Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5728-2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2396/2021 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/12/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Lucca, invocandone la condanna ad arretrare il garage da essi realizzato sino al rispetto della distanza legale dal confine tra le rispettive proprietà delle parti.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 447/2015, accoglieva la domanda, condannando i convenuti ad arretrare la loro fabbrica sino a 5 metri dal confine, ritenendo non operativo il principio di prevenzione e preclusa la possibilità di costruire in aderenza, poiché la normativa locale imponeva il rispetto tanto di una distanza minima dal confine (appunto, 5 metri) che di un distacco minimo di 10 metri tra i fabbricati.
Con la sentenza impugnata, n. 2396/2021, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisine di prime cure, dichiarando assorbito l’appello incidentale spiegato dagli odierni controricorrenti.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e NOME COGNOME.
A seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 c.p.c., la parte ricorrente, con istanza del 1.3.2024, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. La parte controricorrente ha altresì depositato nota delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, 4, 7 e 33 della legga n. 1150 del 1942, 2 e 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, 17 della legge n. 765 del 1967 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che il piano di lottizzazione deve sempre conformarsi alle prescrizioni del piano regolatore generale, anche in tema di distanze, senza considerare che la portata vincolante della pianificazione urbanistica generale è limitata alla disciplina dello jus aedificandi e non anche alla materia delle distanze, che possono essere derogate dal piano di lottizzazione.
Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 17 della legge n. 765 del 1967, 9 del
D.M. n. 1444 del 1968, 873, 875, 877 e 2909 c.c., 11 delle preleggi, 42 del regolamento edilizio del Comune di Piazza al Serchio del 24.10.1983, 97 del regolamento edilizio del predetto Comune del 2005 e 99 del regolamento edilizio vigente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la possibilità di edificare sul confine, ritenendo sussistente l’obbligo di rispettare la distanza minima di 5 metri dallo stesso.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, sia le disposizioni contenute nel piano di lottizzazione che quelle previste da codice civile dovrebbero prevalere sulle diverse previsioni della normativa regolamentare locale contenuta nel piano regolatore generale. Quest’ultimo, inoltre, non avrebbe dovuto essere preso in esame, poiché il regolamento edilizio locale, sia nella versione esistente nel 1983 (epoca della realizzazione della costruzione di cui è causa), sia in quelle successive, prevede sempre la possibilità di costruire in aderenza a pareti non finestrate.
La tesi non considera che, nella specie, la Corte distrettuale ha accertato che il P.R.G. prevedeva non soltanto una distanza tra fabbricati, pari a dieci metri, ma anche una distanza minima dal confine, pari a 5 metri (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) ed ha accolto la domanda, limitatamente alla distanza dal confine, poiché gli originari attori avevano contenuto la loro domanda al solo rispetto di detta distanza, senza far riferimento a quella, maggiore, prevista tra gli edifici (cfr . pag. 9 della sentenza). Ne deriva che il riferimento alla facoltà di costruire in aderenza non appare puntuale, ai fini della decisione del caso in esame, poiché in presenza di due distinte e concorrenti prescrizioni, impositive di una distanza minima dal confine e tra i fabbricati, l’eventuale derogabilità della seconda non fa venir
meno l’obbligo di rispettare la prima. Inoltre, le censure non tengono conto che la norma regolamentare invocata, in concreto, dalla parte ricorrente autorizza la costruzione in aderenza a pareti non finestrate; nel caso di specie, la sentenza impugnata non accerta che, in concreto, le pareti dei due edifici non avessero aperture, né tale requisito emerge dalla lettura del ricorso, poiché la parte ricorrente non indica alcun elemento dal quale emergerebbe la relativa prova, né dà atto del momento del giudizio di merito, e dello strumento processuale, con il quale la predetta dimostrazione sarebbe stata, in ipotesi acquisita agli atti, con conseguente deficit di specificità della doglianza, sotto tale profilo.
Con il terzo motivo, invece, la parte ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 3697, 2727, 2729 c.c., 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nonché l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato le risultanze delle prove documentali acquisite agli atti del giudizio di merito, dalle quali sarebbe emersa la dimostrazione della legittimità della fabbrica realizzata dagli odierni ricorrenti.
La censura è inammissibile, per la parte in cui viene sollevato il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme la deducibilità del vizio di omesso esame di fatto decisivo è preclusa. Peraltro, nel caso di specie l’omesso esame cadrebbe non su un fatto ma un documento, e sul punto va ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, ‘… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o
estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
Per quanto invece attiene al vizio di violazione di legge, va precisato che non si configura alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che ‘In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che ‘In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa
indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360).
Le censure proposte dalla parte ricorrente si risolvono nella mera contrapposizione, alla complessiva valutazione del fatto e delle prove prescelta dalla Corte distrettuale, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Poiché esso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda