Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33118 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18435-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 294/2018;
Oggetto
R.G.N. 18435/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
INPS impugna la sentenza n. 114/2019 della Corte d’appello di Potenza che ha respinto il gravame dell’Istituto avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato il diritto di NOME NOME, erede di NOME NOME, alla rivalutazione contributiva ex art. 13 della legge n. 257/1992 per il periodo dal 22 marzo 1965 al 19 aprile 1988.
INPS articola due motivi, illustrati da memoria.
Resiste NOME con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
CONSIDERATO CHE
INPS propone due motivi di censura.
I Motivo) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., poiché la Corte non ha esaminato il motivo di appello a mezzo del quale l’Ente aveva sostenuto che, in assenza di domanda amministrativa del coniuge, la ricorrente non sarebbe stata legittimata a far valere il diritto alla rivalutazione contributiva, in quanto mai entrato nel patrimonio del de cuius .
II Motivo) violazione degli artt. 2935 e 2943 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver e la Corte respinto l’eccezione di prescrizione.
Il primo motivo di ricorso in Cassazione è per omessa pronuncia sul motivo di appello, trascritto, concernente ‘il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla rivalutazione dell’anzianità contributiva del de cuius’, ed è argomentato co n contestazione della titolarità del diritto controverso in capo alla ricorrente.
Per come strutturato, il motivo è infondato.
Infatti, la Corte d’appello di Potenza, pur non affrontando expressis verbis il suindicato motivo di gravame, entra nel merito ed afferma che ciò che si era trasferito dal de cuius alla erede era il diritto a chiedere la rivalutazione contributiva, argomentando nei seguenti termini: ‘il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto …appartiene al de cuius, si trasferisce a titolo particolare agli eredi e si prescrive in dieci anni con decorrenza dall’acquisita consapevolezza dell’esposizione morbigena…….. Il diritto alla rivalutazione contributiva, dunque, si trasferisce iure hereditatis con decorrenza dall’apertura della successione;…. Nel caso di specie COGNOME ha chiesto la rivalutazione contributiva per esposizione qualificata del d efunto marito all’amianto, diritto esercitabile dal predetto lavoratore al più tardi al momento del pensionamento, avvenuto a partire dal l’ 1/11/1999 e poi trasferitosi in capo al coniuge superstite al momento del decesso del lavoratore avvenuto il 14/4/2009, quindi prima che spirasse il termine decennale di prescrizione’.
Di conseguenza, la Corte ha evidentemente ritenuto che parte appellata fosse legittimata ad avanzare la domanda ex art. 13
della legge n. 257/1992, di talchè non si ravvisano gli estremi di omessa pronuncia: infatti, « deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise -sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 12131/2023 ex multis ).
Il secondo motivo, che formalmente è proposto quale violazione di legge, sub specie degli artt. 2935 e 2943 cod. civ., deve essere accolto, nei termini che seguono.
INPS censura la Corte d’appello laddove in punto prescrizione scrive: ‘entrato nel patrimonio dell’erede, il diritto alla rivalutazione contributiva non si è prescritto perché l’erede ha a sua volta ulteriormente interrotto la prescrizione decennale, prima con la domanda amministrativa inoltrata all’INPS il 24/10/2015 e poi con la notifica del ricorso introduttivo….. Ciò dipende dalla circostanza che il diritto, trasferitosi iure hereditatis è, sul piano soggettivo, il medesimo già esistente in capo al de cuius potendo così giovarsi degli atti interruttivi del decorso prescrizionale già posti in essere dal dante causa’.
In realtà, pur qualificando il motivo in rubrica come violazione di legge, ciò che INPS contesta è un omesso esame: il ricorso, infatti, prosegue censurando ‘la parte in cui il Collegio non indica né individua quali sarebbero gli atti
interruttivi del decorso prescrizionale già posti in essere dal dante causa rispetto ai quali la domanda amministrativa presentata dalla COGNOME nell’ottobre 2015 sarebbe intervenuta entro i 10 anni’, così in definitiva dolendosi che la Corte abbia conclu so per l’interruzione del decorso della prescrizione senza, però, indagare, e quindi, indicare, uno specifico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal dante causa entro i dieci anni dall’inizio del relativo decorso.
Pertanto, il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto in forza del quale «l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 22875/2024; n. 11517/2023, n. 1802/2019, n. 26310/2017, n. 25557/2017, n. 4036/2014): INPS, anche se ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell’ipotesi di cui all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella sostanza l’ha poi sviluppata in termini di omesso esame, quindi secondo la previsione di cui al n. 5 della medesima disposizione codicistica.
Pertanto, così riqualificato, il secondo motivo deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà procedere ad esaminare la questione relativa alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione compiuti dal dante causa della controricorrente e che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza , in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 settembre