Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31696 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4745/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, difeso da -ricorrente-
: ll’avvocato COGNOME NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1430/2023 depositata il 13/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda ha origine da un rapporto commerciale intercorso nel 2012 tra la società RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore delle apparecchiature medicali, e il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, medico, avente ad oggetto la fornitura di un macchinario elettromedicale. Nel 2014, la società RAGIONE_SOCIALE, lamentando il mancato pagamento di alcune rate del corrispettivo pattuito, otteneva dal Tribunale di
Salerno un primo decreto ingiuntivo per l’importo di € 6.118,00, relativo alle rate scadute tra settembre 2013 e marzo 2014. A fondamento del ricorso, la società produceva un contratto di fornitura di merci datato 21 dicembre 2012. Il AVV_NOTAIO COGNOME proponeva opposizione a tale decreto, eccependo in via preliminare la falsità della propria firma apposta in calce al contratto, che veniva formalmente disconosciuta. Nel merito, sosteneva che il macchinario gli era stato consegnato unicamente in prova per il periodo gennaio-settembre 2013, con la pattuizione che avrebbe potuto restituirlo qualora non fosse risultato conforme alle sue esigenze. Aggiungeva che il bene aveva presentato problemi, era stato riconsegnato per riparazioni il 25 luglio 2013 e restituito solo il 4 dicembre 2013, ben oltre la scadenza del periodo di prova. Egli manifestava quindi la propria volontà di non procedere all’acquisto. Il Tribunale, a seguito dell’istanza di verificazione della società opposta, disponeva una consulenza tecnica d’ufficio grafologica, il cui esito accertava che la sottoscrizione apposta sul contratto non apparteneva al AVV_NOTAIO COGNOME.
In pendenza di del predetto giudizio, nel 2017 la società RAGIONE_SOCIALE otteneva un secondo decreto ingiuntivo per l’importo di € 9.612,00, relativo alle rate asseritamente scadute da aprile 2014 a febbraio 2015. A fondamento di questa nuova pretesa, la società produceva non solo il contratto del 21 dicembre 2012, già oggetto di accertamento di falsità, ma anche una nuova scrittura privata, composta da due pagine, priva di data e della firma della società, che la RAGIONE_SOCIALE affermava di aver rinvenuto solo nell’ottobre 2017 a seguito di un trasloco.
Anche avverso questo secondo decreto il AVV_NOTAIO COGNOME proponeva opposizione, chiedendo la riunione con il precedente giudizio. I due procedimenti di opposizione venivano riuniti. Espletata l’istruttoria, che comprendeva l’interrogatorio formale dell’opponente e l’escussione di testimoni, il Tribunale di Salerno
rigettava entrambe le opposizioni e confermava i due decreti ingiuntivi. Il giudice di primo grado, pur dando atto dell’esito della CTU grafologica, riteneva non dirimente l’accertata falsità della prima firma, considerando il rapporto contrattuale comunque provato sulla base delle altre risultanze istruttorie, in particolare le testimonianze e le dichiarazioni confessorie che riteneva rese dal AVV_NOTAIO COGNOME in sede di interrogatorio formale. Qualificava il rapporto come vendita a prova, ritenendo che l’opponente non avesse fornito la dimostrazione del suo esito negativo.
La Corte di appello di Salerno ha rigettato il gravame del AVV_NOTAIO COGNOME. La Corte territoriale, pur riconoscendo l’apocrifia della sottoscrizione del primo contratto del 21 dicembre 2012, ha fondato la propria decisione sulla seconda scrittura privata. Ha ritenuto, infatti, che il disconoscimento di quest’ultima fosse stato tardivo, in quanto non effettuato nell’atto di opposizione (prima difesa utile), ma solo successivamente in udienza, con la conseguenza che la scrittura doveva ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c. Sulla base di tale documento, ritenuto pienamente efficace, e delle ulteriori prove orali, la Corte di merito ha confermato la sussistenza dell’obbligazione di pagamento. Ha inoltre diversamente qualificato il rapporto, non come vendita con riserva di gradimento, ma come un contratto già perfezionato, dal quale, ai sensi della clausola n. 12 di detta scrittura, il COGNOME avrebbe potuto recedere, cosa che, secondo la Corte, non era mai avvenuta, non essendo emersa la prova di un formale atto di recesso o di una volontà di restituzione del bene.
Ricorre in cassazione il COGNOME con due motivi di ricorso, illustrati da memoria.
Resiste la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria.
Il AVV_NOTAIO delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza e il ricorrente, depositando memoria con
cui ha dichiarato di aver proposto querela di falso dopo la sentenza impugnata, ha chiesto la sospensione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Del collegio fa parte il AVV_NOTAIO COGNOME, che ha redatto la proposta di definizione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: « Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa » .
In via ulteriormente preliminare, si osserva (in risposta alla specifica eccezione sollevata nella memoria della controparte) che la memoria del ricorrente in data 11/3/2025 è da interpretare come richiesta di decisione ex art. 380 bis c.p.c. Infatti, il ricorrente chiede comunque una decisione di questa Corte di Cassazione, seppure, per il momento di natura interlocutoria (sospensione del giudizio per avvenuta proposizione della querela di falso).
Ciò premesso, la relativa istanza di sospensione è da rigettare, in linea con Cass. SU 986/2009 : « La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i
documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ». Nello stesso senso 11327/2017 e altre. L’eventuale successivo accertamento della falsità della scrittura, darà semmai luogo ad un caso di revocazione straordinaria, ex art. 395 n. 2 c.p.c.
2. – Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 214 e ss. c.p.c., 216 c.p.c., 273 e 274 c.p.c. con la seguente argomentazione. La Corte di appello ha errato nel ritenere tardivo il disconoscimento della seconda scrittura privata, prodotta dalla società RAGIONE_SOCIALE a sostegno del secondo decreto ingiuntivo, fraintendendo il contenuto e la portata del disconoscimento operato tempestivamente che, data la connessione tra i documenti, doveva intendersi riferito a tutta la nuova produzione. In mancanza di un’istanza di verificazione, tale scrittura doveva essere espunta dal materiale probatorio.
Il primo motivo è inammissibile sotto due distinti profili.
In primo luogo, esso è privo del requisito di specificità. L’esercizio del potere della Corte di cassazione di esame diretto degli atti del giudizio di merito al fine accertare gli errores in procedendo presuppone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di specificità della censura (ex art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.). In altri termini, l’accesso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione – che non può essere certo disgiunta da chiarezza e sinteticità -indicazioni che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una censura formulata in termini così stringenti da sollecitare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evitando di compiere generiche verifiche degli
atti o anche solo indagini integrative per colmare lacune nell’indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).
Nel caso di specie il ricorrente non ha adempiuto all’onere di riprodurre testualmente nel ricorso il passo preciso dell’opposizione a cui egli attribuisce l’effetto di discono scimento, specialmente dinanzi alla recisa affermazione contenuta in sentenza, p. 11, paragrafo 7.2., secondo cui «la scrittura privata successivamente versata in atti, composta da due pagine e munita – su ciascuna delle suddette pagine di timbro e firma di COGNOME NOME, non è stata oggetto di tempestivo disconoscimento, non essendo stato effettuato in sede di opposizione, come sarebbe dovuto avvenire». Ad abundanti am, si aggiunge che l’atto di opposizione non è indicato in calce al ricorso come ricompreso nel fascicolo ex art. 369 n. 4 c.p.c.
Quanto all’altro distinto profilo di inammissibilità , si consideri che il vizio così delineato, alla luce del brano di sentenza riportato nel capoverso precedente, integra un errore di percezione, ex art. 395 n. 4 c.p.c.
3. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 2697 c.c., 2721 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, con la seguente argomentazione: la Corte di appello ha violato i principi sulla prova, utilizzando una prova testimoniale inammissibile e priva di riscontri. Si contesta inoltre l’erronea qualificazione del contratto, da ricondurre alla vendita con riserva di gradimento, mai perfezionatasi per mancata comunicazione del gradimento, e non alla vendita a prova o a un contratto perfezionato con facoltà di recesso.
Il secondo motivo è inammissibile laddove denunzia, ex art. 360 n. 5 cpc, l’omesso esame di fatti decisivi (per il principio della
doppia conforme: v. art. 360 cpc nella versione applicabile ratione temporis ).
Per il resto, è inammissibile perchè tende a sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità.
La Corte di appello, una volta ritenuta la piena efficacia probatoria della seconda scrittura privata, ha proceduto a una valutazione complessiva e logica degli elementi acquisiti, tra cui le deposizioni testimoniali e le stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale. Tale apprezzamento di fatto, essendo sorretto da una motivazione congrua e non meramente apparente, si sottrae a sindacato ad opera di questa Corte.
Il motivo è inoltre da disattendere per quanto attiene alla censura sulla qualificazione giuridica del rapporto. L’interpretazione del contratto e delle sue clausole costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione effettiva dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. Il ricorrente si limita nel caso di specie a contrapporre la propria interpretazione (vendita con riserva di gradimento) a quella, plausibilmente motivata, della Corte territoriale (contratto perfezionato con facoltà di recesso), senza tuttavia dimostrare in che modo quest’ultima avrebbe violato le richiamate norme ex art. 1362 ss. c.c. La Corte di appello ha logicamente desunto la volontà delle parti di concludere un contratto definitivo dalla previsione di una facoltà di recedere e ha coerentemente tratto la prova della permanenza del vincolo dalla mancata restituzione del bene da parte del ricorrente dopo la riparazione, elemento fattuale che corrobora la correttezza della qualificazione adottata.
-In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da versare all’ AVV_NOTAIO, antistatario. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3. 500,00 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME