Bonifico domiciliato: la responsabilità dell’istituto pagatore
Il bonifico domiciliato rappresenta uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato per inviare somme a soggetti privi di conto corrente. Tuttavia, cosa accade se il pagamento viene riscosso da un truffatore che utilizza documenti falsi? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità degli istituti di credito e il grado di diligenza richiesto per l’identificazione del beneficiario.
Il caso: truffa e richiesta di risarcimento
La vicenda trae origine dal ricorso di una società che, dopo aver disposto un bonifico domiciliato a favore di una propria creditrice, ha scoperto che la somma era stata riscossa da un terzo estraneo. Il truffatore si era presentato allo sportello con documenti d’identità apparentemente validi, ma falsi. La società ordinante ha quindi richiesto la condanna dell’istituto pagatore al risarcimento del danno, sostenendo che quest’ultimo non avesse adottato le cautele necessarie per identificare correttamente il reale beneficiario.
In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda applicando per analogia la disciplina dell’assegno non trasferibile. Tuttavia, il Tribunale in sede di appello ha ribaltato la decisione, escludendo la responsabilità dell’istituto poiché quest’ultimo aveva verificato il documento d’identità, il codice fiscale e la password di sicurezza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società ordinante, confermando la sentenza di appello. Il punto centrale della decisione riguarda la natura giuridica del bonifico domiciliato. A differenza dell’assegno, questo strumento non è un titolo di credito, ma una delegatio solvendi che si inserisce in un rapporto di mandato. Di conseguenza, non si applica la responsabilità oggettiva o aggravata prevista dalla legge sugli assegni, ma le regole generali sulla responsabilità contrattuale.
La diligenza del professionista
Secondo i giudici, l’istituto pagatore è tenuto a una diligenza professionale qualificata, quella del cosiddetto bonus argentarius. Nel caso di specie, l’operatore aveva annotato gli estremi del documento e verificato la corrispondenza dei dati con quelli forniti dall’ordinante, oltre a richiedere la parola chiave segreta. Tale condotta è stata ritenuta idonea a integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’esclusione dell’analogia con l’art. 43 della Legge Assegni. Il bonifico domiciliato non è cartolarizzato e non circola come un titolo di credito. Inoltre, la Corte ha chiarito che non esiste un obbligo di richiedere due documenti d’identità muniti di foto, poiché la prassi sociale e le norme vigenti considerano sufficiente il riscontro di un singolo documento valido, a meno che non vi siano evidenti segni di contraffazione rilevabili prima facie.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza stabiliscono che l’istituto di credito non può essere ritenuto responsabile per il solo fatto che il documento esibito fosse falso, se la falsità non era macroscopicamente evidente. La verifica della password e del codice fiscale, unita al controllo del documento, esaurisce l’onere di diligenza richiesto. Per le aziende e i privati, ciò significa che la sicurezza del bonifico domiciliato poggia sulla segretezza dei codici comunicati al beneficiario e sulla correttezza dei dati anagrafici inseriti nel flusso telematico.
Cosa succede se un bonifico domiciliato viene pagato a un truffatore?
L’istituto di credito non risponde del danno se dimostra di aver identificato il soggetto con la diligenza professionale richiesta, verificando documenti e codici di sicurezza.
È obbligatorio richiedere due documenti d’identità per il pagamento?
No, la legge e la prassi sociale prevedono che l’identificazione avvenga normalmente tramite un solo documento d’identità valido, salvo accordi contrattuali specifici.
Quale norma regola la responsabilità nel bonifico domiciliato?
Si applicano le norme generali sul mandato e sulla responsabilità contrattuale, non la disciplina speciale prevista per gli assegni bancari non trasferibili.