Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12881 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19628/2020 R.G. proposto da:
CHESSARI NOME
-ricorrente-
contro
NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 68/2020 depositata il 27/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME è proprietario di un appartamento situato al primo piano di un edificio condominiale. Sul fondo confinante, di proprietà di NOME COGNOME, fino al 2007 era presente un fabbricato destinato ad autorimessa e ripostiglio, con servizio igienico e terrazzo di copertura. Nel 2008 COGNOME ha ottenuto una concessione edilizia per sopraelevare tale struttura, trasformandola
in una casa di civile abitazione. Nel 2012 COGNOME ha citato in giudizio COGNOME dinanzi al Tribunale di Sassari, chiedendo l’accertamento della violazione delle distanze minime previste dal piano di fabbricazione comunale (inosservanza della distanza tra pareti finestrate), l’accertamento dell’ecces so di cubatura e la condanna della convenuta alla demolizione della sopraelevazione, con il ripristino dello stato preesistente e il risarcimento per la perdita del panorama. COGNOME contestava.
Le domande sono state rigettate in primo grado e accolte in appello, con condanna di Chessari alla riduzione in pristino mediante demolizione della sopraelevazione. La Corte territoriale ha ritenuto che la nuova costruzione (posta a distanza di 3,50 metri nel punto minimo e 5 metri nel punto massimo) era stata realizzata in violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, stabilita dall’art. 9 del d.m. 1444/1968, prevalente sui regolamenti locali. Ha altresì affermato che il paragrafo ‘s’ delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione del Comune fosse illegittimo in quanto in contrasto con il d.m. 1444/1968, dovendo pertanto essere disapplicato. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno per perdita della visuale panoramica, poiché il diritto al panorama non è tutelato dall’ordinamento come posizione soggettiva autonoma e, sotto altro profio, poiché il fabbricato dell’attore già prima della sopraelevazione non godeva di vista sul porticciolo turistico.
Ricorre in Cassazione COGNOME con due motivi. Resiste COGNOME controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 9 ult. co. d.m. 1444/1968 per avere la Corte di appello ritenuto illegittima la deroga a quest’ultima norma prevista dal paragrafo ‘s’ delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione, poiché l’ar t. 9 ult. co. d.m. 1444/1968 consente di prevedere distanze inferiori nelle ipotesi di
piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche (come nel caso di specie). Si sostiene che è possibile prevedere distanze inferiori per finalità urbanistiche, purché le deroghe siano inserite in piani urbanistici funzionali a un assetto del territorio unitario e armonizzato. Viceversa, la sentenza impugnata, invece, ha escluso che tale paragrafo potesse rientrare tra le deroghe ammesse dalla normativa statale, poiché non inserito in un piano particolareggiato o in una lottizzazione convenzionata con previsioni planovolumetriche.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 872, 873 e 2933 c.c., nonché degli artt. 112, 113 e 132 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appello condannato la parte ricorrente alla demolizione totale del fabbricato, senza valutare la possibilità di un intervento meno invasivo, quale l’arretramento della costruzione sino al rispetto della distanza minima di dieci metri. Si afferma che la sentenza impugnata ha disposto la demolizione senza specificare quali porzioni del fabbricato violassero la normativa sulle distanze, incorrendo così in una motivazione carente e apodittica. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali, la demolizione deve riguardare solo le parti effettivamente in contrasto con la normativa e non l’intero edificio, qualora sia possibile un intervento di riduzione proporzionato. Si sostiene che la corte di appello avrebbe dovuto individuare le porzioni del fabbricato che violavano le distanze minime e indicare le misure necessarie per il loro adeguamento, mentre ha disposto la demolizione senza una precisa analisi tecnica, con ciò incorrendo in una violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione edilizia.
-Ai fini di pronunciarsi sul primo motivo di ricorso, il Collegio ravvisa la necessità di acquisire la rilevante normativa del Comune di Castelsardo in vigore alla data di introduzione del processo (30 marzo 2012) e le eventuali modifiche successivamente intervenute. Si tratta in particolare del Piano di fabbricazione, nonché delle Norme
tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano di fabbricazione del Comune di Castelsardo , compreso il paragrafo ‘s’ e la delibera del Consiglio comunale n. 62 del 4 luglio 1997 che l’ha introdotto .
Di conseguenza rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda alla cancelleria di richiedere al Comune di Castelsardo la normativa specificamente indicata nel paragrafo n. 2 della motivazione.
Così deciso in Roma, il 19/03/2025.