Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4014 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4014 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sull’istanza per la correzione dell’ordinanza n. 23312/2024, depositata il 29 agosto 2024, relativa al giudizio iscritto al n. 23119/2023 R.G., istanza proposta dall’ AVV_NOTAIO, procuratore antistatario della controricorrente, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nel richiamato procedimento vertente fra
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente nel giudizio originario –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente nel giudizio originario –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 23312/2024 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e condannato la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate in complessivi €18.000,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge;
Nel controricorso la difesa della parte controricorrente aveva dichiarato di aver anticipato le spese e chiesto la distrazione in proprio favore quale procuratore antistatario;
La controricorrente adduce che per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza non è stata inserita la relativa statuizione;
CONSIDERATO CHE
La richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese è stata formulata dal difensore della società dichiarata fallita, mentre la procedura fallimentare è rimasta intimata;
sul piano cronologico, la vicenda processuale risulta così scandita: la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 2264/06/2020 è stata depositata il 23 novembre 2020 e la successiva sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4945/11/2023 reca la data del deposito del 4 settembre 2023, entrambe intervenute quando la società era ancora in bonis ; la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria C.V. con sentenza n. 43/2023 del 27 luglio 2023, prima della notifica del ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23 novembre 2023 e anteriormente al deposito del controricorso della società del 29 dicembre 2023;
in chiave sistematica, la dichiarazione di fallimento determina il c.d. ‘spossessamento’ del debitore (art. 42 L. fall., ora art. 142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L. fall., ora art. 143 CCII);
nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023);
nel caso di specie, siffatta inerzia è documentalmente dimostrata dalla comunicazione del curatore, prodotta unitamente al controricorso, con la quale l’organo dichiarava di non voler proporre impugnazione, onde si è correttamente radicata la legittimazione della società a resistere in questa sede;
l’istanza di distrazione concerne le spese del giudizio di legittimità e attiene al rapporto professionale che intercorre tra la parte costituita, ossia la società fallita (e non la procedura concorsuale) e il suo difensore;
tali spese, disciplinate dagli artt. 91 ss. e 93 c.p.c., non hanno natura di crediti concorsuali e rimangono estranee alla dinamica del concorso, non essendo soggette né all’accertamento al passivo né alla ripartizione interna al fallimento;
pertanto, il difensore, avendo dichiarato di averle anticipate, conserva la legittimazione a chiederne la distrazione indipendentemente dalla sopravvenuta apertura del fallimento (ora della liquidazione giudiziale);
ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., l’omissione della statuizione sull’istanza del c.d. ‘antistatario’ integra errore materiale
emendabile (Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; Cass. n. 5082/2024; Cass. n. 12437/2017).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 23312/2024, aggiungendo al dispositivo, dopo le parole «oltre accessori di legge» , la seguente frase: « con distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
La Presidente
NOME COGNOME