Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34469 Anno 2019
Civile Sent. Sez. U Num. 34469 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 5148-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 220/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17/11/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per delega dell’avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17/11/2017 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il gravame interposto dal sig. NOME COGNOME in relazione alla pronunzia Trap Venezia 13/6/2016, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE di pagamento di somma a titolo di pagamento del consumo di energia elettrica per un’utenza civile di cui il medesimo è titolare.
Avverso la suindicata pronunzia il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
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Resistono con separati controricorsi la società RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ) e la società RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima ha presentato anche memoria.
Con requisitoria scritta del 30/9/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 10 motivo il ricorrente denunzia «violazione ovvero falsa applicazione» degli artt. 2, 45, 200 r.d. n. 1775 del 1933, 2697 c.c., 517 c.p.c. del 1865, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. c.p.c.
Si duole che il Tsap abbia accolto la domanda proposta nei suoi confronti erroneamente ritenendo che il suo diritto di ottenere gratuitamente la fornitura di energia elettrica in ragione del diritto derivazione gratuita «posseduto ad immemorabili dai propri danti causa», e consolidatosi «in epoca preunitaria, con il riconoscimento del ministero austriaco, all’epoca territorialmente competente», sia venuto meno all’«esito del mutamento di regime di pubblicità generale delle acque, conseguente l’entrata in vigore del relativo Testo Unico, tutt’ora attuale e vigente», laddove con la sentenza Cass. n. 1867 del 1931 «i giudici della nomofilachia confermarono che il diritto invocato dall’odierno ricorrente non si era estinto con il rilascio della concessione per la realizzazione della centrale idroelettrica», e che «il concessionario della medesima era comunque tenuto ad indennizzare il titolare del diritto fintanto che ne avesse usufruito in via temporanea, con espressa estensione di tale onere anche agli aventi causa del concessionario».
Lamenta esservi altresì «evidenza tavolare del diritto riconosciuto dalla pubblica amministrazione, giusta l’intavolazione dell’atto di convenzione intervenuto nel 1927 con il quale l’ingegner NOME COGNOME -allora proprietario dell’odierna p. ed. 47 in C.C. Molina e dante causa dell’odierno ricorrente- concesse in uso temporaneo al
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Consorzio Industriale dei Comuni di Rovereto e di Riva del Garda, il proprio diritto di derivazione ed uso d’acqua a scopo di forza motrice (cfr. doc. 6 nel fascicolo Piva sub R.G. 1404/11 – Trib. Rovereto)».
Si duole non essersi considerato che l’«accordo transattivo da ultimo intercorso nell’anno 1997, tra il signor NOME COGNOME ed Enel, conclusosi con l’installazione all’erede NOME COGNOME del contatore n. 79854261, con diritto di sottensione pari a 6,37 chilowatt, ha evidentemente carattere ricognitivo del diritto preesistente>>.
Con il 2° motivo denunzia «violazione ovvero falsa applicazione» degli artt. 2, 45, 200 r.d. n. 1775 del 1933, 2697 c.c., 517 c.p.c. del 1865, artt. 1, 1 Trento 6/3/1998, n. 4, in bis L.P. riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che, «contrariamente a quanto affermato alle pagine 12 e seguenti della gravata sentenza, il diritto invocato dal ricorrente, ed il corrispondente indennizzo riconosciutogli dall’ente pubblico, sono espressamente fatti salvi dalla legislazione speciale in materia di Acque Pubbliche, intervenuta in epoca successiva alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico relativa agli impianti di Riva del Garda e del torrente Ponale».
Lamenta non essersi considerato che «in esito alla proroga delle concessioni rilasciate ad Enel s.p.a. sino al 31 dicembre 2020, giusta l’art. 1 1, comma 15 bis, ter, lett. a), della … L.P. n. 4/1998, la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1701 del 3 luglio 2008 … ha nuovamente confermato “la sussistenza di tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere” … ( cfr. doc. 5 nel fascicolo Piva sub R.G. 508/13 – Trap Venezia )».
Si duole che «ulteriore conferma dell’attualità del diritto di sottensione va ricercata nel comportamento concludente posto in essere dalla resistente RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE ( e prima ancora dalla società RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE ), la quale sino al dicembre dell’anno 2010,
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in ossequio all’accordo in essere, provvide ad inviare al si NOME COGNOME le fatture relative alla fornitura elettrica rec seguente dicitura ” tutte le fatture risultano pagate alla data 29.12.2010″, ovvero “alla data del 31.10.2010 tutte le fatture risultano pagate” ( cfr. docc. 14 e ss. nel fascicolo COGNOME sub R.G 1404/11 – Trib. Rovereto ). Circostanza tutt’altro che generica anzi, non di poco momento se correttamente ricondotta, alla lu delle norme regolanti la successione nei contratti, nell’alveo vicende storico-giuridiche attinenti il diritto vantato dal ricorr
Con il 3° motivo denunzia «violazione ovvero falsa applicazione» degli artt. 2506 bis, 2558 c.c., 200 r.d. n. 177 1933, 2697 c.c., 517 c.p.c. del 1865, in riferimento all’art. 3 co. n. 3, c.p.c.
Si duole che il Tsap abbia erroneamente ritenuto inopponibile a terzi il «contratto novativo del rapporto in essere con l nazionale», atteso che «il mero mutamento tariffario cui richiamano i giudici del merito non è certamente idoneo a far ve meno il titolo codificato dall’art. 45 del T.U. Acque e legittimam riconosciuto dall’ente pubblico».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazi dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pon delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito [ particolare, la «nota n. 12377-12» dell’«imperialre Consigliere di Corte e Procuratore delle Finanze», la «nota 1847/1», il «conchiuso tavolare del 12 novembre 1912, G.T. 229/12 … ( cfr. doc. 1, prodotto con atto di citazione in opposi nel fascicolo Piva, causa R.G. 1404/11 – Trib. Rovereto )», «determinazione del 28 agosto 2013, di prot. TLA-f-05/12242013» del «responsabile del Landesarchiv di Innsbruck» … (cf
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doc. 11, prodotto con memoria istruttoria d.d. 10 ottobre 2013, nel fascicolo COGNOME, causa di riassunzione sub R.G. 508/13 – Trap Venezia)», l’atto di concessione del Commissario Civile di Riva del Garda del 20 maggio del 1992 «( cfr. docc. 4 e 5 nel fascicolo COGNOME, causa R.G. 1404/11 – Trib. Rovereto )», la «transazione del 27 giugno 1927 e la conseguente intavolazione del diritto … «( cfr. doc. 6 nel fascicolo COGNOME, causa R.G. 1404/11 – Trib. Rovereto )», la nota del Piva del 15/10/1982, la «nota del 22 gennaio 1997, indirizzata agli RAGIONE_SOCIALE «( cfr. docc. 10-13 nel fascicolo COGNOME, causa R.G. 1404/11 – Trib. Rovereto )», l’«accettazione da parte degli eredi del signor NOME COGNOME dell’offerta formulata dall’ente fornitore con nota di data 20 ottobre 1997 «( cfr. doc. 13 nel fascicolo COGNOME, causa R.G. 1404/11 – Trib. Rovereto )», le «fatture relative al consumo di energia elettrica … «( cfr. docc. 14 e ss. n fascicolo COGNOME, causa R.G. 1404/11 – Trib. Rovereto )», la «deliberazione n. 1701 del 3 luglio 2008 … «( cfr. doc. 5 nel fascicolo Piva, causa R.G. 508/13 Trap Venezia )», il «comportamento concludente posto in essere dalla resistente Trenta s.p.a. (e prima ancora dalla società RAGIONE_SOCIALE», la «transazione risalente al 1927», l’«accordo ricognitivo del diritto sottoscritto dalla parti nel 1997 ( cfr corrispondenza sub docc. 10-13 nel fascicolo COGNOME sub R.G. 1404/11 Trib. Rovereto )», l’«accordo intercorso tra il signor NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE «( cfr. doc. 13 nel fascicolo COGNOME, causa R.G. 1404/11 Trib. Rovereto )» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove ( in tutto o in parte riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini dell relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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possibile l’esame, con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano sta rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, n ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
E’ al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.
L’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dal Tsap nell’impugnata sentenza risultano pertanto non idoneamente censurate dall’odierno ricorrente.
Va sotto altro profilo osservato quanto segue.
La vicenda attiene a derivazione di acqua dal torrente Ponale.
L’odierno ricorrente deduce: a) di avere i suoi danti causa acquisito il diritto di derivazione gratuita delle acque del torrente argomento ( emissario dal lago di Ledro ) in base al diritto austriaco, b) che il R.D. n. 4017 del 1920 ha riconosciuto la persistenza dei diritti d’uso acquisiti secondo il diritto previgente nei territori anne all’Italia; c ) che la concessione del 1922 del Commissario Civile di Riva del Garda ai Comuni di Riva del Garda e di Rovereto, correlata alla costruzione della Centrale RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto la «gratuità della fornitura con determinazioni del Commissario » e i
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diritti preesistenti, tra i quali quelli dei fratelli COGNOME danti ca COGNOME; d) che il Commissario civile di Riva del Garda «ha stipulato, il 20 maggio 1923, un accordo transattivo con il Consorzio industriale competente, in forza del quale quest’ultimo gli aveva concesso in locazione il diritto all’uso dell’acqua con scadenza al 20 maggio 1983»; e) che il «padre dell’opponente, avente causa dall’originario titolare, aveva poi instaurato un contenzioso con l’Enel che si era concluso con una transazione ( 20 ottobre 1997 ), in forza della quale vi era la concessione di fornitura gratuita di energia, con un diritto di sottensione per 6,37 Kw, pari a un terzo del totale»; f che il riconoscimento dei preesistenti diritti, oltre che «nell transazione stipulata con l’Enel», trova fonte anche nel R.D. n. 1775 del 1933 ( T.U. Acque ), che ha distinto tra territori già appartenenti all’Italia e territori annessi, prevedendo che in quest’ultimo caso il titolo potesse essere acquistato in uno dei modi ammessi dalla legislazione ivi vigente; g) che anche non ritenendosi sufficiente il diritto austriaco, dovendo concorrere anche il riconoscimento dell’Autorità amministrativa italiana, vi è stato nel caso l’espresso riconoscimento con la Concessione del 1922, confermata con l’atto transattivo del 1927 con il quale il suo dante causa sig. NOME COGNOME ha ceduto ai Comuni di Riva del Garda e di Rovereto il diritto di derivazione per 60 anni ( a decorrere dal 1923 ), e poi nell’Accordo con l’Enel del 1997; h) che gli obblighi dell’Enel, concessionaria della grande distribuzione d’acqua, «con salvezza degli obblighi e dei vincoli già esistenti nella concessione originaria del 1922», si sono trasferiti «in capo a Trenta s.p.aRAGIONE_SOCIALE, affidatari della gestione commerciale degli utenti allacciati alla rete di distribuzione, e a RAGIONE_SOCIALE, concessionaria della derivazione»; i) che «a seguito della transazione del 27 giugno 1927, intervenuta con l’originario titolare, vi sarebbe stata l’intavolazione del diritto di locazione e conduzione riferito all’us Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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dell’acqua a scopo di forza motrice»; I) che il diritto «do essere considerato un diritto reale, secondo quanto affermato da Corte di Cassazione, con sentenza 27 febbraio 1931, n. 1867»; m che «le società subentrate nella gestione e distribuzione dell’en non avrebbero … potuto contestare il diritto di sottensione in Piva»; n) che il diritto d’uso è persistito anche in ragione proroga della concessione di cui alle leggi della Provincia di Tren della delibera della Giunta Provinciale di Trento del 3 luglio 200 1701.
L’odierno ricorrente sostiene dunque che «la sua utenza er stata riconosciuta sia prima dell’entrata in vigore del testo uni dopo, attraverso la transazione con Enef del 1997», e che l’ar del regio decreto-legge n. 2161 del 1919 prevedeva due diverse fon del titolo a derivare acqua pubblica: la regolare concessione a no di legge, ma anche il semplice possesso di un titolo legittimo che «tale titolo legittimo era stato riconosciuto all’originario causa nel 1923, regime fatto salvo dall’art. 45 del r.d. n. 17 1933, il quale attribuisce rilievo alle “utilizzazioni legittim costituite o concesse”», altresì sottolineando che «il diri sottensione era stato comunque riconosciuto dall’Enel nel 1997», che «la stessa Trenta s.p.a. aveva riconosciuto la sussistenza d diritto fino al 2011>.
Nell’impugnata sentenza il Tsap ha per converso «escluso in radice» il diritto vantato dall’odierno ricorrente «alla for gratuita di energia elettrica» nei confronti sia della società RAGIONE_SOCIALE ( poi RAGIONE_SOCIALE ) che della società RAGIONE_SOCIALE in ragione «dell’avvenuto mutamento del regime pubblicità generale delle acque in conseguenza dell’entrata in vig del r.d. n. 1775 del 1933».
Ha al riguardo precisato che in base a tale regime ( il qu «ha trovato conferma nella legge n. 36 del 1994 e, infine, nell’
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144 del d.lgs. n. 152 del 2006» ) i «diritti sulle acque po sorgere solo attraverso titoli legittimi riconosciuti dalla pu amministrazione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legisla speciale e non certo nascere sulla base di contratti fra pri irrilevante essendo pertanto al riguardo l’«accordo transat intervenuto tra Piva e Enel nel 1997».
Ha ulteriormente posto in rilievo come «il titolo originario derivazione del 1923 avrebbe dovuto intendersi comunque estinto alla scadenza del sessantennio fissato per la sua durata, ovvero 1983», e che la legge provinciale n. 21 del 1988 ( art. 1 ) nonch legge provinciale n. 5 del 1997 ( art. 38, comma 2 ) hanno determinate condizioni- prorogato «la durata delle utenze di acq pubblica aventi ad oggetto derivazioni» fino al 31 dicembre 1998 proroga da intendersi «riguardante anche quelle utenze non ancor riconosciute da parte della pubblica amministrazione, aventi tit negli artt. 2 e 3 del r.d. n. 1775 del 1993, «subordinatamente presentazione, da parte dell’avente diritto, di un’app dichiarazione volta all’accettazione della proroga stessa» «mancata accettazione della proroga» comportando «la decadenza di diritto dell’utenza e l’estinzione di ogni rappo obbligazione pregressa». E che la legge provinciale n. 10 del 19 (art. 48) «ha offerto l’ulteriore possibilità di ott riconoscimento sempre previa presentazione di specifica domanda». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, nell’impugnata sentenza il Tsap ha ravvisato difetta nella specie la prova da parte dell’odierno ricorrente «che il d da lui affermato sia stato riconosciuto con qualche provvediment della pubblica amministrazione, successivo all’entrata in vigore regime di pubblicità delle acque e al conseguente regime concessorio che ha cancellato per radicale incompatibilità, il precedente reg che consentiva la creazione di diritti reali sulle acque a fav privati».
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Ha ulteriormente posto in rilievo come l’allora appellante ed odierno ricorrente non abbia «neanche dimostrato di avere formulato domanda di riconoscimento di tale diritto sulla base delle disposizioni di legge provinciale sopra richiamate».
A tale stregua, il Tsap ha dunque valutato le censure mosse già avverso la sentenza del giudice di prime cure, ritenendo non avere l’allora appellante ( ed odierno ricorrente ) provato di aver acquistato il diritto nei modi prescritti dalla legge.
Le suindicate rationes decidendi, poste a fondamento della raggiunta conclusione secondo cui «non è titolare di alcuna posizione opponibile alla società convenuta» sono -anche alla stregua della suindicata mancata osservanza del requisito prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.-, e in particolare quella concernente mancata prova di proposizione della «domanda di riconoscimento» dei vantati diritti, rimaste pertanto non (quantomeno idoneamente ) censurate dall’odierno ricorrente.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
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dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 8/10/2019