Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 9027/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Lussemburgo, INDIRIZZO in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Avv. NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante NOME COGNOME entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al ricorso, dagli Avvocati COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Bologna, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME, ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, alla INDIRIZZO
Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al controricorso, dagli Avvocati Prof.ri NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima (RAGIONE_SOCIALE) in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrenti –
e
RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimate –
al quale sono stati abbinati i ricorsi successivamente proposti, rispettivamente, da
RAGIONE_SOCIALE (anche nella qualità di successore a titolo particolare, ex art. 111 cod. proc. civ., di NOME COGNOME), con sede in Lussemburgo, INDIRIZZO in persona dei legali rappresentanti NOME COGNOME e NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante NOME COGNOME entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al ric orso, dall’Avvocato Prof. NOME COGNOME e dall’Avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al INDIRIZZO
-ricorrenti contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Bologna, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME
entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al controricorso, dagli Avvocati Prof.ri NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima (RAGIONE_SOCIALE) in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrenti –
e
RAGIONE_SOCIALE con sede in Parigi, alla INDIRIZZO (e sede secondaria in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dei procuratori speciali NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE.
-intimate – e da
RAGIONE_SOCIALE con sede in Lussemburgo, INDIRIZZO, in persona dei legali rappresentanti NOME COGNOME e NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dell’ammi nistratore delegato e legale rappresentante NOME COGNOME entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME e dall’Avvocato Prof. NOME COGNOME con cui elettivamente d omiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Bologna, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME, ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al controricorso, dagli Avvocati Prof.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima (RAGIONE_SOCIALE) in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrenti –
e
RAGIONE_SOCIALE con sede in Parigi, alla INDIRIZZO (e sede secondaria in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dei procuratori speciali NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE; NOME
-intimate – avverso la sentenza, n. cron. 2534/2020, della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, pubblicata in data 28/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE (di seguito UGF) e RAGIONE_SOCIALE (oggi
Unipolsai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE) citarono NOME COGNOME e le società di diritto lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE oltre alla società fiduciaria RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, innanzi al Tribunale di Bologna chiedendo: a ) dichiararsi la nullità e/o l’ invalidità delle dichiarazioni di recesso inviate dalla COGNOME e dalle menzionate società di diritto lussemburghese (dichiarazioni di recesso tutte sottoscritte da RAGIONE_SOCIALE s.p.a., intestataria fiduciaria delle partecipazioni) a RAGIONE_SOCIALE di Partecipazioni (di seguito semplicemente RAGIONE_SOCIALE); b ) accertarsi che a ciascuna delle convenute non spettava alcun diritto di recesso in conseguenza della deliberazione di fusione tra Fondiaria Sai s.p.a., Unipol Assicurazioni s.p.a., Milano Assicurazioni s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE, adottata dall’assemblea di quest’ultima in Bologna il 25 ottobre 2013, con l’ulteriore conseguenza che RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata tenuta a liquidare ad alcuna delle medesime convenute le azioni di cui esse erano titolari in RAGIONE_SOCIALE
A fondamento di tali domande esposero che: i ) in data 29 gennaio 2012, RAGIONE_SOCIALE (società holding del gruppo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da NOME COGNOME in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato; la holding controllava la società di assicurazioni Fondiaria Sai s.p.a., e quest’ultima a sua volta controllava Milano Assicurazioni s.p.a.) ed RAGIONE_SOCIALE (società holding del gruppo Unipol) avevano siglato un Accordo di Investimento al fine di risolvere la situazione di crisi nella quale versava il Gruppo RAGIONE_SOCIALEFondiaria Sai. In tale ambito, era stata progettata l’integrazione, mediante fusione per incorporazione in Fondiaria Sai, di Unipol Assicurazioni, di Premafin e di Milano Assicurazioni s.p.a. L’ Accordo di Investimento prevedeva, infatti, un’operazione di rafforzamento patrimoniale del Gruppo RAGIONE_SOCIALEFondiaria Sai da realizzarsi -in un contesto unitario ed inscindibile -mediante interventi di ripatrimonializzazione sia di RAGIONE_SOCIALE (quale beneficiaria di un aumento di capitale e di un piano di risanamento con connessa ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario) che di Fondiaria Sai (quale beneficiaria di un aumento di capitale e della successiva
fusione) ed una finale incorporazione in Fondiaria RAGIONE_SOCIALE delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Unipol Assicurazioni. In particolare, per Fondiaria Sai detti interventi erano funzionali a consentire il rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina vigente in materia di margine di solvibilità delle società assicurative, così da scongiurare l’avvio di una procedura commissariale (e, poi, anche concorsuale) a carico della stessa e, al contempo, rispondere alle sempre più frequenti richieste formulate dal l’ISVAP in ordine al necessario ed urgente ripristino del margine di solvibilità della società di assicurazione; oltreché, evidentemente, per risanare l’esposizione debitoria della capogruppo RAGIONE_SOCIALE; ii ) il controllo della famiglia COGNOME su RAGIONE_SOCIALE, e quindi su Fondiaria Sai e su Milano Assicurazioni, era stato esercitato, tra l’altro, tramite le società RAGIONE_SOCIALE (società di diritto lussemburghese, controllata da NOME COGNOME, la quale ne era pure legale rappresentante), NOME RAGIONE_SOCIALE (società di diritto lussemburghese controllata da NOME COGNOME la quale ne era pure legale rappresentante) e RAGIONE_SOCIALE (società di diritto lussemburghese controllata da NOME COGNOME il quale ne era pure legale rappresentante), oltreché tramite altre società riferibili alla famiglia COGNOME, quali RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE); iii ) Canoe, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la stessa NOME COGNOME (in quanto titolare personalmente di azioni RAGIONE_SOCIALE) erano tra loro legate da un patto parasociale che raggruppava un numero di azioni superiore al 50% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE avente diritto di voto; iv) tutti gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE v enivano tratti dall’unica lista presentata da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME, inoltre, erano titolari di incarichi apicali nel Gruppo Premafin/Fondiaria Sai: in particolare, NOME COGNOME era stata fino al 18 settembre 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME era stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria Sai fino al 24 aprile 2012 e, poi, vicepresidente, NOME COGNOME era stato fino al 30 ottobre 2012 membro del consiglio di amministrazione di Fondiaria Sai e del comitato esecutivo. Tutti gli
amministratori di Fondiaria Sai erano tratti da una lista presentata da RAGIONE_SOCIALE e tutti gli amministratori di Milano Assicurazioni erano tratti da una lista presentata da Fondiaria Sai. Conseguentemente, tutti gli amministratori delle società del gruppo erano espressione di scelte riferibili alla famiglia Ligresti; v ) tutte le convenute, dunque, avevano rivestito posizioni soggettive e ruoli societari che avrebbero loro consentito di non avviare o comunque di bloccare il Progetto di Integrazione per Fusione da realizzarsi mediante incorporazione in Fondiaria SAI di Unipol AssicurazioniRAGIONE_SOCIALE e Milano Assicurazioni: Progetto di Integrazione per Fusione che era inscindibilmente collegato al suddetto Accordo di Investimento siglato il 29 gennaio 2012 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, esse, assumendo un atteggiamento evidentemente opportunistico, avevano prima concorso in modo determinante, tramite plurime azioni e condotte dirette ed indirette, all’assunzione, da parte di Pr emafin, di tutte le deliberazioni volte all’avvio ed alla realizzazione del Progetto di Integrazione per Fusione , e, poi, avevano cercato di dissociarsene non partecipando alla deliberazione assunta da RAGIONE_SOCIALE e con la quale, il 25 ottobre 2013, era stata approvata la Fusione , inviando, quindi, subito dopo le dichiarazioni di recesso; vi ) dunque, le convenute società e NOME COGNOME, dopo avere consentito l’ingresso di RAGIONE_SOCIALE nel capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE per ‘ salvare ‘ sia la stessa RAGIONE_SOCIALE, che la controllata Fondiaria Sai e così l’intero Gruppo RAGIONE_SOCIALEFondiaria SaiRAGIONE_SOCIALE avevano cercato di dissociarsene immediatamente (al fine di precostituirsi un titolo formale per esercitare il diritto di recesso nel contesto della Fusione ), in violazione di qualsiasi principio di correttezza e buona fede, ponendosi nella situazione di un qualsiasi azionista di minoranza di RAGIONE_SOCIALE costretto a ‘subire’ una decisione adottata dalla maggioranza, mentre essi appartenevano al nucleo di azionisti di riferimento della società che aveva assunto tutte le decisioni strategiche degli ultimi anni, permettendo e consentendo la realizzazione della Fusione ; vii ) le dichiarazioni pervenute in RAGIONE_SOCIALE in data 6 novembre 2013, con le quali NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano esercitato il recesso da RAGIONE_SOCIALE dovevano ritenersi,
in ogni caso, inammissibili, perché recati vizi formali. In primo luogo, in quanto ad esse non erano state allegate le prescritte (dal TUF) attestazioni dell’intermediario relative alla titolarità delle azioni stesse. Infatti, le dichiarazioni allegate alle lettere di recesso avevano solo attestato la titolarità delle azioni in capo alla società fiduciaria e non anche in capo ai singoli soci recedenti, in contrasto con le stesse dichiarazioni di questi ultimi, i quali avevano affermato che la certificazione resa dall’intermediario avrebbe accertato la proprietà delle azioni in capo a NOME COGNOME, a Canoe, ad Hike e a Limbo (mentre, in effetti, risultava attestata solo la titolarità delle partecipazioni in capo alla società fiduciaria); inoltre, alcune delle attestazioni avevano riportato la data errata della delibera di fusione (il 28.10.2013 anziché il 25.10.2013); infine, le dichiarazioni di recesso non erano state incondizionate, risultando così inammissibili. In secondo luogo, ed in ottica meno formale, il recesso esercitato dalle convenute, socie di RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi comunque illegittimo, come evincibile dal dettato dell’art. 2437 cod. civ., che attribuisce il diritto di recesso ‘ ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni ….’, mentre, al contrario, NOME COGNOME, CanoeRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per quanto sopra evidenziato, avevano concorso, ponendo in essere una pluralità di atti, direttamente ed indirettamente, alla deliberazione relativa alla Fusione per incorporazione. Ciò in quanto la delibera di fusione aveva costituito il punto di approdo di un articolato procedimento che le convenute, nella loro qualità di socie di controllo di RAGIONE_SOCIALE, avevano concorso ad attuare, svolgendo un ruolo essenziale sia nella decisione iniziale che nella successiva realizzazione del Progetto di Integrazione per Fusione e, quindi, nell’ambito dello stesso, della Fusione medesima, permettendo, prima di tutto, la sottoscrizione dell’ Accordo di Investimento da parte di Premafin: Accordo in virtù del quale il Progetto di Integrazione costituiva un unicum inscindibile rispetto agli aumenti di capitale, e, quindi, all’assunzione di tutte le delibere (ivi incluse quelle di aumento dei capitale) strumentali alla Fusione , in particolare la delibera avente ad oggetto l’aumento di capitale RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono NOME COGNOME e le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ciascuna di esse unitamente alla RAGIONE_SOCIALE, avente la titolarità fiduciaria delle azioni. Tutte le convenute contestarono le avverse pretese per quanto di rispettiva ragione e conclusero per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, con conseguente accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso da esse esercitato. In via riconvenzionale, chiesero condannarsi le attrici al risarcimento del danno subito da ciascuna di esse. Ottennero, inoltre, preliminarmente, l’autorizzazione a chiamare in causa di BNP Paribas Securities Services s.p.a. e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. al fine di poter essere manlevate da queste ultime per l’ipotesi in cui il tribunale avesse ritenuto inidonee le certificazioni allegate alle dichiarazioni di recesso inoltrate dalle socie, avendo esse banche predisposto le dette certificazioni.
1.2. Si costituirono pure le terze chiamate in causa BNP Paribas Securities Services e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a., ciascuna chiedendo respingersi le domande proposte nei suoi confronti da parte delle convenute.
1.3. Con sentenza del 3 ottobre 2017, n. 2085, l’adito Tribunale di Bologna così dispose: « Accerta e dichiara che a ciascuno dei convenuti non spetta il diritto di recesso in conseguenza della deliberazione di fusione tra Fondiaria SAI s.p.a., Unipol Assicurazioni s.p.a., Milano Assicurazioni s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE – Holding di Partecipazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE) adottata dall’assemblea di quest’ultima in Bologna in data 25 ottobre 2013, e che, quindi, è valida e conforme a diritto la decisione di RAGIONE_SOCIALE (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE) di non consentire a ciascuno dei convenuti l’esercizio del recesso; Accerta e dichiara che RAGIONE_SOCIALE (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) non è tenuta a liquidare ad alcuno dei convenuti le azioni di cui sono titolari in RAGIONE_SOCIALE (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE); Rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti; Rigetta le domande
proposte dai convenuti nei confronti di BNP Paribas Securities Services; Rigetta le domande proposte dai convenuti nei confronti di Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. Condanna altresì i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte attrice le s pese di lite, che si liquidano in € 30.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali; Condanna altresì i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte terza chiamata BNP Paribas Securities Services le spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali; Condanna altresì i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte terza chiamata Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ».
2. Pronunciando sui gravami autonomamente proposti, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e Compagnia Nazionale RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e Compagnia Nazionale RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE e Compagnia Nazionale RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, contro quella decisione, la Corte di appello di Bologna, previa loro riunione, li decise con sentenza del 28 settembre 2020, n. 2534, resa nel contraddittorio con Unipol Gruppo s.p.aRAGIONE_SOCIALEgià Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) ed Unipolsai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE) e nella contumacia di NOME COGNOME con cui così dispose: « In parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., condanna le convenute in primo grado, ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese di lite di BNP Paribas Securities Services e di Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. come già rispettivamente liquidate dalla sentenza stessa; rigetta nel resto gli appelli di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, e condanna le stesse appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate, che si liquidano, per la parte Unipol Gruppo s.p.aRAGIONE_SOCIALE, già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a., ed Unipolsai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, in euro 55.000
di compensi, oltre spese generali 15% c.p. ed iva se dovuta; e, per le parti BNP Paribas Securities Services e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. in euro 25.000 di compensi per ciascuna, oltre spese generali 15% c.p. ed iva se dovuta ».
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver disatteso alcune eccezioni pregiudiziali: i ) esaminò, innanzitutto, la questione del significato da attribuire all’espressione del vigente testo dell’art. 2437, comma 1, cod. civ. (‘ i soci che non hanno concorso alle deliberazioni ‘, invece che, come in quello previg ente i soli ‘ soci dissenzienti ‘, ma, si riteneva, ex art. 2437, comma 2, cod. civ. previgente, anche gli assenti, questi, però, fino a prova contraria) come a suo tempo novellato dalla riforma del diritto societario del 2004. Affermò, in proposito, che « ragioni testuali e logiche militano comunque per l’allargamento del ‘concorso alle deliberazioni’ oltre la platea dei soci che avessero espresso il loro finale voto favorevole in assemblea, e quindi in ragione di una valutazione non coincidente con il formale riscontro del loro essere ivi assenti, dissenzienti, astenuti ». Spiegò che il termine ‘ concorrere ‘ « ha di per sé un generale significato di contribuire, compartecipare, collaborare, cooperare; e se si fosse voluto limitarne a contrario il senso ai soli soci assenti, astenuti o dissenzienti si sarebbe potuto espressamente farlo, come avvenuto nell’art. 2377 c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari, pure potenzialmente lesive delle posizioni dei soci, norma in cui la categoria de gli ‘astenuti’ è stata pure introdotta dalla riforma oltre a quella degli assenti e dissenzienti; ancora, non è identico il termine usato in tema di s.r.l. dagli artt. 2473, comma 1, e 2481 -bis c.c. (‘soci che non hanno consentito’, ovvero che non hanno dato il loro assenso), in effetti più preciso e circoscritto; infine non è identica neppure l’espressione usata nel secondo comma del medesimo art. 2437 c.c., che specifica -per i casi derogabili da parte dell’autonomia privata tramite previsioni statutarie, in tesi quindi necessitanti di condizioni di esercizio legislativamente più puntuali come il ‘concorso’ debba riguardare l’approvazione delle deliberazioni, ossia la formale adozione da parte dell’organo competente, dal che è lecito arguire
che il ‘concorrere’ del primo comma invece non si leghi solamente a quest’ultimo elemento. Dal punto di vista logico, poi, va osservato che sarebbe effettivamente in contrasto con le finalità della legge (tutela delle minoranze, facoltà di smobilizzo per t utelare il valore dell’investimento, ecc.) consentire a soci di controllo di contribuire con apporto causale determinante nell’ambito di un’operazione in più fasi tra loro come si dirà inscindibilmente connesse -, alla delibera conclusiva, per poi dissociarsi da questa per motivi non inerenti al contenuto dell’operazione stessa. Sotto il regime previgente (soli ‘dissenzienti’) si era del resto precisato che (Cass. 15957/2007) ‘il presupposto del recesso è costituito dal dissenso rispetto alla delibera che riguardi le cosiddette basi essenziali della società e che solo in questo senso il diritto di recesso è collegato al diritto di voto, in quanto il recesso è negato a chi ha votato a favore della delibera’, diritto di recesso collegato ‘non alla partecipaz ione all’assemblea e al voto, ma al dissenso rispetto alla delibera’. Non sono pertinenti al riguardo gli argomenti che le appellanti sembrano voler trarre dalla possibilità ora riconosciuta di un recesso parziale: in relazione al quale ‘posto che la nuova disciplina delle s.p.a. tende a porre al suo centro l’azione, piuttosto che la persona del socio, si è ritenuto di consentire il recesso per una parte della partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro dell’operazione, il socio voglia rischiare di meno, ma continuare ad essere socio.’ (Rel. governativa cit.), con il corollario, prospettato da taluni, che se si era espresso un voto parzialmente favorevole, almeno per questa parte di azioni il recesso non spetterebbe: in realtà altro è il tema della legittimazione (spettante alla persona fisica o giuridica del socio), altro quello dell’aspetto ‘quantitativo’ del diritto (riguardante l’oggetto e non il soggetto del recesso). Ecco allora che va scrutinato se il comportamento dei soci recedenti -al fine della spettanza del diritto di recesso – costituisse fattivo, inequivocabile e consapevole contributo alla delibera di fusione, pur infine assunta in loro assenza »; ii ) ritenne che NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME ed COGNOME avevano concorso alla delibera di Fusione , traendo tale conclusione: ii-a ) sia dal voto espresso a favore della delibera di Aumento di Capitale Riservato
RAGIONE_SOCIALE , inscindibile rispetto alla Fusione , che aveva permesso ad RAGIONE_SOCIALE di assumere il controllo di diritto di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE era divenuta titolare addirittura dell’81% circa del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE) e che aveva costituito il presupposto essenziale ed inscindibile della Fusione : senza l’ Aumento di Capitale Riservato RAGIONE_SOCIALE , infatti, era certo (e pacifico) che non vi sarebbe stata la Fusione ; ii-b ) sia da plurime condotte -funzionali e prodromiche all’ Aumento di Capitale Riservato RAGIONE_SOCIALE ed alla Fusione -poste in essere personalmente da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che, all’epoca dei fatti di causa, erano membri dei consigli di amministrazione, a seconda dei casi, di Premafin, Fondiaria Sai e/o Milano Assicurazioni e, nel contempo, legali rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e delle quali erano state -e lo erano ancora -anche i soci di controllo (il restante capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE era, all’epo ca dei fatti di causa, di proprietà di NOME COGNOME, padre di NOME, NOME e NOME COGNOME); iii ) opinò, infine, che l’esercizio del diritto di recesso era stato illegittimo, perché avvenuto in contrasto con la clausola generale di buona fede e contro il divieto di venire contra factum proprium . I soci di controllo di RAGIONE_SOCIALE, dopo avere consentito l’ingresso di RAGIONE_SOCIALE nel capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE come socio di maggioranza per ‘salvare’ la stessa RAGIONE_SOCIALE, la controllata Fondiaria Sai e l’intero Gruppo RAGIONE_SOCIALEFondiaria Sai, avevano cercato, infatti, ma invano, di prenderne le distanze immediatamente dopo, in violazione di qualsiasi principio di correttezza e buona fede.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto separati ricorsi: a ) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, Unipol Gruppo s.p.a. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) ed Unipolsai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). Sono rimaste solo intimate le altre parti destinatarie della notificazione di tale ricorso; b ) RAGIONE_SOCIALE, anche in qualità di successore a titolo particolare di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, Unipol Gruppo s.p.a. (già
Unipol RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ed Unipolsai RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), e, con altro controricorso, BNP Paribas Securities ServicesRAGIONE_SOCIALE Sono rimaste solo intimate le altre parti destinatarie della notificazione di questo ricorso; c ) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, Unipol Gruppo s.p.aRAGIONE_SOCIALE (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.aRAGIONE_SOCIALE) ed Unipolsai Assicurazioni RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), e, con altro controricorso, BNP Paribas Securities Services. Sono rimaste solo intimate le altre parti destinatarie della notificazione di questo ricorso.
3.1. Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
1. I tre separati e già menzionati ricorsi devono considerarsi già riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., tutti recando il medesimo numero di registro generale e concernendo l’impugnazione della medesima sentenza. Fin da ora, peraltro, va rimarcato che, come ancora ribadito da Cass. n. 5375 del 2024 (con richiamo ivi a Cass. n. 7829 del 2023, Cass. n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020), per giurisprudenza consolidata, e qui condivisa, di questa Corte ( cfr. , tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015), « il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi ».
Il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione o falsa applicazione dell’art. 2437 cod. civ.; violazione degli artt. 1175, 1337, 1375, 2043 cod. civ.; omesso esame di un punto decisivo (art. 360, n. 2, c.p.c. Così testualmente la rubrica . Ndr ) ». Si contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto che, nella specie, il diritto di recesso non competeva al socio che si era astenuto nell’approvazione della delibera di fusione del 25 ottobre 2013. Erroneamente, inoltre, la medesima corte aveva tratto da comportamenti anteriori a tale data, peraltro nemmeno ascrivibili a RAGIONE_SOCIALE il convincimento dell’avere quest’ultima concorso alla deliberazione suddetta;
II) « Violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 2247 cod. civ.; omesso esame di un punto decisivo (art. 360, n. 2 c.p.c. Così testualmente la rubrica . Ndr ) », censurandosi la decisione impugnata per non avere la stessa distinto gli atti ed i comportamenti di una società da quelli (presunti) del suo socio di riferimento, così violando le norme sulla personalità giuridica della società medesima;
III) « Violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere stato pronunciato, in materia di spese di lite, al di là delle domande proposte dalle parti ». Si ascrive alla corte felsinea di aver condannato Limbo RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese di appello sostenute da BNP Paribas Securities Services s.a. e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a., benché queste ultime non lo avessero chiesto e malgrado l’accoglimento del motivo di gravame della medesima odierna ricorrente con cui la stessa era stata dichiarata non tenuta al pagamento delle spese di primo grado delle menzionate banche chiamate in causa.
B) Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE anche quale successore a titolo particolare di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione di legge, violazione dell’art. 2331 cod. civ., delle norme che attribuiscono alle società di capitali personalità giuridica distinta dai soci e dai propri amministratori e delle disposizioni (artt. 1388 e 2384 cod. civ.) sulla rappresentanza delle persone giuridiche (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) ». Si assume, tra l’altro, che « la sentenza impugnata non collega il superamento della distinta personalità giuridica di CANOE ad un abuso della sua socia di controllo, ma al fatto stesso che NOME COGNOME ne fosse il socio di controllo e uno degli amministratori. Anzi, il fatto che ella fosse solo uno degli amministratori di RAGIONE_SOCIALE viene slealmente sottaciuto, mentre era stato evidenziato negli atti di parte. . Se invece avesse s eguito l’insegnamento di Codesta Corte, il Giudice di merito non avrebbe potuto che prendere atto che in nessun momento RAGIONE_SOCIALE ha espresso il suo consenso alla fusione, neppure se essa fosse stata elemento essenziale dell’Accordo di Salvataggio: Accordo di Salvataggio che, del resto, RAGIONE_SOCIALE non ha mai firmato in proprio, tramite un suo rappresentante a ciò abilitato secondo le procedure organizzative che sarebbe stato necessario seguire e che sono sempre state seguite in precedenza in tutte le circostanze in cui un amministratore della società avrebbe avuto necessità di sottoscrivere un atto di tale importanza. Sta di fatto che la sentenza incorre in un secondo errore di diritto, allorché sostiene che NOME COGNOME avrebbe sottoscritto l’Accordo di Sal vataggio anche in proprio (oltre che come rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE) e, anzi, che lo avrebbe addirittura firmato anche in rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE. Di fronte alla contestazione in fatto della circostanza, la Corte territoriale ha omesso alcun accertamento, e si è limitata a dichiarare la questione irrilevante in quanto, a suo dire, oggetto di una riserva mentale. . È chiaro, tuttavia, che il ricorso alla figura della riserva mentale sarebbe legittimo solo dando già per accertato che il documento Accordo di Salvataggio sia imputabile non alla persona giuridica (COGNOME) di cui era speso pacificamente il nome, ma alla persona fisica (NOME COGNOME che aveva
firmato spendendo il nome di tale società; e, anzi, non solo alla persona fisica, ma, addirittura, anche alla distinta persona giuridica (CANOE) di cui la suddetta persona fisica era socia di maggioranza e co-amministratrice , senza che, però, di tale seconda persona giuridica (CANOE) sia mai stato speso il nome. In ciò la sentenza impugnata incorre, tuttavia, in un ulteriore errore di diritto . Essa, infatti, erroneamente assume che la dichiarazione del rappresentante (NOME COGNOME, che spende il nome del rappresentato (COGNOME), non si imputi al solo rappresentato, ma anche allo stesso rappresentante, che sarebbe personalmente vincolato. Ciò, però, è testualmente escluso dalla norma vigente (art. 1388 c.c.), che non è in alcun modo derogata d all’art. 2384 c.c. Altrettanto smentito dalle disposizioni di legge è che la dichiarazione di una persona fisica (NOME COGNOME, che rivestiva la qualità di componente del consiglio di amministrazione di una persona giuridica (CANOE) si imputino d irettamente a quest’ultima anche se non ne sia speso il nome »;
II) « Violazione di legge, violazione dell’art. 2437 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) ». Si contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto che, nella specie, il diritto di recesso non competeva ad un socio (RAGIONE_SOCIALE che nemmeno aveva partecipato all’assemblea che aveva deliberato la fusione;
III) « Violazione di legge, violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 , c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella misura in cui la sentenza, da un lato, ha definito l’esenzione dall’OPA a carico di RAGIONE_SOCIALE come una ‘condizione sospensiva’ dell’intera operazione (dall’aumento di capitale riservato, alla fusione) e, dall’altro lato, ha ritenuto che il recesso di RAGIONE_SOCIALE (e di NOME COGNOME) successivo alla fusione avrebbe fatto venire meno l’esenzione dall’OPA, come se questa fosse una ‘condizione risolutiva’ dell’intera operazione (art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c.) ». Si assume che « La sentenza di appello contiene affermazioni palesemente
inconciliabili e fra di loro in irriducibile contrasto, tali da non consentire un effettivo controllo sulla logicità del ragionamento del giudice di merito ».
Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avuto riguardo all’art. 2331 cod. civ. ed alle norme che attribuiscono alle società di capitali personalità giuridica distinta dai soci e dai propri amministratori non ché all’art. 1372 c.c. ». Il contenuto della censura è praticamente analogo a quello di cui al primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
II) « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto , ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo alla norma di cui all’art. 2437 c.c. ». Il contenuto della doglianza è sostanzialmente analogo a quello di cui al secondo motivo di RAGIONE_SOCIALE
III) « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto , ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. di legge, avuto riguardo all’art. 132, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Il contenuto della censura è praticamente lo stesso di quello di cui al terzo motivo di RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
La questione di diritto complessivamente posta dal primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e Compagnia Nazionale RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, e dal secondo motivo di ciascuno dei ricorsi di RAGIONE_SOCIALE (anche quale successore a titolo particolare di NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, e di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE (concernente la corretta interpretazione dell’art. 2437, comma 1, cod. civ., rubricato Diritto di recesso , nella parti in cui dispone che ‘ Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti : ‘) , -attesane la particolare complessità e rilevanza ( cfr . Cass., S.U., n. 14437 del 2018), l’assenza di specifici
precedenti di legittimità ed il chiaro valore nomofilattico, -rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni pregiudiziali formulate, con riferimento a ciascuno di detti ricorsi, dalle controricorrenti Unipol Gruppo s.p.a. ed Unipolsai Assicurazioni s.p.a., altresì rimarcandosi che quella da queste ultime sollevata con riferimento al primo di quei ricorsi incrocia la seguente questione, tuttora pendente (e di cui, pertanto, è necessario attendere la decisione) innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte: ‘ Sussistenza, o meno, del potere del giudice dell’impugnazione (d’appello o di cassazione) di rilevare d’ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, e in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa. 1. Questione collegata: Rilevanza dell’ordine delle questioni (di rito e di merito) ed eventuale portata invalidante della violazione dell’ordine ex art. 276, comma 2, c.p.c. anche rispetto all’ambito di rilevabilità; 2. Questione collegata: Se il principio della ragione più liquida coinvolga non solo le questioni di merito, ma anche quelle di rito (su cui va tenuto presente l’arresto di Cass. Sez. U. n. 26242 del 2014 in materia di nullità negoziali) ‘.
Né alla riportata conclusione osta l’originaria fissazione di detti ricorsi in sede camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr., ex aliis , Cass. n. 9201 del 2025; Cass. nn. 34858, 16124 e 7998 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile