Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30966 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3446-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dal AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in BOLOGNAINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 296/2016 della CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 17.06.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.11.2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
Con sentenza n. 518/2014, il Tribunale di Tempio Pausania -Sezione distaccata di Olbia accoglieva la domanda proposta dal condómino COGNOME NOME -proprietario di un appartamento all’ interno
del complesso condominiale Primamare sito nella località di Porto Cervo -nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’attore lamentava la violazione -da parte della convenuta -delle distanze legali previste dall’art. 873 cod. civ., oltre che l’invasione di una porzione della proprietà attrice. Condannava, pertanto, RAGIONE_SOCIALE al ripristino dello status quo ante mediante demolizione della veranda per la parte eccedente la distanza legale di mt 1,50 dalla confinante proprietà dell’attore.
Impugnavano detta pronuncia dinanzi la Corte d’Appello di Sassari RAGIONE_SOCIALE e la sua avente causa, RAGIONE_SOCIALE, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. Il giudice di seconde cure, in riforma parziale della pronuncia gravata, rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi limitatam ente all’ambiente soggiorno, confermando la condanna di RAGIONE_SOCIALE ad arretrare, fino al limite dei tre metri, la porzione di portico che fronteggia l’immobile di proprietà del COGNOME. Per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte:
dalle risultanze probatorie e dalla documentazione in atti si evince che la costruzione della RAGIONE_SOCIALE confina con il cortile di proprietà condominiale ad uso esclusivo dell’appellato: circostanza che incide sull ‘esclusione della legitimatio ad causam del COGNOME (oltre che sulla violazione di diversa norma del codice civile, ossia l’art. 1102 , non già l’art. 873 );
consegue sia il rigetto della domanda di invasione, mediante opere poste in essere da RAGIONE_SOCIALE, dello spazio aereo che occupa in minima parte il cortile condominiale del quale il COGNOME ha solo l’uso esclusivo ; sia il rigetto della domanda di arretramento di porzione dell’opera realizzata dall’appellata, atteso che l’attuale soggiorno di proprietà della RAGIONE_SOCIALE frontistante la sola area
comune risulta a distanza superiore ai tre metri previsti dal codice civile;
invece, per quanto attiene al portico realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, la distanza tra le vetrate della proprietà appellante e la parete di proprietà del COGNOME è inferiore ai tre metri, con conseguente conferma in parte qua dell ‘impugnata pronuncia di primo grado.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
Si difendeva COGNOME NOME depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Lamentano le ricorrenti che la sentenza d’appello ha condannato RAGIONE_SOCIALE all’arretramento della porzione di portico che fronteggia l’immobile di proprietà del COGNOME fino al limite di tre metri tra costruzioni: si tratta di fatto diverso e non allegato specificamente nell’at to di citazione del COGNOME, con il quale la corte di seconde cure ha corretto d’ufficio la domanda introduttiva , in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In effetti, in base al principio della prevenzione temporale, RAGIONE_SOCIALE aveva costruito per prima in appoggio e in aderenza sul preesistente muro di confine con la proprietà COGNOME, e pertanto non era tenuta ad arretrarsi di mt. 1,50 dal confine.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. E’ infondato in quanto la doglianza non attinge alla ratio della sentenza impugnata : la Corte d’Appello di Sassari ha corretto il giudice di prime cure stabilendo che il COGNOME non è proprietario del cortile confinante, e
che l’area do ve sarebbe avvenuto lo sconfinamento è di proprietà comune, ex art. 1117 cod. civ. Così facendo ha rigettato la domanda -accolta dal giudice di prime cure -di invasione dello spazio aereo e di arretramento della porzione d’opera realizzata, corrispondent e all’attuale soggiorno. Con riferimento, invece, alla domanda proposta dall’allora attore COGNOME, che nell’atto di citazione lamentava l’invasione anche della di lui proprietà con le opere effettuate dalla convenuta, la Corte d’Appello ha valutato la dist anza tra la vetrata, nuova opera di RAGIONE_SOCIALE, e la parete di proprietà esclusiva del COGNOME, escludendo peraltro la gronda e la mantovana che, invece, invadono la proprietà condominiale ad uso esclusivo del COGNOME, rilevando la violazione dell’ar t. 873 cod. civ. in quanto inferiore ai tre metri lineari. L a Corte d’Appello ha dato séguito alla domanda di arretramento rispetto alla distanza tra costruzioni formulata dall’attore già nell’originaria editio actionis (come emerge dallo stesso riferimento agli artt. 873 e segg. contenuto nello stralcio delle conclusioni attoree trascritto a pag. 3, rigo 2, del ricorso): dunque senza violazione alcuna dell’art. 112 c od. proc. civ. La Corte distrettuale ha, semmai, ridotto la porzione immobiliare da arretrare, rispetto alla domanda originaria che, invece, era riferita ai manufatti lungo tutto il confine perimetrale.
1.2. Quanto al l’invocato principio della prevenzione temporale, ai fini dell’esclusione della violazione delle distanze lungo il muro di cinta, si tratta di questione introdotta per la prima volta in sede di legittimità: sotto questo profilo -come prontamente rilevato nel controricorso (p. 2, ultimo capoverso; p. 3, 1° capoverso) il motivo è inammissibile, perché si traduce nella violazione del diritto di difesa della controparte.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873, 877, 878, 880, 881 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Con distinte censure, lamentano le ricorrenti: a) l’errata qualificazione della ristrutturazione effettuata da RAGIONE_SOCIALE come nuova costruzione. Nella prospettazione della ricorrente, invece, il consolidamento e la riedificazione in muratura del precedente manufatto in legno non può essere qualificata come nuova costruzione, in quanto essa ha mantenuto il medesimo perimetro, la medesima altezza, area e sagoma del fabbricato in legno preesistente, come emerge dalla C.T.U., p. 6, e pertanto RAGIONE_SOCIALE non era tenuta ad osservare le distanze dal confine; b) l’errata considerazione della mantovana in legno e della grondaia ai fini del calcolo delle distanze legali, laddove a norma dell’art. 878, comma 2, cod. civ. è consentita la costruzione in appoggio sul muro di cinta posto sul confine: in virtù del principio della prevenzione temporale, spetta a colui che chiede l’arretramento del fabbricato altrui dimostrare di aver costruito per primo; c) l’omessa considerazione del fatto che le parti confinanti avevano derogato alle distanze legali: il Piano di lottizzazione, infatti, non specifica le distanze da mantenere tra le sette unità immobiliari che costituiscono il complesso Primamare, e pertanto da ciò si deve dedurre la deroga alle distanze legali operata dalle parti. Infine, non si può applicare la disciplina sulle distanze legali allo sconfinamento rappresentato dalla mantovana in legno e dalla grondaia in rame, aventi funzione di mera rifinitura ed estranei alla nozione di costruzione (Cass. n. 25195/2008; Cass. n. 13109/1992; Cass. n. 2094/2014; Cass n. 20999/2013); d) l’abuso del diritto perpetrato dal COGNOME, il quale dopo aver approvato la realizzazione d ell’opera in sede di assemblea condominiale -aveva successivamente agito in giudizio per la sua demolizione, venendo contra factum proprium : l ‘assemblea del 10.08.2006 aveva discusso
delle difformità di progetto, e l’amministratore si era impegnato ad intervenire.
2.1. Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni. Innanzitutto, nel mezzo di gravame -concepito come motivo d’appello – la ricorrente non rivolge alla sentenza di seconde cure rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., poiché non denuncia l’omesso esame di un fatto «storico» decisivo, ma si duole, piuttosto, di asseriti errori di valutazione, commessi dal giudice di merito, circa l’esatto contenuto delle risultanze probatorie.
2.2. Per ciò che attiene alle doglianze riportate supra al punto 2, lett. a), c) e d), le ricorrenti rimettono in discussione l’apprezzamento in fatto del giudice del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili, ed in sé coerente: il giudice di seconde cure, avvalendosi delle risultanze probatorie, ha esaustivamente argomentato sulla natura di nuova costruzione da attribuirsi al portico (v. sentenza, p. 3, 1° e 2° capoverso). L’orientamento consolidato in materia della giurisprudenza di legittimità è nel senso che nell’ambito delle opere edilizie -anche alla luce dei criteri di cui all’art. 31, primo comma, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457- la semplice «ristrutturazione» si verifica ove l’intervento edilizio interessi un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali (muri perimetrali, strutture copertura), nel mentre è ravvisabile l’ipotesi di «nuova costruzione», come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, in presenza di aumenti di volumetria ( ex plurimis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28612 del 15/12/2020, Rv. 659841 -01; Cass. Sez. 2, Sent. n. 15041 del 2018; Cass. Sez. U, Ord. n. 21578 del 2011). Nel caso che ci occupa, il giudizio espresso dalla Corte d’Appello circa la
sussistenza dei requisiti essenziali (sostituzione del tetto in legno con uno in cemento, di una parete in graticcio in legno con ampie vetrate), per attribuire la qualifica di nuova costruzione al portico di cui è causa, preesistente le modifiche apportate dalla controricorrente, non può essere sindacato in questa sede, essendo un giudizio di fatto scevro da criticità logico-giuridiche.
Per il resto, la Corte distrettuale ha osservato che non vi sarebbe alcuna prova che il COGNOME avesse aderito alla costruzione dell’opera così come realizzata dalle appellanti (v. sentenza, p. 3, 3° capoverso): tanto basta ad escludere sia l’asserit o consenso del COGNOME alla rinuncia alle distanze legali, sia il venire contra factum proprium .
Occorre, dunque, rammentare che l’ apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 -01; Cass. 7/12/2017, n. 29404, conf. da ex multis : Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27076 del 14.09.2022).
2.3. Quanto al punto sub lett. b) ( l’errata considerazione della mantovana in legno e della grondaia ai fini del calcolo delle distanze legali), esso è infondato poiché non attinge alla ratio della sentenza impugnata. Come già messo in evidenza sub 1.1., la Corte d ‘ Appello di Sassari ha ben precisato che, ai fini del calcolo delle distanze legali tra la vetrata della proprietà RAGIONE_SOCIALE e la parete
dell’appartamento di proprietà COGNOME, delle gronde non si tiene conto (v. sentenza p. 2, ultimo rigo).
Per la questione della prevenzione, infine, ci si riporta a quanto statuito sub 1.2.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 2.400 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda