Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19751 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19751 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16918/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME quali eredi di NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 408/2020 depositata il 20.2.2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’ 8.7.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 2010, i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, premettendo di essere proprietari di un immobile con annessa terrazza e cortiletto in Bari-Carbonara e di avere già promosso tardivamente un procedimento per denuncia di nuova opera, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il confinante COGNOME NicolaCOGNOME per sentirlo condannare alla demolizione delle opere dallo stesso edificate (due piani fuori terra sovrastanti un locale terraneo ricostruito in aderenza al loro locale seminterrato, esso solo legittimo) a distanza dal confine inferiore a quella legale di cinque metri ed inferiore a dieci metri dalla loro frontistante parete finestrata, in violazione dell’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. di Bari, all’eliminazione dei balconi che si affacciavano sulla rampa di accesso al piano interrato, in violazione della distanza di cinque metri dal confine, nonché al risarcimento dei danni subiti, da liquidare in separata sede.
Costituendosi in giudizio, il COGNOME resisteva alle pretese attoree, invocando il principio della prevenzione del suo locale interrato sopraelevato, e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la demolizione della ringhiera installata dagli attori sul muro di cinta della terrazza a livello che permetteva loro la veduta, da sostituirsi con un muro cieco, e l’eliminazione dei lavori realizzati nel cortile interno degli attori.
Con la sentenza n. 4405/2017, in esito a CTU, il Tribunale di Bari rigettava le domande dei COGNOME, ritenendo che il COGNOME si fosse legittimamente avvalso del criterio della prevenzione, e accoglieva la riconvenzionale di eliminazione della veduta ordinando ai COGNOME la rimozione della ringhiera posta sul muro divisorio e di condanna degli stessi alla rimozione dei lavori interni al loro cortile interno.
Il COGNOME e la COGNOME proponevano gravame avverso la predetta sentenza. Nella resistenza di COGNOME Nicola, con la sentenza n.408/2020 del 14.1/20.2.2020 la Corte d’Appello di Bari revocava il solo capo di condanna relativo al ripristino dello stato dei luoghi nel cortile interno di proprietà degli appellanti, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Anzitutto, il Giudice di seconde cure rilevava la tardività della deduzione della nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa dal giudice onorario che non aveva istruito la causa, atteso che in primo grado i coniugi COGNOME non avevano contestato la nomina del G.O.T.. Inoltre, la Corte adita non riteneva sussistere alcuna violazione della disciplina sulle distanze legali, e dichiarava la carenza di causa petendi in ordine alla domanda di demolizione degli sbalzi pensili insistenti sulla rampa di accesso al seminterrato. Infine, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, la censura volta ad ottenere il rigetto della richiesta del COGNOME accolta di rimozione della ringhiera.
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME e i germani COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a quattro censure. COGNOME Nicola ha resistito con controricorso.
La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimità della pubblica udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel controricorso, per difetto di procura speciale. Ed invero la procura é stata conferita dai COGNOME–COGNOME per il giudizio di legittimità ed é materialmente in calce al ricorso, per cui permette, attraverso il riferimento ad esso, di individuare la sentenza impugnata e di soddisfare il requisito della specialità della procura (vedi in tal senso Cass. sez. un. 19.1.2024 n. 2075).
Del pari infondata é l’eccezione del controricorrente, inerente all’asserita inammissibilità del ricorso per avere solo riproposto i motivi di appello richiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio, in quanto i motivi fatti valere nel ricorso, pur allacciandosi alle doglianze già formulate con l’atto di appello, colpiscono anche le motivazioni addotte dal giudice di secondo grado.
1) Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c. e l’omessa applicazione del successivo art. 158 c.p.c., nonché dell’art. 47 della Carta di Nizza del 7.12.2000, relativa ai Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, stante la censurata esclusione di nullità della sentenza appellata per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. La Corte territoriale avrebbe illegittimamente sanzionato la tardività della deduzione, ad opera dei ricorrenti, della nullità della sentenza di primo grado per irrituale sostituzione del giudice. Secondo i ricorrenti, la carenza del provvedimento del Presidente del Tribunale di Bari, di sostituzione del G.O.T. al giudice titolare della causa, avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, sarebbe stata da essi accertata soltanto in seguito all’esame del fascicolo d’ufficio, successivamente al deposito della sentenza impugnata, per cui non sarebbe stato possibile far valere la nullità prima della definizione del giudizio di primo grado.
Il primo motivo é infondato, in quanto per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la mancanza di un formale provvedimento presidenziale scritto di sostituzione di un giudice onorario di tribunale al giudice togato, é causa di mera irregolarità e non di nullità della sentenza dallo stesso pronunciata, perchè, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 1°, la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge (vedi ex plurimis , Cass. sez. lav. 25.1.2017
n. 1912; Cass. 14.12.2007 n.26327; Cass. 27.12.2004 n. 24018; Cass. 22.5.2001 n. 6964). Rileva solo, ai fini del rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge dell’art. 158 c.p.c., che il giudice che abbia emesso la sentenza sia incardinato nell’ufficio giudiziario al quale il provvedimento é riconducibile (fatto questo nella specie non contestato), e non la persona fisica del giudice che ha emesso la sentenza, sempre che la sentenza, come nella specie avvenuto, sia pronunciata dallo stesso giudice davanti al quale sono state precisate le conclusioni (Cass. 13.11.2024 n. 29281; Cass. sez. lav. ord. 25.1.2017 n.1912).
2) Attraverso la seconda doglianza si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di distanze legali tra costruzioni e, in particolare, degli articoli 873, 875 e 877 cod. civ., 49 delle N.T.A. del P.R.G. di Bari e art. 9 del D.M. n. 1444/1978, nonché dell’art. 1362 cod. civ. in tema di interpretazione del contratto e degli articoli 1418 e 1421 cod. civ. in tema di nullità del contratto. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di demolizione dei piani sopraelevati, edificati dal COGNOME sul confine, ritenendo applicabile al caso di specie il principio della prevenzione, malgrado detto principio contrastasse con le distanze prescritte dal vigente P.R.G. del Comune di Bari. Inoltre, il Giudice adito avrebbe erroneamente valorizzato la non contestata conformità dell’opera alla scrittura privata sottoscritta dai coniugi e dai danti causa del COGNOME, in realtà nulla in quanto contraria alle norme urbanistico-edilizie locali imperative, che nell’interesse pubblico, indisponibile da parte dei privati, regolavano l’assetto urbanistico del Comune di Bari.
Il secondo motivo deve ritenersi fondato.
Il rigetto della domanda di arretramento dei due piani fuori terra realizzati dal COGNOME, che in primo grado era stato giustificato applicando il principio della prevenzione, in secondo grado é stato basato sulla scrittura privata del 19.9.1990, con la quale i ricorrenti
ed i danti causa del COGNOME avevano attribuito il diritto di costruire in aderenza, ma tale previsione, come sostenuto dai ricorrenti, era viziata da nullità per contrarietà a norme imperative, ed in particolare all’art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Bari, vigente all’epoca della sopraelevazione, che imponeva la distanza minima dal confine di cinque metri con la limitata facoltà di costruire in aderenza solo con pareti cieche. Tale norma locale, tutelando non solo l’interesse privato ad evitare la formazione di intercapedini nocive, ma anche l’interesse pubblico all’ordinato sviluppo urbanistico del territorio nella zona B 7, non poteva essere validamente derogata dalla convenzione del 19.9.1990 intercorsa tra privati (vedi nel senso dell’inderogabilità attraverso convenzioni private delle norme urbanistiche locali che prescrivono distanze dal confine Cass. 25.2.2025 n. 4896; Cass. 2.3.2018 n. 5016; Cass. 6.5.2015 n. 9148; Cass. 23.4.2010 n.9751; Cass. 29.3.2007 n. 7702; Cass. 31.5.2006 n. 12966; Cass. 28.9.2004 n. 19449; Cass. 4.2.2004 n. 2117; Cass. 25.6.2001 n.8661; Cass. 30.3.1983 n. 2331), restando ai privati, in presenza di norme siffatte, solo la possibilità di stabilire la ripartizione tra i fondi della distanza da osservare e non quella di derogarvi (Cass. 4.2.2004 n. 2117).
La sentenza impugnata non solo non ha esattamente individuato la normativa sulle distanze applicabile al momento della sopraelevazione del Rizzi, violando il principio iura novit curia, ma non ha tenuto conto che quando la normativa locale prescrive una distanza minima delle costruzioni dal confine, l’edificazione in aderenza, o sul confine é consentita solo se e nei limiti in cui sia prevista dalla stessa normativa locale, risultando altrimenti derogato l’art. 877 cod. civ..
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, ritiene che mentre nei casi in cui la normativa locale si limiti ad imporre una distanza tra costruzioni più severa rispetto a quella di tre metri
sempre tra costruzioni prevista dall’art. 873 cod. civ., non devono ritenersi derogate la facoltà di costruire in aderenza, o sul confine ed il connesso principio della prevenzione (vedi Cass. sez. un. 19.5.2016 n. 10318), la facoltà di costruire in aderenza debba essere specificamente autorizzata da una norma del piano regolatore locale ove quest’ultimo stabilisca anche o soltanto la distanza minima dei fabbricati dal confine (in tal senso, Cass. 30.7.2024 n. 21237; Cass. 26.4.2024 n.11193; Cass. 14.5.2018 n.11664; Cass. 6.11.2014 n. 23693; Cass. 9.4.2010 n. 8465; Cass. 30.10.2007 n.22896; Cass. 20.4.2005 n. 8283), ed in assenza di una specifica previsione ad opera della normativa locale della facoltà di costruire in aderenza, o sul confine, che deroghi alla distanza imposta dal confine, non possono applicarsi le regole ed i principi previsti dal codice civile.
3) Col terzo motivo ci si duole, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., della violazione di legge per falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 cod. civ. per l’omesso esame delle risultanze istruttorie acquisite al processo e, in particolare, per la mancata applicazione del principio di non contestazione di circostanze fattuali di cui agli artt. 116 e 115 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la doglianza concernente il mancato esame, da parte del giudice onorario, della domanda di demolizione degli sbalzi pensili dei balconi realizzati dal COGNOME, omettendo di esaminare le risultanze istruttorie in atti e di applicare il principio di non contestazione.
La domanda di demolizione degli sbalzi pensili del COGNOME, che in primo grado era stata ritenuta assorbita per la ritenuta operatività in suo favore del principio di prevenzione, in secondo grado é stata invece ritenuta inammissibile per una presunta difformità tra i fatti allegati dagli attuali ricorrenti e le conclusioni, difformità in realtà inesistente perché le allegazioni e le conclusioni vanno tra loro integrate a meno che non siano tra loro incompatibili, e da tale
integrazione si desume che palesemente la demolizione degli sbalzi pensili é stata chiesta per la violazione della distanza di cinque metri dal confine prescritta dall’art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Bari, distanza valevole anche per i balconi che non siano meramente decorativi.
Il terzo motivo é infondato per quanto concerne la lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto non é stata individuata in modo errato la parte che aveva l’onere della prova.
Il motivo stesso é inammissibile per quanto riguarda la lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c.. Secondo quanto statuito dalle sezioni unite di questa Corte, infatti, per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., Cass. sez. un. 20.9.2020 n. 20867; Cass. sez. lav. ord. 20.10.2023 n. 29232), ed inoltre anche una violazione dell’art. 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).
Il terzo motivo é invece fondato, per la parte in cui censura la violazione del principio di non contestazione dell’art. 115 c.p.c., perché il COGNOME non aveva contestato in fatto che i suoi balconi del primo e del secondo piano fuori terra, della larghezza di m 1,20, fossero ad una distanza inferiore a cinque metri dal confine con la proprietà degli attuali ricorrenti, come dagli stessi asserito nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il COGNOME aveva solo sostenuto in diritto, che i balconi dovevano andare esenti da quella distanza, in base alla previsione dell’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Bari, del quale invece la controparte aveva invocato la disapplicazione, perché quella norma locale non poteva derogare alla nozione, riservata alla normativa statale, di costruzione, che per i balconi non meramente ornamentali imponeva di calcolare la distanza legale dalla linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture più avanzate del manufatto (in tal senso Cass. n.20574/2007; Cass. n. 14379/1999). Essendo quindi pacifica l’esistenza dei balconi e chiara la domanda di arretramento per essi proposta contro il COGNOME, il giudice di secondo grado, una volta esclusa l’applicabilità del principio di prevenzione, avrebbe dovuto valutare la fondatezza di quella domanda previa verifica dell’applicabilità della disciplina locale sulle distanze.
4) Col quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 900 e 949 cod. civ. con riguardo al capo di accoglimento della domanda negatoria della loro servitù di veduta avanzata dal COGNOME, confermato dalla Corte distrettuale, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il loro motivo di appello su tale capo. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis , nonostante la possibilità di esercizio della
veduta fosse preclusa per il particolare e accertato stato dei luoghi (presenza tra i due fondi di un muro divisorio dell’altezza di m 1,40 sormontato da una grata metallica, che con tutta evidenza non consentiva di inspicere e prospicere in alienum dalla terrazza dei ricorrenti) e non fosse stata proposta alcuna domanda per la regolarizzazione di luce irregolare.
L’ultimo motivo é fondato, perché premesso che il quarto motivo di appello che viene in rilievo é stato sufficientemente riportato nel suo contenuto alla pagina 25 del ricorso, lo stesso poneva la questione se potesse o meno ipotizzarsi l’esistenza di una veduta esercitata da un muro divisorio dell’altezza di m 1,40 sormontato da una grata metallica, sicché il giudice di secondo grado, a fronte delle perplessità manifestate anche dal CTU, anziché dare per scontata l’esistenza della veduta, avrebbe dovuto verificare se i manufatti presenti consentissero ad una persona di normale statura di inspicere e prospicere in alienum, tenendo conto delle caratteristiche di altezza e spessore del muro divisorio e della condizione dei luoghi ai lati dello stesso.
Sulle spese del presente giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio, in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di COGNOME NOMECOGNOME COGNOME Giuseppe e COGNOME Antonio, respinto il primo motivo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME