Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32124 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32124 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9199/2020 R.G.
proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2239/2019, pubblicata in data 23.10.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE appellava la sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto l’opposizione avanzata da RAGIONE_SOCIALE, ed NOME COGNOME avverso 6 ordinanze ingiunzione emesse nei loro confronti per la violazione: dell’art. 5 bis L. 21/1992, dell’art. 1, co. 1, lett. a), del Regolamento Comunale di accesso al territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 310/2006 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I motivi di appello consistevano:
-nell’errore di diritto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata circa l’ illegittimità dell’art. 5 bis RAGIONE_SOCIALE L. 21/1992 in combinato disposto con l’art. 1, co. l lett. a), del Regolamento comunale di accesso al territorio di RAGIONE_SOCIALE e dell’ordinanza comunale n. 310/2006, asseritamente contenuta in una segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE che, invero, avrebbe riguardato la sola Ordinanza n.310/2006 e che, in ogni caso, vi avrebbe rivolto delle mere osservazioni;
nel difetto di motivazione circa le ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta contrarietà dell’art. 5 bis L. 21/1992 e dell’art. 1, co. 1 lett. a), del Regolamento comunale di accesso al territorio di RAGIONE_SOCIALE a norme di legge;
nell’erroneo riscontro, in prime cure, di un contrasto tra l’ordinanza n. 310 del 2006, espressione del principio di territorialità, e il divieto, di rango comunitario, di restrizioni alla
Ric. 2019 n. 9199 sez. S2 – ud. 26/10/2023
libera prestazione di servizi, che sarebbe applicabile, invece, esclusivamente all’interno dell’Unione europea, ossia in relazione ad operatori provenienti da altri Stati membri.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello .
Per quel che ancora rileva il Tribunale evidenziava che tutte le fonti normative secondarie poste alla base delle ordinanze ingiunzione opposte, realizzavano una disparità di trattamento tra operatori NCC autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed operatori autorizzati da altri Comuni, non giustificata da altre superiori esigenze.
Il Regolamento per l’accesso nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dell’art. 5 bis L. n. 21 del 1992, subordinava, all’art. 1, l’accesso di questi ultimi natanti nelle acque lagunari del territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ad una preventiva comunicazione e al pagamento di un importo di accesso. Dunque, solo agli operatori NCC autorizzati da un RAGIONE_SOCIALE diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE era accollato l’obbligo di preventiva comunicazione del loro transito e di pagamento di un importo di accesso per entrare nelle acque lagunari del RAGIONE_SOCIALE (a loro non interdette).
L’irragionevolezza di tale disparità di trattamento era già stata evidenziata dall’RAGIONE_SOCIALE con la segnalazione effettuata al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, anche se con specifico riferimento all’ordinanza n. 310/2006, in base ad argomentazioni applicabili anche al Regolamento in questione. L’RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato, in particolare, “distorsioni concorrenziali” che creavano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e operatori autorizzati da altri Comuni, non funzionale, né proporzionale rispetto alle esigenze rappresentate
dall’Amministrazione (finalità di contenimento del moto ondoso, limitazioni di velocità).
La disparità non era giustificabile, in base all’esigenza di garantire la tutela di interessi superiori rispetto alla libera concorrenza tra imprese, quali la protezione dell’ecosistema lagunare e RAGIONE_SOCIALE sicurezza dei trasporti, potenzialmente esposti a pregiudizio a causa dell’incontrollato il traffico dei natanti all’interno dei canali del centro storico.
Tali superiori esigenze di tutela, invero, ben potevano essere ugualmente garantite da una disciplina che regolamentasse il traffico senza diversificare gli operatori a seconda RAGIONE_SOCIALE “provenienza”, non potendosi ritenere che la sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione, il contenimento del moto ondoso e la tutela dell’ecosistema lagunare fossero maggiormente protetti e salvaguardati da una presenza preponderante all’interno del centro storico lagunare di operatori autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, come anche stabilito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5150/17, dal quadro normativo disciplinante l’attività di noleggio con conducente si evince che “l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata al l’ interno del territorio del RAGIONE_SOCIALE che rilascia l’autorizzazione, è finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale”. Se ne deduce che dal principio di territorialità non derivi logicamente alcuna necessità di restringere la facoltà di accesso nell’area lagunare del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE degli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.
Il fatto che il suddetto regolamento per l’accesso nel territorio comunale si fondasse su di una norma di legge (l’art. 5 bis L. n.21/1992), inoltre, era irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE sua illegittimità per contrasto con le superiori norme comunitarie poste a tutela RAGIONE_SOCIALE concorrenza e del mercato, di cui agli artt. 49, 56 e 96 TFUE e, in ogni caso, con gli artt. 11 e 3 Cost.
In base all’art. 267 TFUE, d’altro canto, le discrasie tra la normativa interna e quella comunitaria dovevano essere risolte in base al principio di competenza, determinando la possibilità dei Giudici degli Stati membri di disapplicare la prima ove confliggente con la seconda; salvo l’obbligo dei soli Giudici di ultima istanza di rimessione RAGIONE_SOCIALE questione alla Corte di Giustizia Europea (cfr. Corte Cost. sent. 269/2017).
Di conseguenza, i provvedimenti amministrativi su cui si fondavano tutte le ordinanze impugnate dovevano essere disapplicati, in quanto illegittimi, per contrasto con le citate norme anticoncorrenziali di matrice comunitaria.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE, ed NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 1 5 maggio 2022 la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022 .
Il RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 depositata il 20-6-2023 ha rinunciato
parzialmente al ricorso nella parte in cui si discute RAGIONE_SOCIALE violazione del regolamento comunale del 2010 emesso in attuazione dell’art. 5 bis RAGIONE_SOCIALE l.n. 21 del 1992, articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1- quater dell’art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell’art. 7- bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, mentre insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi nella parte in cui lamentano l’erronea disapplicazione dell’ordinanza dirigenziale n.310 del 2006.
La parte controricorrente ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del giorno 26 -10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 5, dell’ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, prima comma, n. 3, c.p.c.; violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver considerato che taluni comportamenti sono vietati a tutti gli autorizzati al noleggio con conducente indipendentemente dal RAGIONE_SOCIALE di rilascio dell’autorizzazione.
In sostanza il RAGIONE_SOCIALE afferma che le ordinanze ingiunzione numero 13268 del 2012, numero 12799 del 2012 e numero 13681 del 2012 non realizzano alcuna discriminazione in quanto la condotta sarebbe stata sanzionata anche nel caso in cui l’avesse
realizzata un’imbarcazione autorizzata al noleggio con conducente dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, allegato E, RAGIONE_SOCIALE legge 20 marzo 1865 n.2248, dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 15 gennaio 1992 n. 21, dell’articolo 12 RAGIONE_SOCIALE legge regionale veneta 30 dicembre 1993 n.63, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 1) e 3), c.p.c.
A parere del RAGIONE_SOCIALE il giudice del merito non poteva disapplicare i provvedimenti amministrativi sulla base di scelte discrezionali e per non aver considerato che la diversità di disciplina RAGIONE_SOCIALE circolazione tra operatori in possesso di autorizzazione al noleggio con conducente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quelli in possesso di titoli autorizzatorio di altri comuni trova fondamento normativo nel carattere RAGIONE_SOCIALE territorialità e nel sistema del contingente di licenze ed autorizzazioni. In tal senso il RAGIONE_SOCIALE richiama la legge numero 21 del 1992 la legge regionale numero 63 del 1993. In particolare, l’articolo 5 bis RAGIONE_SOCIALE legge numero 21 del 1992, nonché l’articolo cinque RAGIONE_SOCIALE legge regionale numero 63 del 1993.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 134 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e dell’art. 23 legge n. 87/1953; violazione dell’art. 5-bis RAGIONE_SOCIALE 1. n. 21/1992 e del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in applicazione dell’art. 5-bis; e dell’art. 267 TFUE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), C.P.C.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE evidenzia che il regolamento disapplicato dal Tribunale è stato approvato in esecuzione dell’articolo 5 bis RAGIONE_SOCIALE legge numero 21 del 15 gennaio 1992, che ha previsto la possibilità per i comuni di regolamentare l’accesso nel loro territorio da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni
mediante la preventiva comunicazione attestante, con autocertificazione, l’osservanza RAGIONE_SOCIALE titolarità dei requisiti di operatività RAGIONE_SOCIALE legge. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe pertanto potuto procedere alla disapplicazione ma semmai rimettere la questione alla Corte costituzionale, in relazione all’articolo cinque bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 21/1992, oppure proporre questione di interpretazione del diritto dell’ Unione europea.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale in attuazione dell’articolo 5-bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 21/1992, dell’art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, degli artt. 3, 9 e 41 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 287/1990 in merito alla segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 1), 3) e 5) c.p.c.
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.E. e RAGIONE_SOCIALE legge n. 130/2008, violazione degli articoli 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. e degli articoli n. 49, 56 e 96 TFUE, violazione RAGIONE_SOCIALE l.n. 287/1990 e RAGIONE_SOCIALE l. n. 21/1992; Violazione dell’art . 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, ha preso atto che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 17541/2023 -decidendo sulla
questione relativa alla sospensione fino al dicembre 2017 dell’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1 -quater, d.l. n. 207 del 2008, che ha inserito l’art. 5 -bis, nella legge n. 21 del 1992, in attuazione del quale è stato emesso il regolamento comunale per l’accesso al territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , hanno stabilito che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, ha posticipato l’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1 -quater, del D.L. 207/2008 alla data del 31 dicembre 2016, successivamente ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2017.
8.1 Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha rinunciato al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2239/2019 nelle parti in cui ha annullato le ordinanze ingiunzione n. 12739/2016, 12745/2012, 11161/2012, 13681/2012 a seguito RAGIONE_SOCIALE pronuncia delle Sezioni Unite n. 17541/2023.
Il ricorrente, invece, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso (con riferimento ai motivi n. 2, 3, 4, 6 e 7, relativamente alle ulteriori violazioni sanzionate con le ordinanze ingiunzione impugnate in giudizio), nelle parti in cui il giudice dell’appello ha annullato le ordinanze ingiunzione emesse per la violazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
8.2 Tale rinuncia parziale costituisce una specie ‘sui generis’ di rinuncia, che senza eliderlo interamente, riduce il tema del decidere alla dedotta contestazione per violazione RAGIONE_SOCIALE determina dirigenziale n. 310/2006 e del regolamento per la circolazione acquea nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali
censure, è efficace anche in mancanza RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (Sez. 1 – , Sentenza n. 22269 del 03/11/2016, Rv. 642643 – 01). Peraltro, nella specie, il difensore era anche munito di procura speciale a rinunciare al giudizio.
Il Collegio, pertanto, procede allo scrutinio dei motivi solo in relazione alla parte non rinunciata.
8.3 I suddetti motivi, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono inammissibili sotto plurimi profili e comunque infondati per le ragioni di seguito esposte.
Le sanzioni di cui si discute sono state irrogate per la violazione, da parte di titolari di licenza NCC, delle disposizioni comunali sull’istituzione RAGIONE_SOCIALE zona a traffico limitato, di cui le disposizioni RAGIONE_SOCIALE legge quadro 21/1992 prevedevano l’emanazion e già nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008, che nella fattispecie erano state emanate già nel 2006 ed erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia RAGIONE_SOCIALE riforma del 2008.
La medesima questione è identica ad altre già decise da questa Corte ( ex plurimis ord. n.29275 del 2023). Si tratta, infatti, di un contenzioso che ha visto contrapposti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e i titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciati da altri Comuni RAGIONE_SOCIALE gronda lagunare.
Nell’ordinanza sopra citata si legge che, s ul piano normativo, la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (‘Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea’), attribuisce rispettivamente alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5) competenze in materia di servizio di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e, in particolare, prevede che i Comuni, nel redigere i relativi regolamenti, si attengano ai principî stabiliti dalle Regioni. La conseguente legge reg. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, in accordo con la legge n. 21 del 1992, disciplina gli aspetti essenziali e le modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e fissa la disciplina delle necessarie licenze. La potestà normativa comunale -che si colloca entro i binari delle disposizioni statali e regionali -non deve oltrepassare il limite RAGIONE_SOCIALE mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente. In altri termini, la potestà normativa comunale, che ha natura residuale, deve svolgersi in consonanza con quella regionale che, a sua volta, si armonizza con la potestà normativa di cui è titolare in via esclusiva lo Stato.
Così tracciate le coordinate delle competenze comunali, venendo al caso di specie, sono viziate le disposizioni (come la determina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), prevedono una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ztl istituita nel centro storico RAGIONE_SOCIALE città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o di operatori autorizzati da altri Comuni RAGIONE_SOCIALE c.d. gronda lagunare. Infatti, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto
Ric. 2019 n. 9199 sez. S2 – ud. 26/10/2023
divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque RAGIONE_SOCIALE ztl cittadina.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente valorizza la circostanza che l’ordinanza dirigenziale che ha posto i limiti all’ingresso nella zona ZTL sia stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, con sentenza 824/2008, che ha evidenziato come i provvedimenti limitativi RAGIONE_SOCIALE circolazione veicolare all’interno dei centri abitati siano ‘espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza’. In linea generale l’affermazione deve essere sicuramente recepita, ma non è decisiva al fine di ritenere la legittimità RAGIONE_SOCIALE ordinanza 310/2006 di cui si discute, la quale si risolve in un sostanziale divieto o in una fortissima limitazione al transito, circoscritto ai soggetti titolari di licenze NCC rilasciate da altri Comuni. Sotto questo profilo, la previsione non costituisce attuazione dell’art.11 , co.1, legge 21/1992, che non consente di escludere l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di transito ai titolari di licenza NC C di altri Comuni.
Peraltro, la tesi del RAGIONE_SOCIALE circa il fatto che il divieto riguardava anche le imbarcazioni con licenza rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è priva di fondamento. Infatti, dalla stessa contestazione risultante dalle ordinanze ingiunzione in esame risulta che la condotta contestata è quella relativa alla violazione del divieto previsto per le unità dotate di autorizzazione ex l. r. n. 63 del 1993 rilasciate da RAGIONE_SOCIALE diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE.
L a previsione non trova giustificazione neppure nell’art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, che in nessuna delle sue
Ric. 2019 n. 9199 sez. S2 – ud. 26/10/2023
disposizioni consente di distinguere la circolazione all’interno delle acque del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei servizi di trasporto non di linea in relazione al RAGIONE_SOCIALE di rilascio dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 12 , co. 5 legge Regione Veneto 63/1993 dispone ‘ il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di RAGIONE_SOCIALE e l’intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore’ . In questo modo la disposizione indica in quali termini il RAGIONE_SOCIALE debba considerare gli effetti del moto ondoso nella regolamentazione del trasporto non di linea, e cioè in fase di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di trasporto non in linea e in fase di disciplina del traffico, ma non al fine di distinguere il transito dei soggetti già autorizzati sulla base RAGIONE_SOCIALE loro provenienza.
Secondo il suo stesso preambolo, l’ordinanza 310/20026 ha inteso perseguire sia la finalità di salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale di RAGIONE_SOCIALE sia la finalità di limitare il traffico acqueo ai titolari di licenze NCC rilasciate da altro RAGIONE_SOCIALE per attuare la finalità di cui all’art. 12 , co. 5, legge regionale n. 63/1993, che non consentivano tale limitazione.
Ne consegue che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE introduce limitazioni all’accesso alla ztl per i natanti titolati da altri Comuni, in vista RAGIONE_SOCIALE tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio
pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione RAGIONE_SOCIALE salvaguardia dell’assetto ambientale e RAGIONE_SOCIALE tutela del patrimonio artistico e monumentale RAGIONE_SOCIALE laguna di RAGIONE_SOCIALE e realizzando il suddetto fine prevedendo restrizioni all’ingresso solo ai titolari di licenza NCC rilasciata da Comuni diversi da quello di RAGIONE_SOCIALE. In tal modo l’Amministrazione ha posto una limitazione non consentita dalla legge attributiva del relativo potere.
Quindi, si deve concludere, come anticipato, che l’art. 5 , co. 3, dell’ordinanza dirigenziale 310/2006 è viziato quantomeno da eccesso di potere e che, ricorrendo per questo i presupposti per disapplicare tale disposizione, correttamente il Giudice di merito ha escluso l’integrazione degli illeciti contestati.
Nella ordinanza sopra citata si è anche posto in evidenza, da una diversa angolazione giuridica, che è persuasiva l’allegazione dei contro ricorrenti circa l’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha segnalato (ai sensi dell’art. 21, legge n. 287 del 1990) ‘distorsioni concorrenziali’ indotte dall’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, che creano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e operatori autorizzati da altri Comuni. Al riguardo è sufficiente richiamare Cass. Sez. U., n. 17541/2023 (pagg. 24 e 25) che, a proposito RAGIONE_SOCIALE normativa statale, alla quale le disposizioni (regionali e) comunali debbono attenersi, constata che «l’esigenza di adeguare le disposizioni RAGIONE_SOCIALE legge n. 21 del 1992 – in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente (va ricordato che in origine gli obblighi di servizio pubblico discendevano solo per il servizio di taxi, i quali risultano disciplinati dalle leggi regionali, ai
cui criteri devono attenersi i Comuni nel regolamentarne l’esercizio, enti ai quali sono delegate le funzioni amministrative), sia per l’esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità -ha caratterizzato le ultime legislature, a ciò stimolate anche dagli interventi delle RAGIONE_SOCIALE indipendenti di settore, quali l’RAGIONE_SOCIALE di Regolazi RAGIONE_SOCIALE (che ha inviato al Governo ed al Parlamento il 21 maggio 2015 un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell’autotrasporto di persone non di linea) e l’RAGIONE_SOCIALE), intervenuta più volte proprio sul tema RAGIONE_SOCIALE riforma RAGIONE_SOCIALE disciplina del settore Taxi e NCC (da ultimo, il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si sottolinea che il settore RAGIONE_SOCIALE mobilità non di linea -taxi e NCC – richiede una riforma complessiva, in quanto è ancora regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, oramai non più al passo con l’evoluzione del mercato)».
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, in considerazione RAGIONE_SOCIALE novità delle questioni e RAGIONE_SOCIALE pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità.
In ragione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda