Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
Oggetto: Responsabilità civile -Banca – Risarcimento da fatto illecito -Indisponibilità dei titoli in detenzione;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30865/2020 R.G. proposto da
AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-controricorrente –
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
-intimata-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di MILANO n. 2207/2020 pubblicata in data 8/09/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2207/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città e ha rigettato il gravame proposto da ll’AVV_NOTAIO, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto ancora qui rileva, l’ AVV_NOTAIO, odierno ricorrente, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; l’attore premetteva di aver promosso una procedura esecutiva presso terzi, quale creditore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in virtù di titolo esecutivo non opposto (decreto ingiuntivo n. 21140/2014) e chiesto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo pignorato verso la Banca Monte dei Paschi; ma, a fronte RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione negativa rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi ex art. 547 c.p.c. in quanto la stessa banca aveva venduto le obbligazioni, già intestate alla società debitrice, senza titolo, aveva chiesto quindi la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa nullità di tale vendita, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Banca Monte dei Paschi e la condanna RAGIONE_SOCIALEa medesima al risarcimento del danno, pari all’entità del proprio credito di Euro 123.447,83, oltre interessi e spese.
Si costituiva la Banca Monte dei Paschi ribadendo il contenuto negativo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e deducendo di aver venduto sino al 21/07/ 2014 (e dunque, prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento presso terzi, avvenuta in data 16/09/2014) tutti i titoli depositati e
nonché contro
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
costituiti in pegno da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; quest’ultima restava contumace.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9199/2018 rigettava la domanda, con condanna del soccombente alle spese del grado.
Avverso la sentenza d ‘ appello, ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO fondato su due motivi; ha resistito con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; sebbene intimata, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato rispettive memorie.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. Il ricorrente lamenta:
1.1. con il primo motivo di ricorso la ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1152, 1372, comma 2, 2745 e ss. 2756 c.c., nonché l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ‘ e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che «il diritto di ritenzione pattizio, come nel caso di specie, agisce come forma di autotutela, con efficacia erga omnes , da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito, che, da un lato, rende indis ponibile il bene in detenzione e, dall’altro, pur non essendo accompagnato dal diritto di vendere assicura all’ente detentore un potere prenotativo sul bene ritenuto. In altri termini, in uno stato ormai avanzato di dematerializzazione dei titoli come nell’attualità, il diritto di ritenzione si esprime sostanzialmente nel rifiuto RAGIONE_SOCIALEa banca di eseguire ordini di trasferimento o vendita dei titoli interessati, bloccando di fatto la circolazione degli strumenti finanziari, sia in forma volontaria, sia coatti va, mediante la procedura espropriativa promossa dall’AVV_NOTAIO; ne deriva che nessun danno può dirsi prodotto dalla condotta
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALEa banca, in pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘appellante, dal momento che il diritto di ritenzione, incontestabilmente riconosciuto a MPS, era di per sé idoneo a contrastare l’azione esecutiva, intrapresa presso il medesimo terzo, impedendo l’espropriazione dei crediti pignorati» (pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); in particolare, il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui il diritto di ritenzione pattizio, come quello in esame, sia stato ritenuto opponibile erga omnes e che tale patto attribuisca privilegio sui titoli detenuti e che possa essere opposto ai creditori procedenti in executivis e cita precedenti di legittimità al riguardo (Cass. pen. 17/05/2001, n.27356) e del RAGIONE_SOCIALE (ABF 30/06/2015 n. 5146); chiede, infine, la cassazione con rinvio, con statuizione in merito alla illegittimità del comportamento e dei negozi giuridici posti in essere da Monte Paschi, riconoscendo il diritto al risarcimento del ricorrente che in forza del decreto ingiuntivo n. 21140 del 10/06/2014 emesso dal Tribunale di Milano, definitivo e non opposto, per attività professionale prestata in favore di RAGIONE_SOCIALE per l’importo ingiunto di Euro 123.447,83;
1.2. con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’ ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in tema di compensazione in relazione all’art. 360 comma 1) n. 5 c.p.c. ‘ e contesta la sentenza impugnata, laddove la Corte d’appello sul tema di compensazione si è limitata a riportare stralci RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, sicché in proposito denuncia il vizio di omessa motivazione e di motivazione apparente; in particolare, ribadisce di aver contestato in appello che la sentenza di prime cure aveva, da un lato, affermato che il diritto di ritenzione non autorizzava la banca alla vendita RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni e a rifarsi sul ricavato, e dall’altro, aveva statuito sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa medesima vendita e sulla conseguente compensazione operata tra quanto ricavato dalla vendita e il credito vantato dalla banca; a parere del ricorrente, quindi, la Corte d’appello non ha correttamente applicato alla fattispecie le norme ed i
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE principi di diritto in materia di diritto di ritenzione e di compensazione; conclude sul punto, per la cassazione senza rinvio con statuizione in merito alla illegittimità del comportamento antigiuridico RAGIONE_SOCIALEa banca, con la conseguente riforma del capo RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
2. In via preliminare, va disattesa la duplice eccezione di improcedibilità e inammissibilità del ricorso sollevata dalla Banca resistente atteso che, da un lato, sono stati depositati gli atti, i documenti e i contratti su cui il ricorso si fonda, prima in cartaceo in ossequio all ‘ art. 369 c.p.c. e poi, in via telematica, e che, dall’altro lato, l’odierno ricorrente ha insistito con il ricorso per cassazione nel denunciare la sentenza impugnata conformandosi ai criteri previsti dall’art. 366 c.p.c. .
Nello stesso ambito preliminare si rileva che, se è pur vero che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., ord. n. 5947 del 28/02/2023; Cass., ord., n. 26934 del 20/09/2023), onere nella specie non assolto dal ricorrente, è altresì vero che, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. ord., n. 22598 del 25/09/2018).
Giova richiamare l’orientamento, pienamente condiviso da questo RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALEe cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALEe predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente, come avvenuto nella specie in esame, lamenti l’omessa (o sostanzialmente apparente) motivazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, non è indispensabile che faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALEa ravvisabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui al n. 4 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ. (arg. ex Cass. Sez. U, 24/07/2013 n. 17931; Cass. Sez. 1, 31/10/2013 n. 24553; Cass. Sez. 2, 7/05/2018 n. 10862; v. Cass. ord.). E nella specie va evidenziato che, con riferimento alle doglianze motivazionali articolate dalla parte ricorrente soprattutto con il secondo motivo, le censure proposte vanno intese, come volte anche e, quindi, ammissibilmente, a censurare il difetto o la mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in questa sede.
I due motivi, come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, da esaminare congiuntamente per il vincolo di evidente di connessione, sono, in relazione alle censure veicolate ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonché a quelle attinenti alla motivazione nei termini sopra precisati, fondati nei limiti e per le considerazioni di seguito illustrate.
3.1. La Corte d’appello con la sentenza impugnata ha ritenuto «incontrovertibilmente coperto da giudicato» – condividendo sul punto già accertato dal giudice di prime cure – il fatto che «non sono mai stati assoggettati a pegno i titoli obbligazionari emessi dalla banca, BMPS
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
08/18 TV cod. tit. NUMERO_DOCUMENTO -ISIN P_IVA, intestati a RAGIONE_SOCIALE, per l’ammontare di 300.000,00 in valore nominale, i quali ultimi, quindi costituiscono il concreto argomento del contendere devoluto in appello» (pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La stessa Corte ha poi precisato che «anche a prescindere dalle modalità di compensazione adottate dalla banca, è esaminando la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione promossa dall’AVV_NOTAIO che deriva la conferma RAGIONE_SOCIALEa giustezza RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure»; in proposito, ha qualificato l’azione proposta dall’odierno ricorrente come avente «natura chiaramente risarcitoria da fatto illecito» ed è passata poi ad esaminare «innanzitutto se la condotta RAGIONE_SOCIALEa banca nel vendere le obbligazioni TARGA_VEICOLO cod. tit. NUMERO_DOCUMENTO -ISIN P_IVA, del valore nominale di Euro 300.000,00, abbia causato un danno all’AVV_NOTAIO alla luce del diritto di ritenzione che pacificamente in ogni caso la banca vantava sui medesimi» (pagg. 6 e 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Ha poi affermato che «il diritto di ritenzione pattizio, come nel caso di specie, agisce come forma di autotutela, con efficacia erga omnes , da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito, che, da un lato, rende indisponibile il bene in detenzione e, dall’altro, pur non essendo accompagnato dal diritto di vendere assicura all’ente detentore un potere prenotativo sul bene ritenuto. In altri termini, in uno stato ormai avanzato di dematerializzazione dei titoli come nell’attualità, il diritto di ritenzione si esprime sostanzialmente nel rifiuto RAGIONE_SOCIALEa banca di eseguire ordini di trasferimento o vendita dei titoli interessati, bloccando di fatto la circolazione degli strumenti finanziari, sia in forma volontaria, sia coattiva, mediante la procedura espropriativa promossa dall’AVV_NOTAIO» e ha concluso nel ritenere «che nessun danno può dirsi prodotto dalla condotta RAGIONE_SOCIALEa banca, in pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘appellante, dal momento che il diritto di ritenzione, incontestabilmente riconosciuto a MPS, era di per sé idoneo a contrastare
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
l’azione esecutiva, intrapresa presso il medesimo terzo, impedendo l’espropriazione dei crediti pignorati’ (pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
3.2. Tanto evidenziato, va anzitutto osservato che la Corte territoriale sebbene correttamente affermi che il diritto di ritenzione pattizio agisce come forma di autotutela da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito, allo stesso tempo, però, gli ha attribuito, erroneamente, un’ efficacia erga omnes mentre il diritto di ritenzione pattizio attribuisce un diritto potestativo di ritenere il bene ad una RAGIONE_SOCIALEe parti del regolamento contrattuale, e tale diritto ha efficacia meramente inter partes tra retentor e debitore.
Ebbene, a differenza del diritto di pegno che, viceversa, attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio, il diritto di ritenzione pattizio non attribuisce al detentore alcun effetto di blocco RAGIONE_SOCIALEa circolazione del bene, e soprattutto alcuno impedimento rispetto ad un’azione esecutiva esercitata da un terzo creditore (odierno ricorrente) e, come avvenuto nella specie, esercitata presso terzi, ove il terzo è la banca (odierna resistente) a ritenere i titoli obbligazionari del cliente, società debitrice (odierna intimata).
Inoltre, al retentor viene attribuito il diritto di rifiutare la restituzione dovuta, ma non gli viene attribuito alcun privilegio sulla vendita coattiva del bene, e meno che mai il diritto di procedere alla vendita diretta (cfr. Cass. pen. n. 27356 del 17/05/2001 n. 27356, secondo cui le operazioni di vendita poste in essere dal detentore configurano il reato di appropriazione indebita).
3.3. Va altresì osservato che il Giudice d’appello dopo essersi limitato a riportare brani RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure che, a sua volta contraddittoriamente aveva affermato, da un lato, che il diritto di ritenzione non autorizzava la banca alla vendita RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni e a rifarsi sul ricavato, e dall’altro, che la vendita dei titoli risultava legittima come risultava legittima la conseguente compensazione operata tra quanto ricavato dalla vendita e il credito
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 30865/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
vantato dalla banca, ha espressamente tralasciato, con evidente difetto di motivazione sul punto, utilizzando l’espression e «a prescindere», di esaminare la questione RAGIONE_SOCIALEa corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di compensazione adottate dalle banca; qualificata poi come azione aquiliana la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione promossa dall’ odierno ricorrente, ha ritenuto che detta condotta non avesse prodotto alcun pregiudizio in danno del predetto, affermando in modo tautologico che «il diritto di ritenzione, incontestabilmente riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE, era di per sé idoneo a contrastare l’azione esecutiva, intrapresa presso il medesimo terzo, impedendo l’espropriazione dei crediti pignorati» (pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Ne consegue l’acco glimento del ricorso per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione , anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione e nei sensi precisati in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione , anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile il 19