Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28141 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25248/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1129/2020 depositata il 01/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 31/10/2005 è stipulato un contratto preliminare di compravendita da NOME COGNOME (promissario acquirente) e NOME COGNOME (promittente venditore), ove il promissario acquirente prende atto che sugli immobili oggetto del preliminare grava un sequestro conservativo correlato a un processo civile pendente innanzi al Tribunale di Siracusa tra il mediatore NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, genitori e danti causa del promittente venditore. Il promissario acquirente si obbliga a versare parte del prezzo al promittente venditore o al suo procuratore, affinché si provveda all’estinzione dei debiti in relazione ai quali è stato ottenuto il sequestro conservativo. Nello stesso contratto le parti riconoscono di avere concluso il contratto con la mediazione di NOME COGNOME.
Nel 2008 -e si giunge così alla controversia attuale quest’ultimo ottiene dal Tribunale di Siracusa (Lentini) un decreto ingiuntivo di pagamento di € 85.940 nei confronti d i NOME COGNOMECOGNOME per l’attività svolta in relazione alla compravendita degli immobili nella quale COGNOME è altresì intervenuto quale procuratore del venditore (NOME COGNOMECOGNOME. Ciò sulla base di una scrittura privata del 12/5/2006, sottoscritta da entrambe le parti in causa e di un assegno bancario non trasferibile di € 122.940, emess o il 16/5/2006 da COGNOME in favore di COGNOME, per il quale il primo ha già corrisposto la somma di € 37.000. In sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l’ingiunto propone tra l’altro domanda di condanna dell’ingiungente alla restituzione di tale somma, detratto eventualmente l’importo di € 3.925 (per l ‘ attività di mediazione svolta d a quest’ultimo ). Il Tribunale revoca il decreto poiché ritiene che l’importo dell’assegno corrisponda al pagamento del prezzo della compravendita dell’immobile stipula ta con atto pubblico, sempre il 12/5/2006, tra le stesse parti (nelle medesime qualità già considerate: COGNOMECOGNOME quale procuratore del venditore NOME COGNOME, e COGNOME quale acquirente). Il Tribunale rileva che nel contratto definitivo di compravendita ( appunto l’atto pubblico del
12/5/2006) le parti contraenti hanno attestato che il prezzo della vendita pari a circa € 196.253 è stato interamente pagato e conclude che l’importo di € 92.940 costituisce una componente del prezzo della vendita e quindi è stato già corrisposto.
La sentenza di primo grado è integralmente riformata in appello, con conferma del decreto ingiuntivo. Il perno del ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte territoriale risiede nella correlazione tra la scrittura del 12/5/2006 posta a base del decreto ingiuntivo (della quale è confermata l’ efficacia probatoria, per tardività del disconoscimento della sottoscrizione da parte di COGNOME) e l’ assegno bancario rilasciato da COGNOME a COGNOME. In particolare -argomenta la Corte – se è vero che il COGNOME ha disconosciuto il contenuto della scrittura, allegando di aver sottoscritto un foglio in bianco per procedere alla liberazione da tutti i debiti degli immobili (che avrebbe poi acquistato da NOME) e di aver consegnato l’assegno bancario, è altrettanto vero che la sottoscrizione è stata da lui disconosciuta solo tardivamente (con la seconda memoria dell’art. 183 co. 6 c.p.c.). Pertanto, la scrittura è ritenuta riconosciuta tacitamente ex art. 215 co. 1 n. 2 c.p.c. Inoltre, aggiunge la Corte, la somma è dovuta sulla base dell’assegno, che nei rapporti tra il traente COGNOME e il prenditore COGNOME vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. che dispensa quest’ultimo dall’onere di provare i fatti costitutivi del debito. Nel caso attuale tale promessa è da collegare a ll’indicazione (cui la Corte attribuisce valore confessorio) dei correlativi fatti costitutivi, indicazione contenuta appunto nella scrittura del 12/5/2006 (quella posta a base della richiesta di decreto ingiuntivo). Tali sono la rinuncia da parte di COGNOME al sequestro e agli atti di giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa ( menzionati in esordio) , nonché l’attività di mediazione che COGNOME ha svolto, da rimunerare con € 30.000, dovut i sia da NOME COGNOME COGNOME da COGNOMECOGNOME Ad avviso della Corte, tale indicazione dei fatti costitutivi della promessa di pagamento espressa dall’assegno è da mantenere ferma, poiché «ogni doglianza avanzata
dalla difesa di NOME COGNOME circa il presunto riempimento del foglio firmato in bianco in data 12/5/2006, con un contenuto diverso da quello concordato tra le parti, non ha trovato alcun riscontro probatorio». Ulteriore prova documentale del credito è il contratto preliminare di compravendita sottoscritto da NOME COGNOME e NOME COGNOME il 31/10/2005, menzionato in esordio nel suo contenuto rilevante.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con due motivi, illustrati da memoria. Resiste NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo fa valere che la sottoscrizione della scrittura privata del 12/5/2006 posta a base del decreto ingiuntivo è stata tempestivamente disconosciuta fin dall’atto di opposizione e non solo nella seconda memoria dell’art. 183 c.p.c. Si deduce violazione degli artt. 214 e 215 co. 1 n. 2 c.p.c.
Il primo motivo è infondato.
Nel corpo del motivo, a p. 18 del ricorso, è citato il seguente passo dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo: «con riferimento della scrittura del 12/05/2006 esiste solo una firma al quintultimo rigo capoverso di cui ci si riserva di far visionare al proprio assistito l’autenticità e di cui sin d ‘ ora se ne disconosce di contenuto ». Solo nella seconda memoria dell’art. 183 c.p.c. si scrive: «Si reitera il disconoscimento della scrittura nella sua totalità per tutti i motivi già rappresentati».
Con ciò è avallata la ricostruzione processuale della Corte di appello: ciò che si reitera nella memoria è il disconoscimento del contenuto della scrittura, non il disconoscimento della sottoscrizione, che avviene per la prima volta in quella sede. Infatti, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo si è disconosciuto solo il contenuto. Corretto è quindi l’accertamento della tardività del disconoscimento della firma.
– Il secondo motivo censura ex artt. 112 e 215 c.p.c. che la Corte abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Esso considera correttamente che l’eccezione di tardività della sottoscrizione è rilevabile solo ad istanza di parte (cfr. Cass. 9690/2023), ma omette di specificare dove e quando la questione dell’erroneo rilievo d’ufficio della eccezione sia stata sollevata in appello (giacché l’efficacia probatoria della scrittura privata era stata già ritenuta dal primo giudice). L’esercizio del potere della Corte di cassazione di esame diretto degli atti del giudizio di merito al fine accertare gli errores in procedendo presuppone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di specificità della censura. In a ltri termini, l’acc esso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione indicazioni che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli così da sollecitare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evitando di compiere general-generiche verifiche degli atti (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.