Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6556 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso 25512-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI ROMA depositato il 7/10/2016;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ udienza pubblica del 25/2/2025;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica COGNOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita per la ricorrente l ‘ Avvocata NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto domanda di ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
in liquidazione, dichiarato con sentenza del 2014, per la somma complessiva di €. 202.242,01, con la riserva prevista dall’ art. 96 l.fall..
1.2. La società istante, a sostegno della domanda, ha, in sostanza, dedotto di essere creditrice nei confronti della società fallita in ragione del diritto di regresso che le spetta nei confronti della stessa nella qualità, accertata con decreto ingiuntivo del tribunale di Salerno, di sua coobbligata in solido ai sensi dell ‘ art. 7ter del d.lgs. n. 286/2005 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
1.3. Il giudice delegato ha rigettato la domanda.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato.
1.5. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che: – l ‘ art. 1299 c.c. prevede che, nei rapporti interni fra soggetti solidalmente responsabili per l ‘ adempimento di un ‘ obbligazione, il debitore in solido può ripetere dai propri condebitori la parte di ciascuno di essi; – la società opponente, tuttavia, a fronte della pretesa azionata dalla RAGIONE_SOCIALE, non ha pagato ‘ un centesimo ‘ a quest’ ultima.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato (lunedì) 7/11/2016, ha domandato, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE, con memorie del 4/4/2023 e del 14/3/2024, ha dedotto di aver provveduto a corrispondere alla Automar s.p.a. gli importi di cui alla sentenza n. 4519/2022 con la quale il tribunale di Salerno, in data 22/12/2022, ha definito il giudizio di opposizione a ll’indicato decreto ingiuntivo, per un totale di €. 239.476,33, e di aver proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla corte d ‘ appello di Salerno.
1.9. La Corte, quindi, con ordinanze interlocutorie del 29/4/2023 e del 26/3/2024: – innanzitutto, ha ritenuto che, anche alla luce delle circostanze sopravvenute, così come rappresentate in memoria e documentate con gli atti che la corredano, e cioè l ‘ intervenuta condanna della Europcar a pagare ad Automar la somma oggetto del decreto ingiuntivo, oltre interessi, ed il successivo pagamento della stessa, il ricorso per cassazione ponesse un questione di particolare importanza, specie in ragione dello sbarramento previsto dall ‘ art. 101 l.fall.; – in secondo luogo, ha rilevato che, in conseguenza del limite temporale previsto da tale norma, era opportuno un approfondimento, in udienza pubblica, della disciplina onde ‘ verificare se e, in ipotesi affermativa, a quali condizioni sia possibile l ‘ ammissione con riserva del credito di rivalsa vantato dal coobbligato in solido col fallito nel passivo del Fallimento, prima che il coobbligato abbia pagato il proprio debito, e in mancanza di richiesta di ammissione al passivo del Fallimento da parte del creditore principale; nonché quale rilevanza rivesta la circostanza sopravvenuta del pagamento del debito da parte del coobbligato ‘.
1.10. Fissata, dunque, l’ udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato memoria.
1.11. Lo stesso ha fatto la ricorrente, che, con memoria del 14/2/2025, ha dato conto delle ulteriori sopravvenienze, e cioè che: – il giudizio d ‘ appello avviato nei confronti della Automar s.p.aRAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l ‘ impugnazione della sentenza n. 4519/2022 emessa dal tribunale di Salerno, si è concluso con la sentenza 413/2024 del 2-10/5/2024, con la quale la corte d ‘ appello di Salerno ha accolto l ‘ appello formulato dalla RAGIONE_SOCIALE e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a restituire alla RAGIONE_SOCIALE la somma di €. 239.476,33, oltre interessi legali;
la RAGIONE_SOCIALE ha, dunque, provveduto al pagamento del predetto importo in favore di RAGIONE_SOCIALE per un totale di €. 252.778,74 ma ha altresì presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte d ‘ appello di Salerno chiedendone la cassazione; – la RAGIONE_SOCIALE ha, a sua volta, presentato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE e la conferma della sentenza n. 413/2024 della corte d ‘ appello di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda sul rilievo che l ‘ opponente non aveva pagato alcunché alla RAGIONE_SOCIALE e che la stessa non aveva, quindi, maturato alcun diritto di regresso nei confronti della fallita, omettendo, in tal modo, di pronunciarsi sulla domanda con la quale l ‘ opponente aveva chiesto l ‘ ammissione al passivo con riserva di un credito condizionato al pagamento in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE della somma che dovesse ricevere all ‘ esito del giudizio pendente con la stessa.
3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l.fall. e dell ‘ art. 24 Cost., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda sul rilievo che l ‘ opponente non aveva pagato alcunché alla RAGIONE_SOCIALE e che la stessa non aveva, quindi, maturato alcun diritto di regresso nei confronti della fallita, senza, tuttavia, considerare che, in caso di fallimento di uno dei coobbligati in solido, il coobbligato in bonis ha il diritto di insinuare il proprio
diritto di regresso con riserva del pagamento in favore del creditore almeno nel caso, come quello in esame, in cui quest ‘ ultimo abbia omesso di proporre domanda d ‘ ammissione e di ottenere in tal modo l ‘ insinuazione al passivo del diritto nel quale potersi in seguito surrogare, a norma dell ‘ art. 115 l.fall., all ‘ esito del pagamento.
3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
3.4. Intanto, le sopravvenienze in fatto così come illustrate dalla ricorrente con le memorie depositate nel corso del giudizio di cassazione e documentate con gli atti ad esse allegati, non sono rilevanti ai fini della decisione.
3.5. Le memorie previste dagli artt. 378 o 380bis .1 c.p.c. hanno, infatti, solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni, implicanti necessariamente accertamenti di fatto, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all ‘ art. 372, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 21355 del 2022).
3.6. Il factum superveniens , in quanto equiparabile allo ius superveniens , è, infatti, deducibile nel giudizio di legittimità, con il conseguente superamento dei limiti previsti dall ‘ art. 372 cit., soltanto se, in conseguenza del fatto sopravvenuto, il contenuto della situazione giuridica controversa (nella specie, il diritto di regresso asseritamente esistente in capo alla società opponente) ha avuto (a differenza di quanto accaduto nel caso in esame) una definitiva e irreversibile modificazione sostanziale (cfr. Cass. n. 25396 del 2024; Cass. n. 26757 del 2020).
3.7. Ciò detto, la Corte ritiene che la statuizione con la quale il tribunale ha escluso dall ‘ ammissione al passivo in via
condizionale le pretese vantate dalla società opponente è giuridicamente corretta.
3.8. Questa Corte, infatti, ha, di recente, affermato (Cass. n. 5964 del 2025, in motiv.) che: – i l credito del coobbligato in solido, pur se riveniente da pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento del coobbligato e materialmente nascente in siffatto momento, ha natura concorsuale; – l ‘ art. 61, comma 2°, l.fall., infatti, consente inequivocamente e senza condizioni l ‘ esercizio del regresso del coobbligato pur quando, dopo la dichiarazione di fallimento di altro coobbligato, abbia integralmente soddisfatto il creditore comune; – il credito di ‘ regresso ‘ del condebitore, come il fideiussore, che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale fallito ha natura concorsuale anche perché ha l’effetto di escludere dal concorso, con effetto surrogatorio, la pretesa del creditore soddisfatto, che si estingue, e può essere, quindi, esercitato dal solvens , nelle forme e nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia in precedenza chiesto e ottenuto l ‘ insinuazione al passivo della propria pretesa di rivalsa con la riserva prevista dall ‘ art. 55, comma 3°, l.fall.; – il credito di regresso, d’altra parte, non esiste prima del pagamento in favore del creditore principale, dovendosi, pertanto, escludere qualsivoglia possibilità per il coobbligato che non abbia integralmente soddisfatto il creditore di essere ammesso al passivo con la riserva del futuro pagamento (Cass. n. 613 del 2013; così già Cass. n. 903 del 2008, in motiv.: ‘ non appare ammissibile che il diritto di regresso possa in qualche modo trovare ingresso in sede di verifica dei crediti prima del pagamento del creditore principale’ ); – i l coobbligato, infatti, come non è tenuto ad
insinuare al passivo il proprio credito di ‘ regresso ‘, nemmeno con riserva, potendolo far valere in sede fallimentare con l ‘ istanza di ammissione, tempestiva o tardiva, così matura il diritto ad esercitare la correlata azione di rivalsa solo a condizione dell ‘ avvenuta esecuzione del pagamento ( Cass. n. 613 del 2013, in motiv.; Cass. n. 11144 del 2012, con riguardo al credito di ‘ regresso ‘ del fideiussore solvens ); -l ‘ art. 55, comma 3°, l.fall., del resto, nella parte in cui prevede l ‘ ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, da un lato, fa riferimento, in punto di equiparazione di trattamento, alla regolazione dei ben diversi crediti condizionali che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale, mentre, dall ‘ altro lato, esprime, nel suo complesso, una disposizione eccezionale, deviando dal principio della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla esposizione debitoria dell ‘ insolvente e perciò non suscettibile di applicarsi in via analogica ai diritti (come, appunto, quello del fideiussore che non ha pagato) i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati in data anteriore all ‘ apertura del concorso; – d’altra parte, se si tiene conto dello ‘ statuto speciale del credito ammesso con riserva’ (così come descritto dagli artt. 113, comma 1°, n. 1, 117, comma 2°, e 127, comma 1°, l.fall.), ‘ la conseguente significativa alterazione di posizione giuridica può … giustificarsi esclusivamente in una lettura che, restrittivamente, riconduca la prerogativa processuale alla situazione soggettiva non dispiegabile con pienezza soltanto per difetto di elementi accidentali esterni, diversi dal pagamento futuro al creditore comune, dovendo perciò ammettersi, più in generale, che l ‘ insinuazione al passivo può aver luogo (di regola) solo a patto e nella misura in cui sia avvenuto un pagamento da
parte del predetto coobbligato, esso costituendo il fatto costitutivo del diritto al regresso ‘ (Cass. n. 613 del 2013, in motiv.) ; – il pagamento integrale da parte del coobbligato in favore del creditore comune non si configura, pertanto, come una mera condizione d ‘ efficacia che, all ‘ esterno della fattispecie costitutiva, influisce unicamente sull ‘ esercizio di un diritto che gli spetta fin dal sorgere dell’obbligazione, ma come il fatto direttamente costitutivo (insieme alla fideiussione) del diritto al ‘ regresso ‘ (cfr. Cass. n. 613 del 2013, in motiv.), la cui mancanza, in definitiva, non condiziona solo l ‘ esigibilità di un diritto che, per tutti gli altri profili, è giuridicamente esistente, ma, a ben vedere, l ‘ esistenza stessa del diritto, il quale, in difetto, non esiste e non può essere, come tale, ammesso al passivo: ‘ il pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilit à , ma presupposto per la stessa esistenza del credito di regresso del fideiussore ‘ (Cass. n. 22382 del 2019, in motiv.) ; – il coobbligato, come il fideiussore , prima del pagamento integrale, non ha, dunque, un credito di ‘ regresso ‘ verso il debitore fallito e non può essere, pertanto, ammesso con riserva al passivo del fallimento del debitore principale quale creditore condizionale (Cass. n. 19609 del 2017; Cass. n. 32533 del 2022, in motiv.); – il coobbligato, piuttosto, può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa ma solo fornendo la prova dell’avvenuta verificazione del presupposto a tal fine previsto dall’art. 61, comma 2°, l.fall., e cioè d’aver integralmente soddisfatto le ragioni del creditore comune; – il pagamento integrale (e solo questo) attribuisce al coobbligato il diritto di regresso nei confronti del debitore fallito e, dunque, lo legittima a proporre domanda di ammissione al passivo del credito di rivalsa così maturato, per cui, in difetto di una diversa situazione sostanziale che lo stesso possa già in precedenza far valere nei
confronti del fallimento, il coobbligato che non abbia pagato (ammesso che poi lo faccia) non può dolersi né del fatto che, prima di tale momento, il creditore principale abbia ritenuto di non insinuare al passivo il proprio credito (nel quale poi, se del caso, subentrare) al passivo, né, soprattutto, del fatto che, in difetto di accantonamenti (come quelli cui avrebbe avuto diritto se fosse stato ammesso con riserva), subisca il rischio che, una volta eseguito il pagamento ed ammesso al passivo il suo diritto di regresso, i riparti medio tempore eseguiti abbiano esaurito l ‘ attivo utilmente distribuibile in suo favore; – tale pregiudizio, al pari di quello cui restano esposti i creditori non (ancora) insinuati, non si differenzia, invero, sotto questo profilo, da quello che, in via di mero fatto, gli stessi (come emerge dall ‘ art. 101, ult. comma, l. fall.) sono destinati a subire nell ‘ ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell ‘ attivo (ed alla distribuzione del suo ricavato: limite oltre il quale le domande tardive, sia pur per causa non imputabile, non sono, invero, comunque ammissibili) e, quindi, alla chiusura del fallimento (cfr., sul punto, Cass. n. 31107 del 2023, in motiv., p. 9); – vale, in definitiva, il principio per cui: ‘in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore (ma, più in generale, il coobbligato) non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale ‘; -il fideiussore (ma, più in generale, il coobbligato), ‘considerata la natura concorsuale del credito di regresso ‘, può ‘e ssere ammesso al passivo ‘ ‘ solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento’ in favore del creditore, ‘che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso … ‘ (Cass. n. 19609 del 2017; Cass. n. 11521 del 2020, in motiv.; Cass. n. 25317 del 2020, in motiv., ai fini della legittimazione alla proposizione del ricorso di fallimento; Cass. n. 22382 del
2019, in motiv., ai fini della legittimazione al voto nel concordato preventivo).
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione del Fallimento.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima