Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 241 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 241 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24024/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
nonché contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso – intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 320/2023, depositata il 31.10.2023;
udita la relazione svolta, all’udienza del 18.12.2025, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’ AVV_NOTAIO, su delega dell ‘AVV_NOTAIO, e l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE, presentò reclamo contro la sentenza del Tribunale di Campobasso con cui la società venne dichiarata fallita il 14.7.2023, in accoglimento di una richiesta del pubblico ministero risalente al 26.6.2019.
Nelle more del procedimento prefallimentare, RAGIONE_SOCIALE aveva svolto domanda di omologazione di una proposta di concordato preventivo che, però, non era stata approvata dai creditori con le maggioranze richieste dalla legge. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’inso lvenza: c.c.i.i.), la società avviò il percorso per la composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 12 e ss. di quel testo normativo, chiedendo le misure protettive che, ai sensi dell’ art. 18, comma 4, inibivano l’apertura della liquidazione giudiziale (ovverosia -in virtù della perdurante pendenza del procedimento prefallimentare e della disposizione transitoria contenuta nell’art. 390 , comma 1, c.c.i.i. -inibivano la dichiarazione di fallimento). Le misure protettive vennero però revocate dal giudice monocratico del tribunale in data 19.6.2023 e, due giorni dopo, si tenne, nel procedimento prefallimentare, l’udienza all’esito della quale il co llegio si riservò di decidere, depositando la sentenza di fallimento, come già anticipato, il 14.7.2023.
La Corte d’Appello di Campobasso rigettò il reclamo del socio della società fallita, che, per quanto qui ancora di interesse, era volto a contestare la violazione del diritto di difesa, in particolare per essere stata trattenuta in decisione la richiesta di fallimento del pubblico ministero, senza concedere un rinvio e senza rispettare il termine di legge per l’eventuale reclamo avverso la revoca delle misure protettive.
Contro la sentenza della corte territoriale NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 C ost. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: in quanto la Corte d’Appello di Campobasso non ha rilevato il diniego di difesa sia con riferimento alla mancata concessione della possibilità di proporre reclamo avverso il decreto di rigetto della conferma delle misure di protezione nell’ambito della CNC che con riferimento alla mancata possibilità di contraddire in merito ai dati risultanti dall’acquisizione dei fascicoli relativi al secondo concordato ed alla procedura di CNC».
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.1.1. Quanto alla «mancata concessione della possibilità di proporre reclamo avverso il decreto di rigetto della conferma delle misure di protezione nell’ambito della CNC » la ricorrente non spiega perché e in che modo la riserva del tribunale di decidere sulla richiesta di dichiarazione di fallimento avrebbe impedito alla società di presentare quel reclamo.
Tale spiegazione sarebbe stata invece necessaria, ai fini dell’ammissibilità della censura, perché la corte d’appello ha rilevato che, anche dopo la riserva del tribunale, nulla impediva la presentazione del reclamo, almeno fino a quando non venne depositata la sentenza di fallimento, il 14.7.2023. E, prima di tale data, il termine per proporre il reclamo era ormai spirato, posto che il diniego di conferma delle misure protettive era stato comunicato il 20.6.2023 e che il termine concesso per il reclamo è di quindici giorni dalla comunicazione , dato il rinvio dell’art. 19, comma 7, c.c.i.i. all’art. 669 -terdecies c.p.c.
Pertanto, si deve constatare che il ricorrente, nell’illustrare questo primo motivo, si limita a ribadire la tesi, già sostenuta in sede di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, che il Tribunale di Campobasso avrebbe impedito la presentazione del reclamo contro il diniego delle misure protettive, senza però confrontarsi con la motivazione con cui la corte territoriale ha negato la fondatezza di quella tesi.
1.1.2. Quanto poi alla «mancata possibilità di contraddire in merito ai dati risultanti dall’acquisizione dei fascicoli relativi al secondo concordato ed alla procedura di CNC» è assorbente il rilievo che la questione non risulta essere stata dedotta davanti alla corte territoriale come motivo di reclamo contro la
sentenza dichiarativa di fallimento, sicché essa non può essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.
L’ipotizzata nullità della sentenza dichiarativa del fallimento sotto questo profilo, ove sussistente, si sarebbe convertita in un motivo di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), che avrebbe dovuto quindi essere speso in sede di reclamo ai sensi dell’art. 18 legge fall . In mancanza, la nullità della sentenza dovrebbe in ogni caso intendersi sanata.
Il secondo motivo di ricorso denuncia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 19, comma 7 d. lgs. n. 14/2019 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 , n. 4, c.p.c..: in quanto la Corte d’Appello non ha rilevato il difetto di contraddittorio in prime cure in merito agli elementi emersi durante il procedimento prefallimentare (attivato nel 2019 e concluso nel 2023)».
L’illustrazione del motivo ritorna sulla questione del preteso impedimento alla presentazione del reclamo contro il diniego delle misure protettive, affermando la ricorrente che «dal momento in cui il Tribunale ha deciso di trattenere in decisione la controversia, ogni attività era impedita in quanto la sentenza poteva essere depositata in qualsiasi momento e nessuno poteva sapere quando sarebbe stato pubblicato il provvedimento».
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, ancora una volta, l’impedimento al reclamo è meramente affermato , senza un’effettiva indicazione dell e ragioni di tale impedimento. La società era dotata del suo organo amministrativo e assistita dai suoi difensori (per sua libera scelta, diversi nella procedura per le misure protettive connesse alla composizione negoziata
della crisi e nel procedimento prefallimentare), sicché nulla inibiva l’esercizio della piena capacità processuale della società; e ciò per tutto il tempo concesso dalla legge per proporre il reclamo.
La riserva assunta dal tribunale nel procedimento prefallimentare impediva lo svolgimento di altra attività in quel procedimento; ma non inibiva certo lo svolgimento di attività difensive nel diverso procedimento avente ad oggetto la richiesta delle misure volte alla protezione delle trattative nella composizione negoziata della crisi.
Non si tratta quindi di stabilire -come prospettato nel l’illustrazione del motivo di ricorso -se la violazione del diritto di difesa sia da valutare ex post o ex ante , bensì di constatare che la parte ricorrente non specifica in che cosa sarebbe consistita la lesione del diritto di difesa, dal momento che la riserva sulla richiesta di dichiarazione del fallimento non inibiva il reclamo contro la mancata conferma delle misure protettive.
Il terzo motivo è rubricato «nullità della sentenza per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 19, comma 7, d. lgs. n. 14/2019 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 , n. 4, c.p.c.: in quanto la Corte d’Appello non si avvede che con la relazione (sopravvenuta in seconde cure) l’esperto nominato in seno alla procedura di CNC aveva certificato che l’assenza di contraddittorio aveva riverberato i propri effetti sulla procedura in essere».
3.1. Il motivo è inammissibile perché meramente enunciato in rubrica e privo di una qualsiasi argomentazione a sostegno.
È appena il caso di aggiungere che non si vede quale rilievo avrebbe potuto avere -rispetto alla valutazione sulla fondatezza dell’accertamento , da parte del tribunale, dei presupposti per la dichiarazione di fallimento -la produzione, in sede di reclamo, di una dichiarazione di dissenso dell’esperto che aveva seguito la composizione negoziata, peraltro riferita in termini del tutto generici (« aveva certificato che l’assenza di contraddittorio aveva riverberato i propri effetti sulla procedura in essere»).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
5 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima
Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 18.12.2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME