Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1745 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1745 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25040/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese d all’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL-, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la sentenza NOME Corte d’Appello di Firenze n. 1087/2020 depositata il 12/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME avevano convenuto, quali eredi di NOME COGNOME (figlio di una sorella delle attrici, premorta), avanti al Tribunale di Prato NOME COGNOME, chiedendole di restituire € 45.000 versatele dal de cuius per la cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare che la convenuta aveva concluso con altro soggetto, previo annullamento del contratto di cessione o previa sua risoluzione. Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di Prato aveva ritenuto che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti di altri parenti del defunto NOME COGNOME, e cioè nei confronti dei cugini, sul presupposto che avrebbero potuto esserne anche loro eredi legittimi. Erano stati quindi coinvolti nel giudizio anche NOME COGNOME -erede di NOME COGNOME-, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e le sorelle di questi, NOME, NOME e NOME COGNOME: i primi tre si erano costituiti mentre NOME COGNOME era rimasto contumace. Intanto, a seguito del decesso di NOME COGNOME, si erano costituite in prosecuzione le figlie NOME, NOME e NOME COGNOME: nella comparsa di costituzione in giudizio le sorelle COGNOME avevano dato altresì atto che la loro madre era l’unica erede di NOME COGNOME, deceduta anch’ella, e facevano presente di avere anche un fratello, NOME COGNOME, che affermavano essere estraneo alla controversia; a sostegno del rilievo le eredi avevano prodotto il testamento NOME madre, pubblicato con espressa acquiescenza di tutti gli eredi alle disposizioni di volontà NOME defunta, in base al quale a NOME COGNOME era stato attribuito un determinato bene immobile e alle tre sorelle un altro bene immobile in comproprietà nonché, espressamente, quanto sarebbe eventualmente stato ricavato dall’esito positivo NOME presente controversia. NOME COGNOME si era pure costituita ritualmente e aveva disconosciuto la scrittura privata di cessione del preliminare in data 6.4.2004, prodotta in copia, ‘ai sensi e per gli effetti dell’art.2719 c.c.’: le attrici non avevano prodotto l’originale.
Il Tribunale di Prato aveva respinto la domanda di restituzione perché aveva considerato la scrittura privata in data 6.4.2004 inutilizzabile processualmente attraverso l’estensione al disconoscimento degli effetti di cui all’art.214 e s. c.p.c., e perché aveva comunque ritenuta non raggiunta la prova NOME conformità NOME scrittura all’originale e NOME veridicità del suo contenuto.
Avevano proposto appello avverso alla sentenza del Tribunale di Prato NOME, NOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre non era stato citato NOME COGNOME. Si era costituita in appello solo NOME COGNOME.
La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione e, in riforma NOME sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di restituzione proposta dalle sorelle COGNOME e coltivata dalle eredi. La Corte d’Appello aveva così motivato la decisione: -il disconoscimento NOME scrittura privata in data 6.4.2004 era stato effettuato limitatamente alla sua conformità all’originale e non era stato adeguatamente articolato; -comunque dalle prove testimoniali assunte e dalla documentazione prodotta inerente all’intervenuto pagamento di € 45.000,00 trovavano conferma l’esistenza e il contenuto NOME cessione; in particolare, il bonifico di € 45.000,00 effettuato dal de cuius NOME COGNOME in data 23.4.2004 e cioè nello stretto termine previsto nella scrittura del 6.4.2004 e per l’importo ivi concordato, esclude <>; -il contratto preliminare ceduto era stato risolto per mutuo consenso NOME promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE e la promissaria acquirente NOME COGNOME in data 3.12.2004; -vi era stato quindi un grave inadempimento NOME cedente, tale da giustificare la risoluzione del contratto di cessione e l’obbligo di restituzione dell’importo percepito.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME formulando otto motivi di critica.
NOME, NOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso.
Il ricorso non è stato notificato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle difese svolte, in termini per l’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione non è stato notificato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, già parti in entrambi i giudizi di merito.
La partecipazione al giudizio dei cugini di NOME COGNOME era stata conseguenza di un provvedimento di integrazione del contraddittorio del Tribunale di Prato in data 8.5.2014, motivato dall’esigenza che al giudizio partecipassero tutti i parenti del defunto che avrebbero potuto esserne eredi.
Il Tribunale aveva peraltro sostanzialmente revocato l’ordine di integrazione con la sentenza nella quale, esaminando le questioni sollevate in sede di costituzione in giudizio da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva rilevato che <> -la questione non ha più formato oggetto di controversia nel grado successivo-.
Si deve pertanto escludere la qualità di litisconsorti necessari in capo a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e quindi la necessità NOME loro
partecipazione al giudizio, sia sotto il profilo sostanziale (gli stessi sono risultati estranei alla controversia), sia sotto il profilo processuale: l’errore sulla iniziale ritenuta necessità NOME loro partecipazione al giudizio -che sta alla base NOME revoca dell’originario provvedimento di integrazione del contraddittorio- non può infatti giustificare il mantenimento obbligato NOME loro posizione di parti effettive, pur in totale assenza di un loro interesse nei confronti NOME materia del contendere e dell’esito del giudizio -per spunti di riflessione sull’impossibilità di trarre dall’erronea disposizione di un’integrazione del contraddittorio non necessaria le stesse conseguenze dell’ordine di integrazione legittimo, perché l’ ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, cfr. Cass. n.17458/2013, Cass. n.5161/2017, Cass. n.25802/2020, Cass. n.22735/2021-.
Quanto alla posizione di NOME COGNOME, pure citato nell’ambito del giudizio di primo grado quale parente del defunto NOME COGNOME ai fini NOME disposta integrazione del contraddittorio, egli non si era costituito nel giudizio di primo grado e non era stato citato in appello -oltre a non essere stato destinatario NOME notificazione del ricorso per cassazione-. Richiamate anche per la sua posizione quale possibile erede di NOME COGNOME le stesse considerazioni sopra svolte, anche l’omessa notificazione dell’atto di citazione in appello nei suoi confronti non comporta alcuna conseguenza processuale, non essendo egli litisconsorte necessario per il profilo in esame.
La posizione di NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME e le conseguenze da derivarne sulla corretta individuazione delle parti del processo sarà esaminata nel contesto NOME valutazione del motivo di ricorso ad esse dedicato.
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la <>.
Rileva la ricorrente che la qualifica in capo a NOME COGNOME di successore a titolo universale di NOME COGNOME <> e, del resto, <>. In conseguenza di ciò NOME COGNOME avrebbe dovuto partecipare al giudizio fin dal primo grado quale contraddittore necessario, a nulla rilevando il fatto che egli sia stato inizialmente citato quale parente e possibile erede di NOME COGNOME. A nulla rileverebbe, secondo la ricorrente, che nel testamento la testatrice abbia specificato la volontà di destinare a NOME, NOME e NOME, in parti uguali, ‘il denaro eventualmente proveniente dalla causa da me promossa contro la sig.ra COGNOME NOME con preghiera di voler usare questo denaro pensando anche a mio nipote NOME, nei modi che riterranno opportuni’.
Il motivo è infondato.
Il testamento olografo di NOME COGNOME -allegato agli atti dalle controricorrenti, che questa Corte può esaminare dovendo essere vagliata la questione di carattere processuale posta con il primo motivo di ricorsoriporta nell’ incipit la nomina quali eredi universali NOME testatrice i quattro figli e prosegue con l’attribuzione al figlio NOME NOME <>, alle figlie NOME, NOME NOME NOME <>; lo scritto prosegue con la previsione che <>.
Al testamento, pubblicato in data 13.10.2013 dal AVV_NOTAIO, avevano prestato totale acquiescenza tutti e quattro gli eredi presenti, <>.
E’ noto che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel caso di decesso di una parte nel corso del giudizio il contraddittorio deve essere esteso a tutti gli eredi, quali successori a titolo universale del de cuius , ex art.110 c.p.c. -cfr., in proposito, Cass. n.25706/2011, in motivazione: <>; la giurisprudenza successiva è sostanzialmente in linea con i principi evidenziati-.
L’estensione del contraddittorio a tutti gli eredi quali successori a titolo universale del de cuius , enucleabile dall’art.110 c.p.c., vuole garantire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti subentranti al defunto anche solo potenzialmente interessati, al fine di assicurare nell’interesse di tutte le parti coinvolte nel giudizio- il corretto svolgimento del processo e l’utilità NOME pronuncia finale, destinata di norma ad incidere non sulle singole posizioni degli eredi ma sull’eredità nel suo complesso -non essendo possibile verificare e risolvere, in una sede processuale che non è a ciò deputata, l’esistenza di eventuali contrasti di natura successoria tra gli eredi-.
Occorre allora considerare la particolarità del caso di specie, derivante dal contenuto del testamento nel quale la testatrice, NOME COGNOME, ha indicato come eredi universali i suoi quattro figli dividendo tra loro la gran parte del proprio patrimonio, ai sensi dell’art.734 co 2 c.c.: questa divisione è stata specificamente accettata da tutti gli eredi, anche da
NOME COGNOME, con rinuncia espressa all’azione di riduzione per il caso di eventuale lesione di legittima.
Ciò significa che già alla data di pubblicazione del testamento olografo di NOME COGNOME, per espresso volere di tutti i soggetti indicati dalla testatrice quali eredi universali, la situazione successoria si era stabilizzata definitivamente quanto ai beni specificamente assegnati, attraverso non solo l’accettazione dell’eredità da parte dei soggetti designati ma anche attraverso l’accettazione ad opera degli stessi dell’attribuzione di beni determinati ad ognuno con espressa rinuncia <>, compresa l’azione di riduzione eventualmente spettante, e con il mantenimento NOME comunione ereditaria solo sui beni residui NOME testatrice.
Essendo gli eredi successori a titolo universale NOME de cuius , l’accettazione dell’attribuzione dei beni operata dalla testatrice con assegnazioni specifiche ad ognuno di loro, da qualificare come divisione fatta dal testatore, ex art.734 c.c., ha comportato il subentro diretto di ognuno di loro nella posizione NOME de cuius rispetto ai beni loro rispettivamente assegnati, a far data dall’apertura NOME successione, e quindi dalla data del decesso NOME de cuius senza soluzione di continuità.
Ne consegue che, ai fini che qui interessano, sono succedute ad NOME COGNOME nella posizione sostanziale e processuale NOME stessa nell’ambito del presente giudizio le sole eredi alle quali la defunta aveva attribuito l’importo recuperato a carico di NOME COGNOME, ove se ne fosse confermata la debenza: NOME COGNOME, che ha accettato di nulla pretendere in relazione ai beni direttamente assegnati dalla madre defunta alle sorelle, non ha e non ha mai avuto interesse a partecipare al presente giudizio, nel quale si sono costituite in prosecuzione le sorelle COGNOME allegando fin dall’inizio -senza contestazione alcuna ad opera NOME controparte, che pure aveva fin dal primo grado tutti gli elementi per sollevare la questione, fino al presente giudizio di legittimità- il testamento
olografo pubblicato, documentando quanto sopra esposto e così giustificando di conseguenza la mancata prosecuzione del giudizio anche da parte del fratello che era altresì a conoscenza dell’esistenza del processo, non solo in quanto destinatario dell’ordine di integrazione del contraddittorio esaminato sopra, ma anche perché la pendenza del giudizio risultava direttamente dal testamento NOME madre-.
In una situazione come quella sub iudice non vi è quindi spazio per rilevare, solo in questa sede di legittimità, un vizio di contraddittorio in concreto inconsistente e privo di qualsiasi interesse per il soggetto che si assume essere stato pretermesso, perché una pronuncia del genere si porrebbe in evidente contrasto con il disposto dell’art.111 Cost.
Con il secondo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la <>.
La ricorrente contesta la ritenuta utilizzabilità NOME scrittura privata 6.4.2004, ribadendo che il disconoscimento aveva riguardato la conformità del documento all’originale ma che l’assenza dell’originale, mai prodotto in atti, non ne avrebbe reso nemmeno astrattamente possibile la verificazione e non ne avrebbe permesso alcuna utilizzazione probatoria. Il disconoscimento correttamente considerato dal Tribunale di Prato e, invece, non adeguatamente valorizzato dalla Corte di merito, era stato espresso dalla ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta nei seguenti termini: si disconosce <> (così il ricorso, a pag.16).
Il motivo è infondato.
La Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che NOME COGNOME, richiamando il disposto dell’art.2719 c.c. e non quello dell’art.214 c.p.c. e non sollevando rilievi in ordine all’esistenza effettiva NOME scrittura e/o all’autenticità NOME sottoscrizione, si era limitata alla contestazione NOME sola corrispondenza NOME copia prodotta all’originale, peraltro solo affermata e non supportata in modo articolato con evidenziazione degli aspetti differenziali NOME copia rispetto all’originale. Ne ha derivato l’utilizzabilità del documento in giudizio.
La Corte ha così interpretato il disconoscimento operato dalla ricorrente correttamente applicando i principi di diritto più volte espressi al riguardo da questa Corte, sia in relazione alle caratteristiche di specificità che devono rivestire il disconoscimento NOME rispondenza NOME copia all’originale e il disconoscimento dell’autenticità NOME scrittura e NOME sua sottoscrizione sia la differenza tra l’uno e l’altro, dalla quale consegue che il disconoscimento di conformità all’originale non è anche un disconoscimento di autenticità NOME scrittura ove questo non sia chiaramente e circostanziatamente indicato -cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. n.16557/2019 e, in particolare, Cass. n.19850/2024 che ben fa comprendere la diversità tra disconoscimento di conformità all’originale e disconoscimento di autenticità e, nel contempo, la necessità in entrambe le ipotesi di circostanziare adeguatamente il rilievo operato-.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta <>.
La ricorrente contesta l’utilizzazione del contratto in data 6.4.2004 anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo: <>, perché comportanti l’inefficacia NOME scrittura del 6.4.2004.
Il motivo è inammissibile.
È orientamento interpretativo pacifico di questa Corte che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attuale applicabile alla presente controversia, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni: non sono quindi ammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo -cfr. Cass. n.22397/2019-. La decisività del fatto omesso -che, se esaminato, avrebbe cioè determinato un esito diverso NOME controversia- deve essere evidenziata dalla parte ricorrente e non può essere integrata da un generico riferimento all’omesso esame di elementi istruttori (anche in considerazione del fatto che il Giudice non deve dare conto in sentenza di tutte le risultanze probatorie ma offrire un supporto adeguato e comprensibile alla decisione: ciò ben può avvenire attraverso l’esplicitazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e da valorizzare, senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio non valorizzato) cfr. ancora, tra le altre, Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass. n.27415/2018-.
La ricorrente si limita a ribadire l’avvenuto disconoscimento NOME scrittura del 6.4.2004, che quindi non avrebbe dovuto essere utilizzata, e
ad allegare una serie di circostanze dalle quali la Corte di merito avrebbe dovuto comunque dedurre l’inefficacia del documento.
E’ evidente che non di omesso esame di un fatto decisivo discusso si tratta ma NOME messa in discussione NOME valutazione operata dalla Corte d’Appello sia in ordine al disconoscimento operato da NOME COGNOME, per il quale si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il motivo di ricorso precedente, sia in ordine all’interpretazione e valorizzazione di elementi istruttori diversi complessivamente considerati, non censurabile in sede di legittimità -se sorretta, come nel caso di specie, da motivazione effettiva, logica e non contraddittoria-.
5. Il quarto motivo di doglianza è rivolto a contestare la <>.
La ricorrente contesta la legittimità NOME prova orale ammessa per dimostrare l’esistenza del contratto preliminare, non prodotto, intervenuto tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE -si tratta del contratto che la Corte di merito ha ritenuto ceduto dalla ricorrente a NOME COGNOME-.
Il motivo è infondato.
Si deve escludere ogni valenza alla prospettata violazione del disposto dell’art.2697 c.c., perché, pacificamente, la violazione NOME norma indicata si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere NOME prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione dello stesso art.2697 c.c.: rimangono all’evidenza al di fuori dell’ambito di operatività NOME violazione di legge per contrasto con l’art.2697 c.c. le situazioni in cui vi sia stata una valutazione delle emergenze istruttorie che si assume errata o in cui sia stato ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in
questi casi vi sarebbe solo un erroneo apprezzamento dell’esito NOME prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. -cfr., tra le altre, Cass. n.17313/2020, Cass. n.13395/2018-. In concreto, è evidente dal supporto argomentativo che la ricorrente offre al motivo in esame che la critica è rivolta non all’attribuzione degli oneri probatori alle parti in applicazione del disposto dell’art.2697 c.c. ma alla valutazione e valorizzazione del materiale probatorio operata dal Giudice dell’appello.
Esclusa quindi la violazione dell’art.2697 c.c., si deve ritenere che, come rilevato correttamente dalla Corte di merito, l’esistenza del contratto preliminare intervenuto tra la ricorrente ed un soggetto terzo è stata considerata come fatto storico presupposto rispetto alla conclusione NOME scrittura privata del 6.4.2004: quindi la prova orale richiesta non è stata ammessa in violazione del disposto degli art.2724 e 2725 c.c. -cioè in violazione delle possibili deroghe legittime al divieto di prova testimoniale, perché non supera i limiti legali imposti alla prova testimoniale quando ne sia oggetto un contratto per il quale è richiesta la forma scritta, ad substantiam o ad probationem -cfr., tra le altre, Cass. n.6199/2019, che è stata correttamente richiamata dalla Corte di merito nella motivazione NOME sentenza-.
La prova testimoniale è stata correttamente ammessa e valutata perché, come detto, non si trattava di verificare il contenuto del contratto e le obbligazioni da esso nascenti ma di accertare nella presenta controversia l’esistenza del contratto come fatto storico, ai fini NOME dimostrazione dell’esistenza del bene oggetto di cessione.
6. Il quinto motivo di critica lamenta la <>.
Secondo la ricorrente la qualificazione NOME scrittura privata del 6.4.2004 come cessione di un contratto preliminare sarebbe errata, perché non trilaterale non avendovi partecipato RAGIONE_SOCIALE, e perché non vi sarebbe alcuna prova NOME coincidenza tra il contratto preliminare oggetto di cessione e il contratto preliminare intervenuto tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, risolto per mutuo consenso.
Il motivo è infondato.
Attraverso un’apparente prospettazione di violazione di legge la ricorrente vuole mettere in discussione la qualificazione del contratto del 6.4.2004 operata dalla Corte di merito attraverso la valutazione del materiale istruttorio acquisito -in particolare, del contenuto NOME scrittura e dell’esito NOME prova testimoniale resa da NOME COGNOME – e non censurabile in sede di legittimità.
Con il sesto motivo di ricorso NOME COGNOME prospetta la <>.
Secondo la ricorrente le controparti non le avrebbero contestato alcun inadempimento e non vi sarebbe stata domanda di risoluzione contrattuale, tale non potendosi qualificare la richiesta, totalmente generica, di <> dell’esborso richiesto in restituzione.
Il motivo è infondato.
Si premette che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto NOME contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e NOME causa petendi , che si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso: ne deriva che il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene NOME vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori -cfr. Cass. n.644/2025, Cass. n.8048/2019-.
Nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto nel caso di specie, perché la Corte di merito ha riconosciuto il diritto delle sorelle COGNOME ad ottenere la restituzione dell’importo di € 45.000,00, richiesto fin dall’introduzione del giudizio, ritenendo che esso fosse stato effettivamente versato, come prospettato dalle interessate, sulla base del contratto del 6.4.2004, risolto per l’inadempimento grave NOME COGNOME.
La Corte d’Appello, nell’esercizio delle prerogative proprie del Giudice del merito, ha quindi interpretato la domanda proposta dalle eredi COGNOME come volta a richiedere la risoluzione del contratto preliminare formalizzato nella scrittura privata del 6.4.2004 e, rimanendo all’interno dell’ambito fattuale delineato dalla parte, delle richieste NOME stessa e delle giustificazioni offerte a loro supporto, ha deciso per la fondatezza NOME domanda in presenza, anche in questo caso, di un giustificazione motivazionale comprensibile e logica NOME decisione non censurabile in sede di legittimità -cfr. tra le altre, Cass. n.34762/2024, che precisa come l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione NOME violazione dell’art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio
NOME motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.-
Il settimo motivo prospetta una <>.
Secondo la ricorrente, anche ammettendo l’esistenza di un contratto preliminare di compravendita con RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe comunque sussistente alcun inadempimento imputabile a NOME COGNOME, perché la scrittura del 6.4.2004 non sarebbe una cessione di contratto: con il versamento di € 45.000,00 NOME COGNOME si sarebbe solo riservato la facoltà di poter acquistare l’immobile promesso in vendita alla COGNOME. Sarebbe stato necessario dimostrare l’adempimento del preteso cessionario del contratto ai termini fissati per la stipula del definitivo previsti nel contratto preliminare ceduto e, a fronte NOME risoluzione consensuale del contratto che si assume ceduto intervenuta a distanza di mesi dalla stipula del 6.4.2004, non vi sarebbe alcuna prova che NOME COGNOME abbia richiesto prima NOME risoluzione consensuale alla RAGIONE_SOCIALE e/o alla RAGIONE_SOCIALE il trasferimento NOME proprietà dell’immobile.
Il motivo è inammissibile, perché puramente meritale, volto a proporre sotto una apparente critica di violazione di legge una diversa lettura e una diversa valorizzazione, favorevoli alla ricorrente, degli elementi probatori esaminati dalla Corte di merito.
L’ultimo motivo di ricorso si incentra sulla prospettata <>.
Secondo la ricorrente non vi sarebbe alcuna prova NOME riferibilità del bonifico di € 45.000,00 al preteso accordo del 6.4.2004.
Anche questo motivo, che è svolto in complessive nove righe, è inammissibile perché meritale.
Sui presupposti per poter affermare l’intervenuta violazione del disposto dell’art.2697 c.c. si richiamano le considerazioni sopra svolte: anche in questo caso la violazione NOME norma richiamata non è riscontrabile.
La Corte ha valutato gli elementi di prova acquisiti e ha valorizzato il breve lasso di tempo tra la disposizione di bonifico per € 45.000,00 -effettivamente eseguito in data 23.4.2004 da NOME COGNOME a favore di NOME COGNOME– e la conclusione del contratto di cessione di preliminare il 6.4.2004. Pure in questo caso la ricorrente vorrebbe solo rimettere in discussione a proprio favore la valutazione di merito NOME Corte.
10. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Considerato il tenore NOME pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –NOME sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte NOME ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio NOME Seconda Sezione Civile, il 2 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME