio e falsità materiale e ideologica in atti pubblici; che il processo penale di primo grado si è celebrato attraverso 20 udienze (cfr. verbali udienze, doc. n. 08 e attestazione 22/9/2014 cancelleria penale Tribunale di Cosenza, doc. n. 09) nel corso delle quali sono stati sentiti numerosissimi testimoni e, come anche evidenziato dal Tribunale di Cosenza, è stato raccolto un “poderoso materiale istruttorio” (cfr. pagina 35 della motivazione della sentenza n. 99/2015 del Tribunale penale di Cosenza); l’Avv. KKK, oltre che redigere l’atto di costituzione di parte civile, ha partecipato all’udienza preliminare del 16/4/2010 (doc. n. 04); ha citato i responsabili civili (doc. n. 05); ha redatto e depositato le conclusioni della parte civile dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare (doc. n. 06); ha ottenuto il decreto di rinvio a giudizio degli imputati (doc. n. 07); ha partecipato a venti lunghissime udienze nel giudizio di primo grado (i cui verbali si compongono di ben 700 pagine, doc. n. 08); ha depositato una memoria difensiva (doc. n. 10); ha provveduto alla citazione di numerosissimi testimoni (doc. n. 11); ha redatto e depositato le conclusioni della parte civile nel giudizio di primo grado (doc. n. 12); ha depositato due istanze al Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro (doc. n. 14/15); ha redatto e depositato le conclusioni della parte civile nel giudizio di appello (doc. n. 16); ha discusso il processo dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare, al Tribunale penale di Cosenza e alla Corte d’Appello penale di Catanzaro;

che il processo ha consentito di accertare tutte le illecite condotte poste in essere agli imputati; e che, contrariamente a quanto dedotto dall’opponente, il risultato ottenuto dal cliente, con specifico riguardo alle conseguenze civili, deve essere considerato molto positivo atteso che (s’insite nel ripetere) il giudiziale accertamento della illiceità delle condotte degli imputati rappresenta solido presupposto e fondamento della ingente pretesa risarcitoria giudizialmente avanzata dal Rubino nell’ambito del procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale civile di Cosenza (iscritto al n. 3835/2015 r.g.) contro il Comune di Mendicino, ***, ***, *** e ***, ancora pendente.

In relazione al procedimento per sequestro conservativo promosso dall’Avv. KKK nell’interesse del sig. XXX contro il Comune di Mendicino e altri (iscritto al n. 2468/2015 r.g. del Tribunale di Cosenza), si rileva quanto segue.

Premesso che il ricorso è stato intrapreso con ricorso depositato in data 26/6/2015 (doc. n. 18 fasc. parte opposta) e, quindi, in epoca antecedente alla Legge 4/8/2017 n. 124 che, novellando l’art. 13 della L. 31/12/2012 n. 247, ha introdotto l’obbligo per l’avvocato di comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo delle prestazioni da espletare, è pacifico che il compenso, ove non sia stato liberamente pattuito, vada determinato, commisurato e adeguato all’importanza dell’opera (cfr., tra le altre, Cassazione civile sez. II, 02/08/2018, n. 20428) dovendo i parametri dei compensi dell’avvocato stabiliti dal D.M. n. 55/2014 trovare applicazione, ai sensi dell’art. 1 dello stesso, anche quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 13/4/2018 n. 9242).

Nel caso in esame il compenso reclamato dal creditore opposto, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, corrisponde ai valori medi previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 e non a quelli massimi.

Tuttavia, avendo l’opposto documentato soltanto il deposito nell’ambito del procedimento de quo del ricorso introduttivo e di un verbale d’udienza, cui è seguito il provvedimento di rigetto della cautela invocata, deve escludersi la liquidazione della fase istruttoria, e quindi il compenso deve essere rideterminato in € 10.833,97 (comprensiva degli accessori), in luogo dell’importo di € 16.349,44 richiesto.

Parimenti devono essere ridimensionati gli importi richiesti dal difensore nella misura massima, in relazione al procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. rg 3835/2015 atteso che dalla disamina del solo ricorso introduttivo non è concretamente apprezzabile la complessità delle difese spiegate (anche in relazione a quelle avversarie) e non si giustifica pertanto l’applicazione dell’aliquota massima per il patrocinio legale.

Il compenso deve quindi essere rideterminato in € 8.173,99, importo già comprensivo degli accessori.

Congrui infine si profilano i compensi professionali reclamati dall’Avv. KKK con riferimento ai procedimenti penali n. 5733/2015 r.g.n.r. e n. 6811/2015 r.g.n.r. del Tribunale di Cosenza in quanto calcolati secondo i parametri medi delle tabelle pro tempore vigenti, con le maggiorazioni previste per la difesa di più parti di cui all’art. 12 comma 2 del D.M. n. 55/2014.

Avendo tuttavia l’opposto documentato la transazione stipulata con i condebitori solidali senza liberazione dell’altro coobbligato, XXX dovrà in relazione a tale compenso essere condannato al pagamento del residuo dovuto pari ad € 1.723,62, comprensiva degli accessori.

Ne consegue, alla luce di quanto sopra esposto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto recante una pretesa creditoria maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e la condanna di XXX al pagamento della minor somma di € 41.532,79, già al netto di quanto versato dai condebitori in solido per gli altri due procedimenti patrocinati.

Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell’opposizione, sono compensati per la metà, mentre per la residua metà sono poste a carico di parte opponente.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede:

dichiara la cessazione della materia del contendere in parte qua, in relazione all’opposizione promossa tra i debitori opponenti YYY ed ZZZ da un lato e l’Avv. KKK dall’altro; revoca il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra esposte e condanna XXX al pagamento del minor importo di € 41.532,79, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; compensa per metà le spese di lite che liquida in € 7.616,00, oltre accessori per compensi, e condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta della residua metà, pari ad € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cosenza, il 19/12/2022

Il Giudice

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