SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4865 2025 – N. R.G. 00004396 2018 DEPOSITO MINUTA 26 08 2025 PUBBLICAZIONE 26 08 2025
PROC. N. 4396/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME
dott.ssa NOME COGNOME rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4396/2018 R.G., vertente Tra
, (C.F.:
), rappresentato e difeso
dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOMEappellante-
Appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
Appellata
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Adiutrice COGNOME
Appellata
C.F.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2014, , nella qualità di fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE nonché di socio unico della medesima società, aveva proposto formale opposizione avverso il decreto n. 4902/14 (R.G. n. 9395/2014) con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto, fra gli altri, ad esso opponente, il pagamento, in favore di , della somma di Euro 66.191,53, oltre interessi legali dalle singole scadenze degli insoluti sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese di lite; ciò in ragione del mancato pagamento dei canoni di leasing relativo al contratto di locazione finanziaria n. LI 1008938;
a fondamento della spiegata opposizione gli attori lamentavano: a) in via preliminare, ‘l’assenza’ del numero identificativo del decreto ingiuntivo emesso, chiedendo, contestualmente, la declaratoria di nullità del provvedimento; b) il disconoscimento formale della garanzia fideiussoria rilasciata dall’obbligato, in favore della
utilizzatrice in bonis ; c) la carenza di legittimazione attiva e/o passiva della giacchè essa società risultava cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento del 08.09.2014;
s i costituiva l’odierna appellata, contestando il fondamento delle avverse doglianze e concludendo per il rigetto delle pretese avversarie, giacché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, all’udienza di prima comparizione e trattazione del 29.05.2015, la difesa di parte opponente dava atto dell’intervenuto fallimento della
chiedendo, conseguentemente, l’interruzione del giudizio, anche nei confronti di persona fisica, sul presupposto di essere, esso opponente, socio unico della società utilizzatrice, dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza del 20.02.2015;
evidenziata la autonomia delle domande avanzate in sede di opposizione, parte opposta richiedeva la separazione delle stesse, dando atto della possibilità di proseguire il giudizio nei confronti e soltanto del garante in proprio, coobbligato in solido.
Espletata CTU, il giudice di prime cure ha respinto l’opposizione e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 4902/2014 del 26.02.2014; ha condannato l’opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, e ha posto a carico dell’opponente le spese sostenute per l’espletamento della CTU calligrafica, così motivando:
‘ consulenza tecnica di ufficio di natura grafologica, sulle cui conclusioni in merito alla legittimità e scientificità del metodo scientifico utilizzato non è emerso alcun dubbio né durante la fase istruttoria né in sede di valutazione della documentazione ai fini della discussione della causa né sono emersi elementi fondati per ritenere il predetto elaborato, che ha accertato, peraltro, l’autenticità della sottoscrizione apposta dal fideiussore, odierno opponente, sia affetto da qualsiasi nullità, solo genericamente addotta dalla parte;
infatti, la documentazione oggetto di valutazione peritale risulta essere stata allegata al procedimento di opposizione in copia e … la perizia del CTU risulta essere stata svolta sugli originali, dichiarati conformi alle copie medesime e fornite alla data di inizio delle operazioni peritali; sicchè le contestazioni sollevate dalla parte opponente non trovano riscontro adeguato;
le operazioni peritali hanno avuto per oggetto la predetta documentazione allegata già allegata in copia sin dall’atto di costituzione della parte opposta e poi offerta
al CTU in originale, l’elaborato peritale non presente alcun rilievo di nullità e risulta essere regolare;
nel merito si osserva che:
è fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del 2015, come risulta per tabulas ed ora, in seguito all’espletata CTU, incontestabilmente tenuto conto degli esiti degli accertamenti peritali svolti;
Il contratto di fideiussione risulta essere a prima richiesta e pertanto è un contratto autonomo di garanzia svincolato dal principale garantito;
Pertanto, al fideiussore sono precluse possibilità di sollevare eccezioni in merito all’adempimento dell’obbligazione ed assolve la sua funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale; inadempimento accertato nel corso del giudizio;
Ne consegue, che l’obbligazione del fideiussore può essere esigita ‘in qualsiasi momento’ ‘a semplice richiesta’ in relazione ai canoni di leasing ovvero rate di rimborso del finanziamento’ come risulta dall’art. 1 del contratto di fideiussione e dal successivo art. 5, prevedendo espressamente a carico del fideiussore la rinuncia della facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 CC, oltre che del beneficio della preventiva escussione del Cliente;
Al successivo art. 8 dell’atto di fideiussione prevede l’obbligo del fideiussore all’esecuzione della prestazione garantita, in deroga all’art. 1957 CC, ‘anche se la Locat non avrà proposto istanze con la Cliente’, cioè la SWS fallita; sicchè le eccezioni sollevate dall’opponente odierno non possono essere condivisibili e devono essere respinte;
Ne segue che l’opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato ‘.
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2018 , ha proposto appello avverso detta sentenza, deducendo:
‘Vizio di motivazione. erronea valutazione della fidiussione disconosciuta. illegittimita’ del procedimento di verificazione del documento disconosciuto, tardivamente depositato’, fondato in sintesi sui vizi procedurali della perizia sollevati in corso di causa, e non adeguatamente valutati dal primo giudice, relativi in particolare alla contestazione sollevata sulla circostanza che parte opponente non aveva allegato ritualmente e tempestivamente, l’originale dell’atto su cui la perizia si è svolta;
‘Omessa dichiarazione di interruzione ai sensi dell’art. 300 c.p.c. e mancata integrazione del contraddittorio’: l’appellante censura la mancata interruzione del giudizio nei confronti ed anche del garante, successivamente l’intervenuto fallimento di parte utilizzatrice. In particolare, il proseguimento del giudizio nei confronti del coobbligato avrebbe ‘ viziato l’intera causa per mancanza di effettivo contraddittorio ‘, poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare ‘inscindibili’ le domande avanzate dagli opponenti e, conseguentemente ‘l’interruzione avrebbe dovuto investire l’intero giudizio’.
reiterando poi in questa sede ‘l’ istanza di formale disconoscimento della lettera di fideiussione’, ha concluso chiedendo ‘ Voglia l’On.le Corte di Appello di Roma,
previa sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza n. 6045/2018 emessa dal Tribunale, disporre per l’effetto la revoca del decreto ingiuntivo n. 4902/2014 emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi sopra esposti ed in particolare previo accertamento e dichiarazione della falsità della sottoscrizione della lettera di fideiussione disconosciuta ed inesistenza della garanzia fideiussoria asseritamente prestata dal in favore dell’appellata. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede il rinnovo di CTU grafologica al fine dell’accertamento della falsità della sottoscrizione apposte in calce alla fideiussione disconosciuta dal sig. ‘ .
La parte appellata già denominata e così derivata dalla incorporazione di n si è costituita deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
In corso di causa si è costituita deducendo :
che in virtù di contratto stipulato in data 12/12/2019 la ha acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 TUB da un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/12/2019 -Parte Seconda, n. 150 (documenatta in atti);
-che nell’ambito della predetta cessione è ricompreso, tra gli altri, anche il credito vantato nei confronti della parte debitrice/appellante dalla cedente ;
-che, in virtù dell’intervenuta cessione, è interesse di essa società, cessionaria del credito innanzi descritto, intervenire nel presente giudizio in sostituzione della parte cedente/appellata;
-che pertanto, riportandosi ‘ integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dalla parte cedente/appellata’ faceva proprie tutte le ragioni e difese espresse negli atti da quest’ultima, in tutti gli atti del presente giudizio’.
Respinta l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all’esito del deposito delle note scritte, in sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
L’appello è infondato.
Sul primo motivo ( Illegittimita’ del procedimento di verificazione del documento disconosciuto ): dall’esame degli atti di primo grado, e dalla stessa descrizione dei datti di parte appellante, risulta che con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, parte opposta in primo grado formulava istanza di verificazione ex art.
216 cpc, dichiarando altresì di volersi avvalere della fideiussione prestata dall’opponente e riservandosi di elencare, all’interno delle memorie autorizzate, gli ulteriori documenti che sarebbero poi stati oggetto di comparazione, per il consulente incaricato.
Successivamente, con il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 e 2, , ai sensi dell’art. 216 cpc, ha indicato la documentazione utile ai fini comparativi, ovvero il contratto di locazione finanziaria n. LI 1008938, completo dei suoi allegati e la firma apposta in calce alla procura alle liti rilasciata dall’odierno appellante al proprio difensore, e ha depositato la fideiussione rilasciata dall’obbligato. Nel corso della udienza istruttoria ha depositato l’originale di essa garanzia.
La perizia calligrafica si è pertanto legittimamente svolta sull’originale prodotto in corso in causa dalla parte opposta.
Peraltro, il motivo di appello è infondato anche in diritto, alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui ‘In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell’originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l’inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione). Nella motivazione della sentenza in particolare, la Corte rileva che ‘È … in iure non corretta la prospettazione della ricorrente, la quale ascrive all’omissione allegativa dell’originale una (insussistente) efficacia preclusiva del vaglio di merito in ordine alla paternità della scrittura ‘, il che è appunto quanto dedotto anche dall’attuale appellante in questa sede.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, per cui l’interruzione avrebbe dovuto riguardare l’intero giudizio e non solo la posizione della società fallita.
Sul punto, è sufficiente richiamare i chiari principi della S.C., che in caso analogo ha statuito, con motivazione dalla quale non sussistono motivi per discostarsi e cui integralmente si rinvia (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020) che ‘ In caso di cumulo di cause scindibili, l’evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre , le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell’interesse della parte colpita dal suddetto evento, l’estinzione si verifica nei soli confronti di quest’ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. ( Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che – confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto
ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni – aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull’intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali ).
Non sussistono quindi ragioni per disporre il rinnovo dalla CTU, ritualmente espletata, e sul cui merito non sussistono motivi di appello specifici.
Le spese seguono la soccombenza, anche nei confronti del cessionario del credito legittimamente intervenuto, tenendo conto . per ciascuna delle parti costituite, delle rispettive attività difensive espletate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’appello, condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.888,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nei confronti di
ed euro ed euro 5529,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, nei confronti di .
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto di appello, a norma dell’art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME