Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 862 – 2021 R.G. proposto da:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE -pP_IVAa. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME .
CONTRORICORRENTE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 899/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di
udita la relazione nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il ‘RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva indebitamente fatto luogo all’applicazione degli sconti tariffari con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva ingiungersi all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 34.466,60.
Con decreto n. 1665 del 22.7.2011 il tribunale pron unciava l’ingiunzione.
Con citazione notificata in data 25.10.2011 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva opposizione.
Chiedeva accertare e dichiarare che l’importo di cui all’ingiunzion e era stato legittimamente trattenuto (cfr. ricorso, pag. 3) .
Resisteva il ‘RAGIONE_SOCIALE
Deduceva che con il Decreto Assessoriale n. 366/2008 la Regione siciliana aveva ripristinato l’integrale remunerazione delle prestazioni RAGIONE_SOCIALE specialistica ambulatoriale esterna prevista dal tariffario RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con sentenza n. 2831/2016 il tribunale accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione.
Dava atto il tribunale che era sopravvenuto il D.A. n. 170/2013 del 28.1.2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 dell’8.2.2013 , avente ad oggetto ‘ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28.09. 2007’ (cfr.
ricorso, pag. 4) , e con il quale era stata recepita nella Regione siciliana la scontistica sulle tariffe delle prestazioni sanitarie (cfr. ricorso, pag. 2) .
I l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Si costituiva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Instava per il rigetto dell’avverso gravame .
Con sentenza n. 899/2020 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame e condannava l’appellante al le spese del grado.
Evidenziava, peraltro, la corte , in ordine al secondo motivo d’appello, con cui l’appellante aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stato reputato precluso il sindacato di legittimità in via incidentale del D.A. n. 170/2013 ai fini RAGIONE_SOCIALE sua disapplicazione, che la questione RAGIONE_SOCIALE legittimità del D.A. n. 170/2013 si prospettava in via principale e non già in via pregiudiziale in senso tecnico, come sarebbe stato necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2248/1865, all. E (cfr. sentenza d’appe llo, pagg. 9 – 10) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 112 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di giudicato -sollevata con l’atto d’appello (cfr. ricorso, pag. 7) -allorché ha assunto che la produzione documentale cui l’eccezione di giudicato era correlata, era stata allegata tardivamente (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce al contempo che la disamina d ell’eccezione di giudicato avrebbe senz’altro comportato l’accoglimento del gr avame (cfr. ricorso, pag. 9) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
La corte d’appello ha reputato che fosse da escludere l’operatività di una preclusione da precedente giudicato, asseritamente idoneo a coprire il dedotto ed il deducibile, con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1652/2007 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ai fini del recupero degli sconti tariffari applicati in ordine alle prestazioni rese nell’anno 2007 (cfr. sentenza d’appe llo, pag. 11) .
Segnatamente ha ritenuto che vi ostasse la tardività, ex art. 345 cod. proc. civ., come novellato dal dec. leg. n. 83/2012, convertito nella legge n. 132/2012, RAGIONE_SOCIALE produzione documentale cui l’asserita preclusione da giudicato era da correlare (cfr. sentenza d’appe llo, pag. 11) .
Evidentemente, in questi termini, la corte di merito si è al riguardo senza dubbio pronunciata , sicché il denunciato ‘vizio di attività’ non si configura .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 112, 115 e 345, 3° co., cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE – qualora si ritenga che non sia incorsa in omissione di pronuncia -ha di certo errato, allorché ha assunto che la preclusione da precedente giudicato fosse da escludere in dipendenza RAGIONE_SOCIALE
tardiva allegazione RAGIONE_SOCIALE produzione documentale cui l’eccezione di giudicato era connessa.
Deduce invero che l’eccezione di giudicato, in dipendenza del suo rilievo pubblicistico, non soggiace a preclusioni con riferimento alla sua allegazione e dimostrazione (cfr. ricorso, pagg. 8 e 10) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
Sicuramente il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d ‘ interesse pubblico di eliminare l ‘ incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall ‘ art. 345 cod. proc. civ. per le prove nuove in appello, cosicché il giudice, al quale ne risulti l ‘ esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d ‘ ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27161; cfr. Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 48) .
Dunque, la corte distrettuale ha irritualmente assunto che all’eccezione di giudicato ostasse la tardività RAGIONE_SOCIALE produzione documentale cui la medesima eccezione si correlava.
Nondimeno, le sezioni unite spiegano che questa Corte, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in ‘ error in procedendo ‘, è , sì, anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa e, però , non essendo il predetto vizio rilevabile ‘ ex officio ‘, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il
riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita RAGIONE_SOCIALE questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica RAGIONE_SOCIALE sua esistenza e l’emenda dell’ errore denunciato (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181) .
17. Ebbene, su tale scorta, si rileva quanto segue.
Da un canto, il ricorrente, così come ha eccepito la controricorrente, ‘non ha riportato nel corpo del ricorso l’intero contenuto del Decreto ingiuntivo n. 1652/2007’ (così controricorso, pag. 26. Cfr. Cass. 23.6.2017, n. 15737, secondo cui nel giudizio di legittimità, il principio RAGIONE_SOCIALE rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci RAGIONE_SOCIALE motivazione) .
D’altro canto, il ricorrente non ha atteso all’ illustrazione degli esatti e puntuali termini in cui il giudicato ‘esterno’ asseritamente correlato al decreto ingiuntivo n. 1652/2007 avrebbe esplicato efficacia preclusiva nella specie in relazione all’addotta indebita applicazione degli sconti tariffari con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009 .
Del resto, la controricorrente ha ulteriormente prospettato che il ‘decreto ingiuntivo n. 1652/2007 attiene alla mancata integrale remunerazione delle prestazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE, odierno ricorrente, nel mese di Maggio 2007, allorquando quindi non erano stati emanati nell’ambito RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia i
Decreti dell’RAGIONE_SOCIALE di recepimento delle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE L. n. 296/2006 in materia di sconti tariffari’ (così controricorso, pag. 31) .
E, per giunta, onde dar ragione RAGIONE_SOCIALE non operatività RAGIONE_SOCIALE preclusione da giudicato, l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha richiamato ampio stralcio RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’ordinanza n. 6481 del 6.3.2020 di ques ta Corte (cfr. controricorso, pag. 32) , alla quale in questa sede senz’altro si rinv ia.
18. Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2248/1865, all. E.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a configurare nella specie un’ipotesi di ‘disapplicazione principaliter ‘ (cfr. ricorso, pag. 11) e a ritenere precluso il sindacato incidentale di legittimità del D.A. n. 170/2013, sì che ne fosse interdetta la disapplicazione (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce che la questione RAGIONE_SOCIALE legittimità del D.A. n. 170/2013 costituisce una questione pregiudiziale in senso tecnico , sicché alla corte d’appello non era stata devoluta in via principale (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Questa Corte spiega che il potere di disapplicazione dell ‘ atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la PRAGIONE_SOCIALE. ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l ‘ atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (cfr. Cass. sez. un. 6.2.2015, n. 2244; Cass. 13.9.2006, n. NUMERO_DOCUMENTO) .
21. Ebbene, nella specie, il D.A. n. 170/2013 ha avuto ad oggetto il ‘ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28.09.2007’ (così ricorso, pag. 4) .
Quindi, la disapplicazione del D.A. n. 170/2013 precluderebbe, con effetto diretto, la reviviscenza del D.A. n. 1977/2007, che aveva prescritto lo sconto tariffario nella Regione siciliana.
Correttamente, perciò, il primo giudice aveva assunto che il D.A. n. 170/2013 ‘importa come diretta conseguenza che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto non possa che essere ri gettata’ (cfr. ricorso, pag. 4) .
Innegabilmente, perciò, il D.A. n. 170/2013 viene in rilievo come causa RAGIONE_SOCIALE lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 25.1.2006, n. 1373, secondo cui resta salva l’ attribuzione al giudice ordinario RAGIONE_SOCIALE cognizione incidentale sull’atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell’atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa RAGIONE_SOCIALE lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico) .
In questi termini vanno condivisi i rilievi, in parte qua , RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 112 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi in ordine all’istanza di sospensione del giudizio (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce al contempo che la disamina dell’istanza di sospensione era ‘potenzialmente idonea a mutare in modo significativo le sorti RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata’ (così ricorso, pag. 14) .
Il quarto motivo di ricorso similmente va respinto.
24. La Corte di RAGIONE_SOCIALE ha reputato, in ordine al quinto motivo d’appello, con cui l’appellante aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stata disattesa l’istanza di sospensione del processo fino a definizione dei giudizi pendenti innanzi al T.A.R. del Lazio ed aventi ad oggetto l’impugnazione del D.A. n. 1977/2007, che i giudizi asseritamente pregiudiziali erano stati definiti dal T.A.R. con sentenze n. 6804 e n. 6793, entrambe del 18.6.2018, avverso le quali era stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. E, nondimeno, la corte d ‘appello ha soggiunto che il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva dato prova RAGIONE_SOCIALE pendenza del giudizio innanzi al Consiglio di Stato né a tal fine poteva soccorrere l’estratto RAGIONE_SOCIALE banca dati del ‘sito’ istituzionale RAGIONE_SOCIALE Giustizi a amministrativa (cfr. sentenza d’appe llo, pag. 4) .
Evidentemente, in questi termini, la corte territoriale si è al riguardo sicuramente pronunciata, sicché il denunciato ‘vizio di attività’ non si prospetta.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia del pari in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE – qualora si ritenga che non sia incorsa in omissione di pronuncia -ha certamente errato, allorché ha disatteso l’istanza di sospensione del giudizio.
Deduce invero che, così come risulta dal report del Consiglio di Stato sulla causa d’appello n. 1541/2019, il giudizio d’appello innanzi al Consiglio di Stato
è pendente ed in considerazione del rapporto di pregiudizialità che sussiste tra il giudizio amministrativo ed il presente giudizio si delinea il rischio di contrasto tra giudicati tra le stesse parti (cfr. ricorso, pag. 15) .
26. Il quinto motivo di ricorso analogamente va respinto.
27. Questa Corte spiega che la sospensione del processo contemplata dall ‘ art. 295 cod. proc. civ. per l ‘ ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento RAGIONE_SOCIALE conclusione di tale altra causa, postula, peraltro, che la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente e in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale (cfr. Cass. (ord.) 21.11.2006, n. 24742) .
28. In questi termini devesi dar atto che il mezzo de quo difetta di specificità ed ‘ autosufficienza ‘ in spregio alle prefigurazioni dell’art. 366, 1° co., n. 4 , e n. 6, cod. proc. civ.
Invero, il ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso il testo del ‘ Report del Consiglio di Stato sulla causa d’appello n. R.G. 1541/2019’.
Si tenga conto che, qualora venga denunciato un ‘ error in procedendo ‘ , questa Corte di legittimità diviene anche giudice del ‘ fatto processuale ‘ ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181) .
E tuttavia il ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatt o processuale ‘ (il report anzidetto del Consiglio di Stato) di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ ‘ error in procedendo ‘ non è rilevabile ex officio
e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ ‘ error ‘ ) .
29. In verità, in memoria, il ricorrente ha prospettato che il giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato ed iscritto al n. 1541/2019 r.g., avente ad oggetto appello avversa la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6793/2018 ‘e, in sostanza, l’illegittimità del D.A. n. 170/2013’ (così memoria, pag. 1) , è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 24.6.2021, passata in giudicato, che ‘h a annullato, nei limiti di cui in motivazione, il D.A. n. 170/2013 ‘ (così memoria, pag. 2) , cosicché ‘qualsivoglia decurtazione delle remunerazioni delle prestazioni rese dalle strutture accreditate (…), fondata, tra l’altro, sul regime di scontistica delle tariffe, ove imposta al di là del termine massimo di efficacia dell’articolo 1, comma 796, lettera o), RAGIONE_SOCIALE legge 296/2006 (31 dicembre 2008), risulta del tutto illegittima ‘ (così memoria, pag. 2) .
Il ricorrente, dunque, ha prospettato l’inapplicabilità del D.A. n. 170/2013 e degli sconti tariffari alle prestazioni da esso rese nel 2009 e perciò l’erroneità RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE (cfr. memoria, pagg. 2 -3).
30. Senza dubbio nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d ‘ ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell ‘ ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente -è il caso del giudicato correlato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 24.6.2021 – alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall ‘ art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l ‘ efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata
prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534) .
E tuttavia il ricorrente non ha riprodotto in memoria l’integrale testo RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4840/2021 del Consiglio di Stato.
In ogni caso, la rilevanza nella fattispecie ora in disamina RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4840/2021 risulta smentita in certa qual misura dallo stesso ricorrente.
I nvero, il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha testualmente riferito: ‘questa difesa è consapevole del fatto che le citate sentenze del Consiglio di Stato contengono alcuni riferimenti alla inefficacia degli sconti tariffari solo a decorrere dall’anno 2010 (e non dall’anno 2009, ovvero l’annualità d’interesse nel caso di specie). Tuttavia, occorre evidenziare che le pronunce del Giudice Amministrativo indicano in modo inequivocabile e senz’altro più pregnante la data del 31.12.2008 come termine ultimo di efficacia del regime degli <sconti tariffari' fondato sull'art. 1, comma 796, lettera o), legge n. 296/2006' (così memoria, pag. 5) .
D'altra parte, i riferimenti all'anno 2010, quale dies a quo dell'inefficacia degli sconti tariffari, significativamente si corroborano alla luce dell'elaborazione di questa Corte , senz'altro da ribadire nella specie .
Infatti, questo Giudice ha avuto cura di puntualizzare che, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall ' art. 1, 1° co., lett. o), RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l ' ' incipit ' RAGIONE_SOCIALE norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l ' interpretazione RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata
a valutare la ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582) .
33. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
34. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, 'RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare alla controricorrente, 'RAGIONE_SOCIALE' , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte