Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21819 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9854 – 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del LEGALE pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
COGNOME NOME e IACOLARE NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 3366/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 5/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie del controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 7/12/2010, NOME COGNOME, quale proprietario di un appezzamento di terreno sito in Quarto, località INDIRIZZO Monteleone, identificato in catasto al foglio 1 p.lla 747, convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali proprietari di due fondi, identificati con le p.lle 903 e 843 dello stesso fgl 1, confinanti con la sua proprietà, chiedendo tra l’altro che fosse dichiarata l’illegittimità dell’apposizione , sul fondo dei convenuti e in prossimità del loro confine, del serbatoio di metano di cui al grafico allegato al permesso di costruire n. 139/2009, in quanto implicante asservimento del fondo di loro proprietà, con conseguente ordine di rimozione.
Costituendosi, i convenuti COGNOME e NOME chiamarono in manleva la RAGIONE_SOCIALE che conduceva in locazione il fondo identificato con la p.lla 843 e aveva realizzato sul fondo un distributore di carburante; la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE resistette alla domanda.
Con sentenza n. 15098/2015, il Tribunale di Napoli accolse le domande attoree e, applicando alla fattispecie l’art. 13.2.1. dell’allegato 1 del d.P.R. 24 ottobre 2003 n.340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione) e le distanze ivi previste, condannò NOME
NOME e NOME COGNOME, in relazione alla particella 843 di proprietà di entrambi, a posizionare il serbatoio di g.p.l. in modo che il punto di riempimento distasse 30 mt. dal confine e il serbatoio distasse 20 mt., oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; condannò quindi la RAGIONE_SOCIALE a rivalere i locatari di tutte le somme e le spese correlate allo spostamento del serbatoio.
Con sentenza n. 3366/2020, la Corte d’appello di Napoli , ritenuto ammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE , perché anche il terzo chiamato in garanzia impropria può autonomamente impugnare le statuizioni di primo grado relative al rapporto principale, purché abbia impugnato anche la statuizione di accoglimento della domanda principale, lo rigettò quanto alla censura della inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 13.2.1. dell’allegato 1 del d.P.R. 340/2003.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memorie; i coniugi COGNOME e NOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione a ll’art.13 del d.P.R. 340/2003, prospettando la nullità della sentenza resa in violazione delle norme che disciplinano la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione.
Rimprovera alla Corte d’appello di avere confermato la correttezza dell’applicazione del parametro previsto da questa legge per determinare la distanza del serbatoio, sebbene la norma disciplini le distanze di sicurezza esterne dagli elementi pericolosi dell’impianto rispetto al perimetro di fabbricati esterni, laddove il fondo confinante degli attori è inedificato.
Il motivo è infondato.
La normativa applicabile alla fattispecie è contenuta nell’articolo 890 cc a norma del quale chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, voglia fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Secondo l’interpretazione ormai consolidata, (v. ipotesi di impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta) la norma stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale. In difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino a quello in cui è stato installato il citato serbatoio dev’essere, invece, accertata dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento e anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. In questo secondo caso, la presunzione è superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino. (Cass. Sez. 2, n. 9267 del 16/04/2018; Sez. 2, n. 10607 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4286 del 22/02/2011; Sez. 2, n. 6217 del 23/05/1992).
Nel caso in esame, l a Corte d’appello , dato atto della mancanza di regolamenti specifici, ha motivato, alle pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, perché abbia ritenuto utile, quale parametro di misurazione delle distanze di sicurezza, la norma speciale dettata dall’art. 13 dell’allegato 1 al d.P.R. 24/10/2003 n. 340, cioè del Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione
stradale di RAGIONE_SOCIALE. per autotrazione: in particolare, ha focalizzato la moti vazione della correttezza dell’ applicazione di questa norma speciale sulla valutazione operata dal legislatore per stabilire quali distanze dal confine possano scongiurare ogni possibile pericolo per chi si trovi sul fondo e garantire la rapidità di intervento in caso di accidente.
Il giudice di merito -contrariamente a quanto afferma il ricorso -non ha applicato sic et simpliciter il DPR n. 340/2003, ma, una volta dato atto della ‘ mancanza di regolamenti specifici ‘ (v. pag. 8 rigo 1 sentenza), ha ritenuto di utilizzare la previsione del DPR solo come parametro per fissare la distanza di sicurezza da osservare, come prescrive l’art. 890 cc (v. anche pagg. 5 e ss sentenza).
In tal senso, l’esercizio del prudente apprezzamento è stato correttamente esercitato.
In conseguenza, allora, è necessario comunque mantenere la distanza di sicurezza per il serbatoio di sostanze pericolose, pur in mancanza attuale di costruzioni, perché questa Corte ha già chiarito che, in questa ipotesi, non è legittimamente invocabile il principio cosiddetto «della prevenzione», di cui agli artt. 873, 875 cod. civ., da parte del soggetto interessato alla edificazione di un deposito di gas liquido perché, indipendentemente dal momento in cui l’installazione venga compiuta, egli è il solo obbligato al rispetto delle distanze «necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza», come prescritto dall’art. 890 cod. civ ..
L ‘art.890 cod. civ., infatti, intende tutelare proprio i fondi vicini dal pericolo di danni connesso all’installazione di depositi ritenuti de iure pericolosi: il fatto che l’installazione sia stata effettuata prima dell’edificazione sul fondo confinante non conferisce alcun vantaggio, perché non sono i vicini che intendano costruire successivamente a dover osservare la distanza di sicurezza.
Il deposito può ritenersi legittimamente realizzato, pertanto, soltanto se non sia a priori possibile, nel raggio della distanza prescritta o ritenuta di sicurezza e in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, che una costruzione venga in futuro ad esistenza, ma ciò, nella specie, non è riportato, né risulta accertato: altrimenti, l’installazione deve avvenire costituendo già all’interno del proprio terreno la prescritta zona di sicurezza verso l’esterno (Cass. Sez. 2, n. 12077 del 27/11/1998; Sez. 2, n. 2423 del 19/04/1982).
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della ricorrente RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore; non vi è statuizione sulle spese di NOME COGNOME e NOME COGNOME che non hanno svolto difese.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., chiesta dal controricorrente, perché nella sottoposizione a questa Corte, con il ricorso, del controllo di correttezza in diritto e in fatto della sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna colpa grave.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda