Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32573 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24901/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in ROMA INDIRIZZO
pec:
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
Pec:
-controricorrente-
nonchè
contro
SANTI EMILIA -intimata-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32573 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1666/2022 depositata in data 05/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ed NOME COGNOME proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Siena, ad istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, aveva loro intimato, nella asserita qualità di fideiussori della fallita RAGIONE_SOCIALE, il pagamento della somma di € 46.642,24; con l’atto di opposizione chiesero che fosse accertata e dichiarata l’insussistenza di qualsivoglia obbligazione fideiussoria avendo essi negato di aver mai visto né tantomeno sottoscritto il titolo azionato in via monitoria e tempestivamente disconosciuto ai sensi degli artt. 2712 c.c., 214 e 215 c.p.c.
La società opposta si costituì in giudizio riservandosi di produrre l’originale della fideiussione, chiese il rigetto dell’opposizione e la condanna degli attori a pagare all’opposta la somma di € 46.642,24 .
Il Tribunale di Siena ritenne che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione delle fideiussioni, la banca non avesse proposto una idonea istanza di verificazione a causa della mancata produzione in giudizio dell’originale dell’atto di fideiussione e che, pertanto, le fideiussioni non potessero essere utilizzabili.
Accolse conseguentemente l’opposizione ritenendo che la pretesa della banca fosse sfornita di prova.
A seguito di appello della Banca, la Corte d’Appello di Firenze , con sentenza n. 1666 del 5/8/2022, ha ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘I n tema di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in
copia fotostatica, ove gli eredi dell’apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del “de cuius”, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento – inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell’intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione – con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. ‘
Preso atto dell’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione da parte degli opponenti e della mancata produzione in giudizio, da parte della Banca, degli originali recanti le sottoscrizioni disconosciute (Cass., 3, n. 33769 del 19/12/2019) la corte del gravame ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
Va pregiudizialmente esaminata l’ eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di specialità ‘oggettiva’ e ‘cronologica’ della procura alle liti , rilasciata dalla Banca su foglio separato ed allegata al messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto la notifica del ricorso, in base alla quale la procura è asseritamente invalida anche per la mancata valida autenticazione da parte del legale
L’eccezione è infondata .
Risulta per tabulas ovvero che la procura è stata rilasciata in relazione ‘ all’instaurando procedimento avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1666/2022, Rep. n. 1760/2022 del
05 agosto 2022 , emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 19 luglio 2022, pubblicata in data 05 agosto 2022, nel procedimento di appello avente R.G. 667/2019, nei confronti dei Sigg.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME
Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la procura è certamente conferita per il giudizio di cassazione e per l’impugnazione della indicata sentenza di merito.
Quanto al profilo cronologico essa risulta conferita in data posteriore al provvedimento impugnato , come si evince dall’avvenuta sottoscrizione simultanea della procura da parte del legale in data 20/10/2022, pacificamente posteriore al provvedimento impugnato.
Quanto alla pretesa mancata idonea autenticazione da parte del legale trova invero applicazione il consolidato principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la certificazione della firma sulla procura alle liti da parte dell’avvocato non costituisce un’autenticazione in senso stretto, come previsto dall’art. 2703 c.c., bensì una forma di ‘autenticazione minore’ o ‘vera di firma’ che ha il solo scopo di attesta re l’appartenenza della firma alla persona indicata, senza l’obbligo per l’avvocato di identificare nemmeno il soggetto conferente, la procura dovendo essere pertanto conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e anteriormente alla notificazione del ricorso (cfr. Cass. Civ. SS.UU, sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Con il primo motivo nullità del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – la ricorrente lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto soddisfatta la prova del valido disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni,
essendo le espressioni di disconoscimento asseritamente oscure e non circostanziate.
Il motivo è infondato.
Giusta principio consolidato in tema di disconoscimento di scrittura privata, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata operato -a norma degli artt. 214 e 215 c.p.c.- nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione ( ex plurimis : Cass. Sez. 2, 16/01/2018, n. 882; Cass. Sez. 2, 20/02/2018, n. 4053; Cass. Sez. 6-1, 13/06/2014, n. 13425) la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l’originale ovvero ad indicare la ragione per cui non ne sia in possesso ( ex plurimis : Cass. Civ. Sez. lav., 18/06/2020, n. 11896; Cass. Civ. Sez. 1, 06/08/2015, n. 16551; Cass. Civ. Sez. 3, 30/09/2011, n. 19987).
Solo con l’originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione giustificanti la fede privilegiata che la legge assegna al documento, così da fondare una presunzione legale superabile dall’apparente sottoscrittore solo con l’esito favorevole della querela di falso (v. Cass. Civ, Sez. 6, 08/10/2021, n. 27402; Cass. civ., sez. II, 03/12/2019, n. 31514), laddove allorquando venga espressamente negata la conformità di una copia all’originale, nei tempi e con le modalità disciplinati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., è esclusa ed impedita l’utilizzazione della copia come mezzo di prova ( ex plurimis : Cass. civ., sez. II, 03/12/2019, n. 31514 Cass. Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456; Cass. Sez. 3, 21/04/2010, n. 9439; Cass. Sez. 2, 15/05/1987, n. 4479).
Orbene, n el rigettare l’appello la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione di tale principio
Con il secondo motivo di ricorso nullità del provvedimento impugnato e/o del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per mancata valutazione di prove documentali e, quindi, errore di percezione che investe circostanze che hanno formato oggetto di discussione tra le parti (seguono una serie di richiami giurisprudenziali)la ricorrente impugna il capo di sentenza ove si afferma non risultare prodotto in atti l’originale del contratto di fideiussione, con conseguente mancanza di prova del credito di controparte, sicché il giudice avrebbe dovuto fare ricorso ad altri mezzi di prova, ivi ricompresa la prova per presunzioni, ai fini dell’accertamento della conformità all’originale
Il motivo è inammissibile per la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c. , il motivo risultando altresì formulato in termini non ben comprensibili.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente COGNOME, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; di € 3 .000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione