Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1835 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4676/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 940/2022 depositata il 28/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME. Premesso che:
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, per quanto interessa, la Corte di Appello di Genova ha ordinato ad essa ricorrente di cessare di impedire alla RAGIONE_SOCIALE di parcheggiare su un terreno indicato nel catasto urbano del Comune di Cairo Montenotte nel foglio 32 mappale 3 (v. sentenza impugnata pagina 5) e che nell’atto di compravendita stipulato il 23.6.1992 tra i danti causa delle odierne parti, la cedente -dante causa della RAGIONE_SOCIALE -aveva vincolato a parcheggio in favore dei danti causa della RAGIONE_SOCIALE. La Corte di Appello ha precisato che la pattuizione non aveva comportato la costituzione di un diritto reale di servitù con la conseguenza che la domanda della RAGIONE_SOCIALE di accertamento della servitù doveva essere rigettata. La Corte di Appello ha altresì precisato che l’area vincolata a parcheggio ai sensi del ridetto contratto, pur non esattamente coincidente con l’area di destinata a parcheggio di cui ad un dato ‘atto di vincolo’ presentato al Comune il 30 ottobre 1995, era comunque stata individuata dal CTU come porzione dell’area del terreno indicato in giallo nell’allegato A dell’atto pubblico 30 giugno 1992;
la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la ‘omessa determinazione della cosa oggetto della domanda ex art. 163 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello pronunciato senza che l’area destinata a parcheggio fosse ‘mai stata indentificata correttamente né determinata in maniera specifica’.
2.Il motivo è inammissibile.
Non vengono prospettate censure riferite o comunque riferibili ad uno dei tassativi motivi di cui all’art. 360, primo comma. c.p.c. Il motivo si risolve in considerazioni di merito secondo cui nemmeno dalla CTU menzionata in sentenza sarebbe possibile ricavare l’esatta confinazione dell’area.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la ‘violazione dell’art. 112 c.p.c.’ Deduce la ricorrente che i giudici di appello avrebbero ‘pronunciato superando il limite delle domande giudiziali avanzate da RAGIONE_SOCIALE in quanto hanno riconosciuto la sussistenza di aree destinate a parcheggio sulla base di un non precisato diritto di natura né privatistica né pubblicistica se si considera il rigetto della qualificazione di servitù alla situazione di fatto esistente nell’area oggetto di causa’. Nel corpo del motivo si afferma che la sentenza è affetta da ‘illogicità’ apparendo ‘le conclusioni del medesimo provvedimento del tutto infondate ed irragionevoli a fronte della mancata qualificazione nei termini così come individuati e chiesti da parte appellante e così come risultanti dall’analisi giuridica degli atti prodotti in causa’;
5.il motivo è infondato.
5.1. La Corte di Appello ha ricordato che la RAGIONE_SOCIALE aveva, in appello, riproposto la domanda di accertamento del proprio di diritto ‘di servitù e/o diritto reale d’uso di parcheggio’ e la domanda volta ad ottenere che le condotte impeditive del parcheggio fossero dichiarate ‘illecite, illegittime e abusive’ con
conseguente ordine di ‘cessare ogni impedimento o turbativa del pacifico parcheggio’. La Corte di Appello, rigettando la prima domanda sul motivo che il diritto della appellante non poteva essere qualificato come diritto reale e accogliendo la domanda interdittiva non ha violato l’art. 112 c.p.c. posto che la seconda domanda non presupponeva necessariamente l’accoglimento della prima potendo trovare fondamento nella violazione del diritto di parcheggio quale diritto -da qualificarsi secondo la Corte di Appello -come diritto personale;
il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €3500,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.