SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15972 2025 – N. R.G. 00042577 2023 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nella persona del Giudice designato AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2023, rimessa in decisione (c.d. rito Cartabia) giusta ordinanza del 23.10.2025 all’esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui è domiciliato in INDIRIZZO MontecelioINDIRIZZO giusta procura in atti
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, e ai soli fini del presente procedimento domiciliata in AVV_NOTAIO, presso il suo studio (RAGIONE_SOCIALE), in INDIRIZZO giusta procura in atti
OPPOSTA
E
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in San Giorgio a Cremano alla INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO : opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720239049074715000 relativa al credito di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, in materia di garanzia erogata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex legge n.662/1996.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 18.09.2023 ad (per brevità anche e alla (per brevità anche , proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720239049074715000 notificata il 19.07.2023 e ogni atto prodromico, compresa la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con cui era intimato il pagamento dell’importo di euro 198.210,87, comprensivo di sorte ed interessi anche di mora. RAGIONE_SOCIALE
Il sig. premetteva di non avere mai intrattenuto rapporti personali con la RAGIONE_SOCIALE, mentre riferiva di avere curato dei rapporti nel 2015, con la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Milano nella qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE per un contratto di finanziamento a lungo termine chirografario a valere su garanzia (che depositava quale doc. 2). Deduceva che di tale contratto ‘ l’odierno attore nulla ha mai saputo né è mai stato interpellato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito al predetto rapporto, sia in proprio che nella qualità di amministratore e poi liquidatore della predetta società ‘. Aggiungeva che la RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal registro delle Imprese il 5/11/2021 e nessun atto era stato notificato allo stesso attore in qualità di liquidatore, né prima né dopo la cessazione della liquidazione. Precisava che, né prima della notifica della cartella di pagamento nel 2019, né dopo, era mai stato interpellato o messo in mora dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ciò detto, parte opponente proponeva, in sintesi, i seguenti motivi di opposizione: 1) la mancata indicazione delle modalità di impugnazione dell’atto notificato; 2) la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al credito indicato nell’intimazione e nella cartella sottesa; 3) l’inesistenza di un titolo esecutivo. Chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
‘in via preliminare, sospendere l’efficacia esecutiva dell’intimazione di pagamento impugnata n. 09720239049074715000 e di ogni atto prodromico, ovvero anche la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e consequenziale, e nel merito:
1.) previo accertamento del difetto di legittimazione passiva e dell’inesistenza di idoneo titolo esecutivo anche previo alla formazione del ruolo per le ragioni esposte in premessa, annullare l’intimazione di pagamento impugnata n. NUMERO_CARTA e di ogni atto prodromico, ovvero anche la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e consequenziale.
2.) con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio” .
Si costituiva chiedendo di accertare il proprio difetto di legittimazione, riguardo ai presunti vizi RAGIONE_SOCIALE atti di riscossione dell’ e di rigettare nel merito l’opposizione. RAGIONE_SOCIALE
A tal fine deduceva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il RAGIONE_SOCIALE, attività di gestione del per le P.M.I. istituito ai sensi dell’art. 2 co.100 lett.a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
Allegava che: l’opponente era socio coobbligato della RAGIONE_SOCIALE, società che nell’anno 2015 aveva sottoscritto un finanziamento con la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Milano s.p.a. (BPM), garantito dal RAGIONE_SOCIALE; – in data 30.05.2015 il Consiglio di Gestione aveva approvato con delibera il finanziamento e il 13.08.2015 la RAGIONE_SOCIALE aveva sottoscritto il contratto di finanziamento con BPM; -a fronte dell’inadempimento della società agli obblighi assunti con la banca finanziatrice, il 31.07.2018 era stata approvata la proposta di liquidare la perdita; aveva acquisito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, per conto del il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all’ammontare del importo oggetto del finanziamento, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore. Non essendo pervenuto alcun pagamento, il aveva provveduto, in forza dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e gi à ai sensi dell’art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE importi di spettanza del Assumeva che il credito vantato dal poteva essere riscosso tramite la procedura esattoriale ai sensi della normativa richiamata. Eccepiva altresì il proprio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
difetto di legittimazione passiva anche riguardo alle censure dell’opponente in ordine alle condizioni contrattuali applicate dalla banca finanziatrice e riguardo al rapporto fideiussorio ‘ove fosse stata sottoscritta garanzia’. Chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento ai soli vizi e ai difetti asseritamente rivolti all’ atto di riscossione dell per i motivi già precedentemente esposti;
per il resto, respingere ogni richiesta e tutte le domande svolte da controparte siccome destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto ed accogliere le domande rese nell’interesse di con conferma dell’atto impugnato;
in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge ex DM.n 147 del 13.08.2022 e successive modifiche’.
Si costituiva contestando analiticamente la fondatezza di tutti i motivi di opposizione. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze aventi ad oggetto il merito dell’imposizione. In particolare con riferimento al difetto di legittimazione passiva eccepito dal sig. deduceva che, rispetto al contratto di finanziamento stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Milano e la RAGIONE_SOCIALE (nel quale era chiaramente indicata anche la posizione di essa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE , l’opponente, in data 13/8/2015, aveva ‘ assunto la veste di fideiussore, con espressa specificazione (cfr. doc. nominato ‘ -032017 16.29.51’ in produzione che la detta fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa ed ogni onere tributario e che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla RAGIONE_SOCIALE, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio ‘. Aggiungeva che, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente la cartella di pagamento a cui si riferiva l’intimazione opposta era stata ritualmente notificata. Assumeva la correttezza del recupero dei crediti di attraverso il procedimento di iscrizione a ruolo. Chiedeva l’accoglimento delle seguenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
conclusioni:
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in merito ad ogni questione concernente l’esistenza del credito e gli atti presupposti alla trasmissione del ruolo;
ancora in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione non avendo l’attore dedotto circostanze idonee a far ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile;
in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda perché infondata e dichiarare la legittimità dell’operato di Agente della Riscossione nell’esecuzione dei propri compiti;
condannare al pagamento delle spese del giudizio’.
Respinta l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della cartella, nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., parte opponente deduceva che il sig. ‘non esprimeva la volontà della società RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto gli amministratori di fatto erano altri. Osservava come le firme apposte sul contratto di garanzia del 6/7/2015 non fossero uguali a quella rilasciata con la procura in atti e disconosceva formalmente le firme apposte a suo nome sul predetto documento prodotto da al momento della costituzione. Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, preso atto che dalle difese delle parti opposte doveva desumersi che il sig. era stato destinatario dell’intimazione di pagamento quale garante (fideiussore) della società beneficiaria del finanziamento, oltre a disconoscere la sottoscrizione del documento, allegava, in via di eccezione, la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 L. 287/1990 e dell’art. 2 L. 287/1997 (e produceva il moRAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO sanzionato dall’Antitrust, nonché il provvedimento n. 55/2005 della RAGIONE_SOCIALE D’Italia). Eccepiva, altresì, la nullità della garanzia, atteso che la L.662/1996 ed i successivi regolamenti attuativi, vietavano l’acquisizione di una ulteriore garanzia nel caso in cui ‘il medesimo debito fosse già coperto da garanzia statale’. RAGIONE_SOCIALE
nelle difese successive alla comparsa di costituzione si limitava a rilevare di non avere preso parte al contratto di finanziamento originario, essendo il suo intervento limitato all’attuazione della garanzia pubblica, attivata solo in caso di inadempimento del beneficiario. Non proponeva istanza di verificazione (affermando all’udienza del 09.10.2024 di non essere nella disponibilità del documento originario, il quale era nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE che aveva erogato il finanziamento oggetto di garanzia). La causa era rinviata per la rimessione della causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE
In primo luogo, deve precisarsi, per una migliore comprensione dei motivi di opposizione e delle difese delle parti opposte (in particolare riguardo al punto n. 2 di cui sopra), che alla luce della documentazione in atti, l’intimazione di pagamento opposta n. 0972023904907715/000 risulta notificata il 19.07.2023, a
in proprio, senza altra specificazione in INDIRIZZO (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte
attrice), dopo la cancellazione della società di RAGIONE_SOCIALE dal registro delle RAGIONE_SOCIALE (avvenuta in data 05.11.2021, cfr.doc. 2 del fascicolo di parte opponente).
La cartella n. 09720190062351553001, cui l’intimazione di riferisce, è stata indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE presso la sede legale INDIRIZZO in Ladispoli e notificata (prima della liquidazione e cancellazione della società dal registro delle RAGIONE_SOCIALE) il 02.09.2019 in INDIRIZZO INDIRIZZO (cfr. doc. 5 del fascicolo .
nella comparsa di costituzione (cfr. p.4) ha dedotto che il credito di cui all’intimazione opposta, notificata in proprio a il 19.07.2023, doveva intendersi preteso in virtù della garanzia fideiussoria prestata, come evincibile dalla documentazione depositata dalla stessa MMC (cfr. doc. nominato ‘ -03-2017 16.29.51’ da cui risulta che in data 06.07.2015 assumeva la qualità di fideiussore in relazione al contratto di finanziamento stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Milano e la RAGIONE_SOCIALE). Sul punto non ha preso una specifica posizione limitandosi ad affermare, nelle premesse della comparsa di costituzione che l’opponente era ‘socio coobbligato della RAGIONE_SOCIALE‘. RAGIONE_SOCIALE
Nella cartella (cfr. p. 6 del file depositato da nel proprio fascicolo telematico quale doc. 7) alla voce ‘dettagli RAGIONE_SOCIALE importi dovuti forniti dall’ente che ha emesso il ruolo’ è scritto che si tratta di ‘Recupero Agevolazione L. 669/1996Comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull’operazione n.509749’. Ed effettivamente la posizione n. 509749 è riferita alla operazione di finanziamento di richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE Popolare di Milano in favore della RAGIONE_SOCIALE
Dal documento di surroga pos. N.NUMERO_DOCUMENTO (depositato con tale denominazione senza numerazione da si evince che la stessa nella sua qualità di gestore – a fronte della liquidazione della perdita in data 31.07.2018, in favore dell’istituto di credito, (liquidazione pure documentata per euro 175.955,90 con valuta alla data del 10.09.2018) -, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203, 1204 c.c. e art. 2 comma 4 del d.m.20.05.2005, si è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti all’istituto finanziatore, sia nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, sia nei confronti dei due garanti, tra cui (nei limiti dell’importo garantito di euro 300.00). RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ciò detto, non possono condividersi le argomentazioni di parte opponente (punto n. 2 dell’opposizione), secondo cui, essendo stato l’atto di intimazione impugnato notificato al Sig. in proprio presso la
propria abitazione – e non in qualità di amministratore ovvero di liquidatore di una persona giuridica mancherebbe la riferibilità del credito (di cui alla cartella) all’intimazione di pagamento a lui indirizzata, atteso che è documentato che si è surrogata ex lege anche nei confronti dei garanti fideiussori (tra cui l’odierno opponente). RAGIONE_SOCIALE
E’ poi infondato il motivo di opposizione di cui al punto n. 1, tenuto conto che nell’intimazione impugnata si legge che ‘I termini, le modalità e l’autorità competente per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra’, dove è indicato l’atto per cui è richiesto il pagamento, ovvero la cartella ‘n. NUMERO_CARTA.
Quanto agli altri motivi di opposizione giova ricordare che il diritto di surroga, costituente credito privilegiato, esercitato dalla trova fondamento in una disposizione di legge ovvero nell’art. 8 bis d.l. n.3/2015 conv. in legge n.33/2015, disposizione che pure prevede espressamente che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi del dlvo n.46/1999. Non può trovare spazio l’art. 21 dlvo n.46/1999 che in ogni caso nel disciplinare l’iscrizione a ruolo delle entrate previste dall’articolo 17 ‘aventi causa in rapporti di diritto privato’ – richiede un titolo avente efficacia esecutiva, ma espressamente esclude (‘Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni’) le ipotesi ‘diversamente’ disciplinate dalla legge, come nel caso di specie. Il titolo posto a fondamento della cartella è rappresentato dalla surroga prevista ex lege (in favore del RAGIONE_SOCIALE gestito da , in tutti i diritti spettanti all’istituto finanziatore. Invero, mentre l’istituto di credito ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di impresa, la garanzia prestata dal RAGIONE_SOCIALE gestito da trova la propria causa nell’intervento di sostegno pubblico previsto dalla legge 662/1996 (legge che ha introdotto ‘misure di razionalizzazione della finanza pubblica’) e ciò comporta la natura pubblicistica del credito, con conseguente possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Tuttavia, deve rilevarsi che, a fronte della produzione del documento, depositato da unitamente alla comparsa di costituzione nominato ‘ -03-2017 16.29.51, sottoscritto in data 06.07.2015 a nome di , odierno opponente, quest’ultimo, nella prima difesa utile successiva (nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc depositata il 30.07.2024), ha formalmente disconosciuto le firme apposte a suo nome sul predetto documento prodotto da Di contro quest’ultima non ha proposto istanza di verificazione. RAGIONE_SOCIALE
Secondo la giurisprudenza di legittimità ‘ in tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto – essendogli precluso l’accertamento dell’autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici – e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli ‘ (cfr. Cass. n.3602/2024 che richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012). Di talché, a fronte della mancata presentazione di un’istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, il documento non è utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Ne consegue che in mancanza di prova dell’atto di fideiussione con cui il sig. si sarebbe obbligato a garantire il credito erogato dalla banca finanziatrice, la non può esercitare l’azione di surroga (posta a fondamento dell’intimazione e della cartella cui la medesima si riferisce), in mancanza di prova della esistenza della obbligazione fideiussoria in capo a in proprio. RAGIONE_SOCIALE
Devono di conseguenza ritenersi assorbite le ulteriori eccezioni formulate da parte opponente delle memorie integrative.
In conclusione, l’intimazione opposta e la cartella in essa contenuta devono essere annullate, in mancanza di prova del credito oggetto di intimazione nei confronti di in proprio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell’attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla l’intimazione di pagamento impugnata n. NUMERO_CARTA, nonché la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per inesistenza dell’obbligazione fideiussoria in capo a in proprio ad esse sottesa;
-condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opponente, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
AVV_NOTAIO 14.11.2025
Il Giudice
NOME AVV_NOTAIO