Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36592 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28200/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME,
-intimata- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 7586/2021 depositata il 18/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’AVV_NOTAIO in qualità di procuratore costituito, nel giudizio di cui al r.g. n. 6611 del 2019, di NOME COGNOME, controricorrente in relazione al ricorso proposto NOME COGNOME -propone ricorso, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., affinché
R.G. 28200/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 20/11/2023
C.C. 14/4/2022
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE.
venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 18 marzo 2021, n. 7586, della Sesta Sezione Civile -3 di questa Corte;
che, non essendo stato notificato il ricorso alla controparte, questa Corte ha disposto in tal senso con l’ordinanza interlocutoria 4 agosto 2022, n. 24185;
che, nonostante il rinnovo della notifica, NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che risulta dal testo dell’ordinanza n. 7586 del 2021 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso principale proposto da NOME COGNOME, l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, omettendo di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’AVV_NOTAIO che si era dichiarato antistatario nel proprio atto di controricorso;
che, in conformità alla sentenza 7 luglio 2010, n. 16037, delle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo;
che il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato;
che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7586 del 2021, nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico della ricorrente principale debba intendersi integrata dalla previsione « da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario » e ordina alla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza