Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7340 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7340 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2260/2018 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale Dorapp.te pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 7365/2017 depositata il 23/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– Il Monte dei Paschi di Siena ricorre per due mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, contro la sentenza del 23 novembre 2017, con cui la Corte d’appello di Roma, per quanto rileva, ha così provveduto: « b) rigetta l’appello relativo alla domanda con cui la curatela ha chiesto revocarsi ex art. 67 primo comma n. 2 L.F. il pagamento meglio indicato in motivazione, con conseguente conferma della condanna emessa dal Tribunale al pagamento della somma di euro 277.245,03 ».
– Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
– Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
4 . – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 342 c.p.c..
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 346 c.p.c. nonché 2909 c.c.
RITENUTO CHE
5 . – Il ricorso è fondat o
5 .1. – È fondato il primo mezzo.
Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare quanto segue:
-) stante l’escussione d a parte di RAGIONE_SOCIALE, anteriormente alla sentenza dichiarativa, di un pegno concessole dalla società poi fallita, con conseguente incameramento della somma di euro 277.245,03, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto contro la banca, in via gradata, domanda di nullità del pegno, di revoca del pagamento dell’importo menzionato ai sensi dell’articolo 67, primo comma, numero 2, della legge fallimentare e di revoca dello stesso pagamento ai sensi del secondo comma della stessa norma; il tutto con condanna della convenuta alla restituzione della somma;
-) il Tribunale di Latina adito ha accolto la prima domanda con sentenza recante il seguente dispositivo: « accoglie la domanda avanzata in via principale da parte della curatela attrice e per l’effetto dichiara la nullità del patto di costituzione del pegno datato 19.02.2002 e condanna pertanto la società convenuta alla restituzione della somma pari a… »;
-) la sentenza di primo grado si diffonde peraltro, in motivazione, anche sulla sussistenza dei presupposti per la revocatoria del pegno ex art. 67 1° comma l. fall.;
-) la banca ha interposto appello contro tale sentenza, censurandola per aver dichiarato la nullità del pegno in erronea applicazione dei requisiti richiesti dall’articolo 2787 c.c.;
-) la banca ha altresì dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell e due domande di revocatoria avanzate dal RAGIONE_SOCIALE;
-) la Corte d’appello di Roma ha dichiarato fondato il motivo di gravame volto a contestare la statuizione di invalidità del pegno; tuttavia, in asserita applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il decisum va ricostruito non solo sulla base del dispositivo ma anche della motivazione, ha ritenuto che il tribunale avesse accolto « anche la domanda con cui la curatela lamentava la anormalità del pagamento cui aveva dato luogo l’operazione sopra descritta », ovvero la domanda di revocatoria del pegno ai sensi del primo comma dell’art. 67 l.fall., ed ha dichiarato inammissibile, perché generico, il motivo che la banca avrebbe proposto contro detta statuizione.
Ora, tale a ffermazione di inammissibilità del motivo riferito all’accoglimento della revocatoria – è totalmente errata: giacché la corte di merito, lungi dall’interpretare il dispositivo alla luce della motivazione, ha immaginato esistente una statuizione, quella di accoglimento della revocatoria, che il tribunale non ha affatto pronunciato.
Difatti, avendo dichiarato espressamente la nullità del pegno, in accoglimento, nel dispositivo, della domanda principale, il giudice di primo grado non può aver simultaneamente accolto – e, per la contraddizione che nol consente, non avrebbe potuto farlo neppure se avesse voluto, sulla base di detto dispositivo – anche la domanda di revocatoria, quantunque abbia ritenuto in motivazione di esprimere la propria opinione sul punto: è in proposito superfluo rammentare che l’accoglimento di quest’ultima presuppone un pagamento in sé valido, quantunque inefficace, pagamento valido insuscettibile di essere predicato una volta che il titolo posto a monte di esso sia stato dichiarato nullo.
Il ragionamento della c orte d’appello avrebbe potuto semmai avere un senso se il tribunale, cumulate diverse motivazioni tali da sostenere alternativamente, quali distinte rationes decidendi , l’accoglimento della mera pretesa di ripetizione di indebito spiegata dal RAGIONE_SOCIALE, come conseguenza delle diverse prospettazioni, perché a scelta sine causa ovvero ob causam finitam , avesse poi adottato un dispositivo di condanna della banca al pagamento del dovuto, punto e basta; il ragionamento svolto non ha invece alcun senso a fronte della statuizione di cui si è detto.
In altri termini, la c orte d’appello ha richiamato il noto principio secondo cui il decisum si ricostruisce non solo attraverso il dispositivo, ma anche attraverso la motivazione, ma poi lo ha completamente disapplicato, poiché ha ritenuto di stabilire quale fosse il decisum sulla base della sola motivazione, senza tenere in alcun conto il pur chiaro, assolutamente inequivoco, dispositivo.
Va da sé che, in assenza di una statuizione in ordine alla domanda di revocatoria, la c orte d’appello non poteva ritenere che la statuizione vi fosse, e che l’appello in proposito fosse generico, confermando una pronuncia che il tribunale non aveva affatto adottato.
5 .2. – Il secondo motivo è assorbito.
6 . – La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che verificato se il RAGIONE_SOCIALE abbia espressamente riproposto le domande di revocatoria del pegno o vi abbia rinunciato, ex art. 346 c.p.c., nel primo caso pronuncerà sulle stesse e provvederà, comunque, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.