Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20508 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11785/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME LIMONI DINA NELLY e LIMONI COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché contro
-intimato –
LIMONI FLAVIO
avverso la sentenza n. 93/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
Udito il Procuratore Generale dott. COGNOME che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, comproprietari di un fondo in Legnago, convennero NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -i primi due usufruttuari e la terza nuda proprietaria del terreno confinante -innanzi al Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago, per sentirli condannare alla demolizione di una tettoia/terrazza, di tre ballatoi e della parete perimetrale prospicente il fondo attoreo, realizzati in violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento dei danni. Inoltre, i COGNOME domandarono l’accertamento dell’insussistenza, a carico del proprio fondo, della servitù di mantenere le predette costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 9 D.M. 1444/68 .
Si costituirono in giudizio i convenuti chiedendo, in via riconvenzionale, la demolizione del fabbricato accessorio di parte attrice.
Il Tribunale adito accolse la domanda di demolizione della tettoia/terrazza e la domanda riconvenzionale.
NOME, NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME gravarono la suddetta decisione. NOME COGNOME nonché NOME e NOME COGNOME resistettero, proponendo a loro volta appello incidentale.
Con sentenza n. 93 del 15 gennaio 2020, previo espletamento di C.T.U., la Corte d’appello di Venezia confermò integralmente la pronuncia di prime cure. I giudici di secondo grado rilevarono che la prova per testi, dalla quale era emersa l’esistenza del fabbricato
accessorio di proprietà Limoni già negli anni ’80, non aveva consentito di confermare il possesso ad usucapionem della minore distanza, rispetto alla disciplina regolamentare, in seguito alle modifiche apportate al predetto manufatto. Inoltre, la Corte territoriale ritenne che il confine tra le proprietà delle parti in causa fosse rappresentato soltanto da una rete metallica e che, sulla scorta del regolamento edilizio comunale, le balconate fossero sottratte all’applicazione delle distanze minime, sia regolamentari, sia ai sensi del D.M. 1444/68. Infine, il Giudice a quo rigettò la doglianza concernente l’ actio negatoria servitutis , ritenendo che il Tribunale, il quale aveva accertato l’osservanza delle distanze da parte dei convenuti, non fosse obbligato a pronunciarsi in ordine all’usucapione della servitù negativa di distanza.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi e NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso e ricorso incidentale, sulla scorta di un unico motivo. NOME COGNOME è rimasto intimato.
Nelle conclusioni scritte il P.G. ha sollecitato l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., le ricorrenti si dolgono del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte d’appello , per un verso, avrebbe ritenuto, sulla scorta della prova testimoniale, che il fabbricato accessorio esistesse già a far data da gli anni ’80 e, per altro verso, contraddicendo la predetta statuizione, avrebbe considerato non provato il possesso ultraventennale d ell’ immobile, come ampliato e ultimato.
Attraverso il secondo motivo , articolato in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 878 e 880 c.c. Nell’aderire acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito alla
rete metallica sovrastante il muro, e non a quest’ultimo, la funzione di demarcazione della linea di separazione tra i due fondi, in tal modo disattendendo la natura comune del muro di confine.
Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 872 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente individuato nella rete metallica posta sulla mezzeria del muro il punto da cui far dipartire la misurazione delle distanze delle costruzioni dal confine, violando il principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo cui le distanze si misurano in relazione alla facciata del muro prospicente la cosa da tenere a distanza.
Con la quarta doglianza, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i tre ballatoi in contestazione come meri balconi, per la sola caratteristica di protendersi per 1,50 metri dal muro perimetrale del fabbricato di controparte in cui si innestano, ritenendoli, pertanto, esonerati dall’osservanza delle distanze regolamentari dal confine.
Attraverso la quinta censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ci si duole della violazione dell’art. 949 c.c.. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto infondata la domanda di negatoria servitutis , articolata a fronte dell’avversa pretesa di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, in spregio a quanto disposto dall’art. 9 D.M. 1444/68. In altri termini, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto che il mantenimento delle costruzioni avversarie avrebbe determinato una servitus inaedificandi a carico del fondo ricorrente.
Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c.. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria degli appellanti, stante la carenza di prova del
danno da essi lamentato, così disattendendo il principio giurisprudenziale secondo cui il danno conseguente alla violazione della normativa in tema di distanze legali deve considerarsi connaturato alla violazione stessa.
Con un unico motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 873 c.c., 3 D.P.R. 380/2001, 36 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Legnago. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la ristrutturazione della tettoia/terrazza, che non aveva modificato la volumetria dell’opera preesistente, costituisse una nuova costruzione e che, in quanto tale, fosse assoggettata al rispetto delle distanze dal confine prescritte dalle N.T.A. del P.R.G. comunale.
Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 13 giugno 2025, i ricorrenti hanno fatto pervenire una rinuncia all’odierno ricorso , a cui hanno aderito i controricorrenti, i quali, a loro volta, hanno rinunciato al ricorso incidentale. Tale rinuncia è stata accettata dalle RAGIONE_SOCIALE ai sensi 90 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, dell’art. 3 fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2025, nella pubblica udienza della