Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31464 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3889/2021 R.G. proposto da:
COFIDI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Trento (c.f. CODICE_FISCALE p.e.c.: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma (c.f. CODICE_FISCALE p.e.c. EMAIL), con studio legale in Roma INDIRIZZO ove è eletto domicilio
– Ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
nonchè
contro
CONFIDI
TRENTINO
IMPRESE
SC,
COGNOME
IVAN
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRENTO n. 145/2020 depositata il 08/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- La società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha contratto un mutuo ipotecario di 500.000 € con il Credito Valtellinese, debito che è stato garantito da NOME COGNOME e per il quale anche Confidi Trentino Imprese ha rilasciato fideiussione per 263.845,88 euro.
Atteso l’inadempimento dei debitori (società e suo garante principale), il Credito Valtellinese ha escusso la garanzia rilasciata da Confidi, e quest’ultima, ritenendosi surrogata nei diritti del Credito Valtellinese verso i debitori, ha ottenuto a carico di costoro un decreto ingiuntivo per la somma per la quale aveva prestato garanzia, somma che era stata incamerata dal Credito Valtellinese per l’ammontare di 263 845, 88 €.
1.-2.- Al decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il solo NOME COGNOME il quale ha eccepito che la RAGIONE_SOCIALE non poteva surrogarsi nei diritti del Credito Valtellinese in quanto quest’ultimo aveva liberato il debitore dall’obbligazione, ed inoltre in quanto la surrogazione poteva avvenire solo a favore di chi avesse estinto l’intero credito e non già parte di esso.
1.3.- In quel giudizio di opposizione si è costituita RAGIONE_SOCIALE, per obiettare che la liberazione dei debitori da parte del Credito Valtellinese era avvenuta dopo l’escussione della garanzia e dunque non poteva essere opponibile: per tale motivo RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto la chiamata in causa del Credito valtellinese a cui si addebitava dunque un comportamento scorretto.
1.4.Il Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione ed ha condannato altresì la banca al pagamento nei confronti di Confidi della somma a suo tempo escussa, ed entrambe le parti alla rifusione delle spese processuali alla predetta Confidi.
1.5.- Questa sentenza è stata impugnata sia da COGNOME, con appello principale, che dal Credito Valtellinese con appello
incidentale, e la Corte di appello di Trento ha rigettato il primo ed accolto il secondo.
1.6.- Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di censura.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE che ha depositato anche memoria.
Considerato
2.- La ratio della decisione impugnata è duplice poiché le questioni affrontate erano essenzialmente due.
La prima atteneva, come si è accennato, alla circostanza che il Credito Valtellinese aveva liberato i debitori, e che quest’ultimi, per l’appunto in ragione di tale liberatoria, ritenevano che RAGIONE_SOCIALE non avesse diritto di surroga: diritto che, invece, presuppone che il debitore resti ancora vincolato al creditore anziché essere da costui liberato.
Osservano i giudici di appello che, intanto, la liberazione era avvenuta dopo l’escussione della garanzia, e che comunque tale atto era efficace solo nei rapporti interni tra il creditore ed il debitore liberato, non potendo il creditore disporre del diritto di surroga che il fideiussore per legge vanta nel caso di escussione della fideiussione.
La seconda questione era posta con l’appello incidentale e verteva invece sulla responsabilità del Credito Valtellinese per il mancato recupero delle somme da parte di Confidi: osservano i giudici di appello che, proprio perché la liberatoria dei debitori, da parte del creditore, è un atto meramente interno, essa non ha influito sulla surrogazione, e non ha arrecato danno a Confidi, con conseguente esonero da responsabilità in capo al Credito Valtellinese.
2.1-Con il primo motivo di ricorso si prospetta una violazione degli articoli 1203 e 1264 del codice civile, nonché dell’articolo 116 del codice di procedura civile.
La tesi è la seguente.
La garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE è una garanzia particolare che non è assimilabile ad una fideiussione vera e propria. In particolare, RAGIONE_SOCIALE è un consorzio che sostiene le imprese affiliate promettendo a loro favore questa copertura, che però non comprende l’intero debito, bensì soltanto il danno che potrebbe derivare al creditore dalla insolvenza del debitore garantito, con la conseguenza che la prestazione in questione ha più natura assicurativa che di garanzia vera e propria, poiché mira a tenere indenne il creditore di una percentuale dell’eventuale perdita subita.
Secondo la ricorrente, dunque, il meccanismo della surroga è quello previsto dall’articolo 1203 del codice civile, norma che, del resto, è richiamata dal decreto ministeriale che ha rideterminato il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, prevedendo che la garanzia prestata da tale Fondo possa essere escussa dalla banca creditrice e che il Fondo possa poi rivalersi nei confronti della impresa insolvente.
Ulteriore conseguenza di questo presupposto è che nella fattispecie si opera una sorta di successione particolare nel diritto di credito, piuttosto che una surroga vera e propria (p.10), successione che si attua non al momento del pagamento ma al momento in cui RAGIONE_SOCIALE manifesta la volontà di surrogarsi nel credito, come avviene nella cessione del credito ex articolo 1264 codice civile.
Con la conseguenza che è errata la sentenza nella parte in cui invece rappresenta la surrogazione come immediatamente efficace, cioè al momento della escussione della garanzia.
2.3.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1175, 1337, 1375 del codice civile.
Osserva la ricorrente come, in base all’accordo stipulato con la banca creditrice, ossia con la banca che ha erogato il mutuo dalla stessa ricorrente garantito, o assicurato, la banca è tenuta a comunicare con diligenza ogni iniziativa ed ogni situazione giuridicamente rilevante verificatasi ne rapporto con il cliente.
Secondo la ricorrente, il credito valtellinese ha violato questo obbligo di correttezza che derivava dalla convenzione, in quanto, dopo aver escusso la garanzia RAGIONE_SOCIALE, e dopo aver ricevuto da quest’ultima il pagamento, ha dichiarato di voler liberare il debitore, non già nei limiti della restante garanzia ma per tutta la quota del debito: in sostanza, la banca, dopo aver escusso la garanzia di RAGIONE_SOCIALE, ha trattato con il debitore un patto di desistenza, ai danni della garante.
Osserva la ricorrente che, quando anche questo fatto non fosse opponibile, ciò non toglie che ha causato un pregiudizio impedendo a RAGIONE_SOCIALE di rivalersi sul debitore.
I motivi pongono una questione comune e sono inammissibili.
Essi non tengono conto della ratio della decisione impugnata.
Come si è visto, il giudice di appello ha osservato che la liberatoria fatta dal Credito Valtellinese nei confronti del debitore non poteva considerarsi opponibile a Confidi, che aveva di conseguenza tutto il diritto di surrogarsi nelle ragioni del creditore, cioè del credito valtellinese verso il debitore garantito: cosa che Confidi ha effettivamente fatto ottenendo decreto ingiuntivo.
Dunque: la ratio della decisione impugnata è nel senso che di un eventuale danno subìto da Confidi non può rispondere il Credito Valtellinese per avere liberato il debitore, proprio perché, si ripete, tale liberazione non essendo opponibile a Confidi, non ha pregiudicato il diritto di quest’ultimo di surrogarsi nelle ragioni del creditore
Inoltre, la Corte d’appello, sia pure per inciso, osserva che ove il danno per RAGIONE_SOCIALE consista nella impossibilità di soddisfarsi nei confronti del debitore principale, per via del fatto che costui è incapiente o si è liberato dei suoi beni, ciò non è dovuto alla liberatoria fatta dal Credito Valtellinese, ma è dovuto alla incapienza del debitore, e dunque prescinde da quell’atto (p. 10).
Le censure del ricorrente consorzio non si confrontano con tale ratio .
In realtà, il consorzio ricorrente si limita ad invocare due condotte del Credito Valtellinese pregiudizievoli per sè, ma senza allegare in che modo quelle condotte siano effettivamente causa di un ipotetico danno.
Per poter fornire la dimostrazione del rilievo causale della prima delle due condotte, RAGIONE_SOCIALE, oltre ad introdurre una questione mai posta prima -come eccepito dalla controricorrente- e vale a dire la questione della analogia della sua surroga con la cessione del credito; oltre a ciò, mira a smentire una rati o che in realtà è favorevole alla stessa Confidi: che la liberazione del debitore non è opponibile e che dunque nei confronti di quel debitore RAGIONE_SOCIALE ha diritto di surroga.
Il diritto di surroga, che è vantato da RAGIONE_SOCIALE, non è negato dalla decisione impugnata, la quale, come si è ripetutamente detto, ha statuito che, non essendo opponibile la liberatoria che il Credito Valtellinese ha fatto a favore del debitore, RAGIONE_SOCIALE può surrogarsi verso quest’ultimo. Dunque, il diritto di RAGIONE_SOCIALE non è negato, ma riconosciuto dalla Corte di Appello.
Ciò che RAGIONE_SOCIALE, in sostanza, con il primo motivo prospetta è che non riesce ad avere risultati utili da quella surroga, perché essa è confusa dal giudice di appello con una surroga del fideiussore, anziché con una successione nel credito: ma non è cosi, poiché la conseguenza della ratio decidendi (non essere la liberatoria opponibile) non porta a quella conseguenza, non produce quel pregiudizio, ma semmai lo evita, in quanto viene riconosciuto, e non negato, il diritto di surroga.
E del resto, con il secondo motivo, il consorzio prospetta di non avere potuto conseguire un risultato utile, ossia il pagamento della somma da parte del debitore a causa del comportamento scorretto del Credito Valtellinese, che non l’avrebbe informata per tempo della liberazione del debitore.
NOME COGNOME che ciò ha favorito comunque l’insolvenza di costui. Ma non è dato intendere perché, cioè non è dato intendere in che termini il comportamento della banca ha comportato insolvenza del debitore, ed in difetto di una tale allegazione, resta corretto l’accertamento dei giudici di merito secondo cui la mancata concreta insoddisfazione del credito è vicenda estranea alla questione dibattuta.
2.5.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c.
Secondo la ricorrente vi erano ragioni per la compensazione delle spese verso il Credito Valtellinese, la cui chiamata in causa era stata resa necessaria dalle difese del debitore opponente.
Il motivo è però infondato.
Il giudice di merito ha applicato la regola della soccombenza, posto che la domanda del ricorrente verso il Credito Valtellinese è stata rigettata.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Credito Valtellinese RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024.