Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34323 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 29926-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, nonché dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali erede di COGNOME NOME,
elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, anche quale difensore di se stesso;
-ricorrenti incidentali –
nonché contro
COGNOME NOME, SCAGLIA NOME;
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 289/2020 depositata il 20 febbraio 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e del terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei primi due motivi del ricorso principale e rigetto dei restanti;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e del terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei primi due motivi del ricorso principale e rigetto dei restanti;
uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME per la ricorrente principale e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO COGNOME per i ricorrenti incidentali;
MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 10 dicembre 2007 le germane NOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (rispettivamente moglie e figli del loro fratello defunto NOME COGNOME -classe DATA_NASCITA) per ottenere, non solo la declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria relitta dal loro padre NOME COGNOME -in base al testamento olografo dell’11/2/1957 e dalla loro madre NOME COGNOME -secondo le norme della successione legittima, essendo quest’ultima deceduta ab intestato , ma anche la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per la mancata fruttificazione di un immobile -sito in Palermo, INDIRIZZO -che gli stessi, nella disponibilità dell’immobile, avrebbero deliberatamente omesso di locare.
Le germane convenivano in giudizio anche NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA), omonimo del fratello delle attrici già deceduto alla data del giudizio, e NOME COGNOME, soggetti estranei alle due comunioni ereditarie ma titolari di modeste quote dell’immobile in INDIRIZZO facente parte della massa relitta da NOME COGNOME.
Si costituivano in giudizio i convenuti NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, i quali, nel confermare la ricostruzione operata dalle attrici con riferimento al patrimonio ereditario dei defunti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenevano che l’asse fosse più ampio di quello descritto dalle stesse attrici, assumendo che della massa ereditaria dovessero far parte anche i beni mobili e immobili oggetto di atti di donazione e costituzione in dote in favore delle attrici giusta atti del 5/1/1954 in favore di NOME COGNOME e del 20/2/1954 in favore di NOME COGNOME.
I convenuti chiedevano che dell’immobile ubicato nella INDIRIZZO Agrigento fosse da ritenersi parte della massa ereditaria solo la quota di spettanza del de cuius NOME COGNOME e non anche le quote spettanti ad altri congiunti (NOME, NOME e NOME COGNOME), trasferite al defunto NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA) e in ogni caso dallo stesso usucapite, ed inoltre, che l’immobile sito in Palermo, tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, non fosse considerato appartenente alla massa ereditaria relitta da NOME COGNOME, in quanto acquistato con provvista proveniente esclusivamente dal defunto NOME COGNOME ovvero dal medesimo usucapito.
In via subordinata, nell’ipotesi in cui il predetto immobile non fosse stato ritenuto estraneo all’asse ereditario oggetto di divisione, i convenuti chiedevano la condanna delle attrici al rimborso della somma di denaro versata da NOME COGNOME a titolo di prezzo di acquisto, maggiorata dagli interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 235 del 10 febbraio 2016, pronunciato il difetto di legittimazione passiva di NOME, NOME e NOME COGNOME, dichiarava aperta la successione ereditaria di NOME COGNOME e NOME, ordinando la divisione dei beni ereditari, in parte mediante attribuzione a NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME (DATA_NASCITA), ad NOME COGNOME (1930) e a NOME COGNOME di determinati beni, in parte mediante estrazione a sorte tra NOME e NOME COGNOME delle quote 1 e 2 individuate dal CTU, ed in parte mediante estrazione a sorte tra NOME e NOME COGNOME, e NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME (DATA_NASCITA) di altre tre quote individuate dal CTU.
Il giudice di merito, infine, rigettava ogni altra domanda, compensando per intero tra le parti le spese di lite e poneva quelle della CTU a carico di tutte le parti pro quota ereditaria nei rapporti interni e in solido nei confronti del CTU.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME interponevano appello.
Resistevano in giudizio NOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, proponendo anche appello incidentale e appello incidentale condizionato.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 289 del 20 febbraio 2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’inammissibilità della domanda di divisione proposta da NOME e NOME COGNOME, eliminando le pronunce consequenziali e confermando nel resto la sentenza impugnata con condanna degli appellati in solido al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di secondo grado, innanzitutto, in accoglimento del primo motivo di appello, con cui gli appellanti lamentavano l’omessa declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di divisione dell’asse ereditario, affermava che, poiché lo scioglimento della comunione sui beni implica la trasformazione del diritto spettante a ciascun condomino sulla cosa comune, con l’attribuzione di una porzione di tale diritto in proprietà esclusiva, la relativa domanda deve necessariamente essere supportata dalla prova rigorosa dell’attuale titolarità dei beni in capo ai condividenti.
Nel caso di specie, tale onere non era stato assolto, non essendo stata fornita dalle attrici, NOME e NOME COGNOME, in primo grado, la documentazione idonea a dimostrare la provenienza del bene in capo ai contendenti né che i predetti ne siano intestatari, essendosi le stesse limitate a produrre le certificazioni catastali e una relazione tecnica.
In merito, poi, alla domanda riconvenzionale subordinata di usucapione dell’immobile sito in PalermoINDIRIZZO INDIRIZZO, il Collegio riteneva non fosse stata fornita dalla COGNOME la prova delle circostanze di fatto indispensabili per dimostrarne il possesso ad usucapionem . In particolare, il giudice di secondo grado condivideva le conclusioni del Tribunale secondo le quali il possesso sul bene de quo era cominciato insieme al de cuius NOME COGNOME, quindi con il consenso di quest’ultimo, cosicché doveva ritenersi che la relazione con la cosa da parte di NOME COGNOME (DATA_NASCITA) fosse stata di mera detenzione e che la mancata opposizione degli altri coeredi a tale godimento non era sufficiente a far ritenere che vi fosse stato un mutamento nel titolo del suo godimento.
In secondo luogo, la Corte evidenziava come si evincesse in maniera univoca dal tenore letterale della lettera del 23/3/1998 che i beni in possesso delle sorelle non erano gli unici beni ereditari e che, quindi, l’unico non in possesso delle stesse (ed in possesso invece di NOME COGNOME, precisamente quello di INDIRIZZO) era pure un bene della comunione.
Il giudice di merito aggiungeva che in ogni caso nessuna prova era stata fornita in ordine al possesso esclusivo da parte di chi ha
proposto la domanda e su cui, ai sensi dell’art. 2697 c.c. gravava il relativo onere.
La Corte territoriale rilevava, inoltre, che non è univocamente significativo che il coerede -il quale possiede ‘ animo proprio ‘, a titolo di comproprietà e che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario -abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione ‘ iuris tantum ‘ che abbia agito nella qualità e operato anche nell’interesse degli altri.
In ordine alla domanda di usucapione dell’immobile di INDIRIZZO il giudice di secondo grado, dopo aver evidenziato come il Tribunale, con pronuncia che comprendeva tutte le domande ulteriori rispetto a quella di divisione e, quindi, anche quella di usucapione del detto immobile, le aveva rigettate, affermava che in ogni caso, a sostegno dell’allegazione svolta in primo grado, secondo cui l’immobile poteva costituire elemento della massa ereditaria relitta del de cuius NOME COGNOME limitatamente alla sua quota (con esclusione delle quote di NOME, NOME e NOME di cui era erede testamentario NOME COGNOME che l’avrebbe acquisito per usucapione), non era stata fornita alcuna prova.
Infine, la Corte territoriale faceva propria la tesi interpretativa del giudice di primo grado secondo la quale sarebbe implicita nel testamento di NOME COGNOME una dispensa di collazione delle coeredi NOME e NOME dei beni oggetto della costituzione di dote. Il giudice del gravame affermava, infatti, che il tenore della disposizione testamentaria dell’11/2/1957 appare
inequivoco e non lascia spazio ad una interpretazione della volontà del testatore diversa da quella attribuitagli dal Tribunale, secondo la quale con l’espressione con cui legava al figlio NOME ‘ il quartino di INDIRIZZO venutomi in eredità a seguito della morte di mio fratello NOME e ciò per obbedire alla volontà espressami da mio zio dott. NOME COGNOME ‘ ed ‘ il quarto a piano rialzato del palazzo Sciascia, gli scantinati affittati alla Sanità e la lavanderia in terrazza… e ciò per metterlo alla pari delle mie figlie NOME e NOME che ho dotate ‘ il de cuius volesse sottrarre le attrici all’obbligo di collazione. In particolare, NOME COGNOME con detta espressione, considerato anche che il testatore era AVV_NOTAIO e, quindi, consapevole del valore giuridico delle espressioni utilizzate, voleva sottrarre all’obbligo della collazione, dispensandole implicitamente, le donazioni in favore delle figlie come aveva fatto per il legato in favore del figlio, bilanciando le rispettive disposizioni in modo da garantire un trattamento paritario ai tre figli.
Per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso basato su sei motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
La ricorrente principale resiste al ricorso incidentale con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina dei tre motivi di ricorso incidentale, che investono la decisione della Corte d’appello di ritenere inammissibile la domanda di divisione dei beni in comunione tra le parti, sul presupposto dell’assenza della documentazione necessaria a tal fine.
In particolare, il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 713, 948, 1111, 2650 c.c. e 784 ss. c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte pronunciato l’inammissibilità della domanda di divisione giudiziale proposta dalle germane NOME e NOME COGNOME, ritenendo erroneamente che in un giudizio di divisione ereditaria sia a carico dei coeredi la medesima prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà.
A parere dei ricorrenti, il ragionamento della Corte territoriale muoverebbe da un presupposto erroneo in quanto, se è vero che con la divisione si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, tuttavia, la produzione di questo effetto non richiederebbe alcun atto di cessione o alienazione fra i condividenti. Non sarebbe stata necessaria alcuna produzione documentale ulteriore rispetto a quella già versata in atti nel giudizio di merito, stante anche la mancata contestazione delle controparti sull’indicazione del compendio ereditario da dividere, essendo pertanto la declaratoria di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria una conseguenza dell’erronea applicazione, al giudizio di divisione ereditaria, di principi più propriamente applicabili alle azioni di rivendicazione o
di mero accertamento della proprietà nelle quali si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore rispetto ad un convenuto.
Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d’Appello accolto la domanda dell’appellante e dichiarato l’inammissibilità della divisione nonostante la tardività dell’eccezione sollevata dagli appellati, in violazione dell’art. 345 c.p.c. che vieta espressamente l’introduzione di domande nuove in appello.
Secondo i ricorrenti l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria mossa dalla COGNOME, e fondata sulla pretesa mancanza di documentazione utile all’esatta individuazione della proprietà dei beni oggetto della richiesta di scioglimento della comunione ereditaria e sull’esatta individuazione dei coeredi, sarebbe stata sollevata per la prima volta solo con l’atto di appello, dal momento che in prime cure NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME avevano aderito alla domanda di scioglimento della comunione pur rimodulando la composizione delle due masse da dividere.
Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 183 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale, nell’accogliere la censura dell’appellante e nel disattendere la rilevata tardività dell’eccezione di inammissibilità, sostanzialmente deciso ex officio di pronunciare l’inammissibilità della divisione giudiziale, omettendo di rispettare il principio del contraddittorio e non
consentendo alle parti stesse di confrontarsi sulla documentazione già versata in atti e sulla possibilità di integrarla, assegnando alle stesse un termine, non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni, per il deposito delle memorie ex art. 101 c.p.c.
1.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
La sentenza impugnata ha, infatti, deciso la controversia, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione, discostandosi dalla soluzione alla quale ha invece inteso accedere la più recente giurisprudenza di questa Corte (si veda ex multis, da ultimo, Cass. n. 15342/2025).
A partire da Cass. n. 10067/2020, è stato, infatti, affermato il principio secondo cui nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita. Il
principio è stato poi ribadito in motivazione da Cass. n. 21716/2020, che ha specificamente esaminato proprio le questioni poste dai motivi in esame, in relazione ai profili che investono le regole di riparto dell’onere della prova.
A tal fine è stata valorizzata l’importanza del principio di non contestazione, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 2951/2016) secondo cui, se è pur vero che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, essendo la sua carenza, sia attiva che passiva rilevabile di ufficio dal giudice, ciò presuppone che risulti dagli atti di causa. Inoltre, ancorché le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore abbiano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, restano ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. Sebbene sia auspicabile che il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione (ovvero, come nella specie, di riduzione) verifichi in limine litis l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti o al de cuius (e ciò preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipocatastale, che consente
di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza), ove però le parti convenute in giudizio non contestino l’effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, ed ove, come nella specie, anche dalle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio, non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni e donati in capo alle stesse parti, la contestazione, in assenza di una puntuale allegazione di elementi probatori che denotino l’erroneità del convincimento del giudice circa la situazione di comproprietà, è inammissibile, in quanto formulata, anche in relazione alla pretesa violazione del principio del litisconsorzio necessario, in via del tutto ipotetica, ed in contrasto, quanto a tale ultimo profilo, al principio secondo cui colui che eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio, è tenuto puntualmente ad individuare le altre parti necessarie che siano state illegittimamente pretermesse dalla partecipazione al giudizio (Cass. n. 19400/2019).
Né vale addurre la considerazione secondo cui, in assenza della produzione dei titoli e della certificazione ipocatastale (la cui acquisizione a cura delle parti in sede di merito risponde, è opportuno ribadirlo, a commendevoli esigenze di prudenza e di agevolazione dell’accertamento probatorio, onde prevenire il rischio che in prosieguo di giudizio possa essere riscontrata l’esistenza di altri soggetti parti necessarie del giudizio di divisione) vi sarebbe il rischio che la divisione o la riduzione intervenga tra parti non legittimate, con il sacrificio del diritto di comproprietà alieno, atteso che tale sacrificio trova adeguata tutela sul piano processuale tramite il rimedio dell’opposizione di
terzo, alla quale possono ricorrere il terzo pregiudicato ovvero il litisconsorte pretermesso, rischio ancor meno presente per l’azione di riduzione, atteso il carattere personale della relativa azione.
Ove il giudice di merito, sulla scorta dell’atteggiamento processuale di non contestazione delle parti evocate in giudizio ovvero sulla base di altri elementi di carattere probatorio, quali possono essere anche le verifiche condotte dall’ausiliario d’ufficio, si convinca della titolarità del diritto di proprietà in capo alle parti effettivamente presenti nel giudizio, al fine di far valere la violazione del principio del litisconsorzio necessario, non basta, come avvenuto nella fattispecie, limitarsi ad allegare la sola circostanza della mancata acquisizione dei titoli di proprietà ovvero della documentazione ipocatastale, ma è invece necessario addurre, con la specifica individuazione della parte pretermessa, che la divisione si è svolta senza la partecipazione di tutte le parti necessarie ovvero che ha avuto ad oggetto beni in realtà esclusi dal relictum ovvero dal donatum . Ne deriva che la produzione della documentazione ipocatastale ovvero della relazione sostitutiva notarile si impone nel solo caso, nella vicenda non presentatosi, in cui si debba procedere alla vendita del bene ritenuto non comodamente divisibile, e che non ricorra la violazione delle regole in materia di onere della prova, avendo i giudici di merito ritenuto, anche alla luce dell’atteggiamento processuale tenuto dalle parti, che fosse incontestata la titolarità dei beni relitti in capo al de cuius.
1.2 Tornando al caso in esame, a fronte della allegazione dei beni facenti parte delle due comunioni ereditarie, così come operata in
citazione dalle attrici (che peraltro avevano anche pacificamente prodotto la documentazione catastale), la convenuta non ha contestato l’individuazione compiuta dalle controparti, ma, anzi, ha inteso ampliare la massa, includendo anche i beni oggetto della dote costituita dal padre in favore delle figlie, ed assumendo l’intervenuta usucapione di uno dei beni comuni, ma ciò sul pacifico presupposto che la stessa fosse maturata proprio nei confronti delle controparti, e quindi sul presupposto incontestato che il bene ab origine appartenesse al comune genitore. Così come pure per il bene di INDIRIZZO, non ne è stata negata l’appartenenza alla massa, essendosi solo contestata la misura della comproprietà, sul presupposto che alcune quote del bene fossero in comunione con altri soggetti a loro volta evocati in giudizio.
Avuto riguardo al contenuto delle indagini operate dal CTU, e soprattutto dell’atteggiamento di non contestazione serbato dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado, deve perciò ritenersi erronea l’affermazione di inammissibilità della domanda di divisione, motivata solo in ragione della mancata produzione dei titoli di proprietà.
Né può invocarsi il fatto che il CTU non abbia condotto delle indagini anche presso i registri immobiliari, atteso che la necessità della documentazione ipocatastale si sarebbe posta solo nel caso, che però non si era prospettato nel corso del giudizio di primo grado, di necessità di vendita a terzi del bene.
Quanto poi alla deduzione della ricorrente principale secondo cui l’omesso riscontro della condizione dei beni presso i registri immobiliari avrebbe impedito la verifica della loro legittimità
urbanistica, la stessa risulta in parte inammissibile, in quanto investe un profilo non trattato dalla sentenza impugnata, ed in parte superflua, atteso che la legittimità urbanistica ai fini della divisibilità dei beni comuni attiene al merito della domanda di divisione, merito che è stato ritenuto non esaminabile dalla Corte distrettuale in ragione delle carenze documentali riscontrate.
1.3 Ne consegue che, per effetto dell’accoglimento dei motivi de quibus , la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, la quale è investita della disamina della domanda di divisione, ben potendo anche ex officio verificare la commerciabilità dei beni comuni, come appunto precisato da Cass. S.U. n. 25021/2019.
Al giudice di rinvio resta devoluta anche la disamina delle questioni che erano state prospettate con l’ottavo e nono motivo di appello a suo tempo proposti dalla ricorrente principale, che, in quanto afferenti al merito della divisione, erano stati, quanto meno implicitamente, assorbiti dalla Corte d’appello, una volta addivenuta alla declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione.
Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 713 e 724 c.c., 784 ss. c.p.c., 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per essersi la Corte territoriale erroneamente pronunciata circa il conferimento in collazione di beni donati nell’ambito di un giudizio di divisione che ha contestualmente dichiarato inammissibile. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe, da un lato, correttamente dichiarato l’inammissibilità della domanda di divisione e, dall’altr o, non altrettanto correttamente, esaminato la domanda
di collazione dei beni ricevuti dalle attrici originarie con atti di costituzione in dote, confermando, erroneamente, il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato l’insussistenza dell’obbligo di conferimento in collazione.
A parere della ricorrente la declaratoria di inammissibilità del giudizio principale di divisione avrebbe dovuto impedire alla Corte di confermare le statuizioni della sentenza di primo grado che hanno convalidato l’insussistenza dell’obbligo del conferimento in collazione dei beni dotali ricevuti dalle germane NOME e NOME COGNOME, non essendo la collazione un’autonoma domanda, ma un istituto di diritto sostanziale che, dal punto di vista processuale, è intimamente ed inesorabilmente connesso all’unico ed inscindibile giudizio principale -quello attinente alla divisione -al di fuori del quale non potrebbe esservi alcuna pronuncia in ordine alla stessa collazione.
Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 713, 718, 724, 725 e 737 c.c. e degli artt. 99, 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per essersi la Corte territoriale erroneamente pronunziata circa l’obbligo di conferimento in collazione in assenza di specifica domanda. In particolare, il giudice di merito avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato escludendo la collazione dei beni dotali in assenza di specifica domanda riconvenzionale proposta dalle germane NOME e NOME COGNOME volta ad ottenere l’accertamento con efficacia di giudicato da parte del Tribunale dell’esenzione dalla collazione di questi beni.
Secondo la ricorrente, in considerazione della natura universale del giudizio di divisione ereditaria, che contiene in sé tutti i beni relitti dal de cuius al fine di giungere al completo scioglimento della comunione ereditaria, la relativa domanda di divisione ricomprenderebbe al suo interno tutte le questioni preliminari attinenti alla ricostruzione dell’asse ereditario, questioni delle quali il giudicante prende conoscenza come accertamenti incidentali. Di conseguenza, avendo dichiarato l’inammissibilità della domanda di divisione, il giudice a quo si sarebbe spogliato della potestas iudicandi su tutte le questioni preliminari alla stessa, tra le quali quelle relative alle operazioni di collazione e alle imputazioni. Ciononostante, la Corte territoriale si sarebbe pronunciata in merito all’obbligo di collazione dei beni dotali, statuendo su una domanda mai proposta.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei motivi del ricorso incidentale.
Ricordato che l’assorbimento “proprio” postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita, mentre l’assorbimento “improprio” presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (cfr. ex multis Cass. n. 26507/2023; Cass. n. 12193/2020), nella fattispecie si è al cospetto di un’ipotesi di assorbimento improprio, in quanto i motivi di censura si fondavano sul
presupposto che la domanda di divisione fosse stata dichiarata inammissibile, il che avrebbe precluso anche di poter discutere circa la collazione dei beni oggetto di dote, così che una volta venuta meno la detta inammissibilità, risulta quanto meno implicitamente disatteso anche il presupposto di diritto sul quale si fondavano le doglianze della ricorrente principale.
3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 227 l.n. 151/1975, 162, 177 e 178 c.c. nel testo previgente la legge n. 151/1975, degli artt. 737, 1362, 1367, 1372 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale fornito un’interpretazione delle disposizioni testamentarie del de cuius contraria a norme imperative. In particolare, il giudice di secondo grado nel ritenere, in conformità all’interpretazione delle disposizioni testamentarie operata dal Tribunale, che il de cuius volesse sottrarre all’obbligo della collazione, dispensandole implicitamente, le donazioni in favore delle figlie come aveva fatto per il legato a favore del figlio, bilanciando le rispettive disposizioni in modo da garantire un trattamento paritario ai tre figli, avrebbe attribuito alle ultime volontà del de cuius NOME COGNOME un significato -cioè la modifica per mezzo di testamento degli atti di costituzione di dote conclusi in vita a favore delle figlie -esplicitamente vietato dalla legge.
A parere della ricorrente, il de cuius avrebbe, al contrario, esplicitato in modo chiaro il dovere, al quale le figlie erano tenute ai sensi dell’art. 737 c.c., di portare in collazione i beni dotali, circostanza pacifica tra le parti e documentalmente provata che smentirebbe la tesi interpretativa del giudice di primo grado,
fatta propria dalla Corte d’Appello, secondo la quale sarebbe implicita nel testamento di NOME COGNOME una dispensa di collazione. Tale dispensa costituirebbe un aumento della dote di NOME COGNOME, che avrebbe potuto essere adottata soltanto con atto solenne inter vivos in considerazione del divieto, di cui agli artt. 162 e 178 c.c. previgente, di modificare le convenzioni matrimoniali di dote con testamento.
L’unica interpretazione corretta delle clausole testamentarie, secondo la ricorrente principale, sarebbe quella resa palese dalla lettera del testamento, cioè quella di attribuire al figlio NOME la proprietà di alcuni beni immobili specifici allo stesso modo in cui il testatore aveva fatto in vita con le due figlie NOME e NOME per mezzo degli atti di costituzione in dote del 1954, in aggiunta alla comproprietà tra tutti e tre i germani NOME dell’ulteriore patrimonio relitto.
3.1 Il motivo è infondato.
Le censura, come visto, investe la soluzione che la Corte d’appello ha dato quanto alla doverosità per le figlie del de cuius di dover conferire in collazione anche gli immobili che erano stati oggetto di costituzione di dote in loro favore da parte del de cuius, sostenendosi, a fondamento della critica, l’erroneità della conclusione secondo cui nel testamento vi sarebbe una dispensa tacita da collazione.
Occorre premettere che in tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall’art. 166 bis cod. civ, introdotto dall’art. 47 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), opera ” ex nunc “, non ” ex tunc “, come è dato desumere
dall’art. 227 della stessa legge di riforma, per il quale le doti (e i patrimoni familiari) costituiti prima della entrata in vigore della legge (21 settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori (artt. 187 e ss. nella originaria formulazione) (Cass. n. 8952/2000).
Ciò premesso, va altresì evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la costituzione di dote mediante attribuzione liberale da parte di un terzo – mentre nei rapporti fra gli sposi è un negozio sempre oneroso, costituendo la destinazione dei beni dotali alla soddisfazione dei pesi del matrimonio specifica obbligazione del marito, che permane ed influenza tutta la regolamentazione riguardante direttamente gli sposi stessi – nei rapporti tra dotante e dotata ha natura di donazione obnuziale suscettibile come tale di riduzione ex artt. 553 e seguenti cod. civ., in quanto, in assenza di una qualsiasi obbligazione civile al riguardo, essa deve ritenersi sorretta dall’ animus donandi , funzionando il matrimonio ed il fine di sovvenire ai relativi pesi solo da occasione o da motivo, ancorché essenziale (Cass. n. 1987/1971; Cass. n. 6345/1981; Cass. n. 945/1973, che proprio in relazione alla costituzione di dote effettuata dal padre alla figlia, ha escluso la connotazione onerosa dell’atto, dato che il genitore è mosso da motivi affettivi, i quali permangono in una prospettiva privata e personale e non assurgono ad esigenze morali e sociali rilevanti, suscettibili di una valutazione oggettiva, così che, pur nella sussistenza di un dovere morale e sociale, l’adempimento dello stesso non implica la qualificazione della costituzione di dote come negozio oneroso).
Ne deriva che, se ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve tenersi conto anche di ciò che è stato oggetto di dote da parte del de cuius (così Cass. n. 2342/1969), analogamente l’attribuzione rileva ai fini della collazione.
Tuttavia, come esplicitato dalla lettera dell’art. 737 c.c. la collazione trova un limite nella facoltà del donante di dispensare il donatario dalla collazione che costituisce, secondo la dottrina più autorevole, una liberalità supplementare, rafforzativa di quella principale, contenuta nella donazione stessa o in un successivo testamento, con cui il donatario viene appunto dispensato dall’obbligo di conferimento.
Poiché il codice attuale, a differenza di quello precedente che parlava di «donante o testatore», limita il riferimento al «defunto», appare pacifico nel panorama dottrinale e giurisprudenziale che la dispensa possa essere, come peraltro avviene nella prassi notarile, espressa sia nel contratto di donazione, ma anche in un successivo testamento (ovvero secondo alcuni anche in un successivo atto inter vivos).
Per effetto della dispensa, la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l’oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale.
Il carattere meramente rafforzativo della dispensa, che si limita ad operare sempre ed esclusivamente sui beni che già costituirono oggetto della donazione consente di confutare la tesi della ricorrente secondo cui ammettere una dispensa nel testamento violerebbe la norma dell’art. 178 c.c. previgente, che,
secondo l’interpretazione che ne era stata offerta da questa Corte (Cass. n. 1079/1956), inibiva la possibilità di costituzione o aumento della dote per testamento.
In realtà, la dispensa da collazione della donazione realizzata a scopo di dote, non incorre in siffatto divieto, in quanto i beni oggetto della donazione e costituiti in dote restano immutati, venendo unicamente a rafforzarsi il vantaggio in favore della parte donataria.
3.2 Una volta, quindi, reputata ammissibile una dispensa da collazione operata in un successivo testamento e sia pure riferita ad una donazione di beni dotali, l’ulteriore questione che pone il motivo è quello relativo alla ammissibilità di una dispensa tacita o implicita da collazione, come appunto ritenuto dalla sentenza impugnata, in relazione alle disposizioni di ultima volontà del de cuius che nel legare al figlio NOME un immobile, così scriveva: ‘ il quartino di INDIRIZZO venutomi in eredità a seguito della morte di mio fratello NOME e ciò per obbedire alla volontà espressami da mio zio dott. NOME COGNOME ‘ ed ‘ il quarto a piano rialzato del palazzo Sciascia, gli scantinati affittati alla Sanità e la lavanderia in terrazza… e ciò per metterlo alla pari delle mie figlie NOME e NOME che ho dotate ‘.
La dottrina, concordando con la giurisprudenza di questa Corte, è prevalentemente favorevole all’ammissibilità di una dispensa tacita ovvero implicita da collazione, trovando un valido argomento di carattere letterale nella differente formulazione dell’art. 737 c.c. rispetto a quanto invece richiesto dall’art. 564 c.c. per la dispensa da imputazione ex se che vede la presenza
dell’avverbio ‘espressamente’ (per analoghe considerazioni si veda Cass. n. 1521/1980).
E’ stata però sottolineata la necessità che la verifica di una volontà tacita ovvero implicita di optare per la dispensa debba essere oggetto di una puntuale disamina, tale da rendere evidente come l’effettivo intento del defunto fosse appunto quello di sottrarre il bene donato al meccanismo della collazione.
La dottrina più attenta ha, altresì, evidenziato che, laddove la dispensa sia contenuta in un testamento, in caso di incertezza si dovrebbe optare per l’assenza della dispensa, giacché la natura mortis causa del negozio rende opportuna l’applicazione dei principi interpretativi validi per la volontà testamentaria, alla stregua dei quali, nel conflitto tra volontà e dichiarazione, è la prima a prevalere e la seconda a soccombere.
Ciò però non conduce ad escludere radicalmente l’ammissibilità della dispensa implicita, ma a negare la sua configurabilità in assenza di elementi certi e univoci.
In termini analoghi si è posta l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.
Ed, infatti, dopo essersi ribadito che la dispensa del donatario dall’imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante (Cass. n. 22097/2015; Cass. n. 3352/2024, con considerazioni che appaiono attagliarsi anche al caso di dispensa da collazione, essendo ivi stati espressi degli argomenti che depongono per il superamento della contraria tesi sostenuta in passato), è stata altresì ammessa la possibilità di
una dispensa tacita o implicita, sebbene con la cautela della verifica circa l’effettiva riconducibilità delle espressioni utilizzate o del comportamento tenuto dal defunto ad una volontà (implicita) di optare per la dispensa de qua.
Cass. n. 3045/1975 ha chiaramente affermato che il diritto del donatario di trattenere i beni donatigli, fino a concorrenza della quota disponibile, previsto dall’art 737 secondo comma cod civ, sussiste solo nel caso di dispensa espressa o tacita dalla collazione medesima da parte del de cuius, ed analogamente Cass. n. 2633/1969 aveva precisato che il trattamento preferenziale riservato al donatario, con la dispensa da collazione può derivare da una clausola espressa, ovvero, per implicito, con fatti concludenti.
Ancora più esplicita appare Cass. n. 1100/1977, secondo cui per accertare se in un atto di donazione ricorra la volontà tacita di dispensare dalla collazione si può tener conto, ai sensi dell’art 1362 cod civ, del comportamento complessivo del donante, eventualmente desumibile anche da elementi estrinseci a tale atto.
La disamina delle fattispecie sottoposte all’esame del giudice di legittimità ha però confermato il rigore nell’approccio a tale istituto, in quanto, ad esempio, è stato escluso che la clausola con cui il donante stabilisca che l’attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l’eventuale eccedenza, in conto disponibile implichi dispensa dalla collazione (Cass. n. 3013/2006; Cass. n. 989/1995; Cass. n. 3235/2000). Analogamente si è ritenuto che una manifestazione tacita di volontà di dispensa non possa desumersi dal solo fatto della
dissimulazione della donazione, sotto forma di contratto oneroso, occorrendo accertare se la simulazione sia stata posta in essere al fine esclusivo di porre la donazione al riparo dalla collazione (Cass. n. 942/1967; Cass. n. 3045/1975). Ancora, è stato escluso che una divisio inter liberos attuata nella vigenza del codice civile del 1865 (che appunto la permetteva) sia espressiva di per sé in modo univoco di una dispensa tacita dalla collazione (Cass. n. 1100/1977).
Tuttavia, il panorama giurisprudenziale, seppur connotato da un approccio prudente al tema, non appare caratterizzato da esiti pregiudizialmente negativi per la questione in esame, essendosi, ad esempio, ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che aveva sostenuto la dispensa tacita dall’obbligo della collazione di un immobile da parte di un erede per il fatto che nello stesso testamento tale obbligo di collazione era espressamente imposto a carico di altro coerede (Cass. n. 6591/1983).
3.3 Una volta ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio che le previsioni testamentarie, come sopra riportate, depongano in maniera univoca per una volontà, quanto meno implicita, del testatore di dispensare le donazioni dei beni dotali da collazione.
Va qui richiamato il principio secondo cui l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal ” de cuius ” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non
alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del ” relictum ” e del ” donatum ” al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 23403/2022).
Se questa è la ratio che ispira l’istituto della collazione, risulta evidente che la diversa soluzione interpretativa che propone la ricorrente principale, secondo cui, pur in presenza di un lascito testamentario a titolo di (pre)legato effettuato in favore del suo dante causa, non sarebbero sottratte le donazioni effettuate in favore delle cognate all’obbligo di collazione, vanificherebbe quell’esigenza di equilibrio e parità di trattamento che è alla base della collazione.
Infatti, l’attribuzione ricevuta a titolo di legato (a meno che non si ravvisi l’esistenza di una collazione volontaria Cass. n. 1/1997 anche per tale assegnazione) risulta evidentemente esclusa dalla collazione, a differenza delle donazioni, il che comporterebbe che il legatario ben potrebbe conservare la proprietà del bene legato, senza doverne rendere conto nell’ambito delle operazioni divisionali, traendo in questo modo dal testamento un vantaggio, invece negato alle donatarie, e vanificando quindi proprio quell’intento che è manifestato esplicitamente dal testatore, di porre il figlio ai fini successori alla pari con le sorelle, in quanto già dotate.
Emerge la volontà del de cuius di riservare ai tre figli un trattamento paritario, e ciò al fine di compensare con il lascito testamentario quanto già era stato oggetto di donazione in vita.
Poiché l’attribuzione assunta in un’ottica compensativa è evidentemente esclusa dalla collazione -pena il fallimento dell’obiettivo del riequilibrio della posizione degli eredi – deve
ritenersi che nel testamento sia contenuta un’inequivoca, sebbene implicita, volontà di rafforzare le donazioni già poste in essere con una dispensa da collazione, in maniera tale da assicurare che la successiva divisione dei beni relitti potesse avvenire sulla base di una situazione di partenza che già aveva visto una parificazione del trattamento tra i coeredi.
Ne deriva che l’interpretazione delle disposizioni testamentarie operata dal giudice di appello risulta incensurabile e pertanto il motivo deve essere rigettato.
4. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 714, 1102 e 1158 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente l’avvenuta usucapione del bene immobile sito in Palermo, INDIRIZZO, in contrasto con il disposto normativo. In particolare, il giudice di secondo grado, nel respingere la domanda proposta da NOME COGNOME, diretta a far dichiarare l’acquisto per usucapione in favore del marito NOME COGNOME, suo dante causa, del suddetto immobile, avrebbe erroneamente escluso che anche l’accordo bonario di spartizione dei beni in comunione ereditaria concluso tra i coeredi determini l’inizio del possesso uti dominus rilevante ai fini dell’usucapione.
Secondo la ricorrente, nel caso di specie, sarebbe un punto di fatto certo e indiscusso fra le parti che l’immobile oggetto della domanda di usucapione si trovava nel possesso materiale esclusivo di NOME COGNOME -dante causa dell’odierna ricorrente -sulla base di un accordo concluso con le germane NOME e NOME COGNOME alla morte del de cuius NOME COGNOME e che tale
accordo prevedeva la fruizione in via esclusiva dell’immobile in questione da parte di NOME per le sue necessità abitative. Ritenendo indispensabile un atto unilaterale del coerede per instaurare la situazione di possesso esclusivo sui beni relitti nonostante l’esistenza di un simile accordo di divisione bonaria dei beni fra i coeredi, la Corte d’Appello avrebbe violato la disciplina sul possesso ad usucapionem .
Il quinto motivo di ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente l’avvenuta usucapione del bene immobile sito in Palermo, INDIRIZZO, non considerando le prove proposte dalle parti, in violazione dell’art. 115 c.p.c. In particolare, il giudice del gravame non avrebbe riconosciuto rilevanza probatoria alle lettere a firma delle germane NOME e NOME COGNOME rispettivamente del 16/12/2000 e del 3/5/2007 rispettivamente a dimostrazione della conclusione di un accordo di divisione bonaria dei cespiti ereditari sulla cui base il detto immobile era passato nel possesso esclusivo di NOME marito e dante causa dell’odierna ricorrente e del fatto che soltanto gli eredi di NOME COGNOME avevano le chiavi di ingresso dell’appartamento.
Secondo la ricorrente, tutte le prove necessarie ai fini dell’usucapione sarebbero state fornite per mezzo delle due lettere, in quanto entrambe dimostrerebbero che il dante causa della COGNOME, ed in seguito la COGNOME stessa, hanno avuto una signoria esclusiva dell’immobile oggetto della lite, tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di accedervi e di fruirne e che tale situazione si è protratta per oltre un ventennio, a
partire dalla morte del de cuius NOME COGNOME e fino all’anno 2007.
Tali lettere avrebbero dimostrato altresì come a fondamento del corpus del possesso esclusivo vi fosse l’ animus di esercitare i poteri peculiari del diritto di proprietà esclusiva.
Il giudice sarebbe stato tenuto ad esaminare, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., il documento prodotto in giudizio dalla parte in via principale o di eccezione, incorrendo diversamente in errore laddove tralasci ogni considerazione su tale documento.
Il sesto motivo di ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, 2730, 2733, 2735 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d’Appello ritenuto insussistente l’avvenuta usucapione del bene immobile sito in Palermo, INDIRIZZO, applicando erroneamente le norme che disciplinano la presunzione e la confessione, in violazione dell’art. 116 c.p.c.
In particolare, la Corte territoriale, pur dando atto che l’oggetto esplicito della missiva in data 23/3/1998 di NOME COGNOME erano i beni dell’asse ereditario locati a terzi (tra cui non rientrava quello di Palermo), avrebbe infondatamente ritenuto di estrapolare dalla lettera una dichiarazione ulteriore, implicita ed inespressa nel testo del documento, afferente l’ animus con il quale NOME possedeva l’appartamento in questione, incorrendo nella violazione della disciplina della confessione stragiudiziale, che richiede necessariamente che la dichiarazione della parte confitente sia espressa.
Secondo la ricorrente, in considerazione della natura di semplice elemento indiziario, la confessione inespressa dovrebbe passare
al vaglio della valutazione sull’ammissibilità delle prove presuntive, che il giudice è tenuto a fare sulla base degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. Il giudice non potrebbe, pertanto, ammettere presunzioni che non siano gravi, precise e concordanti.
In particolare, a parere della ricorrente, l’elemento indiziario utilizzato dalla Corte, cioè la missiva del 23/2/1998, sarebbe, in primo luogo, privo del requisito della gravità dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso di beni ereditari la semplice consapevolezza dell’esistenza di altri coeredi non è elemento sufficiente per interrompere -ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c. -il decorso del termine di usucapione.
Inoltre, dal tenore letterale della missiva datata 16/12/2000, inviata dalle germane COGNOME alla ricorrente COGNOME, emergerebbe l’assenza del requisito della precisione, avendo la stessa un contenuto del tutto generico e non riferendosi a casi specifici e ben determinati come, invece, imposto dal detto requisito di precisione.
Inoltre, a parere della ricorrente, difetterebbe anche il requisito della concordanza dal momento che l’inferenza probatoria che il giudice di secondo grado ha tratto dalla missiva del 1998 sarebbe smentita dagli altri elementi di prova acquisiti in giudizio ed in particolare dalla citata lettera del 16/12/2000 delle germane COGNOME, la quale conterrebbe una dichiarazione confessoria esplicita sul possesso uti dominus di NOME COGNOME dell’appartamento di Palermo, INDIRIZZO. Pertanto, la lettera del 16/12/2000 farebbe piena prova ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. di quanto dichiarato dalle germane COGNOME a
favore della ricorrente NOME COGNOME, e cioè che alla morte del de cuius NOME COGNOME l’appartamento di Palermo era passato nel possesso esclusivo dell’erede NOME COGNOME, il quale lo ha posseduto a partire da quel momento uti dominus -sulla base dell’accordo di divisione bonaria dell’asse ereditario con gli altri coeredi -per più di venti anni, divenendone proprietario per usucapione.
Infine, il ragionamento probabilistico seguito dal giudice di secondo grado sarebbe lacunoso anche nell’individuazione del fatto ignoto, la cui esistenza sarebbe presunta su base indiziaria secondo la ricorrente. Infatti, se il giudice a quo avesse considerato -come avrebbe dovuto fare in considerazione del valore della prova legale della lettera del 16/12/2000 delle germane -che NOME COGNOME era già divenuto proprietario per usucapione ventennale dell’appartamento di Palermo al momento in cui ha scritto alle sorelle, avrebbe dovuto ricercare elementi indiziari di una vera e propria rinuncia al diritto di proprietà esclusiva sul bene piuttosto che della natura ereditaria.
4.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Rileva a tal fine il tradizionale principio per cui colui che invoca l’usucapione deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del ” corpus “, ma anche dell'” animus “; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del
bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma), con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all’usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'” animus possidendi ” nell’indicato soggetto (Cass. n. 14092 del 11/06/2010; Cass. n. 14272/2017).
In primo luogo, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, conformemente a quanto sostenuto già dal Tribunale, ha rilevato che il godimento del bene oggetto della domanda di usucapione era iniziato da parte di COGNOME NOME, allorché era ancora in vita il genitore, pacificamente individuato come proprietario dell’appartamento, e che tale godimento avvenne a titolo di detenzione (verosimilmente in ragione di un contratto di comodato).
Ne consegue che risulta sufficiente al fine del rigetto della domanda di usucapione che emerga la prova (cfr. Cass. n. 22667/2017), pur a fronte dello svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, che la disponibilità del bene è stata conseguita dalla parte che pretende di essere riconosciuta come proprietaria mediante un titolo (quale nella specie, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
I giudici di appello, peraltro, avuto riguardo al protrarsi del godimento in epoca successiva all’apertura della successione, hanno preso in esame la peculiarità correlata alla domanda di usucapione avanzata da un comunista nei confronti di altro comunista, avendo fatto corretta e puntuale applicazione della giurisprudenza di questa Corte.
La successione ” mortis causa “, infatti, non determina di per sé il mutamento della detenzione in possesso, ma può integrare quella causa proveniente da un terzo che, ai sensi dell’art. 1141, comma 2, c.c., comporta l’investitura, non importa se valida oppure no, in un diritto reale sul bene detenuto (Cass. n. 21854/2020; Cass. n. 469/1965).
Ma anche in tale prospettiva invocata dalla ricorrente per la quale, a seguito dell’apertura della successione, la disciplina dell’usucapione va rinvenuta nei principi dettati per la risoluzione delle controversie tra comunisti, e sul presupposto che il dante causa della ricorrente avesse acquistato il (com)possesso del bene ereditario, il ricorso non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, e quanto al tema sollecitato dal motivo, concernente l’usucapione di un bene comune, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5226/2002), sebbene non sia necessaria l’interversione del titolo del possesso (artt. 1102, 1164 e 1411 cc) è sufficiente l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. Tuttavia, in vista di tale obiettivo non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso della cosa, occorrendo altresì che il comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da
evidenziare una inequivoca volontà di possedere ” uti dominus ” e non più ” uti condominus ” (Cass. n. 1783/93, Cass. n. 5687/96, Cass. n. 7075/99). Peraltro, tale inequivoca volontà non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene, provvedendo fra l’altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione ” juris tantum ” che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comunisti; pertanto colui che invochi l’usucapione ha l’onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comunisti dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene comune. In tal senso si veda anche Cass. n. 7221/2009, per la quale il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus , non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune (conf. Cass. n. 24133/2009, per la quale può integrare possesso idoneo all’acquisto per usucapione del bene medesimo solo quello che presenti connotati di esclusività e incompatibilità con il compossesso degli altri partecipanti e si traduca, pertanto, in
un’attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, e non anche – pertanto – per il mero fatto che si risolva in una utilizzazione di detto bene più intensa o diversa da quella praticata dagli altri comunisti o condomini; Cass. n. 5416/2011; Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 6775/2012; Cass. n. 17630/2013; Cass. n. 11903/2015).
4.2 A tale ratio deve ritenersi sia ispirata in via fondamentale la sentenza impugnata che, alla pag. 13, dopo aver dato atto delle prove documentali, che avrebbero confermato la consapevolezza in capo al dante causa della ricorrente del carattere comune del bene, ha inteso però addivenire al rigetto della domanda di usucapione sulla base del fatto che non era stato assolto l’onere delle prova dell’usucapione, avuto riguardo alle modalità di godimento del bene (cfr. l’espressione utilizzata in sentenza: ‘In ogni caso, poi, nessuna prova è stata fornita in ordine al possesso esclusivo da parte di chi ha proposto la domanda, e su cui, ai sensi dell’art. 2697 c.c., gravava il relativo onere’).
Parte ricorrente al fine di sottrarre la decisione al principio per cui (cfr. Cass. n. 10734/2018) il comunista che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso, ma deve a tal fine estendere il possesso esercitato quale comproprietario in termini di esclusività, il che avviene quando goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere ” uti dominus ” e non più ” uti condominus “, ha invocato l’esistenza di un accordo di divisione bonaria dei cespiti ereditari, testimoniato dalla
missiva del 16/12/2000, di cui sarebbe stata colpevolmente omessa la disamina.
In disparte l’inammissibilità della doglianza che investe la mancata valutazione di tale prova, e ciò sia in ragione del fatto che, in presenza di un’ipotesi di cd. doppia conforme, è preclusa la deducibilità del vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., ed essendo in ogni caso escluso che possa dedursi come omesso esame di fatto decisivo la mancata considerazione di una prova, anche documentale, ove il fatto storico (nella specie il possesso esclusivo del coerede) sia stato esaminato e valutato dal giudice di appello (Cass. S.U. n. 8054/2014), la censura è comunque priva di fondamento.
Innanzi tutto, è frutto di una personale lettura della detta missiva quella secondo cui la medesima conterrebbe un vero e proprio accordo divisorio (facendosi piuttosto riferimento ad una ripartizione del godimento ed amministrazione dei beni comuni, e non anche ad una volontà di disporne in via definitiva in vista della distribuzione dei beni relitti), non ignora il Collegio come un precedente questa Corte abbia affermato che (Cass. n. 12260/2002) il comproprietario possa usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla ” res communis ” in termini di esclusività, laddove il comproprietario – coerede sia stato, a seguito di amichevole divisione del compendio ereditario, immesso nel possesso di un bene in assenza di un contestuale atto di mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prendendo, per tale via, a possedere (anche ai fini dell’usucapione) pubblicamente ed a titolo esclusivo il bene assegnatogli “de facto”.
Ma trattasi di vicenda la cui soluzione risultava giustificata dal mancato riscontro di un accordo tra i condividenti volto ad assicurare un godimento frazionato dei beni, ma reciprocamente accettato, come invece accaduto nel caso in esame, alla luce proprio del contenuto della missiva invocata dalla ricorrente principale.
In relazione alla ricostruzione in fatto operata dal giudice di appello, risulta invece pertinente il richiamo a quanto affermato da Cass. n. 5412/2015, che, in relazione ad una fattispecie nella quale ognuno dei fratelli occupava un appartamento di quelli costruiti dal padre, ha negato la configurabilità di un possesso ” ad usucapionem “, laddove la relazione di fatto con il bene sia la conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, soprattutto in ambito familiare. Né una situazione di tolleranza può reputarsi incompatibile con l’utilizzo esclusivo, senza l’obbligo di rendere conto della propria gestione e con l’esclusione degli altri compossessori, in quanto il godimento esclusivo non esprime una modalità di divisione dell’unica proprietà, ma una modalità di uso della cosa comune coerente con le caratteristiche e la funzione proprie dell’immobile in comproprietà che era stato attuato verosimilmente proprio per consentire a ciascuno dei germani di fruire di alcuni degli immobili in successione, così che, nell’interesse di tutti, ogni porzione era destinata al godimento esclusivo, senza peraltro che vi fosse la volontà di frazionare la comunione. Inoltre, non risulta che la ricorrente principale abbia compiuto atti incompatibili con quell’iniziale accordo o che abbia espresso la volontà di sottrarvisi, mancando il compimento di atti che possano alterare
nella struttura o nella destinazione la cosa comune o la porzione attribuita in godimento esclusivo così da rivelare un mutamento dell’ animus possidendi uti condominus in animus possidendi uti dominus .
Ne consegue che, poiché le censure della COGNOME non si palesano idonee a confutare la ratio che sorregge la decisione impugnata, e cioè l’impossibilità di annettere alla condotta, prima del dante causa della ricorrente, e poi a quella dell’avente causa, la ricorrenza di un possesso in grado di permettere l’usucapione tra condividenti, risultano nella sostanza assorbite le altre censure, specificamente formulate nel quinto e nel sesto motivo, che mirano a contrastare la valutazione in chiave probatoria di alcuni documenti che, a ben vedere erano stati valorizzati dal Tribunale (e che invece la Corte ha ritenuto recessivi ai fini della decisione della controversia).
4.3 In ogni caso, per mera completezza della motivazione, trattasi di censure che attingono direttamente la valutazione delle prove operata dal giudice di merito e che appaiono inammissibili, sia perché investono un apprezzamento riservato al giudice di merito, e nella specie operato in maniera logica e coerente, sia perché partono dal presupposto di una personale esegesi delle missive del 23 marzo 1998 e del 3 maggio 2007, che non consente di apprezzare l’assoluta implausibilità della diversa interpretazione che delle stesse è stata data in sentenza.
I motivi vanno quindi rigettati.
La sentenza deve perciò essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte
d’Appello di Palermo, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti i primi due motivi del ricorso principale e rigetta i restanti motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio; Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
L’Estensore